Art. 3.
All'onere derivante dall'esecuzione della presente legge valutato in annue lire 3.600.000 a decorrere dal 1 luglio 1971, si provvede per l'importo di lire 1.800.000 relativo all'anno 1971, a carico delle disponibilita' del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, a tal uopo intendendosi prorogato per l'utilizzo delle anzidette disponibilita' il termine indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ; per l'importo di lire 3.600.000 a carico del corrispondente capitolo n. 3523 per l'anno finanziario 1972 e, per lire 3.600.000, con riduzione del corrispondente capitolo n. 3523 per l'anno finanziario 1973.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'esecuzione della presente legge valutato in annue lire 3.600.000 a decorrere dal 1 luglio 1971, si provvede per l'importo di lire 1.800.000 relativo all'anno 1971, a carico delle disponibilita' del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, a tal uopo intendendosi prorogato per l'utilizzo delle anzidette disponibilita' il termine indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ; per l'importo di lire 3.600.000 a carico del corrispondente capitolo n. 3523 per l'anno finanziario 1972 e, per lire 3.600.000, con riduzione del corrispondente capitolo n. 3523 per l'anno finanziario 1973.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.