TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/07/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 24.04.2025, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 1131/2019 del ruolo generale affari contenziosi
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Parte_1
Pellegrino, presso cui elettivamente domicilia
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 convenuto contumace
MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 16.02.2019, la ricorrente in epigrafe esponeva: - di aver lavorato alle dipendenze della società “ , operante nel settore Controparte_1 della produzione di pane ed altri prodotti da forno, a far data dal 13.09.2016; - di essere stata inquadrata con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, part-time, con la qualifica professionale di Cuoca, inquadrata nel 5° Livello del CCNL “alimentaristi artigiani”; - di essere
1 stata sottoposta al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della convenuta;
- di aver svolto le mansioni di cuoca, occupandosi di preparare i contorni da servire per la distribuzione alla clientela direttamente nel locale e/o per asporto, nonché gli alimenti per la creazione di buffet per cerimonie e tutti gli altri tipi di alimenti richiesti dalla clientela;
- di aver prestato la propria attività lavorativa presso la sede operativa della convenuta sita in Nola alla Via Cimitile n. CP_2
115; - di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle ore 06.30 alle ore
15.00; - di non aver mai ricevuto i prospetti paga né la retribuzione mensile, fatta eccezione per un acconto parti a circa 800 euro relativo al primo mese di lavoro;
- che in data 13.10.2016 veniva allontanata dalla sede operativa della società convenuta dalla datrice di lavoro, sig.ra
, la quale le riferiva che sarebbe stata sua premura richiamarla a lavoro e che, Parte_2 pertanto, doveva considerarsi licenziata;
- di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione scritta dell'intervenuto recesso;
- di essersi successivamente recata più volte presso la sede di lavoro, credendo che il datore, avendo cambiato idea, le avrebbe permesso di lavorare nuovamente, ma che il datore, in tutte le occasioni, le vietava di entrate;
di essersi recata per l'ultima volta presso il luogo di lavoro in data 03.05.2018, ma che le veniva impedito l'accesso, e il datore di lavoro le diceva che le sarebbe stato notificato il licenziamento;
- di aver appreso dall' estratto Pt_3 presso il centro per l'impiego, rilasciatole in data 04.05.2018, di essere stata licenziata in
30.04.2018, per giustificato motivo soggettivo, ma di non aver ricevuto alcuna comunicazione scritta al riguardo;
- di aver provveduto, in data 28.5.2019, ad impugnare il licenziamento intimatole in data 30.4.2018, ma senza alcun esito.
Tanto premesso, la ricorrente - deducendo la nullità ed inefficacia del recesso datoriale poiché comminato in violazione dell'art.2 L.604/1966, in mancanza di alcuna comunicazione - conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, la in persona del legale rapp.te p.t. e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1. Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia e/o l'invalidità e comunque
l'illegittimità del licenziamento disposto oralmente nei confronti della ricorrente;
2. Per l'effetto ordinare alla convenuta di reintegrare immediatamente la ricorrente nel suo posto di lavoro con condanna al pagamento del conseguente risarcimento del danno e/o indennità risarcitoria in favore della ricorrente, in misura pari ad un'indennità risarcitoria per il danno subito non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.; 3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.”
2 Nonostante la regolarità della vocatio in ius (v.si ricorso notificato a mezzo pec agli atti del fasc. telematico), la convenuta non si costituiva e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia, che va ribadita in questa sede.
Assunto il libero interrogatorio della ricorrente, ammessa la prova testimoniale, ed assunto il mezzo istruttorio con escussione dei due testi indicati da parte ricorrente, la causa veniva rinviata per discussione con termine per note conclusionali.
Con comparsa di costituzione ex art 302 cpc, a mezzo dell'avv. Antonio Pellegrino (già invero costituito in ricorso in qualità difensore,congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Angelo
D'Alia) depositata telematicamente in data 02.05.2024, la parte ricorrente dichiarando l'intervenuto decesso in data 06.04.2024 del difensore avv. Angelo D'Alia, chiedeva proseguirsi il giudizio.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24.04.2025, il difensore della parte ricorrente ha depositato note scritte, consultabili nel fascicolo telematico.
