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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/07/2025, n. 3257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3257 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 9328/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Aversa n° 116, C.F. , elettivamente domiciliata in C.F._1
Palermo, Via Giovanni Pacini n. 5, presso lo studio dell'Avvocato Raimondo
Cammalleri che la rappresenta e difende, come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino
Resistente
Oggetto: Indennità di accompagnamento
MEDIANTE DEPOSITO A SEGUITO DI TRATTAZIONE SCRITTA EX
ART. 127 TER CPC DEL 10.06.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso;
Dichiara irripetibili le spese del giudizio;
Pone definitivamente a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, tutte le spese della ctu medico-legale, come liquidate con separati decreti.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.06.2024 parte ricorrente, dopo avere contestato le valutazioni medico legale del consulente della fase sommaria, conveniva in giudizio l' , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, chiedendo CP_1
il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, previa rinnovazione della ctu.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto contestando la CP_2
domanda avversa di cui ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una ctu medico-legale affidata alla Dott.ssa . Persona_1
All'esito, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sulle conclusioni
CP_ rassegnate dal ricorrente nelle note di trattazione e dall' nella memoria di costituzione, viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso va rigettato.
Il CTU ha descritto in maniera puntuale e meticolosa le condizioni fisiche della periziata. Da esse si evince che mancano i presupposti richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento che si ricorda consistono alternativamente nell'impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o nell'impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita che si traducono nella necessità di assistenza continua e permanente.
Dall'esame obiettivo compiuto dalla Dott.ssa è emerso che si tratta Persona_1
di “una paziente orientata, lucida, mnesica, nessun deficit rilevante per vista ed udito, eupnoica, deambulazione e passaggi posturali in autonomia”. Ha pertanto concluso che “La ricorrente, di anni 71, è affetta da <<esiti di colectomia subtotale con confezionamento ileostomia fianco destro. < i>
Spondiloartrosi lombare. Sindrome ansioso-depressiva. Diabete mellito di recente insorgenza>>. Non presenta i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento”.
Il giudizio espresso dal CTU viene condiviso da questo giudice poiché coerente con gli accertamenti espletati anche tenuto conto delle valutazioni espresse dal medico legale del procedimento sommario, tutte sostanzialmente equivalenti.
*
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili mentre si pongono, definitivamente, a carico dell' , le spese della CP_1
ctu medico-legale, come liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito della trattazione scritta del 10.06.2025.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente