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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/12/2025, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 2692/2021 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Massimo
Tursi per parte attrice e dall'avv. Maria Grazia Minutoli Martirano per parte convenuta, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2692 del R.G.A.C. 2021, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. A. Massimo Parte_1 C.F._1
Tursi;
- attore - contro
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, nella qualità di impresa designata ex art. 286, D. Lgs. n. 209/2005, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia Minutoli Martirano;
- convenuta -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha evocato in giudizio la convenuta in Parte_1
epigrafe - quale impresa designata a norma dell'art. 286 del D.lgs. n. 209/05 - assumendo che in data 19.1.2020, alle ore 19 circa, in Mandatoriccio (CS), sulla strada SS 106 (direzione sud), all'altezza dell'incrocio posto in prossimità della stazione di servizio Tamoil - mentre si trovava alla guida della propria auto Opel Astra, tg. CY634BZ - era entrato in collisione con un veicolo marca
Ford, modello suv di colore scuro, non meglio identificato.
Ha riferito, nello specifico, che l'autoveicolo antagonista “percorreva il predetto incrocio mantenendo una velocità elevata, inoltre, violava la segnaletica stradale dell'obbligo di dare precedenza posta sulla propria corsia di provenienza;
lo stesso, quindi, andava ad urtare sul lato destro dell'autoveicolo condotto dal Sig. il quale usciva di strada e concludeva la propria Pt_1 corsa rovinosamente contro un muro;
Che il conducente dell'autoveicolo tipo SUV, marca Ford, di colore scuro, dopo l'urto non si fermava, ma, continuava la sua corsa, allontanandosi repentinamente dal luogo del sinistro, rendendo impossibile l'identificazione dello stesso e dei dati del proprio autoveicolo.”. Ha asserito, poi, che - per effetto della collisione - aveva riportato gravi lesioni fisiche, così concludendo per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono:
“Voglia l'On. Le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: In via principale: accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa, occorso in data 19 gennaio 2020, alle ore 19,00 circa, nel comune di Mandatoriccio (CS), sulla strada SS 106, nei pressi della chilometrica 303+200, direzione sud, si verificava per fatto e colpa esclusiva del conducente dell'autoveicolo non identificato, tipo SUV, marca di colore scuro, di cui in premessa e, per l'effetto, condannare CP_2 la “ in persona del legale rappresentante p.t., quale impresa designata dalla Controparte_3
CONSAP per la Regione Calabria per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., al risarcimento di tutti i danni alla persona subiti dall'odierno istante e pari ad € 153.998,49, ovvero nella minor o maggior somma accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art 93 c.pc. in favore del procuratore antistatario, per aver anticipato le spese e non riscosso le competenze”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in cancelleria l'11.7.2022 si è costituita in giudizio quale impresa designata a norma dell'art. 286 del D.lgs. n. Controparte_1
209/05, la quale ha contestato la domanda attorea, impugnando e contestando le avverse deduzioni sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur, così concludendo per l'integrale rigetto della domanda azionata da controparte, con il favore delle spese di lite.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale e prova per testi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va premesso che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, è onere del danneggiato che promuova la richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada dimostrare sia le modalità di accadimento del sinistro che l'eventuale sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente di altro veicolo, anche nel caso in cui tale veicolo sia rimasto sconosciuto (cfr. Cass., n. 10540/2023; n. 35605/2021; n. 18308/2015; v. anche Cass., n. 450/2025;
n. 8809/2022; n. 15367/2011).
Inoltre, nel caso in cui si ricorra al Fondo di Garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato, ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (cfr. Cass., n. 450/2025; n. 3019/2016).
Ed ancora, da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “In tema di intervento del
Fondo di garanzia per le vittime della strada ( ex articolo 283, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 209 del 2005), al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti a obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno
(che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto.” (Cassazione civile n.
26721/2025).
2. Ciò posto, ritiene questo Tribunale che costituisca profilo assorbente e dirimente - ai fini della decisione del presente giudizio nel senso della reiezione della domanda risarcitoria per cui è causa - la circostanza che non abbia trovato il necessario riscontro probatorio la prospettazione fattuale operata dall'odierno attore nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, ossia che il sinistro fosse imputabile proprio alla condotta di guida del conducente di un autoveicolo asseritamente rimasto non identificato che avrebbe colpito il “lato destro dell'autoveicolo condotto dal Sig. il Pt_1 quale usciva di strada e concludeva la propria corsa rovinosamente contro un muro”.
