Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01013/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02443/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2443 del 2025, proposto da
Comune di Visone, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocata Bruna Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Unione Montana tra Langa e Alto ON, non costituita in giudizio;
nei confronti
Comune di Prasco, Comune di Grognardo, Comune di Castelnuovo Bormida, Comune di Cassinelle, Comune di Malvicino, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana tra Langa e Alto ON del 28/6/2025, n. 10 (recante « Delega al Comune di Prasco per la gestione dei Fondi Ato 2021 - Provvedimenti »), nella parte in cui, con riferimento al Comune di Visone, ha disposto di non procedere all’esecuzione degli interventi di manutenzione della rete di scolo delle acque meteoriche del sistema viario minore, finanziati con “Fondi ATO Annualità 2021”;
- di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo o comunque consequenziale, ivi compreso l’eventuale e non conosciuto atto di diniego da parte della suddetta Unione Montana in merito all’istanza di annullamento in autotutela della deliberazione n. 10/2025, presentata dal Comune di Visone in data 23/08/2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
1. – Con ricorso notificato in data 26/09/2025, il Comune di Visone è insorto avverso la determinazione, meglio individuata in epigrafe, a mezzo della quale il Consiglio dell’Unione Montana tra Langa e Alto ON (di seguito “ Unione Montana ”) ha sospeso l’esecuzione degli interventi di manutenzione approvati con delibera della IU dell’Unione Montana del 10/12/2024 n. 16, in attesa della definizione di “posizioni debitorie” contratte dall’Amministrazione comunale.
L’impugnazione è affidata a cinque motivi di diritto, diretti rispettivamente a denunciare:
- l’incompetenza del Consiglio dell’Unione Montana a sospendere l’esecuzione di interventi non eccedenti l’ordinaria amministrazione, in applicazione delle previsioni dello Statuto dell’Unione Montana;
- la lesione delle prerogative partecipative del Comune ricorrente, in quanto l’Unione Montana non avrebbe trasmesso alle Amministrazioni interessate la comunicazione di avvio del procedimento, pur non avendo prospettato né dimostrato la sussistenza di specifiche ragioni di urgenza;
- l’inconsistenza della motivazione posta a fondamento della determinazione impugnata, la quale non consentirebbe di ricostruire la natura e l’ammontare delle “posizioni debitorie” di cui il Consiglio dell’Unione Montana rivendica il pagamento, né di comprendere quale fondamento giuridico sia stato posto a fondamento della statuizione sospensiva;
- l’indebita e unilaterale subordinazione dell’interesse pubblico perseguito dai lavori di manutenzione della rete viaria agli interessi economici e patrimoniali dell’Unione Montana;
- l’obbligo in capo all’Unione Montana di realizzare con risorse proprie interventi già approvati e assegnati, anche laddove ricadano nel territorio di Comuni – quale appunto quello di Visone– che abbiano successivamente deciso di recedere dall’Unione medesima.
2. – L’Amministrazione resistente, ritualmente notificata, non si è costituita in giudizio.
3. – La causa è stata introitata per la decisione all’udienza pubblica del 22/04/2026, previa discussione del procuratore attoreo.
4. – Pur in assenza di una espressa graduazione dei motivi di impugnazione, è doveroso principiare dallo scrutinio delle censure dirette a denunciare l’incompetenza funzionale del Consiglio dell’Unione Montana. Il vizio in parola assume priorità logico-giuridica rispetto altri motivi di doglianza, poiché attiene alla ripartizione ab origine del potere pubblico e al suo mancato esercizio da parte dell’Amministrazione che ne sia titolare. L’eventuale accoglimento del gravame comporta quindi l’assorbimento delle ulteriori censure, giacché l’art. 34, co. 2 c.p.a. preclude al Giudice Amministrativo di pronunciarsi rispetto a poteri amministrativi non ancora esercitati (sul punto, cfr. per tutti Cons. Stato, Ad. Plen. 27/04/2015 n. 5).
5. – Tanto premesso, le doglianze attoree sono fondate.
5.1 - L’art. 8, co. 2 dello Statuto dell’Unione Montana (recante “Competenze del Consiglio”) prevede – per quanto qui di interesse – che: « Il Consiglio esercita l’attività d’indirizzo e controllo politico amministrativo dell’Unione. La competenza del Consiglio è limitata all’approvazione degli atti fondamentali che l’articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede per i Consigli Comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto ».