All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
Preliminarmente va rilevato che, considerata la data di prospettata assunzione della ricorrente
(13.09.2016), risulta corretta la proposizione dell'azione con il rito di cui agli artt. 414 ss. c.p.c., stante il disposto dell'art. 11 D.lgs. 23/2015, a norma del quale: “Ai licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano le disposizioni dei commi da 48 a 68 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92”.
Ciò posto, ai fini della corretta perimetrazione del tema di indagine, va rilevato che oggetto del presente giudizio è l'impugnativa del licenziamento intimato in data 30.04.2018, come precisato dal difensore della parte ricorrente all'udienza del 03.06.2021 (v.si verbale d'udienza)e come, del resto, evincibile dalla complessiva lettura del ricorso introduttivo.
Ed invero parte ricorrente - deducendo di essere stata licenziata oralmente dapprima in data
13.10.2016, allorquando il datore di lavoro la allontanava dalla sede di lavoro dicendole di
“considerarsi licenziata”, di essersi recata, successivamente, più volte presso il luogo di lavoro( pensando che il datore avesse cambiato idea atteso che non le comunicava per iscritto il licenziamento )ma che le veniva sempre impedito di entrare-, non ha tuttavia inteso impugnare detto asserito licenziamento, ma quello “successivo” del 30.4.2018, risultante dall' , Pt_3 comminato per giustificato motivo soggettivo.
3 Si legge, infatti in ricorso “la ricorrente , dunque, è stata licenziata verbalmente dalla sig.ra in Parte_2 data 1310.2016 e mai riammessa al lavoro;
in data 304.2018 la società ha comunicato al centro CP_1 per l'impiego un licenziamento per giustificato motivo soggettivo inesistente e mai comunicato alla ricorrente”.
Anche nella lettera di impugnativa stragiudiziale del licenziamento espressamente si legge “in nome e per conto della sig. dipendente dal 13.9.2016 al 30.4.2018…impugniamo e Persona_1 contestiamo a tutti gli effetti di legge il licenziamento per giustificato motivo soggettivo da voi comminato alla nostra assistita il 30.4.2018, e non comunicato per iscritto….”
Tanto chiarito, va rilevato che, sulla base della documentazione prodotta da parte ricorrente(cfr. estratto contributivo e comunicazione Unilav di cessazione del rapporto di lavoro) può ritenersi provata la sussistenza tra le parti del dedotto rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 13.9.2016 e sino al 30.4.2018, con contratto a tempo parziale (24 ore settimanali) ed inquadramento nel livello 5°CCNL”alimentaristi artigiani”
Dall'estratto contributivo, aggiornato al 28.5.2018, risulta la sussistenza del rapporto di lavoro sino a tutto il 28.2.2018, dunque anche successivamente alla data del 16.10.2016; del resto nella comunicazione viene indicata quale data di cessazione del rapporto quella del Pt_3
30.4.2018.
Ciò posto, va affrontata la questione relativa all'impugnativa dell'asserito licenziamento orale.
Ai sensi dell'articolo 2, L. 604/1966, così come riformato dalla L. 92/2012, “Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace”.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 12520 del 2000) ha chiarito come "la stessa esistenza del licenziamento deve configurarsi quale 'fatto costitutivo' della domanda di impugnazione del licenziamento, conseguendone che, ai sensi dell'articolo 2697 del codice civile, deve ritenersi gravante sul proponente dell'azione
l'onere di fornire la prova dell'evento 'licenziamento', non potendo certamente ritenersi che, in materia, viga una regola di inversione dell'onere probatorio, secondo la quale il lavoratore possa limitarsi a una mera allegazione della circostanza, restando obbligato il datore di lavoro a fornire la dimostrazione che il recesso sia stato dovuto ad altra causa, essendo invece sufficiente che - ai sensi della disciplina dettata in via generale dal codice in tema di ripartizione dell'onere probatorio - il convenuto si limiti alla semplice negazione del fatto costitutivo del diritto esercitato dalla controparte. Evidentemente, nella ipotesi in cui esso convenuto abbia contrapposto una difesa che sia specificamente articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda avversaria, sorgerà, in concreto, un onere probatorio a suo carico, circa le eccezioni proposte, nel momento in cui la controparte abbia fornito la prova del suo assunto".
Va affermato, pertanto, che, in punto di ripartizione dell'onere probatorio, in caso di dedotto licenziamento orale, la prova gravante sul lavoratore circa la "estromissione" dal rapporto non
4 coincide tout court con il fatto della "cessazione del rapporto di lavoro, ma con un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo" (cfr. Cass. n. 31501 del 2018, cfr.
