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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/07/2025, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2836/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. HE MO - Presidente
Dott. NN VA - Consigliera rel
Dott. Maria Teresa Brena - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 2836/2024
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
FONTANA 3 MILANO presso lo studio dell'avv. RAIOLA AURELIO ROSARIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO CAIROLI 96 27100 CP_1 P.IVA_1
PAVIA presso lo studio dell'avv. POLETTI IRMA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. CP_3 C.F._2
APPELLATI CONTUMACI 1 R.G. N. 2836/2024
Oggetto: solo danni a cose
PER : Parte_1
Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, in parziale riforma della sentenza n. 3964/24 del Tribunale di Milano, così giudicare:
Nel merito: accertato e dichiarato che il sinistro di cui in narrativa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del sig. , conducente dell'autoarticolato tg. EJ584JH, di proprietà di CP_3 [...]
condannare i convenuti, in via solidale e/o alternativa tra loro -in riforma parziale CP_2 dell'impugnata sentenza- a risarcire al sig. l'ulteriore somma di € 8.248,52=, in aggiunta Pt_1 all'importo di € 38.178,29= già riconosciuto con sentenza n. 3964/24, per i danni materiali subiti in conseguenza del sinistro de quo, oltre la somma di € 487,52= sostenuta dall'appellante per l'immatricolazione della nuova vettura VW Polo telaio WVGZZZAWZMY030950, il tutto già dedotto l'acconto corrisposto di € 10.000,00=, corrisposto ante causam, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo saldo.
Con il favore delle spese, diritti ed onorari di lite, oltre IVA e C.P.A. 4% e successive come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, anticipatario. Il valore della presente causa, ex art. 9 l. 488/99, è di € 8.736,04=.
PER : CP_1
Piaccia alla Corte d'Appello di Milano contrariis rejectis così giudicare: in via principale: rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, confermare in punto la sentenza n. 3964/2024 emessa dal Tribunale di Milano Giudice dott.sa Salerno nella causa iscritta al n. 3887/2024;
in ogni caso: con il favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio oltre 15% rimborso forfettario, cassa avvocati e Iva come per legge se dovuta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio la quale proprietaria del veicolo Renault Parte_1 Controparte_4
Magnum 250, , quale conducente e quale compagnia assicurativa del CP_3 CP_1 predetto veicolo, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali patiti a causa del sinistro occorso in data 8 maggio 2020.
Con sentenza n. 3964/2024, il Tribunale di Milano dichiarava l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro stradale del 8 maggio 2020 e per l'effetto CP_3 condannava e in solido tra loro a corrispondere CP_1 CP_3 Controparte_2
la somma complessiva di euro 38.178,29, a titolo di risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale, detratto quanto già versato in acconto dalla compagnia assicurativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Condannava, altresì, i convenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
2 R.G. N. 2836/2024
Relativamente alla quantificazione del danno, il Tribunale riconosceva all'attore il diritto al risarcimento delle spese sostenute per il soccorso stradale e la demolizione del veicolo, nonché del costo del noleggio di un'auto sostitutiva, ritenendo provata la necessità di tale spesa sulla base delle fatture prodotte. Riconosceva pertanto, all'attore il diritto al rimborso della complessiva somma di euro 4.423,29, già rivalutata all'attualità, a titolo di spese sostenute per il noleggio di un mezzo sostitutivo in conseguenza del sinistro.
Quanto alla domanda risarcitoria per il ristoro del valore commerciale del veicolo, il Tribunale utilizzava il valore assicurato (euro 64.950,00) come parametro equitativo di riferimento, ai sensi dell'art. 1226 c.c., e detraeva da tale importo una percentuale del 30% a titolo di svalutazione dovuta alla "messa su strada" del veicolo, determinando così un valore di Euro 45.465,00 per il veicolo BMW X1 dell'attore al momento del sinistro.
Il Tribunale, invece, rigettava la domanda relativa al rimborso delle spese di immatricolazione del nuovo veicolo, per mancanza di prova dell'effettivo esborso sostenuto dall'attore.
