TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/10/2025, n. 3773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3773 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
UE ZZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1804 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Pace, con elezione di Parte_1 domicilio a Palermo, corso Alberto Amedeo, 224. attrice contro rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Massimo Ferrari, con elezione di domicilio a Reggio Emilia, via
Gramsci 24 convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 12.06.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato , premettendo Parte_1 di essere stata titolare del rapporto di conto corrente n. 04808-6, intrattenuto presso la , filiale di Partinico nonché di avere Pt_2 acceso presso la medesima filiale anche un finanziamento revolving e un finanziamento mediante carta di credito, agisce nei confronti della banca, chiedendo, previo ricalcolo delle poste del conto, l'accertamento dell'eventuale esposizione debitoria nei confronti dell'Istituto di Credito convenuto e la rideterminazione dei saldi, con condanna dell'Istituto di
Credito alla restituzione delle eventuali somme accertate a credito del correntista.
In particolare, parte attrice lamenta l'illegittima applicazione, da parte della banca, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, di tassi ultralegali, della commissione di massimo scoperto e di spese non previste contrattualmente e determinate, e comunque tali da determinare lo sforamento delle soglie previste dalla normativa antiusura dettata dalla l. 108/96.
L'Istituto di Credito, ritualmente costituito, chiede, con vittoria delle spese di lite, il rigetto di tutte le domande di parte attrice deducendone l'infondatezza per le ragioni meglio spiegate in comparsa, eccepisce in ogni caso l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione.
Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 VI comma I termine cpc l'attrice ha modificato la domanda limitando l'accertamento al rapporto di conto corrente n. 04808-6.
La causa – istruita mediante produzione documentale e c.t.u. contabile, le cui conclusioni supportate dai necessari rilievi di competenza specifica questo giudice ritiene di condividere, fu posta in decisione a seguito di trattazione scritta come in epigrafe indicato.
Va innanzi tutto esaminata l'eccezione di nullità in ordine alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti e accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (così come ritenuto da
Cass. civ. nn. 2871/2007 e 11749/2006). Ed invero, l'eccezione di nullità della clausola avente a oggetto la pattuizione degli interessi non può restare preclusa dall'approvazione tacita del conto (Cass. civ. n. 10376/2006). Né – come la Corte di
Cassazione ha avuto modo di precisare (cfr. Cass. civ. n. 2262/1984) – il pagamento di interessi ultralegali (illegittimi), in favore della banca che abbia proceduto al relativo addebito sul conto corrente del cliente, costituisce adempimento di una obbligazione naturale ed art. 2034 c.c.
In punto di onere probatorio, va poi osservato che, mentre l'attore ha l'onere di produrre gli estratti conto relativi al rapporto in contestazione, resta a carico dell'Istituto di Credito convenuto l'onere di allegare i relativi contratti. Qualora poi il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice può integrare la prova carente anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti” (Cassazione n.2435 del 04.02.2020).
Orbene, nel caso di specie parte attrice, a supporto della propria domanda di accertamento – come peraltro evidenziato dal ctu nella sua relazione – ha prodotto la gran parte degli estratti conto, relativi ai rapporti in contestazione, attestanti per l'intero periodo di riferimento l'addebito di commissioni non legittime, nonchè copia del contratto relativo al rapporto in esame. Non risulta invece prodotto il contratto di apertura di credito, cui fa riferimento la stessa attrice;
tuttavia, nelle condizioni contrattuali allegate al contratto di conto corrente sono inserite anche le condizioni economiche che stabiliscono i tassi d'interesse entro e fuori fido. Ragione per cui non v'è dubbio che il rapporto può ritenersi affidato fin dall'origine.
Tanto chiarito, rilevato che la banca ha sollevato l'eccezione di prescrizione, all'esito della ricostruzione del saldo così come operata dal ctu, va verificata la presenza di eventuali importi prescritti.
Osserva in merito il Tribunale che ai fini della verifica della prescrizione deve tenersi conto del nuovo orientamento della Suprema Corte, secondo cui “per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento». (Corte di Cassazione ord. n. 3858 del 15.02.2021).
