TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/12/2025, n. 2554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2554 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
n. r.g.v.g. 1929/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Renato Buzi Presidente dott.ssa Francesca Aratari Giudice dott.ssa Alice Buonafede Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c., iscritto al n. 1929 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione relativo all'anno 2025, promosso congiuntamente da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati in Genzano di C.F._2
Roma, alla piazza Giuseppe Impastato n. 7, presso lo studio dell'avv. Maia
Sorrentino, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
e con la comunicazione al Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti: come da note depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Parte_2
hanno domandato a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio
1 dagli stessi contratto in data 19.8.1972, in Cleveland, Stati Uniti d'America, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Genzano di Roma, relativo all'anno 1972, parte 2, serie C, n. 8, deducendo di avere vissuto ininterrottamente separati dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, nell'ambito del procedimento di separazione consensuale e precisando che è ormai venuta definitivamente meno la comunione materiale e spirituale di vita fra coniugi.
Gli stessi hanno altresì asserito che dalla loro unione sono nati i figli , in data Per_1
6.9.1973, e il 18.6.1975, entrambi economicamente indipendenti. Per_2
Nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione, a cui i coniugi hanno espressamente rinunciato, gli stessi hanno confermato che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo in merito alle condizioni conseguenti allo scioglimento del matrimonio.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza comunicata in data 2.12.2025.
2. Così delineato l'oggetto del giudizio, ritiene anzitutto il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio debba essere accolta, stante la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 1 e 3 della l. n. 898 del 1970.
Dall'esame degli atti e dei documenti di causa, risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 2063/2023, pronunciata da questo Tribunale, pubblicata in data 20.10.2023, passata in giudicato.
È altresì emerso che da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati, tanto da doversi escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno delle parti, elementi sufficienti a confermare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Si rileva, inoltre, che le condizioni concordate dalle parti appaiono meritevoli di accoglimento, atteso che i figli nati dall'unione matrimoniale sono economicamente
2 indipendenti e che non state articolate richieste di natura economica da parte dei coniugi.
3. Il raggiungimento di un accordo in merito alle condizioni conseguenti allo scioglimento del matrimonio costituisce ragione sufficiente a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c. 2 c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e da in Cleveland, Stati Uniti d'America, in data 19.8.1972; Parte_2
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genzano di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, relativo all'anno 1972, parte 2, serie C, atto n. 8;
c) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Velletri all'esito della camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alice Buonafede dott. Renato Buzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Renato Buzi Presidente dott.ssa Francesca Aratari Giudice dott.ssa Alice Buonafede Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c., iscritto al n. 1929 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione relativo all'anno 2025, promosso congiuntamente da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati in Genzano di C.F._2
Roma, alla piazza Giuseppe Impastato n. 7, presso lo studio dell'avv. Maia
Sorrentino, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
e con la comunicazione al Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti: come da note depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Parte_2
hanno domandato a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio
1 dagli stessi contratto in data 19.8.1972, in Cleveland, Stati Uniti d'America, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Genzano di Roma, relativo all'anno 1972, parte 2, serie C, n. 8, deducendo di avere vissuto ininterrottamente separati dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, nell'ambito del procedimento di separazione consensuale e precisando che è ormai venuta definitivamente meno la comunione materiale e spirituale di vita fra coniugi.
Gli stessi hanno altresì asserito che dalla loro unione sono nati i figli , in data Per_1
6.9.1973, e il 18.6.1975, entrambi economicamente indipendenti. Per_2
Nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione, a cui i coniugi hanno espressamente rinunciato, gli stessi hanno confermato che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo in merito alle condizioni conseguenti allo scioglimento del matrimonio.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza comunicata in data 2.12.2025.
2. Così delineato l'oggetto del giudizio, ritiene anzitutto il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio debba essere accolta, stante la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 1 e 3 della l. n. 898 del 1970.
Dall'esame degli atti e dei documenti di causa, risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 2063/2023, pronunciata da questo Tribunale, pubblicata in data 20.10.2023, passata in giudicato.
È altresì emerso che da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati, tanto da doversi escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno delle parti, elementi sufficienti a confermare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Si rileva, inoltre, che le condizioni concordate dalle parti appaiono meritevoli di accoglimento, atteso che i figli nati dall'unione matrimoniale sono economicamente
2 indipendenti e che non state articolate richieste di natura economica da parte dei coniugi.
3. Il raggiungimento di un accordo in merito alle condizioni conseguenti allo scioglimento del matrimonio costituisce ragione sufficiente a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c. 2 c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e da in Cleveland, Stati Uniti d'America, in data 19.8.1972; Parte_2
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genzano di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, relativo all'anno 1972, parte 2, serie C, atto n. 8;
c) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Velletri all'esito della camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alice Buonafede dott. Renato Buzi
3