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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/12/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1469/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1469/2025 V.G., avente ad oggetto: “modifica condizioni divorzio” promossa congiuntamente da:
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Daniela Parte_1 C.F._1
NT AN
e
IA IA AD C.F. col patrocinio dell'avv. C.F._2
Daniela NT AN
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 19/09/2025). posta in decisione all'esito dell'udienza del 28/10/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza di omologazione n. 419/2019 del 08/03/2019, emessa all'esito del procedimento iscritto al n. 5213/2018 R.G., il Tribunale di Siracusa, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, disponeva - per quel che rileva in questo procedimento – quella relativa all'obbligo a carico dello di Pt_1 versare alla IA un assegno di mantenimento per la figlia nella misura di €
300,00 mensili ed un assegno divorzile dell'importo di € 100,00 mensili.
1 In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano congiuntamente di revocare sia l'assegno di mantenimento per la figlia, ormai economicamente indipendente, sia l'assegno divorzile. Chiedevano, per il resto, di confermare le statuizioni rese con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con provvedimento del 03/11/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Passando al merito, la richiesta di modifica nei termini sopra indicati va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, in quanto il superiore accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia e, anzi, rappresenta manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1469/2025 V.G., a parziale modifica delle condizioni di divorzio statuite con sentenza n. 419/2019 del
Tribunale di Siracusa: provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e indicati in parte motiva;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 01.12.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1469/2025 V.G., avente ad oggetto: “modifica condizioni divorzio” promossa congiuntamente da:
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Daniela Parte_1 C.F._1
NT AN
e
IA IA AD C.F. col patrocinio dell'avv. C.F._2
Daniela NT AN
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 19/09/2025). posta in decisione all'esito dell'udienza del 28/10/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza di omologazione n. 419/2019 del 08/03/2019, emessa all'esito del procedimento iscritto al n. 5213/2018 R.G., il Tribunale di Siracusa, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, disponeva - per quel che rileva in questo procedimento – quella relativa all'obbligo a carico dello di Pt_1 versare alla IA un assegno di mantenimento per la figlia nella misura di €
300,00 mensili ed un assegno divorzile dell'importo di € 100,00 mensili.
1 In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano congiuntamente di revocare sia l'assegno di mantenimento per la figlia, ormai economicamente indipendente, sia l'assegno divorzile. Chiedevano, per il resto, di confermare le statuizioni rese con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con provvedimento del 03/11/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Passando al merito, la richiesta di modifica nei termini sopra indicati va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, in quanto il superiore accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia e, anzi, rappresenta manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1469/2025 V.G., a parziale modifica delle condizioni di divorzio statuite con sentenza n. 419/2019 del
Tribunale di Siracusa: provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e indicati in parte motiva;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 01.12.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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