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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/10/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IM De CA Presidente
GI BE IC
TT AG IC relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2445/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 12/05/2025
DA
rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SPADINI PAOLA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SCALIA SALVATORE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova di accogliere le seguenti conclusioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo reciproco di comunicarsi gli eventuali cambiamenti di residenza;
2) L'abitazione coniugale, sita in Borgo Virgilio (MN), Via C. Cavour – Virgilio n.5, verrà assegnata alla signora che vi abiterà unitamente ai figli Pt_1 e;
Per_1 Per_2
3) Il minore , sarà affidato in via condivisa ad entrambi i Persona_3 genitori, con residenza e collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, Per_1 previo accordo con quest'ultimo, considerata l'età del ragazzo ed il fatto che il padre si è trasferito in Vigasio (BS);
5) Il Signor si obbliga a versare entro il giorno 10 di ogni Controparte_1 mese, con decorrenza dal mese di aprile 2025, un assegno mensile di euro 350,00 (trecentocinquanta/00), a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, da corrispondersi a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla Signora
, rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat;
Pt_1
6) Si dà atto che l'assegno unico rimarrà in capo ai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
7) Le parti concordano che le spese straordinarie siano ricomprese nell'assegno ordinario ad esclusione di quelle scolastiche, che verranno suddivise nella misura del 50% ciascuno secondo quanto previsto nel protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Mantova e più precisamente: “Spese scolastiche: senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
• tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i figli vogliano proseguire negli studi);
• acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
• corredo scolastico di inizio anno;
• spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
• spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
• spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00);
- Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui sopra). Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta"; 8) La casa coniugale sita in Borgo Virgilio (MN), Via C. Cavour – Virgilio n.5 di proprietà del signor verrà intestata ai figli ed , mentre CP_1 Per_1 Per_2 il mutuo rimarrà intestato al signor che continuerà a versarlo fino alla CP_1 sua estinzione;
importo da intendersi parte integrante del concorso al mantenimento paterno per i figli. A tal fine il signor si impegna Controparte_1
2 ed obbliga a trasferire ai figli ed l'immobile sito in Per_1 Controparte_2 Borgo Virgilio (MN), Via C. Cavour – Virgilio n.5 costituito da un appartamento posto al secondo piano (terzo fuori terra) e rustico nel piano seminterrato e relative pertinenze facente parte di un edificio condominiale, ed acquistato dal signor con atto del 18/01/2019 a firma del notaio, Dott. CP_1 Per_4
da Viadana (MN), n. 201.639 Rep. e n.36.852 Racc.. Il perfezionamento
[...] dell'atto di trasferimento dovrà avvenire entro e non oltre il termine di due mesi dalla sentenza di separazione presso un notaio scelto dai coniugi, che sosterranno tutti i costi relativi al predetto atto di trasferimento nella misura del 50% ciascuno;
9) Darsi atto che le parti ritireranno le querele sporte l'una nei confronti dell'altra e viceversa;
10) Darsi atto che la signora ha ritirato la querela sporta a seguito dei Pt_1 fatti verificatisi in Borgo Virgilio (MN) in data 29/07/2024, a seguito della consegna della lettera di scuse da parte del signor per i suddetti fatti e CP_1 che il signor ha accettato la remissione della querela e consegnato le CP_1 chiavi della casa coniugale, nonché quelle dell'abitazione della signora Pt_1 sita in Barrafranca, via San Giovanni n.5;
11) I coniugi s'impegnano fin d'ora a prestare reciproco assenso per l'espatrio, al rilascio del passaporto ed ogni altro documento equipollente per il figlio
Per_1
12) Darsi atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver regolato ogni rapporto economico intercorso tra le stesse;
13) Spese Legali compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in FR (EN) in data 01/04/2006 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 2, parte II, serie A, anno 2006) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
3 2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FR (EN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 23.10.2025
La IC relatrice
