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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 3842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3842 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14801 /2024 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c.
(rito Cartabia) all'udienza del 25.11.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to ROLI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, con domicilio eletto presso l'indirizzo pec del suddetto difensore, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) al ricorso in opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. in atti;
OPPONENTE
E
(P. Iva , C.f. ), in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n.
21/N, giusta procura generale alle liti per atto della Dr.ssa , Notaio in Milano, del Parte_2
15.03.2024, repertorio n. 9775, raccolta n. 2163, allegata alla comparsa costitutiva, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (cfr. indirizzo pec);
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex artt. 615 co. 2, 616 c.p.c (merito).
CONCLUSIONI: “Le parti discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi e note conclusionali autorizzate. Il GI esaminata l'ordinanza allegata alla nota conclusionale della parte opponente con la quale il GE dell'esecuzione a quo in data 8.01.2025 , dopo l'introduzione del presente giudizio, ha disposto la sospensione dell'esecuzione ex art. 623
c.p.c. dando atto dell'intervenuta sospensione del titolo esecutivo sotteso da parte del giudice competente, chiede chiarimenti alle parti, non rinvendosi né in allegato all'istanza dell'opponente del 2.01.2025 nel processo esecutivo né nel presente giudizio alcun provvedimento del giudice
1 competente di sospensione dell'efficacia del titolo come pur dichiarato dal GE e preso atto dalle parti all'udienza dell'8.01.2025 nella citata ordinanza (in RGE 2422/2023); le parti confermano che, per quanto a conoscenza, rigettata l'opposizione tardiva a D.I. con sentenza del Tribunale del 17.03.2025 (richiamata nella memoria ex art. 171 ter n. 3 dell'opponente del 9.06.2025) , risulta interposto appello;
non è intervenuto alcun provvedimento della Corte di Appello di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo/sentenza di rigetto dell'opposizione tardiva a D.I.;
l'udienza di precisazione delle conclusioni avanti alla Corte di Appello è stata fissata al 2 maggio
2028” (cfr. verbale d'udienza del 25.11.2025).
FATTO
Con ricorso ex artt. 615 co. 2/624 c.p.c. depositato in data 9.01.2024 in seno all'esecuzione mobiliare presso terzi distinta al n. 2422/2023 R.G. ES. MOB. la debitrice esecutata in epigrafe,
contestava il diritto del creditore procedente opposto - Parte_1 Controparte_1 di agire esecutivamente nei suoi confronti, in forza di DI n. 526/19 (R.G. 9476/18) del 21/01/19 emesso dal Tribunale di Bologna in favore di non opposto e munito di Controparte_1 definitiva esecutività il 10.09.2019 (doc. 2-3), chiedendo “preliminarmente ed in rito .. al Giudice dell'esecuzione la concessione del termine per l'opposizione tardiva a favore della ricorrente quale consumatrice” e nel merito eccependo, tra l'altro, un vizio di notifica del D.I. opposto, la carenza di legittimazione attiva del creditore opposto per mancata allegazione del contratto di cessione del credito;
la prescrizione del credito, l'omessa prova dell'iscrizione del creditore opposto e/o sua mandataria nell'ALBO PREVISTO DALL'ART. 106 DEL D.L.G.S. 1° settembre 1993, n. 385 nonché la natura abusiva delle clausole del contratto sotteso al D.I.
Con ordinanza resa in data 25 aprile 2024 (comunicata alle parti il 26/4/24) il G.E. rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., assegnando termine perentorio sino al
20/10/22 per l'introduzione del giudizio di merito e con separata ordinanza, in ossequio ai principi enunciati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 9479/2023, avvisava l'opponente/debitore esecutato del termine di 40 giorni per proporre opposizione tardiva a D.I. per far valere esclusivamente l'abusività delle clausole del contratto concluso con il professionista.
Indi, frattanto proposta opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 526/19 (R.G.
9476/18) sotteso all'esecuzione mobiliare (RG 8502/2024 R.G. del Tribunale di Bologna), il GI competente disponeva la sospensione dell'efficacia del titolo ex art. 649 c.p.c. ed il GE, con successiva ordinanza del 12.12.2024 disponeva la sospensione dell'esecuzione ex art. 623 c.p.c.
Nelle more, veniva altresì introdotto anche il presente giudizio di merito, parallelamente all'opposizione tardiva a D.I., nel quale la debitrice opponente, dopo aver trascritto integralmente il ricorso e provvedimenti del GE, concludeva, chiedendo:
2 -in via preliminare “accertato e dato atto che la sig.ra ha proposto opposizione Pt_1 all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole dei contratti fonte del credito ingiunto e che ha proposto l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 526/19 (R.G. 9476/18) del 21/1/19 emesso dal Tribunale di Bologna;
accertato che detta opposizione è stata notificata il 5/6/2024 ed è stata iscritta a ruolo il 10/6/2024 e che pende il giudizio di opposizione tardiva, distinto al n. 8502/2024 R.G. del Tribunale di Bologna, Giudice
Dott. Antonio Costanzo, udienza fissata al 12/12/2024 salvo modifiche;
Disponga la sospensione di questo giudizio in attesa della definizione di quello distinto al n. 8502/2024 R.G.”;
-in subordine, “in caso di mancata sospensione di questo processo fino alla definizione di quello distinto al n. 8502/2024 R.G. del Tribunale di Bologna, accertato il difetto di titolarità attiva del rapporto in capo alla procedente, nonché il difetto di prova che il credito originario preteso da sia stato oggetto della cessione per cui è causa e che sia incluso nelle asserite ed CP_3 indimostrate plurime cessioni del medesimo ed infine per il difetto del requisito necessario in capo alla procedente dell'iscrizione all'Albo di cui al combinato disposto degli artt. 106 TUB e 2 della legge 130/1990 così come regolato dalle disposizioni attuative di carattere Regolamentare della
Banca d'Italia n. 288 del 2015, del 11.11.2021 e del provvedimento della Banca d'Italia del
12.12.2023, pubblicato in G.U. n. 296 20.12.2023, quale condizione necessaria per il legittimo esercizio dell'attività di recupero giudiziale dei crediti cartolarizzati;
di conseguenza dichiarare il difetto di ad agire esecutivamente. CP_1
-in subordine e sempre in caso di mancata sospensione, dichiarare, preso atto del disconoscimento dell'autenticità delle firme apposte sulle due raccomandate del 19/2/17 e 6/2/19, l'avvenuta prescrizione del credito oggetto di cessione ove venga provata l'avvenuta cessione e l'identità tra il credito che si asserisce ceduto e quello oggetto di causa e la legittimazione ex art. 106 TUB di
Controparte_1
- in ulteriore subordine, e sempre in caso di mancata sospensione, dichiarare infondata la pretesa di per difetto di prova dell'esistenza dell'an e del quantum del preteso credito CP_1 assertivamente ceduto” , con vittoria di spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la società opposta contestava in fatto e in diritto l'avversa opposizione, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dei motivi dedotti nel presente giudizio di merito, in quanto, da un lato, inerenti il merito del titolo giudiziale (per fatti anteriori alla sua formazione) e dall'altro lato, anche in punto di cessione del credito, tutti già dedotti dalla parte opponente (cfr. doc. 11) ed esaminati nel parallelo giudizio di opposizione tardiva a D.I. iscritto al RG 8502/2024 dell'intestato Tribunale, conclusosi con sentenza n. 666 del 12.03.2025 di rigetto dell'opposizione tardiva proposta da avverso il decreto ingiuntivo Trib. Bologna, decr. 21 gennaio Parte_1
3 2019, n. 526 (cfr. doc. 12); sentenza allo stato gravata da appello (come allegato da parte opponente nelle note conclusionali autorizzate).
Quindi, la causa, verificata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato
(non costituito, benchè citato;
cfr. pec 10.02.2025), all'udienza del Controparte_4
25.11.2025 veniva discussa oralmente ex art. 281 sexies c.p.c. e, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. comma c.p.c. (rito Cartabia), con comunicazione del deposito della presente sentenza entro 30 giorni.
DIRITTO
1- In limine.
Preliminarmente giova ricordare che il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2
c.p.c. (ad esecuzione iniziata), nella fase di merito, è un ordinario giudizio di cognizione nel quale:
- il petitum consiste nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (o su dati beni di cui si assume l'impignorabilità);
- e la causa petendi consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047).
