Art. 4.
I certificati di credito sono ammortizzabili in 10 anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro emissione e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo pagabile in rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabiliti i tagli, le caratteristiche ed ogni altra condizione dei certificati di credito ed il relativo piano di ammortamento.
Tali certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e godono delle agevolazioni tributarie e delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.
Il Ministro per il tesoro e', altresi', autorizzato a disporre, con separato decreto, la corresponsione dell'interesse dell'1 per cento annuo sulle somme versate dall'Ufficio italiano dei cambi al Fondo asiatico di sviluppo per il periodo di tempo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'Ufficio stesso e quella dell'emissione dei relativi certificati.
I certificati di credito sono ammortizzabili in 10 anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro emissione e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo pagabile in rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabiliti i tagli, le caratteristiche ed ogni altra condizione dei certificati di credito ed il relativo piano di ammortamento.
Tali certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e godono delle agevolazioni tributarie e delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.
Il Ministro per il tesoro e', altresi', autorizzato a disporre, con separato decreto, la corresponsione dell'interesse dell'1 per cento annuo sulle somme versate dall'Ufficio italiano dei cambi al Fondo asiatico di sviluppo per il periodo di tempo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'Ufficio stesso e quella dell'emissione dei relativi certificati.