Cass. 3822 del 2019).
Chi impugna il licenziamento deducendo che si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta ha l'onere di provare, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti. Tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore prescinde dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perché questi può risultare contumace, ed il conseguente onere probatorio è ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697, comma 1, c.c., secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Non ha riscontro normativo la tesi secondo la quale il lavoratore possa limitarsi a una mera allegazione della circostanza dell'intervenuto licenziamento, obbligando il datore di lavoro a fornire la dimostrazione che l'estinzione del rapporto di durata sia dovuta ad altra causa, perché in tal caso si realizzerebbe una inversione dell'onere probatorio non prevista dall'ordinamento.
Ciò posto, la mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia dì una risoluzione consensuale.
Tale cessazione non equivale a "estromissione", parola sovente utilizzata nei precedenti citati, ma che non ha un immediato riscontro nel diritto positivo per cui alla stessa va attribuito un significato normativo, sussumendola nella nozione giuridica di "licenziamento", e quindi nel senso di allontanamento dall'attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto.
L'accertata cessazione nell'esecuzione delle prestazioni può solo costituire circostanza fattuale in relazione alla quale, unitamente ad altri elementi, il giudice del merito possa radicare il convincimento, adeguatamente motivato, che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio sul medesimo gravante circa l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa datoriale.
Tanto premesso in linea teorica, va valutato il complessivo materiale probatorio in atti.
La teste dichiaratasi amica della ricorrente, afferma: “la ricorrente ha lavorato per la Testimone_1 convenuta dal settembre 2016, ricordo questa data perché andai al negozio dove lei lavorava a prendere dei cibi già pronti e della rosticceria per il compleanno di mio padre. Il negozio si trova in Nola alla Via Cimitile, ha un'insegna, se non erro l'insegna è “la delizia del pane” o “la delizia del forno”. Le volte in cui mi sono recata in quel negozio, ho visto la ricorrente al banco, mettendo in esposizione il cibo preparato. So che lei lavorava in cucina. Preciso che diverse volte l'ho contattata telefonicamente in privato per ordinare dei cibi pronti che poi
5 andavo a ritirare. Ricordo che la contattai nel mese di ottobre 2016, non so quando di preciso, per ordinare dei cibi, ma lei mi disse che non lavorava più lì, perché non le avevano rinnovato il contratto. Successivamente mi sono recata diverse volte al negozio per fare degli acquisti, ma non l'ho più vista, mi dissero che non lavorava più lì. Ho sentito la ricorrente dopo l'episodio telefonico che ho raccontato, che io sappia non è più tornata a lavorare per la convenuta.”
Ed ancora, la teste dichiaratasi nuora della ricorrente in quanto moglie di suo Testimone_2 figlio, afferma: “la ricorrente nel settembre 2016 ha lavorato per l convenuta e, se ben ricordo, ha lavorato fino agli inizi di ottobre 2016. Lo ricordo perché la accompagnavo al lavoro con l'automobile; preciso che mi alternavo con mio marito. La accompagnavo alle 06.30 del mattino dal lunedì alla domenica. La ricorrente lavorava come cuoca nel negozio che si trovava a Via Cimitile, era un panificio. Raramente sono entrata in negozio. Il rapporto
è cessato all'inizio di ottobre 2016, non so indicare la data, ricordo che la ricorrente mi riferì che non doveva più andare al lavoro. Non so perché il rapporto sia cessato. Che io sappia la ricorrente non è più tornata a lavorare per la convenuta. Che io sappia, dopo la cessazione del rapporto, la ricorrente non ha lavorato più”.
Orbene, è di meridiana evidenza che tali dichiarazioni non hanno fornito la prova della estromissione dal rapporto per licenziamento già in data 16.10.2016, in quanto assolutamente generiche sul punto, atteso che i testi escussi non hanno assistito al dedotto atto di recesso da parte della datrice, limitandosi ad affermare quanto, in proposito, riferito dalla ricorrente.