Le contestazioni afferenti la regolarità degli atti esecutivi (il quomodo dell'esecuzione), invece, rientrano nell'alveo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da farsi valere entro il termine perentorio di 20 giorni dalla conoscibilità (legale o se carente effettiva) dell'atto esecutivo contestato.
Dal punto di vista soggettivo, l'opponente ha veste sostanziale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n.
14554 ed altre).
Ne consegue che le eventuali 'eccezioni' sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata o il quomodo dell'esecuzione costituiscono causa petendi della domanda oppositiva, come cristalizzata nell'atto introduttivo dell'opposizione: id est, nella specie, nel ricorso avanti al GE.
Sempre in limine, giova precisare che non sussiste alcuna pregiudizialità in senso tecnico ex art. 295 c.p.c. tra il giudizio di opposizione (tempestiva o tardiva) a D.I. e quello di opposizione all'esecuzione fondata sul medesimo titolo giudiziale, posto che i due giudizi (e limiti di cognizione demandati ai due Giudici) sono nettamente distinti e non sovrapponibili, al punto che,
4 “il giudice dell'opposizione all'esecuzione, anche nell'ipotesi in cui la provvisoria esecutività del titolo giudiziale ( nella specie D.I.) fatta valere come titolo esecutivo sia stata sospesa” (per il
D.I. ai sensi dell'art. 649 c.p.c.) “non é tenuto a disporre la sospensione del processo di opposizione, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione della controversia cui il titolo giudiziale si riferisce, non sussistendo pregiudizialità tra gli accertamenti oggetto dei due giudizi” (Cass. n. 15909 del 13/06/2008).
2- Sui motivi di opposizione nel merito del titolo giudiziale, anche in punto di legittimazione attiva del creditore opposto. Inammissibilità
Passando, quindi, alla disamina dei motivi di opposizione, appare evidente, come eccepito da parte opposta, che tutti i motivi di opposizione sollevati attengono al merito del titolo giudiziale (D.I n.
526/19 (N. 9476/18 R.G.) emesso dal Tribunale di Bologna in data 14/1/19 e depositato il 21/1/19 su ricorso di sotteso all'esecuzione mobiliare a quo, ivi compresa la censura di Controparte_1 carenza di legittimazione attiva del creditore opposto, già ricorrente in monitorio.
E', al riguardo, ius receptum il principio secondo il quale “quando l'esecuzione è minacciata … sulla base di un titolo di formazione giudiziale, le ragioni di nullità del titolo stesso, ovvero gli errori in cui sia incorso il giudice nell'assumere la decisione, debbono essere fatti valere non con l'opposizione all'esecuzione (con cui si può dedurre la sola mancanza del titolo esecutivo), bensì con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso” (Cass.
24027/2009).
Ed ancora “in sede di opposizione all'esecuzione forzata condotta sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti estintivi o modificativi del rapporto sostanziale posteriori alla formazione del titolo stesso”;con la conseguenza che “non possono essere quindi dedotte a sostegno dell'opposizione …. la carenza di legittimazione del soggetto
… o l'irregolarità del contraddittorio, trattandosi di questioni che debbono ritenersi risolte per implicito dalla pronunzia sul merito della domanda ed in relazione alle quali non può essere neppure prospettata l'inesistenza del titolo esecutivo, ove il decreto ingiuntivo sia dotato dei suoi requisiti essenziali” (Cass. n. 3007 del 12/03/1992).
Ciò in quanto “il titolo esecutivo giudiziale (…) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua formazione, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa”.
5 Con l'ulteriore precisazione che “il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stesso si fondano” (ivi compresa la legittimazione attiva), “ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione” (Cass., sez. III, n. 11175 del 29/05/2015).
