Articolo 36 della Legge 30 dicembre 1991, n. 414
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1 gennaio 1992
Art. 36. (Delega di funzioni) 1. All' articolo 9 della legge 9 febbraio 1963, n. 160 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il consiglio di amministrazione puo' delegare in tutto o in parte al presidente, nonche' alla giunta esecutiva, l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo". 2. All' articolo 11 della legge 9 febbraio 1963, n. 160 , e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"g) esercita le funzioni eventualmente ad essa delegate dal consiglio di amministrazione, assumendo le necessarie deliberazioni ed approvando le spese occorrenti".
Note all'art. 36:
- Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 160/1963 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 9. -. Il consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:
a) elegge il presidente ed il vicepresidente;
b) delibera sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo da presentare al Comitato dei delegati per l'approvazione;
c) determina l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dalla presente legge;
d) delibera l'investimento delle disponibilita' patrimoniali;
e) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;
f) delibera il regolamento organico ed il trattamento economico del personale della Cassa;
g) provvede alla nomina del direttore della Cassa;
h) delibera sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta.
Le delibere di cui alle lettere f) e g) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il consiglio di amministrazione puo' delegare in tutto o in parte al presidente, nonche' alla giunta esecutiva, l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo".
- Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 160/1963 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 11. - La giunta ha le seguenti funzioni:
a) esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione;
b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'art. 2;
c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del consiglio di amministrazione;
d) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni, o d'ufficio nei casi di raggiunti limiti di eta' e per le pensioni di reversibilita';
e) amministra il personale;
f) decide sui ricorsi a norma dell'art. 40;
g) esercita le funzioni eventualmente ad essa delegate dal consiglio di amministrazione, assumendo le necessarie deliberazioni ed approvando le spese occorrenti".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992