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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/09/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D' APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio e così composta:
1. Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente
2. Dott. Biagio Politano Consigliere
3. Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1633/2019 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
23.04.2025, vertente
TRA
(P.IVA: ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Cosenza, via Marco Aurelio Severini n. 23, presso lo studio dell'avv.to Caterina Celestino, che la rappresenta e difende, in forza di procura in calce all'atto di citazione in primo grado.
- APPELLANTE –
E
Controparte_1
(C.F./P.I ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e
1 risposta, dall'avv. Giuseppe Brogno e dall'avv. Concetta Belmonte presso i quali in
Cosenza, via Alimena, n.8 – U.O.C. Affari Legali e Contenzioso, è elettivamente domiciliata.
-APPELLATA-
CONCLUSIONI
Per l'appellante :
1) accogliere l'appello e conseguentemente riformare integralmente l'impugnata sentenza per tutti i motivi e nei termini sopra esposti;
2) accertare e dichiarare in via principale il diritto dei farmacisti mandanti dell'attrice al pagamento da parte dell' degli interessi convenzionali addebitati Controparte_2
agli stessi per l'anticipazione delle D.C.R. finanziate da (Prospetto Parte_1
n. 2A atto di citazione in primo grado), relativamente ai mesi da dicembre 2011 a dicembre 2013, a titolo di maggior danno subito per i costi aggiuntivi sostenuti per l'accesso a fonti di finanziamento e per l'effetto, condannare l' al Controparte_2
pagamento in favore dell'istante, nella suddetta qualità, degli importi dovuti ai farmacisti a tale titolo, come dettagliatamente elencati nell'atto di citazione in primo grado;
3) sempre in via principale, accertare e dichiarare il diritto dei farmacisti che non hanno richiesto l'anticipazione delle D.C.R. a (Prospetto n. 2B atto Parte_1
di citazione in primo grado), al pagamento da parte dell degli Controparte_2
importi maturati a titolo di interessi legali, dalla scadenza convenzionale delle D.C.R. non finanziate all'effettivo soddisfo, per le mensilità da dicembre 2011 a dicembre
2013; e per l'effetto condannare l al pagamento in favore Controparte_2
dell'istante, nella suddetta qualità, degli importi dovuti ai farmacisti a tale titolo, per come dettagliatamente elencati nell'atto di citazione in primo grado;
4) in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto dei farmacisti elencati nel
Prospetto n. 3 dell'atto introduttivo al pagamento da parte dell degli Controparte_2
interessi legali, nella misura prevista dalla legge, per il ritardato pagamento di tutte le
2 D.C.R., finanziate e non finanziate, relative ai mesi da dicembre 2011 a dicembre 2013;
e, per l'effetto, condannare l al pagamento in favore dell'istante, Controparte_2
quale mandataria e procuratrice speciale dei suddetti farmacisti, degli importi maturati a tale titolo, per come dettagliatamente elencati nell'atto di citazione introduttivo in primo grado;
5) condannare l'appellata alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Per l'appellata: rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
114/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza, perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado.
Condannare, altresì, l'appellante alla refusione delle spese legali del doppio grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato ha agito in giudizio quale Parte_1
mandataria e procuratrice speciale delle farmacie dettagliatamente elencate nell'atto introduttivo, tutte in regime di convenzione con l Controparte_1
[...]
A fondamento della domanda ha dedotto che :
-che le predette farmacie operano in convenzione con l'ente territoriale erogatore dell'assistenza farmaceutica mediante distribuzione territoriale di farmaci agli assistiti e conseguente maturazione dei relativi crediti, mensilmente riportati in Distinte
Contabili Riepilogative (D.C.R.);
-che l ha provveduto con notevole ritardo al Controparte_1
pagamento delle D.C.R. relative alle mensilità da dicembre 2011 a dicembre 2013;
-che all'atto del pagamento l convenuta ha corrisposto le sole sorti capitali, CP_1
senza liquidazione di alcuna somma a titolo di interessi maturati dalla scadenza delle singole DCR alla data del loro effettivo pagamento;
3 -che in applicazione del d.lgs. n.231 del 9.10.2002 le farmacie hanno il diritto di vedersi corrispondere gli interessi moratori dalla data di scadenza convenzionale al soddisfo, poiché la prestazione dalle stesse resa rientra nel concetto di transazione commerciale;
-che in alternativa agli interessi moratori ai farmacisti, che le hanno chiesto le anticipazioni delle DCR mensili, sostenendo i relativi oneri finanziari, andrà riconosciuto quantomeno il tasso di interesse c.d. convenzionale, a titolo di maggior danno subito per i costi aggiuntivi resisi necessari per l'accesso a fonti di finanziamento destinate a compensare la mancata percezione del rimborso;
-che ai farmacisti che nel periodo per cui è causa non hanno richiesto l'anticipazione delle DCR mensili, fronteggiando il ritardo nei rimborsi con proprie risorse finanziarie per garantire la prosecuzione del servizio, dovranno senz'altro riconoscersi in alternativa all'invocata applicazione del tasso moratorio, gli interessi legali maturati fino alla data di effettivo pagamento delle distinte. Il tutto per come da tabelle riepilogative allegate all'atto di citazione.
