Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2018, n. 16844
CASS
Sentenza 16 aprile 2018

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La disciplina dell'attività di perquisizione e sequestro diretta alla ricerca di armi, ai sensi dell'art. 41, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, ha carattere speciale rispetto alla disciplina generale dei mezzi di ricerca della prova contenuta nel codice di procedura penale, desumibile dall'esplicita previsione contenuta all'art. 225 disp. att. cod. proc. pen.. Ne consegue che, poiché detta attività di perquisizione e sequestro non presuppone l'esistenza di una notizia di reato, non occorre la preventiva autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, anche nel caso in cui non sia eseguita contestualmente alla ricezione dell'informazione anonima, né che la persona sottoposta a controllo sia avvisata del diritto all'assistenza di un difensore.

Ai fini della configurabilità del delitto di peculato, è irrilevante la circostanza che il bene oggetto della condotta sia custodito in un luogo appartenente alla Pubblica Amministrazione, a condizione che detto luogo sia nella esclusiva disponibilità dell'autore della condotta e l'oggetto sia sottratto ad ogni controllo della P.A. (Fattispecie relativa all'appropriazione da parte di un militare dell'Arma dei Carabinieri di armi e droga, dallo stesso conservati all'interno del proprio ufficio, in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di condanna per peculato in considerazione dell'inaccessibilità dell'ufficio dell'imputato agli altri militari nonché del fatto che la mancata comunicazione all'amministrazione di appartenenza della loro disponibilità ne rendeva impossibile ogni rivendicazione).

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  • 1Cosa presuppone la perquisizione effettuata per la ricerca di armi?
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 25 settembre 2021

    (Ricorsi rigettati) Il fatto Il Tribunale di Teramo rigettava un riesame, proposto avverso il decreto di convalida dal locale Procuratore della Repubblica, del sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria avente ad oggetto un manico di scopa della lunghezza di cm. 136 “riparato in tre punti” e di un bastone in ferro della lunghezza di cm. 55, rinvenuti all'interno della roulotte ritenuti corpo del reato di cui agli artt. 56, 575 cod. pen.. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso tale ordinanza venivano proposti ricorsi per Cassazione deducendosi i seguenti motivi: 1) erronea applicazione della legge penale per avere l'ordinanza impugnata omesso di rilevare l'illegittimità …

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  • 2Perqusizione alla ricerca di armi (Cass. 15537/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 maggio 2020

    La facoltà di procedere a perquisizione domiciliare per indizio di detenzione di armi non può essere esercitata sulla base di un mero sospetto, che può trarre origine anche da un personale convincimento; essa presuppone l'esistenza di un dato indiziante, teso a rappresentare la presenza dell'arma in un determinato luogo, ma non richiede che tale dato sia stato raccolto conformemente ai modelli procedimentali del codice di rito, sicché è pacifica in giurisprudenza la considerazione del possibile utilizzo, a tal fine, di informazioni fornite da fonti confidenziali. L'attività di perquisizione diretta alla ricerca delle armi, rientrando anche, e principalmente, in un'attività di carattere …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2018, n. 16844
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16844
Data del deposito : 16 aprile 2018

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