Invero insegna la Corte di Cassazione (v.si sez. III, 23/03/2017, n.7414) che “In tema di deposizione "de relato" è preferibile la tesi secondo cui la valenza della deposizione de relato actoris è sostanzialmente nulla. In caso contrario (ove, cioè si affermi che una siffatta deposizione possa assurgere a valido elemento di prova, quando sia suffragata da ulteriori risultanze probatorie) si finirebbe con l'attribuire una veste qualificata - quella di elemento di prova - a una mera allegazione della parte circa un fatto costitutivo della domanda, per il solo fatto di essere stata confermata nella fase istruttoria mediante la deposizione di un teste che quella allegazione si è, invece, limitato in ipotesi a riportare in quanto tale (ossia per avere appreso il fatto dalla parte stessa e non per cognizione diretta, o, al limite, per averlo appreso da terzi estranei al giudizio)”.
Ne discende che, in mancanza di prova della estromissione per licenziamento già alla data del
16.10.2016, deve ritenersi, come del resto emergente dalle risultanze documentali (estratto conto e ) che il rapporto di lavoro fosse comunque ancora esistente alla data del 30.4.2018. Pt_3
Ciò posto parte ricorrente ha, come visto, allegato di essere stata licenziata per giustificato motivo soggettivo in data 30.4.2018, data risultante dalla comunicazione , aggiungendo che tale Pt_3 licenziamento non le veniva comunicato in forma scritta.
Deve, quindi, in primo luogo, ritenersi provata documentalmente la cessazione del rapporto di lavoro il 30.4.2018.
La prova della “estromissione”, e la natura orale di tale licenziamento, può puoi desumersi dalla valorizzazione congiunta sia dell' , sia dalla circostanza che la ricorrente non è stata più Pt_3
6 vista sul luogo di lavoro, come emerso dalla prova orale(v.si dichiarazioni della teste Tes_1
.
[...]
A fronte di ciò, avendo parte ricorrente provato il fatto costitutivo del diritto fatto valere, era onere della controparte datoriale contrastare tale esito probatorio con l'opposta dimostrazione, ovvero con la prova dell'esistenza di un licenziamento scritto( nonché supportato da idonea giustificazione)-dimostrazione che però, nella fattispecie in esame, la datrice di lavoro-rimasta contumace -non ha affatto fornito.
Come è noto, infatti, il licenziamento è un atto unilaterale recettizio per cui è richiesta la forma scritta “ad substantiam” e l'onere della prova concernente il requisito della forma scritta del licenziamento resta a carico del datore di lavoro (Cass. sez. lav. 6/12/2004 n. 22852).
In conclusione, deve farsi applicazione della tutela prevista dall'art. 2 d.lgs. 23/2015 -che estende al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale le medesime conseguenze del licenziamento nullo perché discriminatorio o riconducibile agli atri casi di nullità espressamente previsti dalla legge- per cui va dichiarata la nullità del licenziamento impugnato con condanna della società convenuta alla reintegra della ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria calcolata sull'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione ,in misura non inferiore alle cinque mensilità,oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla sorte via via rivalutata da ogni singola maturazione fino al saldo ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Quanto all'aliunde perceptum, nulla ha dedotto il datore di lavoro rimasto contumace, sul quale grava la relativa prova (ex multis, Cass. n. 512 del 2018; Cass. nn. 9612 del 2015; 23226 del 2010;
21919 del 2010; 5532 del 2003).
Quanto alla determinazione dell' ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ed in mancanza agli atti di buste paga, non può accogliersi il calcolo effettuato da parte ricorrente -che quantifica l'importo in euro 1292,37-, poiché evidentemente commisurato ad un orario “full-time”, ma si ritiene di dover fare piuttosto riferimento alle risultanze dell'estratto contributivo in atti, segnatamente alla retribuzione lorda ivi da ultimo riportata in relazione all'anno 2018 (pari ad euro 1077,00 per il periodo dal 1.1.2018 al 28.2.2018) determinandola, pertanto, in euro 538,5 ( 1077,00 : 2 ).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
7 Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Filomena Naldi, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso dichiara nullo il licenziamento del 30.4.2018 e, per l'effetto, condanna la società resistente alla reintegra della ricorrente nel proprio posto di lavoro ed al pagamento, in suo favore, di un'indennità risarcitoria calcolata sull'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R., pari ad euro 538,5 , dal giorno del licenziamento (30.4.2018) fino a quello dell'effettiva reintegrazione, ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
b) condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.689,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario si comunichi.
