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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 17/07/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2283/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2283/2021 tra
[...]
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 17 luglio 2025 ad ore 11.30 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. PINTO DANIELE oggi sostituito dall'avv. Virginia Mariotti Pt_1 Per l'avv. PINTO DANIELE oggi sostituito dall'avv. Virginia Mariotti Parte_1
Per l'avv. MUSUMECI VALERIA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate Il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2283/2021 promossa da:
C.F. , con l'avv. PINTO DANIELE, che lo/a rappresenta giusta delega in atti Pt_1 P.IVA_1
(C.F. , con l'avv. PINTO DANIELE che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE contro
(C.F. ), con l'avv. MUSUMECI Controparte_1 P.IVA_2 VALERIA che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 17.07.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato il sig. in proprio e in qualità di legale Parte_2 rappresentante della ditta LU. adiva l'intestato Tribunale avverso l'ordinanza ingiunzione n. CP_2
126/2021 del 10.09.2021 emessa dall' con la quale Controparte_3 veniva contestata alla Società la violazione dell'art. 1, comma 913, Legge 27.12.2017, n. 205 per aver omesso di corrispondere mensilmente alle lavoratrici ed le Controparte_4 Controparte_5 retribuzioni in forma tracciabile per un periodo di complessivi n.19 mesi nel periodo da luglio 2018 a gennaio 2020. Eccepiva preliminarmente, in punto di diritto, la non vincolatività delle circolari interne all'amministrazione procedente relative alle modalità di calcolo della sanzione contestata in materia di mancata tracciabilità delle retribuzioni;
nel merito, contestava la fondatezza dell'accertamento.
Si costituiva in giudizio l' , il quale chiedeva respingere il Controparte_3 pagina 2 di 7 ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e l'esame della documentazione prodotta.
All'esito, il Tribunale fissava l'udienza del 17.07.2025 per la discussione.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
Va preliminarmente dichiarata la regolarità del deposito delle note conclusive sottoscritte digitalmente dal Direttore di Sede dell' , Dott.ssa che ha la Controparte_3 Controparte_6 rappresentanza dell'Ente in giudizio, unitamente alla Dott.ssa Valeria Musumeci, delegata dal Direttore pro tempore, sia al deposito degli atti sia a presenziare alle udienze.
Il fatto
La pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione si fonda sulle risultanze dell'attività di verifica iniziata Con con accesso del 08/02/2020 effettuato dai militari del presso la sede legale/operativa della ditta
, esercente attività di gelateria/pasticceria ad insegna “La Tuile” sita in , alla via CP_8 CP_3 dei Barberi, 18 con richiesta di esibizione della documentazione aziendale elencata nel verbale di primo accesso ispettivo n. 051/062 per il giorno 30/03/2020; a seguito di tale richiesta documentale la ditta ispezionata provvedeva ad inoltrare telematicamente, in data 27/03/2020, contratti di lavoro e LUL relativi alle signore e , producendo in merito alla Controparte_5 Controparte_4 lavoratrice scrittura privata attestante la rinuncia alle retribuzioni da parte Controparte_5 della lavoratrice in parola e senza esibire, pertanto, alcuna documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle retribuzioni in forma tracciata, mentre per la dipendente Controparte_4 esibiva n. 3 ricevute di avvenuto pagamento delle retribuzioni per i mesi di novembre 2019, dicembre
2019 e febbraio 2020 con esclusione del mese di gennaio 2020 non esibito.
In occasione dell'accesso ispettivo del 08/02/2020, infatti, la lavoratrice Controparte_5 assunta dal giorno 08/02/2018 in qualità di pasticciera, con contratto di lavoro part time per n. 24 ore di lavoro settimanali successivamente ridotte a n. 18 ore settimanali a far data dal 01/01/2020, dichiarava:
“lavoro da circa due anni in questa attività esercente . Sono dipendente e svolgo la Parte_3 mansione di pasticciera;
l'orario di lavoro è dalle 9,00 alle 12,00 e lavoro 6 giorni a settimana;
l'orario
è di n. 18 ore settimanali. Ricevo la paga di euro 400 circa mensili e vengo pagata con bonifico”.
