Decreto cautelare 30 giugno 2021
Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Sentenza 2 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 09/09/2021, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/09/2021
N. 00659/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 659 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Giuseppe Bergamini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno del Questore di-OMISSIS- emesso in data 23.03.2021 e notificato il 6.04.2021.
-di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale allo stesso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura-OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Alessio Falferi;
Rilevato che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della chiesta misura cautelare;
considerato, infatti, che il giudizio di pericolosità sociale effettuato dall’Amministrazione resistente a supporto del provvedimento di revoca appare adeguatamente motivato, sia in relazione ai profili di pericolosità del ricorrente, conseguente al grave precedente penale costituito dalla sentenza n. -OMISSIS-, sia in ordine alla valutazione della complessiva situazione personale dell’interessato, sotto il profilo della durata del soggiorno sul territorio nazionale, dell’inserimento sociale, familiare (il ricorrente non ha costituito un proprio nucleo familiare) e lavorativo, giudizio che non risulta inficiato da profili di irragionevolezza, illogicità ovvero fondato su erronei presupposti di fatto;
rilevato, altresì, sotto lo specifico profilo della pericolosità sociale, che, in linea generale, i reati inerenti il -OMISSIS- di -OMISSIS- destano notevole allarme sociale e appaiono particolarmente gravi, anche in considerazione del grave disvalore ad essi attribuito dal legislatore e in relazione ai quali, di regola, si prescinde anche dall’entità della pena riportata;
considerato, sotto tale ultimo profilo, che la condanna riportata dal ricorrente in data -OMISSIS- risulta di assai rilevante gravità, sia in ordine alla pena inflitta, sia con riferimento alle specifiche modalità concrete di compimento del fatto criminoso (inclusa la quantità della -OMISSIS- rinvenuta), modalità valorizzate dalla stessa Amministrazione nell’ambito della valutazione da essa effettuata;
ritenuto che le spese della presente fase del giudizio possano essere compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), Respinge l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.