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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/07/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g. 28/2025 trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 11/07/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 08/01/2025 da , nata il [...] a [...] e Parte_1 [...] nato il [...] a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Ianniello, Pt_2 tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 28/05/2005 in Taurano
(AV); rilevato che dal matrimonio sono nati i figli nato a [...] il [...] e nata a Per_1 Per_2
Maddaloni il 09/12/2013; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 08/10/2021; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) i coniugi continueranno a vivere separatamente ed avere un reciproco rispetto;
2) ciascun genitore si impegna a garantire e rendere effettivo per i figli l'esercizio del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore, di ricevere cura, educazione e istruzione da ciascuno di essi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo, avendo ciascun genitore il diritto e il dovere di partecipare al procedimento decisionale e di ricevere tutte le informazioni all'uopo necessarie;
3) la figlia minore continuerà ad essere affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2 collocamento presso la madre;
il figlio maggiorenne ma non autonomo economicamente, Per_1 continuerà a vivere con la madre presso la casa coniugale sita in Maddaloni alla via Matilde Serao 157;
4) il sig. proprietario della casa coniugale, in caso di vendita della stessa, si impegna sin Parte_2 da ora a provvedere ad acquistare un nuovo immobile nel quale andranno a vivere la sig.ra Parte_1 ed i figli;
5) Tutti i mobili e gli arredi che si trovano nella casa coniugale resteranno di proprietà di entrambi i coniugi al 50%;
6) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, i figli oggi maggiorenne, e vivranno Per_1 Per_2 con la madre;
il padre potrà vederli e\o tenerli con sé ogni volta che vuole, previa comunicazione anche telefonica e comunque, in particolare per la figlia minore:
A) il martedì ed il giovedì dalle 19:30 fino alla mattina del giorno dopo;
B) due fine settimana al mese, alternati, dal pomeriggio del venerdì alle 23:00 della domenica;
C) durante le vacanze estive, per 15 giorni consecutivi del mese di agosto;
D) durante le festività: un anno, il Natale con un genitore ed il Capodanno con l'altro mentre l'anno successivo invertiranno le festività; un anno il giorno di Pasqua mentre l'anno successivo la Pasquetta.
Tale calendario potrà essere variato, concordemente, in funzione delle esigenze scolastiche dei figli e quelle lavorative dei genitori;
7)entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. La potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento in misura proporzionale al proprio reddito;
8) il sig. continuerà a versare, entro il 10 di ogni mese, alla sig.ra , a titolo di Parte_2 Parte_1 concorso al mantenimento di ogni figlio la somma di € 350,00. Entrambi i coniugi provvederanno al pagamento di tutte le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, come per legge;
9) i coniugi con il presente atto si danno reciproco assenso al cambio di residenza o domicilio, nonché all'espatrio, autorizzando, sin da ora, il rilascio dei necessari documenti (passaporto-carta d'identità).
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 28/05/2005 in Taurano (AV) da
, nata il [...] a [...] e nato il [...] a [...] Parte_1 Parte_2 alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Taurano (AV) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000,
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 6, parte II, serie A, anno 2005);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 11.07.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ott.ssa Evelina Piperno. CP_1