La ditta ispezionata, tuttavia, non esibiva alcuna ricevuta attestante l'avvenuto pagamento delle retribuzioni in forma tracciata, ma produceva una scrittura privata datata 01/03/2018 intercorsa tra le parti con la quale la signora dichiarava di rinunciare, ai sensi dell'art. 1236 Controparte_5 pagina 3 di 7 c.c., ai propri compensi in cambio del mantenimento della figlia minore, nata da precedente relazione, da parte del sig. fratello del legale rappresentante della ditta e compagno della stessa, Parte_1 nonché socio di minoranza della ditta e di non avere nulla a pretendere. CP_8
Per quanto concerne , la lavoratrice dichiarava in data 8/02/2020, “Lavoro alle Controparte_4 dipendenze della società dal 19/11/2019 …. Guadagno circa 500 – 600 euro al mese. Vengo pagata in contanti e alla consegna firmo una ricevuta”.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'art. 1 della legge n. 205/2017, prevede che all'art. 1 comma 910 e ss.:
“910 A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato . L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
911 “I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato”.
Per l'ipotesi di mancata ottemperanza a quanto stabilito al comma 910, il successivo comma sancisce poi che “al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro”.
In virtù della suddetta legge, pertanto, il datore di lavoro ha l'obbligo di non effettuare il pagamento della retribuzione al lavoratore in contanti.
Sul punto è tornata anche la Suprema Corte di Cassazione, che con l'ordinanza n. 10663 del 19 aprile
2024' – nel confermare la pronuncia di merito – ha preliminarmente rilevato che, “una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma del lavoratore, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che pagina 4 di 7 abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal dipendente”.
Nel caso di specie non vi è dubbio che tra la società e le due lavoratrici sia intercorso un rapporto di lavoro dipendente, e nessun altro tipo di rapporto in particolare con la , men che mai un CP_5 rapporto di tipo familiare, sia perché nell'atto introduttivo e nel documento prodotto dai resistenti (n. 7) si parla sempre di “dipendente”.
A nulla rileva la produzione di parte ricorrente delle buste paga o delle ricevute sottoscritte dalle lavoratrici in quanto, spetta al datore di lavoro dimostrare ed esibire documentalmente l'avvenuto utilizzo di strumenti tracciabili per il pagamento delle retribuzioni che, nel caso di specie non è avvenuto. Irrilevante ai fini della contestata violazione è la produzione dei bonifici che sono stati effettuati solo in un momento successivo rispetto alla verifica, ovvero in data 26/02/2020 (per il mese di novembre 2019), 9/03/2020 (per il mese di dicembre 2019) e 3/09/2020 (per il mese di febbraio
2020), in quanto le retribuzioni erano già state consegnate in contanti e l'illecito risultava già commesso e accertato dall'ispettore. Va detto altresì che, anche il ricorrente conferma il pagamento in contante delle retribuzioni infatti, come riportato a verbale, “In merito alla sig.ra il Controparte_4 sig. dichiara che la ditta ha un conto corrente in negativo e non poteva effettuare Parte_1 bonifici e i tre mesi di impiego iniziale sono stati corrisposti in contanti poi successivamente, su consiglio dell'avvocato sono stati effettuati bonifici tramite i conti correnti personali anche con gli arretrati per i quali sono stati restituiti i soldi contanti consegnati”.
Il sol fatto che la ditta ricorrente non abbia provveduto e potuto documentare che i pagamenti delle retribuzioni sia avvenuto in modo tracciato è già sufficiente a provare l'illiceità della condotta tenuta dai ricorrenti.