Pertanto, dopo aver calcolato il danno patrimoniale complessivo in euro 49.888,29, il Tribunale detraeva da tale importo l'acconto di euro 10.000,00, che, rivalutato all'attualità, ammontava a euro 11.710,00, già versato da Condannava quindi i convenuti al pagamento della somma CP_1 complessiva di euro 38.178,29, oltre interessi compensativi.
Avverso tale sentenza ha proposto appello affidando il gravame a due motivi. Parte_1
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante sostiene che il Giudice di prime cure avrebbe commesso un evidente errore di calcolo nella determinazione del danno patrimoniale complessivamente spettante, omettendo di rivalutare all'attualità la somma di € 45.465,00 riconosciuta a titolo di valore economico del veicolo BMW X1, andato distrutto nel sinistro stradale del 08 maggio 2020.
A sostegno della propria tesi, l'appellante osserva che tutte le altre voci di danno (costi per soccorso stradale, demolizione e noleggio di veicolo sostitutivo) sono state correttamente attualizzate dal Giudice, ad eccezione della suddetta somma, che è rimasta invariata, generando un'incongruenza nella quantificazione complessiva del risarcimento.
A suo dire, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto procedere alla rivalutazione del suddetto importo, che, secondo i conteggi prodotti, ammonta a € 53.012,19.
Inoltre, l'appellante lamenta che nel computo finale (pari a € 49.888,29) il primo Giudice non abbia tenuto conto delle somme pari a € 526,58 per il soccorso stradale e a € 174,75 per la demolizione del veicolo, pure espressamente riconosciute in motivazione.
L'appellante evidenzia, infine, che il Giudice di prime cure ha decurtato l'importo di € 11.700,00 (già rivalutato) dal totale erroneamente calcolato di € 49.888,29, anziché dall'importo corretto di € 58.136,18, come risultante dalla somma delle singole voci attualizzate. Da ciò deriverebbe, secondo l'appellante, un deficit risarcitorio pari a € 8.248,52, rispetto al corretto importo finale di € 46.426,81.
3 R.G. N. 2836/2024
Tanto premesso, l'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata, con il conseguente riconoscimento del maggior importo dovuto.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante deduce che erroneamente il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda risarcitoria relativa alla somma di € 487,52, corrispondente ai costi sostenuti per l'immatricolazione del nuovo veicolo VW Polo, acquistato in data 14 settembre 2020 in sostituzione dell'autovettura BMW X1, danneggiata irreparabilmente nel sinistro oggetto di causa.
A dire dell'appellante, il rigetto si fonda su un'erronea valutazione del materiale probatorio, atteso che la prova dell'avvenuto acquisto del suddetto veicolo risulta documentalmente fornita mediante produzione del contratto di compravendita (doc. 13 primo grado), nonché confermata dalla deposizione testimoniale di escussa sul capitolo n. 10 della memoria istruttoria Testimone_1 attorea, e pertanto deve essere accolta anche la domanda relativa al rimborso dei costi di immatricolazione, riconoscendo in favore di l'ulteriore importo di € 487,52. Pt_1
Con comparsa di costituzione depositata in data 5 novembre 2024, si costituiva nel giudizio di appello contestando integralmente le doglianze formulate dall'appellante e CP_1 chiedendo il rigetto dell'intero gravame, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 20 febbraio 2025, la consigliera istruttrice, ritenuti ricorrenti i presupposti di cui all'art. 350, terzo comma, secondo periodo, c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni.
Disponeva, quindi la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., fissando a tal fine l'udienza collegiale del 5 giugno 2025, ed assegnando alle parti termine fino a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito di succinte memorie conclusionali.
All'udienza collegiale del 5 giugno 2025 i difensori delle parti discutevano la causa riportandosi ai rispettivi atti e la Corte all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.
La causa veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 11 giugno 2025.