Ed infatti, ritiene il decidente che per l'individuazione delle rimesse aventi una funzione di pagamento non ci si può affidare alla contabilità della banca e alle sue periodiche risultanze finali, in quanto queste sono spesso solo apparenti e virtuali, controvertendosi innanzi tutto sulla validità di clausole contrattuali e di prassi contabili applicate anche se contrarie a norme imperative e inderogabili.
Occorre, quindi, prima disporre una ricostruzione contabile del conto corrente bancario, depurandolo dalle conseguenze contabili di clausole e prassi nulle e inefficaci, con le quali la banca ha appesantito indebitamente il passivo e/o lo scoperto di conto corrente del cliente
(esame già effettuato dal ctu) e solo dopo si può stabilire, in relazione al limite dell'affidamento accordato dalla banca, se i singoli versamenti eseguiti abbiano avuto una reale ed effettiva natura solutoria (in presenza di uno scoperto ultrafido) ovvero ripristinatoria (in presenza di un passivo intrafido).
Ebbene, così procedendo e passando ad esaminare quindi le varie censure formulate dall'attrice rispetto al rapporto in esame, va innanzi tutto rigettata la dedotta violazione del divieto di anatocismo in relazione alla capitalizzazione periodica di interessi e competenze varie che, considerato il periodo di tempo in cui si è svolto il rapporto in questione, risulta regolarmente pattuita (v. ctu pag.6).
Del tutto infondata è risultata altresì la presunta usurarietà degli interessi pattuiti.
Il ctu, infatti, correttamente procedendo alla verifica del rispetto del tasso soglia, ha accertato che il tasso effettivo globale alla data di apertura del conto corrente (19/10/2006), pari al 13,65 per cento e risulta inferiore al Tasso soglia in vigore al momento della pattuizione pari al 19,62 % (v. ctu pag. 6).
È emerso invece che di fatto è stata applicata una “commissione di massimo scoperto” non sufficientemente determinata, attesa la mancata indicazione degli elementi (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), che concorrono a determinarla. L'esame degli estratti conto allegati rende, tuttavia, evidente come tale clausola sia stata intesa come una percentuale sulla massima esposizione avuta sul conto corrente durante il trimestre di riferimento in aggiunta agli interessi convenzionalmente pattuiti. Tale interpretazione è in contrasto con quanto stabilito dalla Cassazione (cfr. Cass. Civ. 2006 n. 870) che ha inteso tale clausola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma. Pertanto, correttamente, per il presente rapporto, deve espungersi tale commissione.
Il CTU ha poi provveduto alla individuazione delle rimesse solutorie con riferimento al rapporto di conto corrente per cui è causa, individuando i versamenti solutori effettuati e le competenze divenute irripetibili per complessivi euro 26,30 e quindi ha calcolato la quota imputabile a competenze e costi vari e riaccreditato la differenza tra il relativo ammontare e quello dovuto sulla base dei criteri di ricalcolo, alla fine, in favore della banca.
Il saldo (relativo al c/c ordinario n. 04808-6), cui si perviene in applicazione dei principi suddetti e tenuto conto di quanto accertato in ordine alla prescrizione, è pari ad € 4.825,25 a debito del cliente.
Nei limiti appena indicati va dunque accolta la domanda di nullità e di accertamento proposta da parte attrice, con conseguente obbligo della banca di procedere alle relative annotazioni contabili, essendo il rapporto ancora in essere.
Infine, le spese tenuto conto dell'accoglimento soltanto parziale della domanda, ritiene il decidente che ricorrono i presupposti per compensarle integralmente tra le parti. Le spese della ctu (già liquidate con decreto del 06.02.2024), vanno invece poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: accerta e dichiara che il saldo del rapporto di conto corrente n. 04808-6
è pari ad € 4.825,25 a debito del cliente.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido, le spese della consulenza tecnica d'ufficio (liquidate con decreto del 06.02.2024).
Così deciso a Palermo, in data 03.10.2025.