Non è sufficiente neanche la produzione della scrittura privata intercorsa con la a sollevare da CP_5 responsabilità i ricorrenti, posto che la sottoscrizione di un accordo di rinuncia ai compensi da parte di un lavoratore è un atto che può essere compiuto, ma con alcune importanti limitazioni. Il lavoratore può rinunciare a diritti che derivano da norme derogabili, ma non a quelli derivanti da norme inderogabili della legge o dei contratti collettivi. In pratica, non si può rinunciare a diritti fondamentali come la retribuzione minima, le ferie, i riposi. E soprattutto se la rinuncia riguarda diritti inderogabili, l'accordo deve essere sottoscritto in una sede protetta (come sindacato, ispettorato del lavoro o davanti al giudice) per essere valido e non impugnabile.
Parimenti inconferente è la parziale ritrattazione della teste la quale in modo parzialmente CP_5 difforme rispetto a quanto aveva dichiarato agli agenti in sede di accertamento, sentita come teste all'udienza del 11.07.2023, ha testualmente riferito “è vero che ho fatto la dichiarazione ma preciso che pagina 5 di 7 l'attività non era partita da tanto tempo eravamo una famiglia ma non ho mai ricevuto somme mensili né in contanti né con il bonifico, si occupava di tutte le spese e del mantenimento mio e di mia Pt_1 figlia. Poi la storia è finita ed ho provato a richiedere alla TT i miei compensi ma poi ho abbandonato ogni pretesa in quanto la società non naviga in buone acque”. E alla richiesta di confermare di aver ricevuto mensilmente i prospetti paga mostrati ha risposto: “si è vero le ho firmate per presa visione ma non ho mai percepito i compensi”.
Ebbene, in merito all'istruttoria va detto che costituisca jus receptum l'affermazione secondo cui “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell fanno Controparte_3 piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (per tutte Cass. n. 9251/2010). Inoltre, è stato precisato (Cass. n. 24208/2020) che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, (cfr. Cass. n. 17555/02), infatti secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità le dichiarazioni rese agli ispettori devono ritenersi
“particolarmente attendibili per essere state rese nell'immediatezza e verosimilmente in assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro, senza preavviso e quindi genuine e sincere” (ex multis,
Cass. n. 3093/02) e dunque in assenza di consapevolezza delle conseguenze eventualmente sfavorevoli delle circostanze riferite. In sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell' ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati” (così da ultimo ma ex plurimis Cass. 6271/2024).
È opportuno rammentare altresì la recente sentenza n. 27/2021 del Tribunale di Grosseto – sez. lavoro, secondo cui “tra i fatti di cui non è lecito dubitare, fino a querela di falso, v'è che i lavoratori interessati abbiano reso le dichiarazioni verbalizzate, irrilevante rimanendo di per sé se esse vengano confermate o no in giudizio. Tali dichiarazioni possono essere pienamente utilizzate in giudizio, anche laddove per ipotesi successivamente ritrattate, in tutto o in parte, laddove il giudice ritenga più plausibile la pagina 6 di 7 prioritaria dichiarazione. Né rileva che le dichiarazioni non siano state ripetute integralmente in giudizio per irreperibilità di taluni tra i dichiaranti”.
Vi è da aggiungere inoltre, in diritto, quanto all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi che ormai per giurisprudenza consolidata la Cassazione ha affermato che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., i verbali fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale. Non risulta in proposito essere stata presentata querela di falso.
Facendo applicazione di questi principi, sulla scorta dell'istruttoria espletata e dei principi sopra richiamati, attesa la maggior attendibilità delle dichiarazioni rese agli ispettori rispetto alla parziale ritrattazione, nessun dubbio può nascere in merito responsabilità del ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo già al netto della riduzione ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 149/2015, secondo lo scaglione di riferimento, calcolando la fase di studio e introduttiva e decisionale ai valori medi mentre la fase istruttoria ai valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
Condanna i ricorrenti alla refusione delle spese di lite in favore dell' Controparte_3
che liquida in complessivi € 5.370,40 oltre rimborso forfettario.
[...]