A tale convincimento si perviene sulla base di una valutazione complessiva degli elementi acquisiti agli atti del giudizio, i quali consentono, complessivamente considerati, di ritenere non dimostrato il fatto dedotto in lite.
In primo luogo, occorre evidenziare il rapporto redatto dagli agenti della Stazione dei Carabinieri di
Mandatoriccio, intervenuti sui luoghi di causa nell'immediatezza dei fatti, i quali hanno provveduto a sentire il testimone oculare presente sul posto e ad effettuare gli opportuni rilievi ed accertamenti.
Sul punto è ormai granitico l'orientamento giurisprudenziale per il quale il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. civ.,
n.10376/2024), e si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cass. Civ. n. 9037/2019).
Ciò posto, nel rapporto redatto dai Carabinieri si legge che: “Il veicolo Opel Astra targata CY634BZ di proprietà e condotta dal percorreva la SS106 direzione di marcia Taranto- Parte_1
Crotone, giunto all'altezza della chilometrica 308+200 perdeva il controllo del veicolo e terminava la corsa contro un muretto di cinta che delimita l'area di servizio “TAMOIL”, danneggiandolo”.
Dal medesimo rapporto si evince, altresì, che i verbalizzanti intervenuti provvedevano a contravvenzionare l'attore ai sensi dell'art. 141, commi 2 e 11, del C.d.S., per aver perso il controllo del veicolo, senza, peraltro, rilevare elementi sui luoghi di causa che potessero far propendere per una collisione con un altro veicolo (es. detriti di un'altra auto).
Risultano, poi, verbalizzate le dichiarazioni del testimone , presente sul luogo del Tes_1 sinistro, il quale così ha riferito: “percorrevo la SS106 provenendo da Mandatoriccio in direzione di
Cariati quando ad un certo punto notavo dal mio specchietto retrovisore una macchina ad elevata
velocità che sbandava sulla carreggiata e a distanza di qualche secondo ho potuto udire un forte urto quindi invertivo il senso di marcia e mi avvicinavo a tale che sul ciglio della Parte_1 strada agitava le mani in cerca di aiuto. Alla mia domanda su cosa fosse successo il mi Pt_1
rispondeva di non ricordarsi nulla. Inoltre diceva: cosa ci faccio io qui? Potevo notare fin da subito una ferita alla testa dalla quale fuoriusciva del sangue”. Tali dichiarazioni possono ritenersi apprezzabili e genuine poiché rese nell'immediatezza dei fatti e portano, quindi, ad escludere la presenza di altro veicolo sconosciuto sul luogo del sinistro.
Né la dinamica del sinistro, così come prospettata da parte attrice nell'atto di citazione, può dirsi provata sulla base delle dichiarazioni rese dal teste escusso in giudizio, nelle quali si ravvisano incongruenze che rendono le stesse contraddittorie e inattendibili. Tra l'altro, lo stesso non veniva indicato nel verbale dei Carabinieri come presente sul luogo del sinistro, ma solo nella denuncia formulata dall'attore in data 22.7.2020, a distanza di sei mesi dall'accaduto.