Il Giudice
UE ZZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
UE ZZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1804 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Pace, con elezione di Parte_1 domicilio a Palermo, corso Alberto Amedeo, 224. attrice contro rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Massimo Ferrari, con elezione di domicilio a Reggio Emilia, via
Gramsci 24 convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 12.06.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato , premettendo Parte_1 di essere stata titolare del rapporto di conto corrente n. 04808-6, intrattenuto presso la , filiale di Partinico nonché di avere Pt_2 acceso presso la medesima filiale anche un finanziamento revolving e un finanziamento mediante carta di credito, agisce nei confronti della banca, chiedendo, previo ricalcolo delle poste del conto, l'accertamento dell'eventuale esposizione debitoria nei confronti dell'Istituto di Credito convenuto e la rideterminazione dei saldi, con condanna dell'Istituto di
Credito alla restituzione delle eventuali somme accertate a credito del correntista.
In particolare, parte attrice lamenta l'illegittima applicazione, da parte della banca, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, di tassi ultralegali, della commissione di massimo scoperto e di spese non previste contrattualmente e determinate, e comunque tali da determinare lo sforamento delle soglie previste dalla normativa antiusura dettata dalla l. 108/96.
L'Istituto di Credito, ritualmente costituito, chiede, con vittoria delle spese di lite, il rigetto di tutte le domande di parte attrice deducendone l'infondatezza per le ragioni meglio spiegate in comparsa, eccepisce in ogni caso l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione.
Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 VI comma I termine cpc l'attrice ha modificato la domanda limitando l'accertamento al rapporto di conto corrente n. 04808-6.
La causa – istruita mediante produzione documentale e c.t.u. contabile, le cui conclusioni supportate dai necessari rilievi di competenza specifica questo giudice ritiene di condividere, fu posta in decisione a seguito di trattazione scritta come in epigrafe indicato.
Va innanzi tutto esaminata l'eccezione di nullità in ordine alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti e accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (così come ritenuto da
Cass. civ. nn. 2871/2007 e 11749/2006). Ed invero, l'eccezione di nullità della clausola avente a oggetto la pattuizione degli interessi non può restare preclusa dall'approvazione tacita del conto (Cass. civ. n. 10376/2006). Né – come la Corte di
Cassazione ha avuto modo di precisare (cfr. Cass. civ. n. 2262/1984) – il pagamento di interessi ultralegali (illegittimi), in favore della banca che abbia proceduto al relativo addebito sul conto corrente del cliente, costituisce adempimento di una obbligazione naturale ed art. 2034 c.c.
In punto di onere probatorio, va poi osservato che, mentre l'attore ha l'onere di produrre gli estratti conto relativi al rapporto in contestazione, resta a carico dell'Istituto di Credito convenuto l'onere di allegare i relativi contratti. Qualora poi il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice può integrare la prova carente anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti” (Cassazione n.2435 del 04.02.2020).
Orbene, nel caso di specie parte attrice, a supporto della propria domanda di accertamento – come peraltro evidenziato dal ctu nella sua relazione – ha prodotto la gran parte degli estratti conto, relativi ai rapporti in contestazione, attestanti per l'intero periodo di riferimento l'addebito di commissioni non legittime, nonchè copia del contratto relativo al rapporto in esame. Non risulta invece prodotto il contratto di apertura di credito, cui fa riferimento la stessa attrice;
tuttavia, nelle condizioni contrattuali allegate al contratto di conto corrente sono inserite anche le condizioni economiche che stabiliscono i tassi d'interesse entro e fuori fido. Ragione per cui non v'è dubbio che il rapporto può ritenersi affidato fin dall'origine.
Tanto chiarito, rilevato che la banca ha sollevato l'eccezione di prescrizione, all'esito della ricostruzione del saldo così come operata dal ctu, va verificata la presenza di eventuali importi prescritti.
Osserva in merito il Tribunale che ai fini della verifica della prescrizione deve tenersi conto del nuovo orientamento della Suprema Corte, secondo cui “per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento». (Corte di Cassazione ord. n. 3858 del 15.02.2021).