Motivi della decisione
L'appellante si duole del fatto che la sentenza che ha accolto la sua domanda di risarcimento Pt_1 del danno non abbia applicato correttamente i criteri di quantificazione.
1. Deduce in primo luogo un errore di calcolo nella liquidazione dell'importo spettante, in quanto, a sua detta, il tribunale non avrebbe correttamente operato la rivalutazione del valore corrispondente al veicolo andato distrutto nel sinistro, e non avrebbe conteggiato gli importi riconosciuti in motivazione, relativi alla rifusione dei costi di intervento stradale (€ 526,58, importo rivalutato) e i costi di demolizione (€ 174,75, importo rivalutato).
1.1. Nella descrizione del motivo di appello, l'appellante deduce che il tribunale ha calcolato il danno subito in complessivi € 49.888,29, somma composta dal valore del veicolo – non rivalutato – di € 45.465,00 più € 4.423,29 -importo invece rivalutato – per spese sostenute per il noleggio di un mezzo sostitutivo. Quindi avrebbe detratto dal predetto importo (€ 49.888,29) l'acconto ricevuto, questo sì rivalutato, di € 11.710,00. Secondo l'appellante, per contro, il valore del veicolo,
4 R.G. N. 2836/2024
correttamente quantificato in € 45.465,00, cioè il valore del veicolo nuovo indicato in contratto di assicurazione, detratto il 30% quale deprezzamento per la messa su strada, dovrebbe essere a sua volta rivalutato.
L'appellata contesta tale pretesa, in quanto deduce che il giudice ha determinato il valore CP_1 del veicolo in via equitativa, e dunque lo stesso deve ritenersi già fissato all'attualità, senza necessità di rivalutazione.
Il motivo di appello è infondato.
Deve ritenersi corretta, infatti, l'osservazione di parte appellata, che rileva che, nel caso in cui, come nella specie, la liquidazione del danno patrimoniale non sia stata effettuata sulla base di parametri o di accertamenti relativi all'effettivo valore del bene al momento del sinistro, bensì in base ad una liquidazione di tipo equitativo (la cui congruità l'appellante non contesta), allora deve ritenersi che la stessa sia effettuata all'attualità. Sul punto, il giudice di prime cure ha espressamente motivato di aver attinto ai criteri di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. al fine di effettuare una valutazione equitativa, in assenza di parametri precisi.
Deve pertanto ritenersi esclusa la possibilità e tanto meno l'obbligo di portare all'attualità, con il meccanismo della rivalutazione, un importo già indicato nel suo valore attuale.
Sotto questo profilo, il giudice di prime cure non ha effettuato alcun errore di calcolo, avendo provveduto a rivalutare gli importi che dovevano essere rivalutati, e a non rivalutare un importo già liquidato alla moneta attuale.
Il primo motivo di appello, quindi, quanto alla pretesa rivalutazione del valore del veicolo, deve essere rigettato.
1.2. Deve per contro essere accolto il secondo profilo di errore di calcolo evidenziato dall'appellante, che ha riferito che, ancorché in motivazione siano stati indicati come dovuti in via di risarcimento i costi per il soccorso stradale e per la demolizione del veicolo (€ 526,58+€174,75), nel calcolo del dovuto tali importi sono stati omessi.
Effettivamente il giudice di prime cure, quando ha effettuato il conteggio del dovuto, ha sommato all'importo del valore del veicolo, l'importo di € 4,423,29 per i costi di noleggio, ma non ha riportato le voci relative ai costi per il soccorso stradale e per la demolizione, correttamente indicate a pag. 4 della sentenza come riconoscibili a titolo di risarcimento. Tali importi quindi devono essere computati, per complessivi € 701,33, liquidati alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, a cui vanno aggiunti gli interessi compensativi, come indicati nella sentenza di primo grado.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole del mancato accoglimento della domanda di condanna alla rifusione dei costi di immatricolazione di un nuovo veicolo, pari ad € 487,52, dato che l'acquisto del veicolo sarebbe comprovato dalla testimonianza della moglie del , e dalla Pt_1 lettera di accettazione della proposta di acquisto.
