Articolo 11 della Legge 5 marzo 1963, n. 246
Articolo 10Articolo 12
Versione
5 aprile 1963
Art. 11.
Quando ricorrono ambedue le ipotesi di eccedenza contemplate dai precedenti articoli 9 e 10, si procede alla determinazione della quota imponibile per l'una e l'altra ipotesi separatamente in base alle norme contenute negli articoli medesimi e l'imposta si applica sulla quota risultante di maggiore importo.
Entrata in vigore il 5 aprile 1963