Si è costituita in giudizio l' eccependo : Controparte_1
-in via preliminare la prescrizione annuale delle somme richieste ai sensi dell'art. 2955
n. 6 c.c., poiché il carattere accessorio degli interessi comporta che la relativa prescrizione sia connessa a quella dell'obbligazione principale che è rappresentata dal prezzo dei farmaci;
in via subordinata la prescrizione ai sensi dell'art. 2955 n. 5 c.c. e la prescrizione ai sensi dell'art. 2948 c.c.;
-che non sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, attesa la natura concessoria e/o autorizzatoria del rapporto con il SSN;
-che in ogni caso non sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 quando l'autorizzazione e la convenzione siano anteriori all'entrata in vigore del predetto decreto, come nel caso di specie;
-che per quanto attiene agli interessi moratori, questi devono decorrere dalla costituzione in mora che, nel caso di specie, coincide con la notifica dell'atto di citazione;
4 -che strettamente connessa alla costituzione in mora è anche la prova della consegna delle ricette e del documento contabile da parte della farmacia nei termini di cui all'art. 8 comma 1 del D.P.R. n. 371 dell'8.07.1998;
-che ai fini dell'imputazione del ritardo controparte dovrebbe provare di avere consegnato le ricette con la relativa contabile, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di spedizione, atteso che la consegna avvenuta in ritardo non è ad essa imputabile;
- che i dati allegati non sono suffragati da alcuna consulenza di parte e che in ogni caso vi è un'erroneità nei conteggi operati dall'attrice;
-che la somma di € 442.500,49 richiesta dall'attrice non è dovuta, poiché in relazione a detta somma pende altro giudizio dinnanzi al tribunale di Cosenza.
Pertanto ha concluso chiedendo che la domanda venga dichiarata inammissibile e improcedibile o comunque rigettata, con vittoria di spese e competenze legali.
Con sentenza pronunciata il 21.01.2019 il giudice di prime cure ha ritenuto la domanda in parte infondata ed in parte non dimostrata.
In sintesi il giudice di primo grado ha innanzitutto ricordato che nelle more del giudizio di primo grado è intervenuta la giurisprudenza di legittimità a sancire la non dovutezza Contr degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002 nei rapporti tra l' e le farmacie convenzionate.
Ha ritenuto che la domanda proposta da in via subordinata, volta ad Parte_1
ottenere il pagamento degli interessi convenzionali addebitati sulle D.C.R. finanziate da , fosse da ritenersi non provata, non avendo la allegato Parte_1 Parte_1
neppure le convenzioni concluse con le singole farmacie, con conseguente impossibilità di determinare il saggio convenzionale pattuito.
Ha pertanto rigettato la CTU richiesta dall'attrice con la memoria 183 sesto comma secondo termine finalizzata a determinare e quantificare il pregiudizio risentito dai Cont farmacisti a causa del ritardo dell' nel pagamento delle D.C.R., trattandosi di pregiudizio solo genericamente enunciato.
5 Infine il giudice di prime cure ha escluso che fossero dovuti anche gli interessi al saggio legale, poiché a fronte della specifica eccezione formulata dall'
[...]
, l'attrice non ha allegato né dimostrato la data di consegna Controparte_3
delle D.C.R. di cui ha dedotto il ritardato pagamento, non fornendo alcuna prova né del dies a quo, ovvero della data dalla quale far partire il calcolo, né del dies ad quem, con conseguente rigetto della domanda attorea e condanna della stessa al pagamento delle spese di lite.
2.Il giudizio di secondo grado.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la con atto di Parte_1
appello notificato a mezzo pec in data 22.07.2019, concludendo come in epigrafe.
A sostegno dell'appello ha dedotto la violazione di legge per omessa e/o erronea valutazione di elementi documentali e giuridici, nonché per mancato accoglimento della domanda subordinata degli interessi convenzionali, a titolo di maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c.
In particolare con riferimento alla domanda subordinata ha contestato il mancato riconoscimento della domanda per mancanza di prova sul rapporto convenzionale e sulla mancata indicazione del tasso convenzionale, poiché il rapporto convenzionale con le farmacie mandanti è debitamente documentato dalla procura alle liti e dai mandati all'incasso, prodotti agli atti.
Ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rilevato la mancata produzione della convenzione, poiché l'interesse convenzionale è dovuto ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c., volto a reintegrare il creditore dal pregiudizio subito a causa dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento.
Nel caso di specie ha affermato di aver provato attraverso la dettagliata allegazione riepilogativa e la relativa produzione documentale, non contestate dalla convenuta, il maggior danno che il ritardo nel pagamento delle distinte ha ingiustamente cagionato ai farmacisti.
Ha precisato che la richiesta di CTU non era mirata a dimostrare il maggior danno ma solo ad accertare giudizialmente la correttezza degli importi quantificati a tale titolo.
6 Quale ulteriore motivo di appello ha dedotto la carente ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie e di elementi normativi pacifici ai fini del riconoscimento degli interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c.
In relazione a questo motivo di appello ha evidenziato che, diversamente da quanto motivato dal giudice di prime cure, il dies a quo per il computo degli interessi legali è
l'accordo collettivo nazionale ed in particolare l'art. 8 del d.lgs. 502/1992, che prevede che il termine ultimo per l'effettiva corresponsione dell'importo relativo alle ricette spedite il mese precedente, è comunque fissato nell'ultimo giorno di ciascun mese.
Ha aggiunto che il pagamento di quanto dovuto in linea capitale conferma l'avvenuto deposito delle distinte nei termini di legge, con conseguenziale obbligo di pagamento dei relativi importi da parte dell'Asp debitrice entro l'ultimo giorno del mese in cui le stesse sono state depositate.
Quanto al dies a quem ha rilevato che ha fronte del costante ritardo da parte dell'asp di Cosenza nel pagamento del corrispettivo economico delle distinte per il periodo azionato, ha notificato di volta in volta all'azienda debitrice missive con le quali sollecitava il loro pagamento in favore dei farmacisti mandanti. Contr Peraltro l non ha contestato il ritardo nel pagamento dei corrispettivi mensili alle farmacie, né gli importi delle distinte riepilogative indicati nella documentazione allegata.
Ha da ultimo chiesto la riforma della pronuncia nella parte in cui ha disposto la condanna al pagamento delle spese di lite, affetta da erroneità, lacunosità e contraddittorietà delle motivazioni addotte in pronuncia.
Si è costituita l'appellata con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
12.12.2022, eccependo l'inammissibilità ed infondatezza dei motivi di appello.
Ha innanzitutto evidenziato la correttezza della decisione di primo grado nella parte in cui ha affermato che non sono dovuti gli interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002, conseguentemente ha ritenuto infondato il primo motivo di appello relativo al mancato riconoscimento degli interessi convenzionali, da parte del giudice di primo grado.
7 Ha dedotto altresì la correttezza della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto non assolto l'onere della prova relativo al dies a quo e al dies ad quem, ai fini della decorrenza degli interessi legali , con conseguente infondatezza anche di tale motivo di appello, richiamando una pronuncia dell'intestata Corte d'Appello che in un caso analogo ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado.
Ha quindi concluso chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 23.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
3.Le valutazioni della Corte
3.1. Il collegio deve innanzitutto rilevare che la non ha Parte_1
specificatamente appellato la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda principale di mancato riconoscimento degli interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002.
Dovendo considerare la richiesta degli interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002 e la relativa pronuncia del giudice di prime cure quale capo autonomo della sentenza impugnata, in mancanza di appello in parte qua deve ritenersi che su tale capo si sia formato il giudicato (in tal senso Cass. Civ. sentenza n. 2816/2016 nella cui parte motiva i giudici di legittimità hanno affermato che costituisce principio consolidato che il giudicato sostanziale, esterno ed interno, si forma sui capi della sentenza non impugnati, concernenti questioni indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame: la formazione della cosa giudicata per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dal gravame, infatti, può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di impugnazione, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella sentenza che costituiscano mera
8 premessa logica della statuizione adottata, ove quest'ultima sia oggetto del gravame
(Cass. 23 febbraio 2009, n. 4363; 31 maggio 2006, n. 13003).
3.2. Devono essere esaminati congiuntamente i motivi di appello relativi al mancato riconoscimento degli interessi convenzionali e degli interessi legali da parte del giudice di primo grado.
Sul punto la Corte deve rilevare che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante
,gli interessi convenzionali non sono quelli contemplati dall'art. 1224 comma 2 c.c.