Ed infatti, ritiene il decidente che per l'individuazione delle rimesse aventi una funzione di pagamento non ci si può affidare alla contabilità della banca e alle sue periodiche risultanze finali, in quanto queste sono spesso solo apparenti e virtuali, controvertendosi innanzi tutto sulla validità di clausole contrattuali e di prassi contabili applicate anche se contrarie a norme imperative e inderogabili.
Occorre, quindi, prima disporre una ricostruzione contabile del conto corrente bancario, depurandolo dalle conseguenze contabili di clausole e prassi nulle e inefficaci, con le quali la banca ha appesantito indebitamente il passivo e/o lo scoperto di conto corrente del cliente
(esame già effettuato dal ctu) e solo dopo si può stabilire, in relazione al limite dell'affidamento accordato dalla banca, se i singoli versamenti eseguiti abbiano avuto una reale ed effettiva natura solutoria (in presenza di uno scoperto ultrafido) ovvero ripristinatoria (in presenza di un passivo intrafido).
Ebbene, così procedendo e passando ad esaminare quindi le varie censure formulate dall'attrice rispetto al rapporto in esame, va innanzi tutto rigettata la dedotta violazione del divieto di anatocismo in relazione alla capitalizzazione periodica di interessi e competenze varie che, considerato il periodo di tempo in cui si è svolto il rapporto in questione, risulta regolarmente pattuita (v. ctu pag.6).
Del tutto infondata è risultata altresì la presunta usurarietà degli interessi pattuiti.
Il ctu, infatti, correttamente procedendo alla verifica del rispetto del tasso soglia, ha accertato che il tasso effettivo globale alla data di apertura del conto corrente (19/10/2006), pari al 13,65 per cento e risulta inferiore al Tasso soglia in vigore al momento della pattuizione pari al 19,62 % (v. ctu pag. 6).
È emerso invece che di fatto è stata applicata una “commissione di massimo scoperto” non sufficientemente determinata, attesa la mancata indicazione degli elementi (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), che concorrono a determinarla. L'esame degli estratti conto allegati rende, tuttavia, evidente come tale clausola sia stata intesa come una percentuale sulla massima esposizione avuta sul conto corrente durante il trimestre di riferimento in aggiunta agli interessi convenzionalmente pattuiti. Tale interpretazione è in contrasto con quanto stabilito dalla Cassazione (cfr. Cass. Civ. 2006 n. 870) che ha inteso tale clausola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma. Pertanto, correttamente, per il presente rapporto, deve espungersi tale commissione.
Il CTU ha poi provveduto alla individuazione delle rimesse solutorie con riferimento al rapporto di conto corrente per cui è causa, individuando i versamenti solutori effettuati e le competenze divenute irripetibili per complessivi euro 26,30 e quindi ha calcolato la quota imputabile a competenze e costi vari e riaccreditato la differenza tra il relativo ammontare e quello dovuto sulla base dei criteri di ricalcolo, alla fine, in favore della banca.
Il saldo (relativo al c/c ordinario n. 04808-6), cui si perviene in applicazione dei principi suddetti e tenuto conto di quanto accertato in ordine alla prescrizione, è pari ad € 4.825,25 a debito del cliente.
Nei limiti appena indicati va dunque accolta la domanda di nullità e di accertamento proposta da parte attrice, con conseguente obbligo della banca di procedere alle relative annotazioni contabili, essendo il rapporto ancora in essere.
Infine, le spese tenuto conto dell'accoglimento soltanto parziale della domanda, ritiene il decidente che ricorrono i presupposti per compensarle integralmente tra le parti. Le spese della ctu (già liquidate con decreto del 06.02.2024), vanno invece poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: accerta e dichiara che il saldo del rapporto di conto corrente n. 04808-6
è pari ad € 4.825,25 a debito del cliente.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido, le spese della consulenza tecnica d'ufficio (liquidate con decreto del 06.02.2024).
Così deciso a Palermo, in data 03.10.2025.
Il Giudice
UE ZZ