TAR Torino, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 1013
TAR
Sentenza 7 maggio 2026

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  • Accolto
    Incompetenza funzionale del Consiglio dell’Unione Montana

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il motivo di incompetenza funzionale, poiché la deliberazione impugnata non aveva rilievo generale né portata strategica e non era riservata alla competenza del Consiglio ai sensi dell'art. 42, co. 2 d.lgs. 267/2000. Inoltre, l'approvazione dei lavori era stata deliberata dalla IU, rendendo illogico che la sospensione potesse competere al Consiglio.

  • Improcedibile
    Lesione delle prerogative partecipative del Comune ricorrente

    Il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo di impugnazione relativo all'incompetenza funzionale.

  • Improcedibile
    Inconsistenza della motivazione posta a fondamento della determinazione impugnata

    Il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo di impugnazione relativo all'incompetenza funzionale.

  • Improcedibile
    Indebita e unilaterale subordinazione dell'interesse pubblico agli interessi economici dell'Unione Montana

    Il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo di impugnazione relativo all'incompetenza funzionale.

  • Improcedibile
    Obbligo dell'Unione Montana di realizzare interventi con risorse proprie

    Il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo di impugnazione relativo all'incompetenza funzionale.

  • Accolto
    Atto di diniego in autotutela

    L'annullamento della deliberazione principale comporta l'annullamento degli atti consequenziali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 1013
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 1013
    Data del deposito : 7 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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