L’art. 42, co. 2 d.lgs. 18/08/2000 n. 267 (recante “Attribuzioni dei Consigli), richiamato dalla disposizione sopramenzionata, a propria volta prevede: « Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l’ipotesi di cui all’art. 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie; c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative; d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione; e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari; i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari; m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ».
L’art. 18 dello Statuto dell’Unione Montana (recante “Funzionamento e competenze della IU”), prevede infine che « 1. La IU collabora con il Presidente nel governo dell’Unione e nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso. 2. La IU, in particolare, provvede ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze del Presidente previste dallo Statuto, ad adottare eventualmente, in via d’urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge, ad approvare le convenzioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla competenza del Consiglio, a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio, ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti e ad approvare il Regolamento degli uffici e dei servizi […]».
In ossequio alle previsioni richiamate, il Consiglio dell’Unione Montana, quale organo espressivo della dialettica democratica della comunità locale (ivi inclusa della minoranza politica), è chiamato a svolgere funzioni di rilievo generale e ad assumere determinazioni strategiche per la collettività di riferimento (Cass. Civ., Sez. I, 22/12/2024, n. 33946; TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 17/05/2019, n. 1162; TAR Campania, Napoli, Sez. III, 09/12/2020, n. 5941). In continuità rispetto alle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attribuitegli in linea generale, la legge riserva al Consiglio la programmazione e l’organizzazione dei servizi locali, la costituzione e la modifica di strutture associative con altri enti locali, la definizione degli indirizzi strategici delle aziende pubbliche, ovvero l’approvazione di impegni di spesa o di modifiche nella composizione del patrimonio dell’Ente eccedenti l’ordinaria amministrazione. In breve, il Consiglio dell’Unione contribuisce a definire i fini politico-amministrativi dell’Ente locale e a delineare i criteri guida dell’azione politica e gestionale dell’organo di governo (la IU), le cui competenze sono definite in via residuale.
5.2 - Nel caso di specie, è documentato per tabulas che le opere di manutenzione della rete di scolo del sistema viario del Comune ricorrente sono interamente finanziate dall’Ente di Governo del competente ATO - Ambito Territoriale Ottimale (« Fondi ATO n. 6 Alessandrino - annualità 2021 », menzionati nel provvedimento impugnato), dunque non comportano impegni di spesa a diretto carico dell’Unione Montana né una modifica nella composizione del patrimonio dell’Ente. Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e il Progetto esecutivo sono stati approvati dall’Unione con delibera della IU n. 16/2024 (doc. 7 ricorrente), di talché i fondi devono ritenersi definitivamente allocati e la fase progettuale-esecutiva risulta integralmente esaurita. Deve escludersi infine che l’avvio dell’esecuzione dei lavori – o la loro sospensione – esorbiti, per natura e consistenza economica delle opere, dall’ordinaria amministrazione ai fini di cui all’art. 42, co. 2 lett. l) d.lgs. 267/2000.
Difetta dunque in capo al Consiglio dell’Unione Montana la competenza funzionale ad emettere la determinazione impugnata, trattandosi di decisione non avente rilievo generale né portata strategica per la collettività locale, e non riservata alla competenza di tale organo in forza dell’art. 42, co. 2 d.lgs. 267/2000. Non può d’altronde sottacersi che l’approvazione dei lavori in parola è stata deliberata dalla IU dell’Unione Montana, in attuazione delle prerogative attribuitegli dallo Statuto (che l’Amministrazione non risulta aver mai rivendicato in proprio favore): non vi è dunque alcun motivo logico-giuridico per ritenere che la sospensione della loro esecuzione possa competere al Consiglio dell’Unione Montana.
In definitiva, il primo motivo di impugnazione è pienamente fondato. Ne consegue l’assorbimento degli ulteriori profili di doglianza, giacché – come evidenziato ( supra §4) – l’art. 34, co. 2 c.p.a. ne preclude l’esame in questa sede.
Entro tali limiti, il ricorso è meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento della determinazione impugnata.
6. – Le spese di lite seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste integralmente a carico dell’Unione Montana resistente. La liquidazione delle somme dovute a titolo di compensi professionali di avvocato in favore della procuratrice attorea deve avvenire sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come da ultimo aggiornati, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4 co. 1 del predetto DM, in ragione della natura e della modesta complessità delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la determinazione impugnata;
- condanna l’Amministrazione resistente a rifondere al Comune ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
RA RO, Presidente
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario, Estensore
Pietro Buzano, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Francesco Perilongo | RA RO |
IL SEGRETARIO