Nola, 25.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Filomena Naldi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 24.04.2025, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 1131/2019 del ruolo generale affari contenziosi
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Parte_1
Pellegrino, presso cui elettivamente domicilia
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 convenuto contumace
MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 16.02.2019, la ricorrente in epigrafe esponeva: - di aver lavorato alle dipendenze della società “ , operante nel settore Controparte_1 della produzione di pane ed altri prodotti da forno, a far data dal 13.09.2016; - di essere stata inquadrata con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, part-time, con la qualifica professionale di Cuoca, inquadrata nel 5° Livello del CCNL “alimentaristi artigiani”; - di essere
1 stata sottoposta al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della convenuta;
- di aver svolto le mansioni di cuoca, occupandosi di preparare i contorni da servire per la distribuzione alla clientela direttamente nel locale e/o per asporto, nonché gli alimenti per la creazione di buffet per cerimonie e tutti gli altri tipi di alimenti richiesti dalla clientela;
- di aver prestato la propria attività lavorativa presso la sede operativa della convenuta sita in Nola alla Via Cimitile n. CP_2
115; - di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle ore 06.30 alle ore
15.00; - di non aver mai ricevuto i prospetti paga né la retribuzione mensile, fatta eccezione per un acconto parti a circa 800 euro relativo al primo mese di lavoro;
- che in data 13.10.2016 veniva allontanata dalla sede operativa della società convenuta dalla datrice di lavoro, sig.ra
, la quale le riferiva che sarebbe stata sua premura richiamarla a lavoro e che, Parte_2 pertanto, doveva considerarsi licenziata;
- di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione scritta dell'intervenuto recesso;
- di essersi successivamente recata più volte presso la sede di lavoro, credendo che il datore, avendo cambiato idea, le avrebbe permesso di lavorare nuovamente, ma che il datore, in tutte le occasioni, le vietava di entrate;
di essersi recata per l'ultima volta presso il luogo di lavoro in data 03.05.2018, ma che le veniva impedito l'accesso, e il datore di lavoro le diceva che le sarebbe stato notificato il licenziamento;
- di aver appreso dall' estratto Pt_3 presso il centro per l'impiego, rilasciatole in data 04.05.2018, di essere stata licenziata in
30.04.2018, per giustificato motivo soggettivo, ma di non aver ricevuto alcuna comunicazione scritta al riguardo;
- di aver provveduto, in data 28.5.2019, ad impugnare il licenziamento intimatole in data 30.4.2018, ma senza alcun esito.
Tanto premesso, la ricorrente - deducendo la nullità ed inefficacia del recesso datoriale poiché comminato in violazione dell'art.2 L.604/1966, in mancanza di alcuna comunicazione - conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, la in persona del legale rapp.te p.t. e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1. Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia e/o l'invalidità e comunque
l'illegittimità del licenziamento disposto oralmente nei confronti della ricorrente;
2. Per l'effetto ordinare alla convenuta di reintegrare immediatamente la ricorrente nel suo posto di lavoro con condanna al pagamento del conseguente risarcimento del danno e/o indennità risarcitoria in favore della ricorrente, in misura pari ad un'indennità risarcitoria per il danno subito non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.; 3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.”
2 Nonostante la regolarità della vocatio in ius (v.si ricorso notificato a mezzo pec agli atti del fasc. telematico), la convenuta non si costituiva e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia, che va ribadita in questa sede.
Assunto il libero interrogatorio della ricorrente, ammessa la prova testimoniale, ed assunto il mezzo istruttorio con escussione dei due testi indicati da parte ricorrente, la causa veniva rinviata per discussione con termine per note conclusionali.
Con comparsa di costituzione ex art 302 cpc, a mezzo dell'avv. Antonio Pellegrino (già invero costituito in ricorso in qualità difensore,congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Angelo
D'Alia) depositata telematicamente in data 02.05.2024, la parte ricorrente dichiarando l'intervenuto decesso in data 06.04.2024 del difensore avv. Angelo D'Alia, chiedeva proseguirsi il giudizio.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24.04.2025, il difensore della parte ricorrente ha depositato note scritte, consultabili nel fascicolo telematico.
All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
Preliminarmente va rilevato che, considerata la data di prospettata assunzione della ricorrente
(13.09.2016), risulta corretta la proposizione dell'azione con il rito di cui agli artt. 414 ss. c.p.c., stante il disposto dell'art. 11 D.lgs. 23/2015, a norma del quale: “Ai licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano le disposizioni dei commi da 48 a 68 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92”.