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 17 luglio 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2283/2021 tra
[...]
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 17 luglio 2025 ad ore 11.30 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. PINTO DANIELE oggi sostituito dall'avv. Virginia Mariotti Pt_1 Per l'avv. PINTO DANIELE oggi sostituito dall'avv. Virginia Mariotti Parte_1
Per l'avv. MUSUMECI VALERIA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate Il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2283/2021 promossa da:
C.F. , con l'avv. PINTO DANIELE, che lo/a rappresenta giusta delega in atti Pt_1 P.IVA_1
(C.F. , con l'avv. PINTO DANIELE che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE contro
(C.F. ), con l'avv. MUSUMECI Controparte_1 P.IVA_2 VALERIA che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 17.07.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato il sig. in proprio e in qualità di legale Parte_2 rappresentante della ditta LU. adiva l'intestato Tribunale avverso l'ordinanza ingiunzione n. CP_2
126/2021 del 10.09.2021 emessa dall' con la quale Controparte_3 veniva contestata alla Società la violazione dell'art. 1, comma 913, Legge 27.12.2017, n. 205 per aver omesso di corrispondere mensilmente alle lavoratrici ed le Controparte_4 Controparte_5 retribuzioni in forma tracciabile per un periodo di complessivi n.19 mesi nel periodo da luglio 2018 a gennaio 2020. Eccepiva preliminarmente, in punto di diritto, la non vincolatività delle circolari interne all'amministrazione procedente relative alle modalità di calcolo della sanzione contestata in materia di mancata tracciabilità delle retribuzioni;
nel merito, contestava la fondatezza dell'accertamento.
Si costituiva in giudizio l' , il quale chiedeva respingere il Controparte_3 pagina 2 di 7 ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e l'esame della documentazione prodotta.
All'esito, il Tribunale fissava l'udienza del 17.07.2025 per la discussione.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
Va preliminarmente dichiarata la regolarità del deposito delle note conclusive sottoscritte digitalmente dal Direttore di Sede dell' , Dott.ssa che ha la Controparte_3 Controparte_6 rappresentanza dell'Ente in giudizio, unitamente alla Dott.ssa Valeria Musumeci, delegata dal Direttore pro tempore, sia al deposito degli atti sia a presenziare alle udienze.
Il fatto
La pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione si fonda sulle risultanze dell'attività di verifica iniziata Con con accesso del 08/02/2020 effettuato dai militari del presso la sede legale/operativa della ditta
, esercente attività di gelateria/pasticceria ad insegna “La Tuile” sita in , alla via CP_8 CP_3 dei Barberi, 18 con richiesta di esibizione della documentazione aziendale elencata nel verbale di primo accesso ispettivo n. 051/062 per il giorno 30/03/2020; a seguito di tale richiesta documentale la ditta ispezionata provvedeva ad inoltrare telematicamente, in data 27/03/2020, contratti di lavoro e LUL relativi alle signore e , producendo in merito alla Controparte_5 Controparte_4 lavoratrice scrittura privata attestante la rinuncia alle retribuzioni da parte Controparte_5 della lavoratrice in parola e senza esibire, pertanto, alcuna documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle retribuzioni in forma tracciata, mentre per la dipendente Controparte_4 esibiva n. 3 ricevute di avvenuto pagamento delle retribuzioni per i mesi di novembre 2019, dicembre
2019 e febbraio 2020 con esclusione del mese di gennaio 2020 non esibito.
In occasione dell'accesso ispettivo del 08/02/2020, infatti, la lavoratrice Controparte_5 assunta dal giorno 08/02/2018 in qualità di pasticciera, con contratto di lavoro part time per n. 24 ore di lavoro settimanali successivamente ridotte a n. 18 ore settimanali a far data dal 01/01/2020, dichiarava:
“lavoro da circa due anni in questa attività esercente . Sono dipendente e svolgo la Parte_3 mansione di pasticciera;
l'orario di lavoro è dalle 9,00 alle 12,00 e lavoro 6 giorni a settimana;
l'orario
è di n. 18 ore settimanali. Ricevo la paga di euro 400 circa mensili e vengo pagata con bonifico”.