TT AG
Il Presidente
IM De CA
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IM De CA Presidente
GI BE IC
TT AG IC relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2445/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 12/05/2025
DA
rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SPADINI PAOLA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SCALIA SALVATORE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova di accogliere le seguenti conclusioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo reciproco di comunicarsi gli eventuali cambiamenti di residenza;
2) L'abitazione coniugale, sita in Borgo Virgilio (MN), Via C. Cavour – Virgilio n.5, verrà assegnata alla signora che vi abiterà unitamente ai figli Pt_1 e;
Per_1 Per_2
3) Il minore , sarà affidato in via condivisa ad entrambi i Persona_3 genitori, con residenza e collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, Per_1 previo accordo con quest'ultimo, considerata l'età del ragazzo ed il fatto che il padre si è trasferito in Vigasio (BS);
5) Il Signor si obbliga a versare entro il giorno 10 di ogni Controparte_1 mese, con decorrenza dal mese di aprile 2025, un assegno mensile di euro 350,00 (trecentocinquanta/00), a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, da corrispondersi a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla Signora
, rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat;
Pt_1
6) Si dà atto che l'assegno unico rimarrà in capo ai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
7) Le parti concordano che le spese straordinarie siano ricomprese nell'assegno ordinario ad esclusione di quelle scolastiche, che verranno suddivise nella misura del 50% ciascuno secondo quanto previsto nel protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Mantova e più precisamente: “Spese scolastiche: senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
• tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i figli vogliano proseguire negli studi);
• acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
• corredo scolastico di inizio anno;
• spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
• spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
• spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00);
- Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui sopra). Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta"; 8) La casa coniugale sita in Borgo Virgilio (MN), Via C. Cavour – Virgilio n.5 di proprietà del signor verrà intestata ai figli ed , mentre CP_1 Per_1 Per_2 il mutuo rimarrà intestato al signor che continuerà a versarlo fino alla CP_1 sua estinzione;
importo da intendersi parte integrante del concorso al mantenimento paterno per i figli. A tal fine il signor si impegna Controparte_1
2 ed obbliga a trasferire ai figli ed l'immobile sito in Per_1 Controparte_2 Borgo Virgilio (MN), Via C. Cavour – Virgilio n.5 costituito da un appartamento posto al secondo piano (terzo fuori terra) e rustico nel piano seminterrato e relative pertinenze facente parte di un edificio condominiale, ed acquistato dal signor con atto del 18/01/2019 a firma del notaio, Dott. CP_1 Per_4
da Viadana (MN), n. 201.639 Rep. e n.36.852 Racc.. Il perfezionamento
[...] dell'atto di trasferimento dovrà avvenire entro e non oltre il termine di due mesi dalla sentenza di separazione presso un notaio scelto dai coniugi, che sosterranno tutti i costi relativi al predetto atto di trasferimento nella misura del 50% ciascuno;
9) Darsi atto che le parti ritireranno le querele sporte l'una nei confronti dell'altra e viceversa;
10) Darsi atto che la signora ha ritirato la querela sporta a seguito dei Pt_1 fatti verificatisi in Borgo Virgilio (MN) in data 29/07/2024, a seguito della consegna della lettera di scuse da parte del signor per i suddetti fatti e CP_1 che il signor ha accettato la remissione della querela e consegnato le CP_1 chiavi della casa coniugale, nonché quelle dell'abitazione della signora Pt_1 sita in Barrafranca, via San Giovanni n.5;
11) I coniugi s'impegnano fin d'ora a prestare reciproco assenso per l'espatrio, al rilascio del passaporto ed ogni altro documento equipollente per il figlio
Per_1
12) Darsi atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver regolato ogni rapporto economico intercorso tra le stesse;
13) Spese Legali compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in FR (EN) in data 01/04/2006 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 2, parte II, serie A, anno 2006) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
3 2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FR (EN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 23.10.2025
La IC relatrice
TT AG
Il Presidente
IM De CA
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