Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 09/03/2026, n. 4432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4432 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04432/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00116/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 116 del 2026, proposto da
AR VI NN, rappresentata e difesa dall'avvocato Benedetto Ronchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito e Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia - Romagna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 17629/2024 del 5 giugno 2024, pubblicata il 26 giugno 2024, notificata il 2 agosto 2024, con la quale, in riforma della sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 933/2021, depositata il 1° dicembre 2021, è stato dichiarato il diritto della parte ricorrente al mantenimento dell’incarico di Dirigente Scolastico in prova, già conferitole in virtù del decreto del Vice Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1480 del 28 ottobre 2019, con conseguente condanna delle amministrazioni controricorrenti a reintegrarla nell’incarico e sono state, poi, condannate le medesime amministrazioni controricorrenti al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali che liquida per il primo grado in € 4.000,00, per il secondo grado in € 5.000,00 e per il presente giudizio di legittimità in € 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge;
e per la nomina
di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia - Romagna;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. Marco TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 29 dicembre 2025, tempestivamente depositato, AR VI NN ha chiesto l’ottemperanza della sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 17629/2024 del 5 giugno 2024, pubblicata il 26 giugno 2024, notificata il 2 agosto 2024, emessa in riforma della sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 933/2021, depositata il 1° dicembre 2021.
La parte ricorrente - nominata con Decreto Dirigenziale n. 1480 del 28 ottobre 2019 vincitrice di concorso per Dirigente Scolastico bandito nel 2017, nel ruolo di Dirigente Scolastico in prova presso l’Istituto Comprensivo Cervia 2 - ha, premesso, in punto di fatto di aver proposto ricorso innanzi al Tribunale di Ravenna - Sezione Lavoro avverso il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia - Romagna del 15 gennaio 2020 di restituzione all’insegnamento a causa della ricusazione del visto e della registrazione del decreto di nomina da parte della Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia - Romagna della Corte dei Conti sulla base dell’assunto secondo cui la stessa, essendo stata dispensata nel 2013 dall’incarico di Dirigente Scolastico per mancato superamento della prova, non avrebbe potuto nuovamente partecipare al concorso per Dirigente Scolastico nel 2017, in quanto la dispensa per mancato superamento della prova, prevista dall’art. 439 del D.Lgs. n. 297/1994, sarebbe stata riconducibile, per analogia, alla dispensa per persistente insufficiente rendimento prevista dall’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 487/1994 quale causa di non ammissione/esclusione dai concorsi pubblici.
Con sentenza n. 274/2020, del 17 novembre 2020, il Tribunale di Ravenna - Sezione Lavoro respingeva il ricorso sulla base delle medesime considerazioni rappresentate dalla Corte dei Conti.
Avverso la predetta sentenza veniva interposto appello innanzi la Corte di Appello di Bologna, che, con sentenza n. 933/2021, depositata il 1° dicembre 2021, confermava integralmente la sentenza di primo grado.
La parte ricorrente proponeva, quindi, ricorso per Cassazione, lamentando l’illegittimità della sentenza impugnata.
Con sentenza n. 17629/2024, pubblicata il 26 giugno 2024, la Suprema Corte, nel cassare la sentenza di appello e decidendo la controversia nel merito, anche a seguito della esplicita rinuncia della parte alla pronuncia sulle questioni patrimoniali - risarcitorie, ha escluso che la dispensa per mancato superamento del periodo di prova prevista dall’art 439 del D.Lgs. n. 297/1994 sia riconducibile, per analogia, alla dispensa per persistente insufficiente rendimento prevista dall’art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 487/1994 quale causa ostativa alla ammissione/partecipazione ai concorsi pubblici.
Per tali motivi, in accoglimento del ricorso, la predetta sentenza ha così disposto “ accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto della prof.ssa NNlisa AR al mantenimento dell’incarico di dirigente scolastico in prova già conferitole in virtù del decreto del Vice Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1480 del 28.10.2019 con conseguente condanna delle amministrazioni controricorrenti a reintegrare la Prof. AR nell’incarico. Condanna le amministrazioni controricorrenti al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali che liquida per il primo grado in €.4.000,00, per il secondo grado in €.5.000,00 e per il presente giudizio di legittimità in €.5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in €.200,00, ed agli accessori di legge ”.
La predetta sentenza della Corte di Cassazione veniva, poi, notificata il 2 agosto 2024, al Ministero dell’Istruzione e del Merito presso l’Avvocatura Generale dello Stato, a cui seguivano in data 7 agosto 2024 atto di diffida circa la richiesta di ricostruzione della carriera e in data 24 aprile 2025 istanza per il pagamento delle spese processuali.
A fronte di tali richieste l’Amministrazione provvedeva (soltanto) alla reintegra, a far data dal 1° settembre 2019, della parte ricorrente senza corrispondere le spese legali dovute.
1.1. Con il ricorso per ottemperanza in epigrafe, la parte ricorrente ha quindi articolato le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.2. Con unico motivo, è stata dedotta la violazione e/o l’elusione della sentenza della Corte di Cassazione n. 17629/2024, pubblicata il 26 giugno 2024, nella parte in cui non è stata disposta, a cura dell’Amministrazione, la ricostruzione di carriera, sotto il profilo economico, dal 1° settembre 2019 fino al 3 luglio 2024 (data di effettiva reintegra nel ruolo), ed il pagamento delle spese processuali.
1.3. Per tali motivi, la parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza indicata in epigrafe nei sensi suindicati e la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione.
2. In data 17 febbraio 2026, si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia - Romagna, producendo, tra l’altro, una relazione dell’Amministrazione con la quale sono state contestate le censure contenute nel ricorso, in quanto non vi sarebbe alcuna inottemperanza dell’ordine giudiziale, dal momento che la sentenza n. 17629/2024 della Corte di Cassazione si era solamente limitata a disporre la reintegra nel ruolo della parte ricorrente, nulla affermando circa gli aspetti economici.
3. Alla Camera di Consiglio del 4 marzo 2026, fissata con il rito speciale per la trattazione del ricorso, l’Avvocatura erariale, nel richiamare le proprie difese, ha dichiarato che l’Amministrazione avrebbe provveduto al pagamento dei compensi professionali dovuti; il difensore della parte ricorrente ha rilevato che non vi era stato alcun pagamento ed ha concluso per l’accoglimento del ricorso; all’esito, la causa è stata introitata per la decisione.
4. Il ricorso per ottemperanza - regolare e tempestivo in rito - è fondato limitatamente al capo della sentenza ottemperanda relativo al pagamento dei compensi professionali, mentre per la restante parte è infondato e deve, pertanto, essere respinto alla stregua delle seguenti ragioni.
4.1. In particolare, la parte ricorrente ha chiesto, in questa sede, che fosse data esecuzione alla sentenza n. 17629/2024 della Corte di Cassazione, imponendo alle Amministrazioni intimate (Ministero dell’Istruzione e del Merito e Ufficio Regionale Scolastico per l’Emilia - Romagna) di procedere alla ricostruzione, sotto il profilo economico, della propria posizione in ruolo, sulla base di quanto indicato nella predetta sentenza che aveva accolto l’opposizione avverso il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia - Romagna del 15 gennaio 2020.
Nella sentenza della Suprema Corte, infatti, era stato affermato il principio secondo cui la dispensa per mancato superamento del periodo di prova prevista dall’art 439 del D.Lgs. n. 297/1994 non poteva essere riconducibile, per analogia, alla dispensa per persistente insufficiente rendimento prevista dall’art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 487/1994 quale causa ostativa alla ammissione/partecipazione ai concorsi pubblici, per cui la condanna indicata nel dispositivo poteva essere interpretata nel senso che, alla reintegra nel ruolo, dovesse necessariamente conseguire anche la ricostruzione di carriera sotto il profilo economico.
4.2. Ebbene, ritiene il Collegio che tale assunto, come eccepito dall’Avvocatura dello Stato, non possa essere condiviso in ragione del contenuto intrinseco della sentenza suindicata.