La ditta ispezionata, tuttavia, non esibiva alcuna ricevuta attestante l'avvenuto pagamento delle retribuzioni in forma tracciata, ma produceva una scrittura privata datata 01/03/2018 intercorsa tra le parti con la quale la signora dichiarava di rinunciare, ai sensi dell'art. 1236 Controparte_5 pagina 3 di 7 c.c., ai propri compensi in cambio del mantenimento della figlia minore, nata da precedente relazione, da parte del sig. fratello del legale rappresentante della ditta e compagno della stessa, Parte_1 nonché socio di minoranza della ditta e di non avere nulla a pretendere. CP_8
Per quanto concerne , la lavoratrice dichiarava in data 8/02/2020, “Lavoro alle Controparte_4 dipendenze della società dal 19/11/2019 …. Guadagno circa 500 – 600 euro al mese. Vengo pagata in contanti e alla consegna firmo una ricevuta”.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'art. 1 della legge n. 205/2017, prevede che all'art. 1 comma 910 e ss.:
“910 A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato . L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
911 “I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato”.
Per l'ipotesi di mancata ottemperanza a quanto stabilito al comma 910, il successivo comma sancisce poi che “al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro”.
In virtù della suddetta legge, pertanto, il datore di lavoro ha l'obbligo di non effettuare il pagamento della retribuzione al lavoratore in contanti.
Sul punto è tornata anche la Suprema Corte di Cassazione, che con l'ordinanza n. 10663 del 19 aprile
2024' – nel confermare la pronuncia di merito – ha preliminarmente rilevato che, “una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma del lavoratore, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che pagina 4 di 7 abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal dipendente”.
Nel caso di specie non vi è dubbio che tra la società e le due lavoratrici sia intercorso un rapporto di lavoro dipendente, e nessun altro tipo di rapporto in particolare con la , men che mai un CP_5 rapporto di tipo familiare, sia perché nell'atto introduttivo e nel documento prodotto dai resistenti (n. 7) si parla sempre di “dipendente”.
A nulla rileva la produzione di parte ricorrente delle buste paga o delle ricevute sottoscritte dalle lavoratrici in quanto, spetta al datore di lavoro dimostrare ed esibire documentalmente l'avvenuto utilizzo di strumenti tracciabili per il pagamento delle retribuzioni che, nel caso di specie non è avvenuto. Irrilevante ai fini della contestata violazione è la produzione dei bonifici che sono stati effettuati solo in un momento successivo rispetto alla verifica, ovvero in data 26/02/2020 (per il mese di novembre 2019), 9/03/2020 (per il mese di dicembre 2019) e 3/09/2020 (per il mese di febbraio
2020), in quanto le retribuzioni erano già state consegnate in contanti e l'illecito risultava già commesso e accertato dall'ispettore. Va detto altresì che, anche il ricorrente conferma il pagamento in contante delle retribuzioni infatti, come riportato a verbale, “In merito alla sig.ra il Controparte_4 sig. dichiara che la ditta ha un conto corrente in negativo e non poteva effettuare Parte_1 bonifici e i tre mesi di impiego iniziale sono stati corrisposti in contanti poi successivamente, su consiglio dell'avvocato sono stati effettuati bonifici tramite i conti correnti personali anche con gli arretrati per i quali sono stati restituiti i soldi contanti consegnati”.
Il sol fatto che la ditta ricorrente non abbia provveduto e potuto documentare che i pagamenti delle retribuzioni sia avvenuto in modo tracciato è già sufficiente a provare l'illiceità della condotta tenuta dai ricorrenti.