Sul punto, deve confermarsi la decisione del giudice di prime cure, che non ha ritenuto adeguatamente provato l'esborso, in mancanza della produzione di documentazione che attesti sia l'effettivo acquisto del nuovo veicolo (e non solo una proposta di acquisto), sia l'importo effettivamente pagato. Si tratta di documentazione facilmente reperibile, la cui mancanza non può essere colmata da una deposizione testimoniale che si limita a riferire che l'acquisto è avvenuto.
5 R.G. N. 2836/2024
Quanto alle spese di lite, l'esito complessivo della controversia conferma la soccombenza delle parti appellate.
Quanto alla liquidazione delle stesse, per il primo grado resta ferma la liquidazione a carico delle parti soccombenti effettuata in sentenza, il cui scaglione non muta in ragione del limitatissimo incremento della condanna.
Quanto alle spese del presente grado, il rigetto della parte più rilevante dell'appello principale e l'accoglimento limitato dell'appello, comporta la condanna delle parti appellate alla rifusione all'appellante delle spese del grado, liquidate però, secondo lo scaglione di cui alla condanna integrativa (fino a € 1.100).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 3964/2024 del Tribunale di Milano così dispone: Pt_1
- In parziale accoglimento dell'appello, condanna e CP_1 Controparte_4 [...]
, in via solidale, al pagamento in favore di dell'ulteriore importo di CP_3 Parte_1
€ 701,33, oltre a quanto disposto nella sentenza appellata, oltre interessi compensativi come riportato in sentenza di primo grado;
- Condanna e in via solidale alla rifusione a CP_1 Controparte_4 CP_3 delle spese di lite, liquidate per il primo grado come nella sentenza Parte_1 appellata, e per il presente grado in complessivi € 600,00, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a.
Così deciso in Milano, 11 giugno 2025
La Consigliera est La Presidente
NN VA HE MO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. HE MO - Presidente
Dott. NN VA - Consigliera rel
Dott. Maria Teresa Brena - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 2836/2024
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
FONTANA 3 MILANO presso lo studio dell'avv. RAIOLA AURELIO ROSARIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO CAIROLI 96 27100 CP_1 P.IVA_1
PAVIA presso lo studio dell'avv. POLETTI IRMA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. CP_3 C.F._2
APPELLATI CONTUMACI 1 R.G. N. 2836/2024
Oggetto: solo danni a cose
PER : Parte_1
Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, in parziale riforma della sentenza n. 3964/24 del Tribunale di Milano, così giudicare:
Nel merito: accertato e dichiarato che il sinistro di cui in narrativa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del sig. , conducente dell'autoarticolato tg. EJ584JH, di proprietà di CP_3 [...]
condannare i convenuti, in via solidale e/o alternativa tra loro -in riforma parziale CP_2 dell'impugnata sentenza- a risarcire al sig. l'ulteriore somma di € 8.248,52=, in aggiunta Pt_1 all'importo di € 38.178,29= già riconosciuto con sentenza n. 3964/24, per i danni materiali subiti in conseguenza del sinistro de quo, oltre la somma di € 487,52= sostenuta dall'appellante per l'immatricolazione della nuova vettura VW Polo telaio WVGZZZAWZMY030950, il tutto già dedotto l'acconto corrisposto di € 10.000,00=, corrisposto ante causam, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo saldo.
Con il favore delle spese, diritti ed onorari di lite, oltre IVA e C.P.A. 4% e successive come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, anticipatario. Il valore della presente causa, ex art. 9 l. 488/99, è di € 8.736,04=.