Ed invero, l’A.G.O. si è limitata, in sede di legittimità, ad affermare la non equivalenza tra la dispensa per mancato superamento del periodo di prova prevista dall’art 439 del D.Lgs. n. 297/1994 e la dispensa per persistente insufficiente rendimento prevista dall’art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 487/1994, facendo poi discendere, nel merito, la sussistenza del diritto della odierna ricorrente alla riassunzione in prova presso l’Amministrazione senza alcuna delibazione degli aspetti economici; questi ultimi, quanto meno sotto il profilo risarcitorio, sono stati espressamente rinunciati dal difensore della parte ricorrente proprio per addivenire ad una pronuncia immediata di merito in sede di legittimità, come anche rappresentato nella stessa motivazione della sentenza.
È vero che, astrattamente, alla reintegra nelle funzioni consegue anche la spettanza dei correlativi profili patrimoniali, però è altrettanto vero che, nel caso di specie, tale indicazione non è stata affermata dalla Suprema Corte, la quale si è limitata a dichiarare (esclusivamente) la sussistenza del diritto della parte ricorrente alla reintegra nel ruolo senza alcun ulteriore accertamento a riguardo dei diritti patrimoniali correlati; né tale valutazione sembra desumersi dal complessivo percorso argomentativo offerto dal Giudice di legittimità, avendo la Suprema Corte circoscritto il proprio giudizio a riguardo dell’interpretazione delle norme suindicate.
Sul punto, infatti, deve ammettersi, in tema di rapporti di lavoro, il giudizio di ottemperanza innanzi al Giudice amministrativo, anche per l'esecuzione delle sentenze del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, senza che questo comporti il pericolo di un indiretto o surrettizio "recupero" del sindacato sul rapporto di pubblico impiego: la plena cognitio che esercita oggi il Giudice civile sugli atti dell'Amministrazione datrice di lavoro riduce, infatti, lo spazio di cognizione del Giudice di ottemperanza, che non potrà modificare o integrare la sentenza del Giudice ordinario, ma solo darle attuazione, analogamente a quanto avviene per l'ottemperanza delle sentenze del Giudice civile di condanna al pagamento di una somma di denaro (vedi: ex multis , T.A.R. Campania, Sez. III, sentenza dell’8 settembre 2025, n. 6071).
4.3. Non potendo, quindi, questo Giudice dell’ottemperanza integrare il contenuto della pronuncia dell’A.G.O., il ricorso è, in parte qua , infondato e deve, conseguentemente, essere respinto.
4.4. Per quanto riguarda, invece, gli aspetti relativi al pagamento delle spese processuali contenute nel dispositivo della sentenza (“ per il primo grado in €.4.000,00, per il secondo grado in €.5.000,00 e per il presente giudizio di legittimità in €.5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in €.200,00, ed agli accessori di legge ”), si evidenzia che, a seguito della notifica della sentenza n. 17629/2024 della Corte di Cassazione, non è pervenuto alcun pagamento delle spettanze legali, come peraltro confermato dalle parti in sede di discussione orale.
Ne consegue, pertanto, che, essendosi perfezionata la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c ) c.p.a., il Ministero dell’Istruzione e del Merito - soggetto indicato quale parte resistente nell’epigrafe della sentenza - deve essere condannato all’ottemperanza della sentenza n. 17629/2024 della Corte di Cassazione nella (sola) parte relativa al pagamento dei compensi professionali, entro il termine di giorni 150 (centocinquanta), decorrenti dalla notifica ovvero dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza.
4.5. Va, invece, allo stato, disattesa la richiesta di nomina di un Commissario ad acta dal momento che non sono emersi elementi da cui desumere che l’Amministrazione permanga nel proprio inadempimento, tenuto anche conto di quanto dichiarato dall’Avvocatura dello Stato nel corso della discussione nella odierna Camera di Consiglio riguardo alla conclusione della procedura di pagamento.
4.6. Per le ragioni sopra illustrate, il ricorso è fondato nei soli limiti e termini sopra indicati, dovendo, per la restante parte essere respinto.
5. Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio e dell’accoglimento solo parziale del ricorso per ottemperanza, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei termini sopra indicati, respingendolo per la restante parte.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza alle parti ed all’Amministrazione anche presso la sede reale.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco TO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco TO | GE Caminiti |
IL SEGRETARIO