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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 17/12/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dal suo amministratore di sostegno avv. Ruggero Zanon e domiciliato presso il suo studio in Arco (TN) in via Prati n. 7 giusta delega in allegato al ricorso
E
nata a [...] il [...] Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv Christine Mayr e domiciliata presso il suo studio in
Bolzano via Leonardo da Vinci 20/A/2 giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 11.09.1982 in Naz/Sciaves (BZ)
- preso atto che all'udienza del 07.11.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - ritenuto che con decreto di data 15.11.2007 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 17.10.2007 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e trascritto al n. 11 Parte II Parte_1 Parte_2
Serie A del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Naz/Sciaves (BZ) per l'anno1982 alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno in futuro nel mutuo rispetto.
2. La sig.ra rilascerà entro il giorno 16.07 c.a. la casa coniugale sita Parte_2
a Dro, Via dei Colli 2/A, e porterà con sé oltre i suoi oggetti personali le seguenti cose:
il televisore piccolo marca Mivar.
3. Il sig. pagherà a partire da agosto 2007 a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della moglie un assegno mensile di € 500,00, pagabile in anticipo entro il
5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo agli indici ASTAT della Provincia
Autonoma di Trento. Il pagamento del contributo viene garantito anche per il futuro dal figlio in qualità di titolare dell'impresa familiare agricola e Persona_1
proprietario dei beni immobili.
pag. 2 di 4 4. In scioglimento della comunione dei beni, in divisione dei beni comuni ed a soddisfazione delle spettanze della sig.ra dalla sua collaborazione Parte_2
nell'impresa familiare ed alla distribuzione degli utili percepiti, il sig. Parte_1
costituirà sull'appartamento in costruzione, sito a Dro, via Roma 25, appartamento n. 5,
un diritto di usufrutto vita natural durante in favore della sig.ra . Il sig. Parte_2
con contratto preliminare di vendita stipulato congiuntamente al Parte_1
fratello sig. quali venditori e la soc. RO CA srl, quale compratore, Parte_3
ha venduto alla soc.. RO CA la vecchia casa familiare ed il prezzo pattuito prevede tra l'altro la cessione della proprietà su questo appartamento, visibile dall'allegata planimetria firmata dalle parti e facente parte integrante del presente atto di transazione,
in favore del sig. La costituzione dell'usufrutto in favore della sig.ra Persona_1
avverrà nel momento del rogito notarile quando il sig. Pt_2 Persona_1
diventerà nudo proprietario dell'appartamento de quo. La costituzione dell'usufrutto deve avvenire congiuntamente all'atto di rogito di intestazione della nuda proprietà ed al più tardi entro aprile 2008.
5. Il sig. , sempre in scioglimento e della divisione dei beni comuni e Parte_1
restituzione degli utili spettanti alla moglie dall'impresa famigliare Parte_2
paga l'importo di € 15.000,00 pagabile nel seguente modo: € 1.000 bimestrali a partire dal mese di dicembre 2007.
6. Il sig. restituisce alla moglie tutti gli importi Parte_1 Parte_2
ricevuti dalla stessa a titolo di risarcimento dei danni per un suo incidente sul lavoro avvenuto in data 07.5.2005 e precisamente la somma di € 12.244,36 (di cui si allega documentazione) con gli interessi legali dal 31.03.2006 al saldo. Il pagamento avverrà
pag. 3 di 4 per il 50% al momento dell'udienza presidenziale di separazione e il residuo 50% dopo un mese.
7. Il sig. cederà in proprietà alla signora lo Parte_1 Parte_2
scooter tg.BE25808 e la sig.ra provvederà a volturare a proprio nome la Pt_2
polizza assicurativa. La sig. cede la proprietà dell'autovettura targata Parte_2
AS707YT al sig. Il sig. si obbliga a volturare a Persona_1 Persona_1
proprio nome l'assicurazione dell'autovettura.
8. Le parti dichiarano di aver regolato con il presente atto e con l'allegato atto di transazione dd.06.07.2007 tutti i loro rapporti patrimoniali e che non hanno più niente reciprocamente da pretendere.
9. Con spese compensate, ogni parte si assume le spese per il proprio legale ed i sottoscritti legali rinunciano alla solidarietà professionale.”