In particolare, il testimone escusso all'udienza dell'11.6.2025 sulle circostanze Testimone_2
articolate in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice, ha riferito testualmente: “Sono a conoscenza dei fatti di causa, in quanto ero presente quando si è verificato il fatto e vi ho assistito. Io mi trovavo a bordo della mia macchina, una Citroen, stavo percorrendo la
strada statale 106, in Mandatoriccio, direzione Crotone, poco prima della stazione di servizio
Tamoil che si trova sulla sinistra. Ricordo, che il era a bordo di una Opel Corsa di colore Pt_1
bianco ed era davanti a me. Ricordo che era il 19 gennaio 2020 prima delle 20.00. Una macchina, se non ricordo male un Suv scuro, faceva una manovra errata, ossia usciva da uno svincolo presente sulla destra e si immetteva sulla statale in direzione opposta a quella che io e il Pt_1 percorrevamo, l'urto è avvenuto nella corsia percorsa dal il quale ha urtato con la parte Pt_1
anteriore della propria auto la parte laterale del Suv, che stava girando a sinistra manovra non consentita perché allo svincolo c'è un obbligo di andare a destra. Il ha perso aderenza e ha Pt_1 perso il controllo andando a finire sul muretto della Tamoil. Io sono sceso dalla macchina, c'era anche un'altra macchina che si è fermata;
il era sceso dalla macchina, non ricordava nulla Pt_1 dell'incidente, aveva sangue sul viso e sulle mani, sono venuti l'ambulanza e i carabinieri ma io me ne sono andato. Non sono stato sentito dai carabinieri, ho visto che i carabinieri parlavano con un ragazzo ma io sono andato via. Dopo il sinistro, ho visto il dopo svariato tempo, dopo due o Pt_1
tre mesi, il giorno dopo sono andato a Cosenza in ospedale per andare a trovare una mia conoscente malata. Ribadisco che l'urto avveniva tra la parte laterale del SUV e la parte anteriore dell'auto del in particolare l'urto avveniva di striscio, ricordo che sia io che il Pt_1 Pt_1 correvamo un po', io andavo a 100 km orari e il era davanti a me. Ribadisco che l'auto del Pt_1
è bianca. Non conosco nessuno che si chiama Io al momento dell'urto mi Pt_1 Tes_1
trovavo ad una trentina di metri dallo svincolo. Preciso che il Suv non si era fermato allo svincolo,
c'è un segnale di precedenza, ha solo decelerato e poi si è immesso sulla statale senza rispettare l'obbligo di andare a destra ma girando verso sinistra così andando a occupare la nostra corsia. Il
Suv era a fari spenti. Il Suv non si è fermato, e si è allontanato. Ho parlato del sinistro con la mia amia il giorno dopo quando siamo andati all'ospedale di Cosenza, non sono andato a Pt_2 trovare il in ospedale. Nel paese la mattina già tutti sapevano dell'incidente, poi nel mese di Pt_1
giugno luglio ero in paese stavo parlando del sinistro e si è avvicinata la mamma del Non Pt_1
ricordo se il mi ha contattato nei giorni successivi. I carabinieri non ricordo dopo quanto Pt_1 tempo sono intervenuti e non so chi li ha chiamati, di sicuro non io”.
Ebbene, dalla deposizione testimoniale si rileva la contraddittorietà delle stesse con la versione data dall'attore in sede di querela (v. doc. n. 1 allegato fascicolo attore) e reiterata, poi, negli atti di giudizio, secondo il quale l'autoveicolo non identificato avrebbe urtato il lato destro della propria automobile - come gli era stato riferito dallo stesso testimone - mentre quest'ultimo Testimone_2 ha dichiarato che l'urto avveniva con la parte anteriore dell'auto attorea.
Sempre l'attore in sede di querela dichiarava che il si sarebbe recato in ospedale il giorno Tes_2
dopo il sinistro per avere informazioni sulle sue condizioni di salute, mente il testimone ha dichiarato che si recò in ospedale per far visita ad una sua conoscente, ribadendo di non essere andato a trovare il . In ogni caso, appare del tutto inverosimile che il testimone indicato Pt_1 dall'attore - pur avendo, a suo dire, assistito al sinistro - si sarebbe allontanato all'arrivo dei carabinieri senza rendere alcuna dichiarazione e, ancora, che lo stesso sarebbe stato individuato a distanza di mesi parlando, per puro caso, con la madre dell'odierno attore.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, la deposizione del teste attoreo da sola non è idonea a dimostrare pienamente la prospettata dinamica dell'evento dannoso, essendo la sua ricostruzione poco attendibile e non affiancata da altri riscontri probatori.
Pertanto, alla luce di tale complessivo ordine di motivi si può ragionevolmente concludere che la prospettazione attorea in ordine alle concrete modalità di accadimento del sinistro per cui è causa non abbia trovato rigoroso riscontro probatorio, non avendo trovato conferma nelle allegazioni documentali, né tanto meno nelle dichiarazioni rese dal teste escusso in corso di causa, motivo per cui la domanda risarcitoria formulata dall'appellante non può che essere per ciò solo rigettata.
3. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 1.300,00 per la fase di studio;
€ 850,00 per la fase introduttiva, € 2.850,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.200,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2692 del R.G.A.C. 2021 - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
2. Condanna l'attore a rifondere - in favore di parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore - gli onorari di lite del presente giudizio che liquida in complessivi €
7.200,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, il 19 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna
D'Amico.