Non è sufficiente neanche la produzione della scrittura privata intercorsa con la a sollevare da CP_5 responsabilità i ricorrenti, posto che la sottoscrizione di un accordo di rinuncia ai compensi da parte di un lavoratore è un atto che può essere compiuto, ma con alcune importanti limitazioni. Il lavoratore può rinunciare a diritti che derivano da norme derogabili, ma non a quelli derivanti da norme inderogabili della legge o dei contratti collettivi. In pratica, non si può rinunciare a diritti fondamentali come la retribuzione minima, le ferie, i riposi. E soprattutto se la rinuncia riguarda diritti inderogabili, l'accordo deve essere sottoscritto in una sede protetta (come sindacato, ispettorato del lavoro o davanti al giudice) per essere valido e non impugnabile.
Parimenti inconferente è la parziale ritrattazione della teste la quale in modo parzialmente CP_5 difforme rispetto a quanto aveva dichiarato agli agenti in sede di accertamento, sentita come teste all'udienza del 11.07.2023, ha testualmente riferito “è vero che ho fatto la dichiarazione ma preciso che pagina 5 di 7 l'attività non era partita da tanto tempo eravamo una famiglia ma non ho mai ricevuto somme mensili né in contanti né con il bonifico, si occupava di tutte le spese e del mantenimento mio e di mia Pt_1 figlia. Poi la storia è finita ed ho provato a richiedere alla TT i miei compensi ma poi ho abbandonato ogni pretesa in quanto la società non naviga in buone acque”. E alla richiesta di confermare di aver ricevuto mensilmente i prospetti paga mostrati ha risposto: “si è vero le ho firmate per presa visione ma non ho mai percepito i compensi”.
Ebbene, in merito all'istruttoria va detto che costituisca jus receptum l'affermazione secondo cui “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell fanno Controparte_3 piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (per tutte Cass. n. 9251/2010). Inoltre, è stato precisato (Cass. n. 24208/2020) che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, (cfr. Cass. n. 17555/02), infatti secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità le dichiarazioni rese agli ispettori devono ritenersi
“particolarmente attendibili per essere state rese nell'immediatezza e verosimilmente in assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro, senza preavviso e quindi genuine e sincere” (ex multis,
Cass. n. 3093/02) e dunque in assenza di consapevolezza delle conseguenze eventualmente sfavorevoli delle circostanze riferite. In sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell' ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati” (così da ultimo ma ex plurimis Cass. 6271/2024).
È opportuno rammentare altresì la recente sentenza n. 27/2021 del Tribunale di Grosseto – sez. lavoro, secondo cui “tra i fatti di cui non è lecito dubitare, fino a querela di falso, v'è che i lavoratori interessati abbiano reso le dichiarazioni verbalizzate, irrilevante rimanendo di per sé se esse vengano confermate o no in giudizio. Tali dichiarazioni possono essere pienamente utilizzate in giudizio, anche laddove per ipotesi successivamente ritrattate, in tutto o in parte, laddove il giudice ritenga più plausibile la pagina 6 di 7 prioritaria dichiarazione. Né rileva che le dichiarazioni non siano state ripetute integralmente in giudizio per irreperibilità di taluni tra i dichiaranti”.
Vi è da aggiungere inoltre, in diritto, quanto all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi che ormai per giurisprudenza consolidata la Cassazione ha affermato che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., i verbali fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale. Non risulta in proposito essere stata presentata querela di falso.
Facendo applicazione di questi principi, sulla scorta dell'istruttoria espletata e dei principi sopra richiamati, attesa la maggior attendibilità delle dichiarazioni rese agli ispettori rispetto alla parziale ritrattazione, nessun dubbio può nascere in merito responsabilità del ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo già al netto della riduzione ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 149/2015, secondo lo scaglione di riferimento, calcolando la fase di studio e introduttiva e decisionale ai valori medi mentre la fase istruttoria ai valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
Condanna i ricorrenti alla refusione delle spese di lite in favore dell' Controparte_3
che liquida in complessivi € 5.370,40 oltre rimborso forfettario.
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Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 17 luglio 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
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