PER : CP_1
Piaccia alla Corte d'Appello di Milano contrariis rejectis così giudicare: in via principale: rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, confermare in punto la sentenza n. 3964/2024 emessa dal Tribunale di Milano Giudice dott.sa Salerno nella causa iscritta al n. 3887/2024;
in ogni caso: con il favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio oltre 15% rimborso forfettario, cassa avvocati e Iva come per legge se dovuta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio la quale proprietaria del veicolo Renault Parte_1 Controparte_4
Magnum 250, , quale conducente e quale compagnia assicurativa del CP_3 CP_1 predetto veicolo, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali patiti a causa del sinistro occorso in data 8 maggio 2020.
Con sentenza n. 3964/2024, il Tribunale di Milano dichiarava l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro stradale del 8 maggio 2020 e per l'effetto CP_3 condannava e in solido tra loro a corrispondere CP_1 CP_3 Controparte_2
la somma complessiva di euro 38.178,29, a titolo di risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale, detratto quanto già versato in acconto dalla compagnia assicurativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Condannava, altresì, i convenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
2 R.G. N. 2836/2024
Relativamente alla quantificazione del danno, il Tribunale riconosceva all'attore il diritto al risarcimento delle spese sostenute per il soccorso stradale e la demolizione del veicolo, nonché del costo del noleggio di un'auto sostitutiva, ritenendo provata la necessità di tale spesa sulla base delle fatture prodotte. Riconosceva pertanto, all'attore il diritto al rimborso della complessiva somma di euro 4.423,29, già rivalutata all'attualità, a titolo di spese sostenute per il noleggio di un mezzo sostitutivo in conseguenza del sinistro.
Quanto alla domanda risarcitoria per il ristoro del valore commerciale del veicolo, il Tribunale utilizzava il valore assicurato (euro 64.950,00) come parametro equitativo di riferimento, ai sensi dell'art. 1226 c.c., e detraeva da tale importo una percentuale del 30% a titolo di svalutazione dovuta alla "messa su strada" del veicolo, determinando così un valore di Euro 45.465,00 per il veicolo BMW X1 dell'attore al momento del sinistro.
Il Tribunale, invece, rigettava la domanda relativa al rimborso delle spese di immatricolazione del nuovo veicolo, per mancanza di prova dell'effettivo esborso sostenuto dall'attore.
Pertanto, dopo aver calcolato il danno patrimoniale complessivo in euro 49.888,29, il Tribunale detraeva da tale importo l'acconto di euro 10.000,00, che, rivalutato all'attualità, ammontava a euro 11.710,00, già versato da Condannava quindi i convenuti al pagamento della somma CP_1 complessiva di euro 38.178,29, oltre interessi compensativi.
Avverso tale sentenza ha proposto appello affidando il gravame a due motivi. Parte_1
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante sostiene che il Giudice di prime cure avrebbe commesso un evidente errore di calcolo nella determinazione del danno patrimoniale complessivamente spettante, omettendo di rivalutare all'attualità la somma di € 45.465,00 riconosciuta a titolo di valore economico del veicolo BMW X1, andato distrutto nel sinistro stradale del 08 maggio 2020.
A sostegno della propria tesi, l'appellante osserva che tutte le altre voci di danno (costi per soccorso stradale, demolizione e noleggio di veicolo sostitutivo) sono state correttamente attualizzate dal Giudice, ad eccezione della suddetta somma, che è rimasta invariata, generando un'incongruenza nella quantificazione complessiva del risarcimento.
A suo dire, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto procedere alla rivalutazione del suddetto importo, che, secondo i conteggi prodotti, ammonta a € 53.012,19.
Inoltre, l'appellante lamenta che nel computo finale (pari a € 49.888,29) il primo Giudice non abbia tenuto conto delle somme pari a € 526,58 per il soccorso stradale e a € 174,75 per la demolizione del veicolo, pure espressamente riconosciute in motivazione.
L'appellante evidenzia, infine, che il Giudice di prime cure ha decurtato l'importo di € 11.700,00 (già rivalutato) dal totale erroneamente calcolato di € 49.888,29, anziché dall'importo corretto di € 58.136,18, come risultante dalla somma delle singole voci attualizzate. Da ciò deriverebbe, secondo l'appellante, un deficit risarcitorio pari a € 8.248,52, rispetto al corretto importo finale di € 46.426,81.