Ciò posto, ai fini della corretta perimetrazione del tema di indagine, va rilevato che oggetto del presente giudizio è l'impugnativa del licenziamento intimato in data 30.04.2018, come precisato dal difensore della parte ricorrente all'udienza del 03.06.2021 (v.si verbale d'udienza)e come, del resto, evincibile dalla complessiva lettura del ricorso introduttivo.
Ed invero parte ricorrente - deducendo di essere stata licenziata oralmente dapprima in data
13.10.2016, allorquando il datore di lavoro la allontanava dalla sede di lavoro dicendole di
“considerarsi licenziata”, di essersi recata, successivamente, più volte presso il luogo di lavoro( pensando che il datore avesse cambiato idea atteso che non le comunicava per iscritto il licenziamento )ma che le veniva sempre impedito di entrare-, non ha tuttavia inteso impugnare detto asserito licenziamento, ma quello “successivo” del 30.4.2018, risultante dall' , Pt_3 comminato per giustificato motivo soggettivo.
3 Si legge, infatti in ricorso “la ricorrente , dunque, è stata licenziata verbalmente dalla sig.ra in Parte_2 data 1310.2016 e mai riammessa al lavoro;
in data 304.2018 la società ha comunicato al centro CP_1 per l'impiego un licenziamento per giustificato motivo soggettivo inesistente e mai comunicato alla ricorrente”.
Anche nella lettera di impugnativa stragiudiziale del licenziamento espressamente si legge “in nome e per conto della sig. dipendente dal 13.9.2016 al 30.4.2018…impugniamo e Persona_1 contestiamo a tutti gli effetti di legge il licenziamento per giustificato motivo soggettivo da voi comminato alla nostra assistita il 30.4.2018, e non comunicato per iscritto….”
Tanto chiarito, va rilevato che, sulla base della documentazione prodotta da parte ricorrente(cfr. estratto contributivo e comunicazione Unilav di cessazione del rapporto di lavoro) può ritenersi provata la sussistenza tra le parti del dedotto rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 13.9.2016 e sino al 30.4.2018, con contratto a tempo parziale (24 ore settimanali) ed inquadramento nel livello 5°CCNL”alimentaristi artigiani”
Dall'estratto contributivo, aggiornato al 28.5.2018, risulta la sussistenza del rapporto di lavoro sino a tutto il 28.2.2018, dunque anche successivamente alla data del 16.10.2016; del resto nella comunicazione viene indicata quale data di cessazione del rapporto quella del Pt_3
30.4.2018.
Ciò posto, va affrontata la questione relativa all'impugnativa dell'asserito licenziamento orale.
Ai sensi dell'articolo 2, L. 604/1966, così come riformato dalla L. 92/2012, “Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace”.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 12520 del 2000) ha chiarito come "la stessa esistenza del licenziamento deve configurarsi quale 'fatto costitutivo' della domanda di impugnazione del licenziamento, conseguendone che, ai sensi dell'articolo 2697 del codice civile, deve ritenersi gravante sul proponente dell'azione
l'onere di fornire la prova dell'evento 'licenziamento', non potendo certamente ritenersi che, in materia, viga una regola di inversione dell'onere probatorio, secondo la quale il lavoratore possa limitarsi a una mera allegazione della circostanza, restando obbligato il datore di lavoro a fornire la dimostrazione che il recesso sia stato dovuto ad altra causa, essendo invece sufficiente che - ai sensi della disciplina dettata in via generale dal codice in tema di ripartizione dell'onere probatorio - il convenuto si limiti alla semplice negazione del fatto costitutivo del diritto esercitato dalla controparte. Evidentemente, nella ipotesi in cui esso convenuto abbia contrapposto una difesa che sia specificamente articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda avversaria, sorgerà, in concreto, un onere probatorio a suo carico, circa le eccezioni proposte, nel momento in cui la controparte abbia fornito la prova del suo assunto".
Va affermato, pertanto, che, in punto di ripartizione dell'onere probatorio, in caso di dedotto licenziamento orale, la prova gravante sul lavoratore circa la "estromissione" dal rapporto non
4 coincide tout court con il fatto della "cessazione del rapporto di lavoro, ma con un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo" (cfr. Cass. n. 31501 del 2018, cfr.
