Sentenza 9 dicembre 2025
Decreto cautelare 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01057/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00342/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 114 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 342 del 2025, proposto dall’avv. Sergio Messore, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 cod. proc. civ., con domicilio eletto presso il suo studio in Cassino (FR), piazza San Giovanni 47 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avv.sergiomessore@pec.avvocaticassino.it;
contro
Comune di Sperlonga, in persona del sindaco p.t. , non costituito in giudizio;
Consorzio degli acquedotti riuniti degli Aurunci in liquidazione, in persona del curatore speciale nominato dal Tribunale ordinario di Cassino giusto decreto 11 aprile 2017 n. 6548, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
all’ordinanza di assegnazione di somme ex art. 553 cod. proc. civ. del Tribunale ordinario di Latina, sezione distaccata di Terracina, 5 luglio 2013 n. 631, divenuta definitiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. ER RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con il ricorso all’esame, notificato il 18 aprile 2025 e depositato il 2 maggio 2025, l’avv. Sergio Messore ha chiesto il rilascio dei provvedimenti necessari ad assicurare l’ottemperanza all’ordinanza indicata in epigrafe;
Considerato che con la prefata ordinanza al creditore odierno ricorrente è stata assegnata, ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ., la somma di euro 950.000,00, oltre agli accessori di legge e le spese di lite nella misura ivi liquidata, a carico del terzo pignorato Comune di Sperlonga;
Considerato che l’ordinanza in parola, munita della formula esecutiva, è stata notificata al Comune di Sperlonga il 1° agosto 2013 ed al Consorzio degli acquedotti riuniti degli Aurunci in liquidazione, debitore, il 24 ottobre 2013, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997 n. 30;
Considerato che l’ordinanza de qua ha acquisito carattere definitivo, stante l’esaurirsi dei ricorsi possibili contro di essa, giuste le sentenze del Tribunale ordinario di Latina, sez. I civ., 27 marzo 2020 n. 625, della Corte di cassazione, sez. III civ., 12 dicembre 2022 n. 18455 e della Corte d’appello di Roma, sez. I civ., 13 settembre 2023 n. 5736, come da documentazione versata in atti dalla parte ricorrente;
Rilevato che l’ente locale intimato non risulta aver provveduto a corrispondere quanto dovuto alla ricorrente sulla base del suddetto provvedimento giurisdizionale;
Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere accolto, non avendo l’amministrazione resistente fornito elementi ostativi e che, in conseguenza, le vada fissato un termine per l’ottemperanza alla ordinanza indicata in epigrafe, decorso il quale, nell’ipotesi di perdurante inadempienza, parte ricorrente potrà chiedere l’intervento di un commissario ad acta sostitutivo, che è sinora individuato nella persona del Prefetto di Latina;
Ritenuto di condannare il Comune di Sperlonga al pagamento, a favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore della causa;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) assegna al Comune di Sperlonga il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione a cura della ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti all’esecuzione dell’ordinanza indicata in epigrafe;
b) dispone che, allo spirare del termine sub a), ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad acta , il Prefetto di Latina o altro funzionario da lui delegato, che sarà insediato su sollecitazione di parte ricorrente;
c) pone a carico del Comune di Sperlonga il compenso del commissario, che viene sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille,00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta;
d) condanna il Comune di Sperlonga al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EL LA, Presidente
ER RA, Primo Referendario, Estensore
Emanuela Traina, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER RA | EL LA |
IL SEGRETARIO