Sentenza breve 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza breve 11/06/2025, n. 11491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11491 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11491/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12199/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12199 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
TA AB, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IZ Gurreri, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del D.M. n. 107 pubblicato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 8 giugno 2023;
- dell'avviso di apertura della procedura di presentazione della domanda di partecipazione al corso concorso di cui al D.M. n. 107/2023;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente e, comunque, di ogni atto di provenienza di parte resistente riportato in atti e allegato.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AB TA il 7/2/2024:
-dell'avviso n. 79720 del 29 dicembre 2023 pubblicato sul sito del MIM e avente ad oggetto “DM 8 giugno 2023, n. 107 - Modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all'articolo 3, co. 1, termini e modalità di versamento del contributo di segreteria, di cui all'articolo 4, co. 2” nella parte in cui lesivo degli interessi parte ricorrente;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente e, comunque, di ogni atto di provenienza di parte resistente riportato in atti e allegato.
nonché
per l'annullamento dei seguenti atti precedentemente impugnati
con l'atto introduttivo
- del D.M. n. 107 pubblicato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 8 giugno 2023;
- dell'avviso di apertura della procedura di presentazione della domanda di partecipazione al corso concorso di cui al D.M. n. 107/2023;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente e, comunque, di ogni atto di provenienza di parte resistente riportato in atti e allegato.
Visti il ricorso, l’atto recante motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 72 bis e 74 del cpa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che la parte ricorrente, con la proposizione del ricorso introduttivo e dell’atto recante motivi aggiunti ha impugnato i provvedimenti e gli atti indicati in epigrafe, inerenti al concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali indetto con D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017, lamentandone l’illegittimità sotto distinti profili e chiedendone l’annullamento;
Rilevato che l’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con comparsa di stile depositata in data 2 ottobre 2023;
Rilevato che la parte ricorrente, con istanza depositata in data 5 giugno 2025, ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, a cui l’amministrazione resistente non si è opposta;
All’udienza camerale del 10 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione ed è stato dato avviso a verbale della definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi del combinato disposto degli articoli 72 bis, comma 2 e 74 del c.p.a. alla luce della dichiarazione di mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio presentata dalla parte ricorrente, non opposta dall’amministrazione resistente;
TANTO PREMESSO
Il Collegio, tenuto conto di quanto rappresentato in giudizio dalla parte ricorrente, rileva che il presente ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, considerato che nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione; in tal senso la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere interesse alla stessa, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame (cfr., ex plurimis, Tar Lazio, Sez. III Ter, 9 aprile 2025, n. 7041, Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
Ritenuto altresì di poter compensare le spese di lite tra le parti, stante la definizione in rito della presente controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando ai sensi degli art. 72 bis, comma 2 e 74 del c.p.a. sul ricorso introduttivo e sull’atto recante motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del c.p.a..
Spese di lite compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente, Estensore
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Emiliano Raganella, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO