Art. 11.
Tutte le deliberazioni del Comitato sono trasmesse in copia al Ministero del tesoro e diventano esecutive trascorsi i dieci giorni dal ricevimento, ove non sia pervenuta alcuna comunicazione del detto Ministero.
Tutte le deliberazioni del Comitato sono trasmesse in copia al Ministero del tesoro e diventano esecutive trascorsi i dieci giorni dal ricevimento, ove non sia pervenuta alcuna comunicazione del detto Ministero.