Per interesse convenzionale infatti deve intendersi l'interesse pattuito tra le parti nella convenzione tra le stesse stipulata, mentre l'art. 1224 comma 2 c.c. si riferisce al maggior danno da inadempimento dell'obbligazione pecuniaria.
Ora dall'esame della domanda formulata dall'attrice in primo grado emerge chiaramente che l'attrice ha chiesto la corresponsione degli interessi convenzionali e non anche il maggior danno.
Senonché in caso di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, la parte che intende ottenere, ai sensi dell'art. 1224, un ristoro superiore all'importo degli interessi legali deve formulare una specifica domanda, poiché la richiesta introduce nel processo fatti e temi di indagine diversi e ulteriori rispetto a quella relativa ai soli interessi moratori.
Né la domanda, se omessa in primo grado, può essere proposta per la prima volta in appello, neanche per richiedere soltanto la liquidazione dei danni maturati successivamente alla sentenza di primo grado, atteso che l'art. 345, 1° co., seconda parte, c.p.c. consente di domandare il risarcimento del danno sofferto dopo la sentenza impugnata nel solo caso in cui quello precedente sia stato chiesto in primo grado, presupponendo la deroga al divieto di domanda nuova in appello che si tratti di uno sviluppo logico di una domanda già proposta ( C. 7683/1995).
In ogni caso la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di prova dell'inesatto adempimento di un'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro, allorquando il creditore deduca che l'inesattezza è costituita dal ritardo nel pagamento in quanto effettuato oltre il termine stabilito dal contratto o dalla legge, è suo onere, allo scopo di conseguire per tale ritardo gli interessi moratori o il c.d.
9 maggior danno da svalutazione monetaria (a norma degli art. 1224, 1° e 2° co., e art.
429, 3° co., c.p.c.), indicare non solo il giorno di scadenza dell'obbligazione, ma anche quello (successivo) in cui è stato eseguito il pagamento della somma capitale;
ove tale onere venga osservato, compete al debitore dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento
( Cass. Civ. sentenza n.3579/2004; in senso conforme Cass. Civ. sentenza n. 8242 del 24/05/2012 ).
Anche la richiesta di riconoscimento degli interessi convenzionali deve essere adeguatamente allegata e provata dalla parte che ne chiede il riconoscimento.
Ora un tale onere della prova non è stato assolto dall'appellante né per gli interessi legali né per quelli convenzionali.
Per ciò che attiene agli interessi legali la si è limitata a produrre in giudizio Parte_1
un CD contenente due diversi fogli excell ( uno dedicato al calcolo degli interessi ex d.lgs. 231 del 2002 e l'altro dedicato agli interessi legali ).
In essi vengono riportati dei conteggi unilateralmente elaborati sulla base di dati
(importo delle ricette, data di inoltro ecc ) meramente affermati e in alcun modo suffragati da ulteriori allegazioni documentali che invece erano necessarie a fronte Contr delle specifiche contestazioni operate dall odierna appellata.
Emerge infatti dalla comparsa di costituzione e risposta depositata dall CP_2
in primo grado che la stessa ha contestato sia la mancanza di prova della costituzione in mora, necessaria per le obbligazioni fatte valere nei confronti della P.A. , sia la mancanza di prova della consegna delle ricette e del documento contabile da parte delle farmacie nei termini di cui all'art. 8 comma 1 del D.P.R. n. 371 dell'8.07.1998 (vedi pag. 7 della comparsa di risposta afferente al giudizio di primo grado).
Per ciò che attiene agli interessi convenzionali l'appellante non ha allegato la convenzione che era necessaria per stabilire , ai sensi dell'art. 1224 comma 1 c.c., se prima della mora le parti avessero pattuito interessi in misura superiore a quella legale, nonché per determinare l'entità di tale misura.
Ne consegue che appare corretta la decisione del giudice di primo grado di rigetto della domanda attorea.
10 4. Il rigetto della domanda in primo grado ha comportato anche la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite relative alla prima fase, essendo stata fatta corretta applicazione del principio della soccombenza da parte del giudice di prime cure, con conseguente conferma della sentenza appellata anche in parte qua.
4.1.Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, con la precisazione che trattandosi di controversia dal valore indeterminabile è stato applicato lo scaglione compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 nei valori medi.
Sussistono, inoltre, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
La Corte d' Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, sull'appello proposto dall'appellante in epigrafe indicata così decide:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t. alla Parte_1
rifusione delle spese di lite in favore dell' Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. che vengono liquidate in
[...]
complessivi € 9.991,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in data 5 settembre 2025
Il consigliere estensore il Presidente
Dr.ssa Alessia Dattilo Dr.ssa Silvana Ferriero
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