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 17.12.2025
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dal suo amministratore di sostegno avv. Ruggero Zanon e domiciliato presso il suo studio in Arco (TN) in via Prati n. 7 giusta delega in allegato al ricorso
E
nata a [...] il [...] Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv Christine Mayr e domiciliata presso il suo studio in
Bolzano via Leonardo da Vinci 20/A/2 giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 11.09.1982 in Naz/Sciaves (BZ)
- preso atto che all'udienza del 07.11.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - ritenuto che con decreto di data 15.11.2007 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 17.10.2007 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e trascritto al n. 11 Parte II Parte_1 Parte_2
Serie A del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Naz/Sciaves (BZ) per l'anno1982 alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno in futuro nel mutuo rispetto.
2. La sig.ra rilascerà entro il giorno 16.07 c.a. la casa coniugale sita Parte_2
a Dro, Via dei Colli 2/A, e porterà con sé oltre i suoi oggetti personali le seguenti cose:
il televisore piccolo marca Mivar.
3. Il sig. pagherà a partire da agosto 2007 a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della moglie un assegno mensile di € 500,00, pagabile in anticipo entro il
5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo agli indici ASTAT della Provincia
Autonoma di Trento. Il pagamento del contributo viene garantito anche per il futuro dal figlio in qualità di titolare dell'impresa familiare agricola e Persona_1
proprietario dei beni immobili.
pag. 2 di 4 4. In scioglimento della comunione dei beni, in divisione dei beni comuni ed a soddisfazione delle spettanze della sig.ra dalla sua collaborazione Parte_2
nell'impresa familiare ed alla distribuzione degli utili percepiti, il sig. Parte_1
costituirà sull'appartamento in costruzione, sito a Dro, via Roma 25, appartamento n. 5,
un diritto di usufrutto vita natural durante in favore della sig.ra . Il sig. Parte_2
con contratto preliminare di vendita stipulato congiuntamente al Parte_1
fratello sig. quali venditori e la soc. RO CA srl, quale compratore, Parte_3
ha venduto alla soc.. RO CA la vecchia casa familiare ed il prezzo pattuito prevede tra l'altro la cessione della proprietà su questo appartamento, visibile dall'allegata planimetria firmata dalle parti e facente parte integrante del presente atto di transazione,
in favore del sig. La costituzione dell'usufrutto in favore della sig.ra Persona_1
avverrà nel momento del rogito notarile quando il sig. Pt_2 Persona_1
diventerà nudo proprietario dell'appartamento de quo. La costituzione dell'usufrutto deve avvenire congiuntamente all'atto di rogito di intestazione della nuda proprietà ed al più tardi entro aprile 2008.
5. Il sig. , sempre in scioglimento e della divisione dei beni comuni e Parte_1
restituzione degli utili spettanti alla moglie dall'impresa famigliare Parte_2
paga l'importo di € 15.000,00 pagabile nel seguente modo: € 1.000 bimestrali a partire dal mese di dicembre 2007.
6. Il sig. restituisce alla moglie tutti gli importi Parte_1 Parte_2
ricevuti dalla stessa a titolo di risarcimento dei danni per un suo incidente sul lavoro avvenuto in data 07.5.2005 e precisamente la somma di € 12.244,36 (di cui si allega documentazione) con gli interessi legali dal 31.03.2006 al saldo. Il pagamento avverrà
pag. 3 di 4 per il 50% al momento dell'udienza presidenziale di separazione e il residuo 50% dopo un mese.
7. Il sig. cederà in proprietà alla signora lo Parte_1 Parte_2
scooter tg.BE25808 e la sig.ra provvederà a volturare a proprio nome la Pt_2
polizza assicurativa. La sig. cede la proprietà dell'autovettura targata Parte_2
AS707YT al sig. Il sig. si obbliga a volturare a Persona_1 Persona_1
proprio nome l'assicurazione dell'autovettura.
8. Le parti dichiarano di aver regolato con il presente atto e con l'allegato atto di transazione dd.06.07.2007 tutti i loro rapporti patrimoniali e che non hanno più niente reciprocamente da pretendere.
9. Con spese compensate, ogni parte si assume le spese per il proprio legale ed i sottoscritti legali rinunciano alla solidarietà professionale.”
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 17.12.2025
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
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