Proc. n. 2692/2021 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Massimo
Tursi per parte attrice e dall'avv. Maria Grazia Minutoli Martirano per parte convenuta, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2692 del R.G.A.C. 2021, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. A. Massimo Parte_1 C.F._1
Tursi;
- attore - contro
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, nella qualità di impresa designata ex art. 286, D. Lgs. n. 209/2005, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia Minutoli Martirano;
- convenuta -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha evocato in giudizio la convenuta in Parte_1
epigrafe - quale impresa designata a norma dell'art. 286 del D.lgs. n. 209/05 - assumendo che in data 19.1.2020, alle ore 19 circa, in Mandatoriccio (CS), sulla strada SS 106 (direzione sud), all'altezza dell'incrocio posto in prossimità della stazione di servizio Tamoil - mentre si trovava alla guida della propria auto Opel Astra, tg. CY634BZ - era entrato in collisione con un veicolo marca
Ford, modello suv di colore scuro, non meglio identificato.
Ha riferito, nello specifico, che l'autoveicolo antagonista “percorreva il predetto incrocio mantenendo una velocità elevata, inoltre, violava la segnaletica stradale dell'obbligo di dare precedenza posta sulla propria corsia di provenienza;
lo stesso, quindi, andava ad urtare sul lato destro dell'autoveicolo condotto dal Sig. il quale usciva di strada e concludeva la propria Pt_1 corsa rovinosamente contro un muro;
Che il conducente dell'autoveicolo tipo SUV, marca Ford, di colore scuro, dopo l'urto non si fermava, ma, continuava la sua corsa, allontanandosi repentinamente dal luogo del sinistro, rendendo impossibile l'identificazione dello stesso e dei dati del proprio autoveicolo.”. Ha asserito, poi, che - per effetto della collisione - aveva riportato gravi lesioni fisiche, così concludendo per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono:
“Voglia l'On. Le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: In via principale: accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa, occorso in data 19 gennaio 2020, alle ore 19,00 circa, nel comune di Mandatoriccio (CS), sulla strada SS 106, nei pressi della chilometrica 303+200, direzione sud, si verificava per fatto e colpa esclusiva del conducente dell'autoveicolo non identificato, tipo SUV, marca di colore scuro, di cui in premessa e, per l'effetto, condannare CP_2 la “ in persona del legale rappresentante p.t., quale impresa designata dalla Controparte_3
CONSAP per la Regione Calabria per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., al risarcimento di tutti i danni alla persona subiti dall'odierno istante e pari ad € 153.998,49, ovvero nella minor o maggior somma accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art 93 c.pc. in favore del procuratore antistatario, per aver anticipato le spese e non riscosso le competenze”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in cancelleria l'11.7.2022 si è costituita in giudizio quale impresa designata a norma dell'art. 286 del D.lgs. n. Controparte_1
209/05, la quale ha contestato la domanda attorea, impugnando e contestando le avverse deduzioni sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur, così concludendo per l'integrale rigetto della domanda azionata da controparte, con il favore delle spese di lite.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale e prova per testi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va premesso che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, è onere del danneggiato che promuova la richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada dimostrare sia le modalità di accadimento del sinistro che l'eventuale sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente di altro veicolo, anche nel caso in cui tale veicolo sia rimasto sconosciuto (cfr. Cass., n. 10540/2023; n. 35605/2021; n. 18308/2015; v. anche Cass., n. 450/2025;
n. 8809/2022; n. 15367/2011).
Inoltre, nel caso in cui si ricorra al Fondo di Garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato, ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (cfr. Cass., n. 450/2025; n. 3019/2016).
Ed ancora, da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “In tema di intervento del
Fondo di garanzia per le vittime della strada ( ex articolo 283, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 209 del 2005), al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti a obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno
(che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto.” (Cassazione civile n.
26721/2025).
2. Ciò posto, ritiene questo Tribunale che costituisca profilo assorbente e dirimente - ai fini della decisione del presente giudizio nel senso della reiezione della domanda risarcitoria per cui è causa - la circostanza che non abbia trovato il necessario riscontro probatorio la prospettazione fattuale operata dall'odierno attore nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, ossia che il sinistro fosse imputabile proprio alla condotta di guida del conducente di un autoveicolo asseritamente rimasto non identificato che avrebbe colpito il “lato destro dell'autoveicolo condotto dal Sig. il Pt_1 quale usciva di strada e concludeva la propria corsa rovinosamente contro un muro”.