Al punto che, laddove, come nella specie, “la parte.. (abbia) promosso giudizio di opposizione alla ingiunzione - …. non può proporre anche opposizione alla esecuzione per le medesime ragioni, ..perché tale opposizione non può avere per oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo (a meno che non ne determinino l'inesistenza giuridica) o al merito della decisione che in esso è contenuta, e perché egli manca di interesse alla predetta opposizione, atteso che l'opposizione alla ingiunzione, esaurendo ogni possibile accertamento della fondatezza o non delle ragioni dedotte anche in rapporto al diritto della parte istante di procedere alla esecuzione, è in grado di realizzare, anche attraverso la possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria, a norma dell'art. 649 cod. proc. civ., la tutela del suo interesse ad evitare l'esecuzione forzata in forza di quel titolo...” (Cass. n. 8331 del 19/06/2001).
Corollario di quanto sopra, escluso ogni sindacato nel merito dei motivi dedotti, è, dunque, la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. in esame, siccome avente ad oggetto motivi inerenti 'il merito' del titolo giudiziale (DI), per fatti anteriori alla sua formazione e/o definitività (anche in punto di legittimazione attiva della società cessionaria, già ricorrente in monitorio), come tali non suscettibili di sindacato da parte del giudice dell'opposizione all'esecuzione e, per giunta, nella specie, già dedotti in sede di opposizione tardiva a D.I. ex art. 650
c.p.c. (giudizio pendente al momento dell'introduzione del presente giudizio e frattanto definito con sentenza di rigetto dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. resa in data 12.03.2025 dal competente
Giudice, in atti 1). Ad abundantiam, in relazione al motivo di opposizione che fa leva sulla asserita carenza di legittimazione dello special servicer, in quanto non iscritto all'albo ex art. 106 TUB, si rammentano i principi e chiarimenti forniti da Cass. Ord. 18.03.2024 n.7243, a mente dei quali “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del
T.U.B.)”2.
3- Sulle spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio di merito seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai minimi tabellari (valore della causa: credito in contestazione, entro soglia € 26.000,00), con esclusione della fase istruttoria, solo documentale, in considerazione della complessità minima della causa e definizione ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile l'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. proposta;
2) DA l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, liquidate in € 1700,00 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali del 15% ed accessori di legge
(IVA se dovuta e CPA).
Così deciso in Bologna, in data 23/12/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
n. 1579; ..), né il quarto motivo (asserito difetto di titolarità del credito fatto valere in via monitoria), del tutto estranei al tema della eventuale abusività di clausole contrattuali (e, dunque, ormai coperti da giudicato). 2 Con la citata ordinanza, infatti, la S.C. ha chiarito che “qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi” ai fini della invocata nullità virtuale ex art. 1418 co. 1 c.c. degli atti di riscossione compiuti;
“ in particolare, …, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali”; conseguentemente, “non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”; … anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 33719 del 16/11/2022”. 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nella parte motiva della sentenza in oggetto, tra l'altro, si legge che: “Il primo disconoscimento, quello relativo alla sottoscrizione apposta il 19 febbraio 2017 sulla cartolina di avviso di ricevimento di una raccomandata inviata da all'odierna attrice si riferisce ad un fatto anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo non attinente al Controparte_1 tema della abusività delle clausole contrattuali e, al più, avrebbe dovuto essere proposto con tempestiva opposizione ex art. 645 c.p.c., impregiudicata – e qui non svolta – ogni valutazione su rilevanza e fondatezza del motivo di opposizione così dedotto. ….Del tutto estraneo al tema della abusività di clausole contrattuali, esorbita dal perimetro delineato da Cass., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479 e dunque, sotto questo profilo, l'ordinanza 25 aprile 2024 del giudice dell'esecuzione non può valere ai fini della rimessione in termini. 10. Conseguentemente va disatteso il secondo motivo (eccezione di prescrizione del credito), che al più avrebbe potuto essere dedotto con tempestiva opposizione ex art. 645 c.p.c. e nulla ha a che fare con l'accertamento dell'eventuale carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione (si rimanda a Cass., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479). 11. Del pari, e per le ragioni appena richiamate, non possono essere accolti né il terzo motivo (asserito difetto di legittimazione processuale di quale società di cartolarizzazione e cessionaria del credito: ma sull'art. 106 TUB, v. Cass., sez. III, Controparte_1 ord. 18 marzo 2024, n. 7243; v. anche Trib. Bergamo, 24 maggio 2023, n. 1081; App. Venezia, sez. I, 9 settembre 2024, 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14801 /2024 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c.