Cass. 3822 del 2019).
Chi impugna il licenziamento deducendo che si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta ha l'onere di provare, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti. Tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore prescinde dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perché questi può risultare contumace, ed il conseguente onere probatorio è ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697, comma 1, c.c., secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Non ha riscontro normativo la tesi secondo la quale il lavoratore possa limitarsi a una mera allegazione della circostanza dell'intervenuto licenziamento, obbligando il datore di lavoro a fornire la dimostrazione che l'estinzione del rapporto di durata sia dovuta ad altra causa, perché in tal caso si realizzerebbe una inversione dell'onere probatorio non prevista dall'ordinamento.
Ciò posto, la mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia dì una risoluzione consensuale.
Tale cessazione non equivale a "estromissione", parola sovente utilizzata nei precedenti citati, ma che non ha un immediato riscontro nel diritto positivo per cui alla stessa va attribuito un significato normativo, sussumendola nella nozione giuridica di "licenziamento", e quindi nel senso di allontanamento dall'attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto.
L'accertata cessazione nell'esecuzione delle prestazioni può solo costituire circostanza fattuale in relazione alla quale, unitamente ad altri elementi, il giudice del merito possa radicare il convincimento, adeguatamente motivato, che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio sul medesimo gravante circa l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa datoriale.
Tanto premesso in linea teorica, va valutato il complessivo materiale probatorio in atti.
La teste dichiaratasi amica della ricorrente, afferma: “la ricorrente ha lavorato per la Testimone_1 convenuta dal settembre 2016, ricordo questa data perché andai al negozio dove lei lavorava a prendere dei cibi già pronti e della rosticceria per il compleanno di mio padre. Il negozio si trova in Nola alla Via Cimitile, ha un'insegna, se non erro l'insegna è “la delizia del pane” o “la delizia del forno”. Le volte in cui mi sono recata in quel negozio, ho visto la ricorrente al banco, mettendo in esposizione il cibo preparato. So che lei lavorava in cucina. Preciso che diverse volte l'ho contattata telefonicamente in privato per ordinare dei cibi pronti che poi
5 andavo a ritirare. Ricordo che la contattai nel mese di ottobre 2016, non so quando di preciso, per ordinare dei cibi, ma lei mi disse che non lavorava più lì, perché non le avevano rinnovato il contratto. Successivamente mi sono recata diverse volte al negozio per fare degli acquisti, ma non l'ho più vista, mi dissero che non lavorava più lì. Ho sentito la ricorrente dopo l'episodio telefonico che ho raccontato, che io sappia non è più tornata a lavorare per la convenuta.”
Ed ancora, la teste dichiaratasi nuora della ricorrente in quanto moglie di suo Testimone_2 figlio, afferma: “la ricorrente nel settembre 2016 ha lavorato per l convenuta e, se ben ricordo, ha lavorato fino agli inizi di ottobre 2016. Lo ricordo perché la accompagnavo al lavoro con l'automobile; preciso che mi alternavo con mio marito. La accompagnavo alle 06.30 del mattino dal lunedì alla domenica. La ricorrente lavorava come cuoca nel negozio che si trovava a Via Cimitile, era un panificio. Raramente sono entrata in negozio. Il rapporto
è cessato all'inizio di ottobre 2016, non so indicare la data, ricordo che la ricorrente mi riferì che non doveva più andare al lavoro. Non so perché il rapporto sia cessato. Che io sappia la ricorrente non è più tornata a lavorare per la convenuta. Che io sappia, dopo la cessazione del rapporto, la ricorrente non ha lavorato più”.
Orbene, è di meridiana evidenza che tali dichiarazioni non hanno fornito la prova della estromissione dal rapporto per licenziamento già in data 16.10.2016, in quanto assolutamente generiche sul punto, atteso che i testi escussi non hanno assistito al dedotto atto di recesso da parte della datrice, limitandosi ad affermare quanto, in proposito, riferito dalla ricorrente.