3 R.G. N. 2836/2024
Tanto premesso, l'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata, con il conseguente riconoscimento del maggior importo dovuto.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante deduce che erroneamente il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda risarcitoria relativa alla somma di € 487,52, corrispondente ai costi sostenuti per l'immatricolazione del nuovo veicolo VW Polo, acquistato in data 14 settembre 2020 in sostituzione dell'autovettura BMW X1, danneggiata irreparabilmente nel sinistro oggetto di causa.
A dire dell'appellante, il rigetto si fonda su un'erronea valutazione del materiale probatorio, atteso che la prova dell'avvenuto acquisto del suddetto veicolo risulta documentalmente fornita mediante produzione del contratto di compravendita (doc. 13 primo grado), nonché confermata dalla deposizione testimoniale di escussa sul capitolo n. 10 della memoria istruttoria Testimone_1 attorea, e pertanto deve essere accolta anche la domanda relativa al rimborso dei costi di immatricolazione, riconoscendo in favore di l'ulteriore importo di € 487,52. Pt_1
Con comparsa di costituzione depositata in data 5 novembre 2024, si costituiva nel giudizio di appello contestando integralmente le doglianze formulate dall'appellante e CP_1 chiedendo il rigetto dell'intero gravame, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 20 febbraio 2025, la consigliera istruttrice, ritenuti ricorrenti i presupposti di cui all'art. 350, terzo comma, secondo periodo, c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni.
Disponeva, quindi la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., fissando a tal fine l'udienza collegiale del 5 giugno 2025, ed assegnando alle parti termine fino a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito di succinte memorie conclusionali.
All'udienza collegiale del 5 giugno 2025 i difensori delle parti discutevano la causa riportandosi ai rispettivi atti e la Corte all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.
La causa veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 11 giugno 2025.
Motivi della decisione
L'appellante si duole del fatto che la sentenza che ha accolto la sua domanda di risarcimento Pt_1 del danno non abbia applicato correttamente i criteri di quantificazione.
1. Deduce in primo luogo un errore di calcolo nella liquidazione dell'importo spettante, in quanto, a sua detta, il tribunale non avrebbe correttamente operato la rivalutazione del valore corrispondente al veicolo andato distrutto nel sinistro, e non avrebbe conteggiato gli importi riconosciuti in motivazione, relativi alla rifusione dei costi di intervento stradale (€ 526,58, importo rivalutato) e i costi di demolizione (€ 174,75, importo rivalutato).
1.1. Nella descrizione del motivo di appello, l'appellante deduce che il tribunale ha calcolato il danno subito in complessivi € 49.888,29, somma composta dal valore del veicolo – non rivalutato – di € 45.465,00 più € 4.423,29 -importo invece rivalutato – per spese sostenute per il noleggio di un mezzo sostitutivo. Quindi avrebbe detratto dal predetto importo (€ 49.888,29) l'acconto ricevuto, questo sì rivalutato, di € 11.710,00. Secondo l'appellante, per contro, il valore del veicolo,
4 R.G. N. 2836/2024
correttamente quantificato in € 45.465,00, cioè il valore del veicolo nuovo indicato in contratto di assicurazione, detratto il 30% quale deprezzamento per la messa su strada, dovrebbe essere a sua volta rivalutato.
L'appellata contesta tale pretesa, in quanto deduce che il giudice ha determinato il valore CP_1 del veicolo in via equitativa, e dunque lo stesso deve ritenersi già fissato all'attualità, senza necessità di rivalutazione.
Il motivo di appello è infondato.