(rito Cartabia) all'udienza del 25.11.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to ROLI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, con domicilio eletto presso l'indirizzo pec del suddetto difensore, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) al ricorso in opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. in atti;
OPPONENTE
E
(P. Iva , C.f. ), in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n.
21/N, giusta procura generale alle liti per atto della Dr.ssa , Notaio in Milano, del Parte_2
15.03.2024, repertorio n. 9775, raccolta n. 2163, allegata alla comparsa costitutiva, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (cfr. indirizzo pec);
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex artt. 615 co. 2, 616 c.p.c (merito).
CONCLUSIONI: “Le parti discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi e note conclusionali autorizzate. Il GI esaminata l'ordinanza allegata alla nota conclusionale della parte opponente con la quale il GE dell'esecuzione a quo in data 8.01.2025 , dopo l'introduzione del presente giudizio, ha disposto la sospensione dell'esecuzione ex art. 623
c.p.c. dando atto dell'intervenuta sospensione del titolo esecutivo sotteso da parte del giudice competente, chiede chiarimenti alle parti, non rinvendosi né in allegato all'istanza dell'opponente del 2.01.2025 nel processo esecutivo né nel presente giudizio alcun provvedimento del giudice
1 competente di sospensione dell'efficacia del titolo come pur dichiarato dal GE e preso atto dalle parti all'udienza dell'8.01.2025 nella citata ordinanza (in RGE 2422/2023); le parti confermano che, per quanto a conoscenza, rigettata l'opposizione tardiva a D.I. con sentenza del Tribunale del 17.03.2025 (richiamata nella memoria ex art. 171 ter n. 3 dell'opponente del 9.06.2025) , risulta interposto appello;
non è intervenuto alcun provvedimento della Corte di Appello di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo/sentenza di rigetto dell'opposizione tardiva a D.I.;
l'udienza di precisazione delle conclusioni avanti alla Corte di Appello è stata fissata al 2 maggio
2028” (cfr. verbale d'udienza del 25.11.2025).
FATTO
Con ricorso ex artt. 615 co. 2/624 c.p.c. depositato in data 9.01.2024 in seno all'esecuzione mobiliare presso terzi distinta al n. 2422/2023 R.G. ES. MOB. la debitrice esecutata in epigrafe,
contestava il diritto del creditore procedente opposto - Parte_1 Controparte_1 di agire esecutivamente nei suoi confronti, in forza di DI n. 526/19 (R.G. 9476/18) del 21/01/19 emesso dal Tribunale di Bologna in favore di non opposto e munito di Controparte_1 definitiva esecutività il 10.09.2019 (doc. 2-3), chiedendo “preliminarmente ed in rito .. al Giudice dell'esecuzione la concessione del termine per l'opposizione tardiva a favore della ricorrente quale consumatrice” e nel merito eccependo, tra l'altro, un vizio di notifica del D.I. opposto, la carenza di legittimazione attiva del creditore opposto per mancata allegazione del contratto di cessione del credito;
la prescrizione del credito, l'omessa prova dell'iscrizione del creditore opposto e/o sua mandataria nell'ALBO PREVISTO DALL'ART. 106 DEL D.L.G.S. 1° settembre 1993, n. 385 nonché la natura abusiva delle clausole del contratto sotteso al D.I.
Con ordinanza resa in data 25 aprile 2024 (comunicata alle parti il 26/4/24) il G.E. rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., assegnando termine perentorio sino al
20/10/22 per l'introduzione del giudizio di merito e con separata ordinanza, in ossequio ai principi enunciati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 9479/2023, avvisava l'opponente/debitore esecutato del termine di 40 giorni per proporre opposizione tardiva a D.I. per far valere esclusivamente l'abusività delle clausole del contratto concluso con il professionista.
Indi, frattanto proposta opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 526/19 (R.G.
9476/18) sotteso all'esecuzione mobiliare (RG 8502/2024 R.G. del Tribunale di Bologna), il GI competente disponeva la sospensione dell'efficacia del titolo ex art. 649 c.p.c. ed il GE, con successiva ordinanza del 12.12.2024 disponeva la sospensione dell'esecuzione ex art. 623 c.p.c.