Invero insegna la Corte di Cassazione (v.si sez. III, 23/03/2017, n.7414) che “In tema di deposizione "de relato" è preferibile la tesi secondo cui la valenza della deposizione de relato actoris è sostanzialmente nulla. In caso contrario (ove, cioè si affermi che una siffatta deposizione possa assurgere a valido elemento di prova, quando sia suffragata da ulteriori risultanze probatorie) si finirebbe con l'attribuire una veste qualificata - quella di elemento di prova - a una mera allegazione della parte circa un fatto costitutivo della domanda, per il solo fatto di essere stata confermata nella fase istruttoria mediante la deposizione di un teste che quella allegazione si è, invece, limitato in ipotesi a riportare in quanto tale (ossia per avere appreso il fatto dalla parte stessa e non per cognizione diretta, o, al limite, per averlo appreso da terzi estranei al giudizio)”.
Ne discende che, in mancanza di prova della estromissione per licenziamento già alla data del
16.10.2016, deve ritenersi, come del resto emergente dalle risultanze documentali (estratto conto e ) che il rapporto di lavoro fosse comunque ancora esistente alla data del 30.4.2018. Pt_3
Ciò posto parte ricorrente ha, come visto, allegato di essere stata licenziata per giustificato motivo soggettivo in data 30.4.2018, data risultante dalla comunicazione , aggiungendo che tale Pt_3 licenziamento non le veniva comunicato in forma scritta.
Deve, quindi, in primo luogo, ritenersi provata documentalmente la cessazione del rapporto di lavoro il 30.4.2018.
La prova della “estromissione”, e la natura orale di tale licenziamento, può puoi desumersi dalla valorizzazione congiunta sia dell' , sia dalla circostanza che la ricorrente non è stata più Pt_3
6 vista sul luogo di lavoro, come emerso dalla prova orale(v.si dichiarazioni della teste Tes_1
.
[...]
A fronte di ciò, avendo parte ricorrente provato il fatto costitutivo del diritto fatto valere, era onere della controparte datoriale contrastare tale esito probatorio con l'opposta dimostrazione, ovvero con la prova dell'esistenza di un licenziamento scritto( nonché supportato da idonea giustificazione)-dimostrazione che però, nella fattispecie in esame, la datrice di lavoro-rimasta contumace -non ha affatto fornito.
Come è noto, infatti, il licenziamento è un atto unilaterale recettizio per cui è richiesta la forma scritta “ad substantiam” e l'onere della prova concernente il requisito della forma scritta del licenziamento resta a carico del datore di lavoro (Cass. sez. lav. 6/12/2004 n. 22852).
In conclusione, deve farsi applicazione della tutela prevista dall'art. 2 d.lgs. 23/2015 -che estende al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale le medesime conseguenze del licenziamento nullo perché discriminatorio o riconducibile agli atri casi di nullità espressamente previsti dalla legge- per cui va dichiarata la nullità del licenziamento impugnato con condanna della società convenuta alla reintegra della ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria calcolata sull'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione ,in misura non inferiore alle cinque mensilità,oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla sorte via via rivalutata da ogni singola maturazione fino al saldo ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Quanto all'aliunde perceptum, nulla ha dedotto il datore di lavoro rimasto contumace, sul quale grava la relativa prova (ex multis, Cass. n. 512 del 2018; Cass. nn. 9612 del 2015; 23226 del 2010;
21919 del 2010; 5532 del 2003).
Quanto alla determinazione dell' ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, ed in mancanza agli atti di buste paga, non può accogliersi il calcolo effettuato da parte ricorrente -che quantifica l'importo in euro 1292,37-, poiché evidentemente commisurato ad un orario “full-time”, ma si ritiene di dover fare piuttosto riferimento alle risultanze dell'estratto contributivo in atti, segnatamente alla retribuzione lorda ivi da ultimo riportata in relazione all'anno 2018 (pari ad euro 1077,00 per il periodo dal 1.1.2018 al 28.2.2018) determinandola, pertanto, in euro 538,5 ( 1077,00 : 2 ).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
7 Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Filomena Naldi, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso dichiara nullo il licenziamento del 30.4.2018 e, per l'effetto, condanna la società resistente alla reintegra della ricorrente nel proprio posto di lavoro ed al pagamento, in suo favore, di un'indennità risarcitoria calcolata sull'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R., pari ad euro 538,5 , dal giorno del licenziamento (30.4.2018) fino a quello dell'effettiva reintegrazione, ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
b) condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.689,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario si comunichi.
Nola, 25.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Filomena Naldi
8