Articolo 45 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 44Articolo 46
Versione
6 maggio 1952
Art. 45.
(Documentazione della domanda)


La relazione tecnica e i disegni da allegare alla domanda per ottenere la concessione dell'impianto e dell'esercizio di stabilimenti e di depositi costieri, a norma dell'articolo 6, devono anche indicare:
a) la natura delle sostanze in lavorazione o in deposito, e il punto di infiammabilita';
b) il tipo e la capacita' dei vari serbatoi e la destinazione di ciascuno;
c) la quantita' in metri cubi delle varie sostanze che il richiedente intende depositare in fusti o in altri recipienti analoghi;
d) le caratteristiche degli impianti e le modalita' costruttive dei fabbricati;
e) gli impianti e i mezzi per la prevenzione e la estinzione degli incendi;
f) i dispositivi di sicurezza, le zone interne di protezione e le distanze delle opere esterne;
g) i mezzi per il rifornimento, il carico, lo scarico e il travaso delle sostanze;
h) per gli stabilimenti, anche la natura e i processi di lavorazione.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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