Nelle more, veniva altresì introdotto anche il presente giudizio di merito, parallelamente all'opposizione tardiva a D.I., nel quale la debitrice opponente, dopo aver trascritto integralmente il ricorso e provvedimenti del GE, concludeva, chiedendo:
2 -in via preliminare “accertato e dato atto che la sig.ra ha proposto opposizione Pt_1 all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole dei contratti fonte del credito ingiunto e che ha proposto l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 526/19 (R.G. 9476/18) del 21/1/19 emesso dal Tribunale di Bologna;
accertato che detta opposizione è stata notificata il 5/6/2024 ed è stata iscritta a ruolo il 10/6/2024 e che pende il giudizio di opposizione tardiva, distinto al n. 8502/2024 R.G. del Tribunale di Bologna, Giudice
Dott. Antonio Costanzo, udienza fissata al 12/12/2024 salvo modifiche;
Disponga la sospensione di questo giudizio in attesa della definizione di quello distinto al n. 8502/2024 R.G.”;
-in subordine, “in caso di mancata sospensione di questo processo fino alla definizione di quello distinto al n. 8502/2024 R.G. del Tribunale di Bologna, accertato il difetto di titolarità attiva del rapporto in capo alla procedente, nonché il difetto di prova che il credito originario preteso da sia stato oggetto della cessione per cui è causa e che sia incluso nelle asserite ed CP_3 indimostrate plurime cessioni del medesimo ed infine per il difetto del requisito necessario in capo alla procedente dell'iscrizione all'Albo di cui al combinato disposto degli artt. 106 TUB e 2 della legge 130/1990 così come regolato dalle disposizioni attuative di carattere Regolamentare della
Banca d'Italia n. 288 del 2015, del 11.11.2021 e del provvedimento della Banca d'Italia del
12.12.2023, pubblicato in G.U. n. 296 20.12.2023, quale condizione necessaria per il legittimo esercizio dell'attività di recupero giudiziale dei crediti cartolarizzati;
di conseguenza dichiarare il difetto di ad agire esecutivamente. CP_1
-in subordine e sempre in caso di mancata sospensione, dichiarare, preso atto del disconoscimento dell'autenticità delle firme apposte sulle due raccomandate del 19/2/17 e 6/2/19, l'avvenuta prescrizione del credito oggetto di cessione ove venga provata l'avvenuta cessione e l'identità tra il credito che si asserisce ceduto e quello oggetto di causa e la legittimazione ex art. 106 TUB di
Controparte_1
- in ulteriore subordine, e sempre in caso di mancata sospensione, dichiarare infondata la pretesa di per difetto di prova dell'esistenza dell'an e del quantum del preteso credito CP_1 assertivamente ceduto” , con vittoria di spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la società opposta contestava in fatto e in diritto l'avversa opposizione, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dei motivi dedotti nel presente giudizio di merito, in quanto, da un lato, inerenti il merito del titolo giudiziale (per fatti anteriori alla sua formazione) e dall'altro lato, anche in punto di cessione del credito, tutti già dedotti dalla parte opponente (cfr. doc. 11) ed esaminati nel parallelo giudizio di opposizione tardiva a D.I. iscritto al RG 8502/2024 dell'intestato Tribunale, conclusosi con sentenza n. 666 del 12.03.2025 di rigetto dell'opposizione tardiva proposta da avverso il decreto ingiuntivo Trib. Bologna, decr. 21 gennaio Parte_1
3 2019, n. 526 (cfr. doc. 12); sentenza allo stato gravata da appello (come allegato da parte opponente nelle note conclusionali autorizzate).
Quindi, la causa, verificata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato
(non costituito, benchè citato;
cfr. pec 10.02.2025), all'udienza del Controparte_4
25.11.2025 veniva discussa oralmente ex art. 281 sexies c.p.c. e, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. comma c.p.c. (rito Cartabia), con comunicazione del deposito della presente sentenza entro 30 giorni.
DIRITTO
1- In limine.
Preliminarmente giova ricordare che il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2
c.p.c. (ad esecuzione iniziata), nella fase di merito, è un ordinario giudizio di cognizione nel quale:
- il petitum consiste nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (o su dati beni di cui si assume l'impignorabilità);
- e la causa petendi consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047).
Le contestazioni afferenti la regolarità degli atti esecutivi (il quomodo dell'esecuzione), invece, rientrano nell'alveo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da farsi valere entro il termine perentorio di 20 giorni dalla conoscibilità (legale o se carente effettiva) dell'atto esecutivo contestato.
Dal punto di vista soggettivo, l'opponente ha veste sostanziale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n.
14554 ed altre).
Ne consegue che le eventuali 'eccezioni' sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata o il quomodo dell'esecuzione costituiscono causa petendi della domanda oppositiva, come cristalizzata nell'atto introduttivo dell'opposizione: id est, nella specie, nel ricorso avanti al GE.
Sempre in limine, giova precisare che non sussiste alcuna pregiudizialità in senso tecnico ex art. 295 c.p.c. tra il giudizio di opposizione (tempestiva o tardiva) a D.I. e quello di opposizione all'esecuzione fondata sul medesimo titolo giudiziale, posto che i due giudizi (e limiti di cognizione demandati ai due Giudici) sono nettamente distinti e non sovrapponibili, al punto che,
4 “il giudice dell'opposizione all'esecuzione, anche nell'ipotesi in cui la provvisoria esecutività del titolo giudiziale ( nella specie D.I.) fatta valere come titolo esecutivo sia stata sospesa” (per il
D.I. ai sensi dell'art. 649 c.p.c.) “non é tenuto a disporre la sospensione del processo di opposizione, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione della controversia cui il titolo giudiziale si riferisce, non sussistendo pregiudizialità tra gli accertamenti oggetto dei due giudizi” (Cass. n. 15909 del 13/06/2008).
2- Sui motivi di opposizione nel merito del titolo giudiziale, anche in punto di legittimazione attiva del creditore opposto. Inammissibilità
Passando, quindi, alla disamina dei motivi di opposizione, appare evidente, come eccepito da parte opposta, che tutti i motivi di opposizione sollevati attengono al merito del titolo giudiziale (D.I n.
526/19 (N. 9476/18 R.G.) emesso dal Tribunale di Bologna in data 14/1/19 e depositato il 21/1/19 su ricorso di sotteso all'esecuzione mobiliare a quo, ivi compresa la censura di Controparte_1 carenza di legittimazione attiva del creditore opposto, già ricorrente in monitorio.
E', al riguardo, ius receptum il principio secondo il quale “quando l'esecuzione è minacciata … sulla base di un titolo di formazione giudiziale, le ragioni di nullità del titolo stesso, ovvero gli errori in cui sia incorso il giudice nell'assumere la decisione, debbono essere fatti valere non con l'opposizione all'esecuzione (con cui si può dedurre la sola mancanza del titolo esecutivo), bensì con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso” (Cass.
24027/2009).
Ed ancora “in sede di opposizione all'esecuzione forzata condotta sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti estintivi o modificativi del rapporto sostanziale posteriori alla formazione del titolo stesso”;con la conseguenza che “non possono essere quindi dedotte a sostegno dell'opposizione …. la carenza di legittimazione del soggetto
… o l'irregolarità del contraddittorio, trattandosi di questioni che debbono ritenersi risolte per implicito dalla pronunzia sul merito della domanda ed in relazione alle quali non può essere neppure prospettata l'inesistenza del titolo esecutivo, ove il decreto ingiuntivo sia dotato dei suoi requisiti essenziali” (Cass. n. 3007 del 12/03/1992).
Ciò in quanto “il titolo esecutivo giudiziale (…) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua formazione, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa”.
5 Con l'ulteriore precisazione che “il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stesso si fondano” (ivi compresa la legittimazione attiva), “ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione” (Cass., sez. III, n. 11175 del 29/05/2015).