Deve ritenersi corretta, infatti, l'osservazione di parte appellata, che rileva che, nel caso in cui, come nella specie, la liquidazione del danno patrimoniale non sia stata effettuata sulla base di parametri o di accertamenti relativi all'effettivo valore del bene al momento del sinistro, bensì in base ad una liquidazione di tipo equitativo (la cui congruità l'appellante non contesta), allora deve ritenersi che la stessa sia effettuata all'attualità. Sul punto, il giudice di prime cure ha espressamente motivato di aver attinto ai criteri di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. al fine di effettuare una valutazione equitativa, in assenza di parametri precisi.
Deve pertanto ritenersi esclusa la possibilità e tanto meno l'obbligo di portare all'attualità, con il meccanismo della rivalutazione, un importo già indicato nel suo valore attuale.
Sotto questo profilo, il giudice di prime cure non ha effettuato alcun errore di calcolo, avendo provveduto a rivalutare gli importi che dovevano essere rivalutati, e a non rivalutare un importo già liquidato alla moneta attuale.
Il primo motivo di appello, quindi, quanto alla pretesa rivalutazione del valore del veicolo, deve essere rigettato.
1.2. Deve per contro essere accolto il secondo profilo di errore di calcolo evidenziato dall'appellante, che ha riferito che, ancorché in motivazione siano stati indicati come dovuti in via di risarcimento i costi per il soccorso stradale e per la demolizione del veicolo (€ 526,58+€174,75), nel calcolo del dovuto tali importi sono stati omessi.
Effettivamente il giudice di prime cure, quando ha effettuato il conteggio del dovuto, ha sommato all'importo del valore del veicolo, l'importo di € 4,423,29 per i costi di noleggio, ma non ha riportato le voci relative ai costi per il soccorso stradale e per la demolizione, correttamente indicate a pag. 4 della sentenza come riconoscibili a titolo di risarcimento. Tali importi quindi devono essere computati, per complessivi € 701,33, liquidati alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, a cui vanno aggiunti gli interessi compensativi, come indicati nella sentenza di primo grado.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole del mancato accoglimento della domanda di condanna alla rifusione dei costi di immatricolazione di un nuovo veicolo, pari ad € 487,52, dato che l'acquisto del veicolo sarebbe comprovato dalla testimonianza della moglie del , e dalla Pt_1 lettera di accettazione della proposta di acquisto.
Sul punto, deve confermarsi la decisione del giudice di prime cure, che non ha ritenuto adeguatamente provato l'esborso, in mancanza della produzione di documentazione che attesti sia l'effettivo acquisto del nuovo veicolo (e non solo una proposta di acquisto), sia l'importo effettivamente pagato. Si tratta di documentazione facilmente reperibile, la cui mancanza non può essere colmata da una deposizione testimoniale che si limita a riferire che l'acquisto è avvenuto.
5 R.G. N. 2836/2024
Quanto alle spese di lite, l'esito complessivo della controversia conferma la soccombenza delle parti appellate.
Quanto alla liquidazione delle stesse, per il primo grado resta ferma la liquidazione a carico delle parti soccombenti effettuata in sentenza, il cui scaglione non muta in ragione del limitatissimo incremento della condanna.
Quanto alle spese del presente grado, il rigetto della parte più rilevante dell'appello principale e l'accoglimento limitato dell'appello, comporta la condanna delle parti appellate alla rifusione all'appellante delle spese del grado, liquidate però, secondo lo scaglione di cui alla condanna integrativa (fino a € 1.100).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 3964/2024 del Tribunale di Milano così dispone: Pt_1
- In parziale accoglimento dell'appello, condanna e CP_1 Controparte_4 [...]
, in via solidale, al pagamento in favore di dell'ulteriore importo di CP_3 Parte_1
€ 701,33, oltre a quanto disposto nella sentenza appellata, oltre interessi compensativi come riportato in sentenza di primo grado;
- Condanna e in via solidale alla rifusione a CP_1 Controparte_4 CP_3 delle spese di lite, liquidate per il primo grado come nella sentenza Parte_1 appellata, e per il presente grado in complessivi € 600,00, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a.
Così deciso in Milano, 11 giugno 2025
La Consigliera est La Presidente
NN VA HE MO
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