A tale convincimento si perviene sulla base di una valutazione complessiva degli elementi acquisiti agli atti del giudizio, i quali consentono, complessivamente considerati, di ritenere non dimostrato il fatto dedotto in lite.
In primo luogo, occorre evidenziare il rapporto redatto dagli agenti della Stazione dei Carabinieri di
Mandatoriccio, intervenuti sui luoghi di causa nell'immediatezza dei fatti, i quali hanno provveduto a sentire il testimone oculare presente sul posto e ad effettuare gli opportuni rilievi ed accertamenti.
Sul punto è ormai granitico l'orientamento giurisprudenziale per il quale il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. civ.,
n.10376/2024), e si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cass. Civ. n. 9037/2019).
Ciò posto, nel rapporto redatto dai Carabinieri si legge che: “Il veicolo Opel Astra targata CY634BZ di proprietà e condotta dal percorreva la SS106 direzione di marcia Taranto- Parte_1
Crotone, giunto all'altezza della chilometrica 308+200 perdeva il controllo del veicolo e terminava la corsa contro un muretto di cinta che delimita l'area di servizio “TAMOIL”, danneggiandolo”.
Dal medesimo rapporto si evince, altresì, che i verbalizzanti intervenuti provvedevano a contravvenzionare l'attore ai sensi dell'art. 141, commi 2 e 11, del C.d.S., per aver perso il controllo del veicolo, senza, peraltro, rilevare elementi sui luoghi di causa che potessero far propendere per una collisione con un altro veicolo (es. detriti di un'altra auto).
Risultano, poi, verbalizzate le dichiarazioni del testimone , presente sul luogo del Tes_1 sinistro, il quale così ha riferito: “percorrevo la SS106 provenendo da Mandatoriccio in direzione di
Cariati quando ad un certo punto notavo dal mio specchietto retrovisore una macchina ad elevata
velocità che sbandava sulla carreggiata e a distanza di qualche secondo ho potuto udire un forte urto quindi invertivo il senso di marcia e mi avvicinavo a tale che sul ciglio della Parte_1 strada agitava le mani in cerca di aiuto. Alla mia domanda su cosa fosse successo il mi Pt_1
rispondeva di non ricordarsi nulla. Inoltre diceva: cosa ci faccio io qui? Potevo notare fin da subito una ferita alla testa dalla quale fuoriusciva del sangue”. Tali dichiarazioni possono ritenersi apprezzabili e genuine poiché rese nell'immediatezza dei fatti e portano, quindi, ad escludere la presenza di altro veicolo sconosciuto sul luogo del sinistro.
Né la dinamica del sinistro, così come prospettata da parte attrice nell'atto di citazione, può dirsi provata sulla base delle dichiarazioni rese dal teste escusso in giudizio, nelle quali si ravvisano incongruenze che rendono le stesse contraddittorie e inattendibili. Tra l'altro, lo stesso non veniva indicato nel verbale dei Carabinieri come presente sul luogo del sinistro, ma solo nella denuncia formulata dall'attore in data 22.7.2020, a distanza di sei mesi dall'accaduto.