Al punto che, laddove, come nella specie, “la parte.. (abbia) promosso giudizio di opposizione alla ingiunzione - …. non può proporre anche opposizione alla esecuzione per le medesime ragioni, ..perché tale opposizione non può avere per oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo (a meno che non ne determinino l'inesistenza giuridica) o al merito della decisione che in esso è contenuta, e perché egli manca di interesse alla predetta opposizione, atteso che l'opposizione alla ingiunzione, esaurendo ogni possibile accertamento della fondatezza o non delle ragioni dedotte anche in rapporto al diritto della parte istante di procedere alla esecuzione, è in grado di realizzare, anche attraverso la possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria, a norma dell'art. 649 cod. proc. civ., la tutela del suo interesse ad evitare l'esecuzione forzata in forza di quel titolo...” (Cass. n. 8331 del 19/06/2001).
Corollario di quanto sopra, escluso ogni sindacato nel merito dei motivi dedotti, è, dunque, la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. in esame, siccome avente ad oggetto motivi inerenti 'il merito' del titolo giudiziale (DI), per fatti anteriori alla sua formazione e/o definitività (anche in punto di legittimazione attiva della società cessionaria, già ricorrente in monitorio), come tali non suscettibili di sindacato da parte del giudice dell'opposizione all'esecuzione e, per giunta, nella specie, già dedotti in sede di opposizione tardiva a D.I. ex art. 650
c.p.c. (giudizio pendente al momento dell'introduzione del presente giudizio e frattanto definito con sentenza di rigetto dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. resa in data 12.03.2025 dal competente
Giudice, in atti 1). Ad abundantiam, in relazione al motivo di opposizione che fa leva sulla asserita carenza di legittimazione dello special servicer, in quanto non iscritto all'albo ex art. 106 TUB, si rammentano i principi e chiarimenti forniti da Cass. Ord. 18.03.2024 n.7243, a mente dei quali “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del
T.U.B.)”2.
3- Sulle spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio di merito seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai minimi tabellari (valore della causa: credito in contestazione, entro soglia € 26.000,00), con esclusione della fase istruttoria, solo documentale, in considerazione della complessità minima della causa e definizione ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile l'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. proposta;
2) DA l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, liquidate in € 1700,00 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali del 15% ed accessori di legge
(IVA se dovuta e CPA).
Così deciso in Bologna, in data 23/12/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
n. 1579; ..), né il quarto motivo (asserito difetto di titolarità del credito fatto valere in via monitoria), del tutto estranei al tema della eventuale abusività di clausole contrattuali (e, dunque, ormai coperti da giudicato). 2 Con la citata ordinanza, infatti, la S.C. ha chiarito che “qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi” ai fini della invocata nullità virtuale ex art. 1418 co. 1 c.c. degli atti di riscossione compiuti;
“ in particolare, …, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali”; conseguentemente, “non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”; … anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 33719 del 16/11/2022”. 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nella parte motiva della sentenza in oggetto, tra l'altro, si legge che: “Il primo disconoscimento, quello relativo alla sottoscrizione apposta il 19 febbraio 2017 sulla cartolina di avviso di ricevimento di una raccomandata inviata da all'odierna attrice si riferisce ad un fatto anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo non attinente al Controparte_1 tema della abusività delle clausole contrattuali e, al più, avrebbe dovuto essere proposto con tempestiva opposizione ex art. 645 c.p.c., impregiudicata – e qui non svolta – ogni valutazione su rilevanza e fondatezza del motivo di opposizione così dedotto. ….Del tutto estraneo al tema della abusività di clausole contrattuali, esorbita dal perimetro delineato da Cass., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479 e dunque, sotto questo profilo, l'ordinanza 25 aprile 2024 del giudice dell'esecuzione non può valere ai fini della rimessione in termini. 10. Conseguentemente va disatteso il secondo motivo (eccezione di prescrizione del credito), che al più avrebbe potuto essere dedotto con tempestiva opposizione ex art. 645 c.p.c. e nulla ha a che fare con l'accertamento dell'eventuale carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione (si rimanda a Cass., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479). 11. Del pari, e per le ragioni appena richiamate, non possono essere accolti né il terzo motivo (asserito difetto di legittimazione processuale di quale società di cartolarizzazione e cessionaria del credito: ma sull'art. 106 TUB, v. Cass., sez. III, Controparte_1 ord. 18 marzo 2024, n. 7243; v. anche Trib. Bergamo, 24 maggio 2023, n. 1081; App. Venezia, sez. I, 9 settembre 2024, 6