In particolare, il testimone escusso all'udienza dell'11.6.2025 sulle circostanze Testimone_2
articolate in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice, ha riferito testualmente: “Sono a conoscenza dei fatti di causa, in quanto ero presente quando si è verificato il fatto e vi ho assistito. Io mi trovavo a bordo della mia macchina, una Citroen, stavo percorrendo la
strada statale 106, in Mandatoriccio, direzione Crotone, poco prima della stazione di servizio
Tamoil che si trova sulla sinistra. Ricordo, che il era a bordo di una Opel Corsa di colore Pt_1
bianco ed era davanti a me. Ricordo che era il 19 gennaio 2020 prima delle 20.00. Una macchina, se non ricordo male un Suv scuro, faceva una manovra errata, ossia usciva da uno svincolo presente sulla destra e si immetteva sulla statale in direzione opposta a quella che io e il Pt_1 percorrevamo, l'urto è avvenuto nella corsia percorsa dal il quale ha urtato con la parte Pt_1
anteriore della propria auto la parte laterale del Suv, che stava girando a sinistra manovra non consentita perché allo svincolo c'è un obbligo di andare a destra. Il ha perso aderenza e ha Pt_1 perso il controllo andando a finire sul muretto della Tamoil. Io sono sceso dalla macchina, c'era anche un'altra macchina che si è fermata;
il era sceso dalla macchina, non ricordava nulla Pt_1 dell'incidente, aveva sangue sul viso e sulle mani, sono venuti l'ambulanza e i carabinieri ma io me ne sono andato. Non sono stato sentito dai carabinieri, ho visto che i carabinieri parlavano con un ragazzo ma io sono andato via. Dopo il sinistro, ho visto il dopo svariato tempo, dopo due o Pt_1
tre mesi, il giorno dopo sono andato a Cosenza in ospedale per andare a trovare una mia conoscente malata. Ribadisco che l'urto avveniva tra la parte laterale del SUV e la parte anteriore dell'auto del in particolare l'urto avveniva di striscio, ricordo che sia io che il Pt_1 Pt_1 correvamo un po', io andavo a 100 km orari e il era davanti a me. Ribadisco che l'auto del Pt_1
è bianca. Non conosco nessuno che si chiama Io al momento dell'urto mi Pt_1 Tes_1
trovavo ad una trentina di metri dallo svincolo. Preciso che il Suv non si era fermato allo svincolo,
c'è un segnale di precedenza, ha solo decelerato e poi si è immesso sulla statale senza rispettare l'obbligo di andare a destra ma girando verso sinistra così andando a occupare la nostra corsia. Il
Suv era a fari spenti. Il Suv non si è fermato, e si è allontanato. Ho parlato del sinistro con la mia amia il giorno dopo quando siamo andati all'ospedale di Cosenza, non sono andato a Pt_2 trovare il in ospedale. Nel paese la mattina già tutti sapevano dell'incidente, poi nel mese di Pt_1
giugno luglio ero in paese stavo parlando del sinistro e si è avvicinata la mamma del Non Pt_1
ricordo se il mi ha contattato nei giorni successivi. I carabinieri non ricordo dopo quanto Pt_1 tempo sono intervenuti e non so chi li ha chiamati, di sicuro non io”.
Ebbene, dalla deposizione testimoniale si rileva la contraddittorietà delle stesse con la versione data dall'attore in sede di querela (v. doc. n. 1 allegato fascicolo attore) e reiterata, poi, negli atti di giudizio, secondo il quale l'autoveicolo non identificato avrebbe urtato il lato destro della propria automobile - come gli era stato riferito dallo stesso testimone - mentre quest'ultimo Testimone_2 ha dichiarato che l'urto avveniva con la parte anteriore dell'auto attorea.
Sempre l'attore in sede di querela dichiarava che il si sarebbe recato in ospedale il giorno Tes_2
dopo il sinistro per avere informazioni sulle sue condizioni di salute, mente il testimone ha dichiarato che si recò in ospedale per far visita ad una sua conoscente, ribadendo di non essere andato a trovare il . In ogni caso, appare del tutto inverosimile che il testimone indicato Pt_1 dall'attore - pur avendo, a suo dire, assistito al sinistro - si sarebbe allontanato all'arrivo dei carabinieri senza rendere alcuna dichiarazione e, ancora, che lo stesso sarebbe stato individuato a distanza di mesi parlando, per puro caso, con la madre dell'odierno attore.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, la deposizione del teste attoreo da sola non è idonea a dimostrare pienamente la prospettata dinamica dell'evento dannoso, essendo la sua ricostruzione poco attendibile e non affiancata da altri riscontri probatori.
Pertanto, alla luce di tale complessivo ordine di motivi si può ragionevolmente concludere che la prospettazione attorea in ordine alle concrete modalità di accadimento del sinistro per cui è causa non abbia trovato rigoroso riscontro probatorio, non avendo trovato conferma nelle allegazioni documentali, né tanto meno nelle dichiarazioni rese dal teste escusso in corso di causa, motivo per cui la domanda risarcitoria formulata dall'appellante non può che essere per ciò solo rigettata.
3. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 1.300,00 per la fase di studio;
€ 850,00 per la fase introduttiva, € 2.850,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.200,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2692 del R.G.A.C. 2021 - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
2. Condanna l'attore a rifondere - in favore di parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore - gli onorari di lite del presente giudizio che liquida in complessivi €
7.200,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, il 19 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna
D'Amico.