Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00306/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00798/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 798 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Diego Maria Santoro, presso il cui studio è domiciliato in Latina, piazza A. Moro 37 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avvdiegomariasantoro@puntopec.it;
contro
Ministero dell’interno e Prefettura di Latina, in persona dei legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l’annullamento
del decreto del 15 novembre 2024 con il quale la Prefettura di Latina ha revocato il nulla osta all’ingresso n. P-LT/L/Q/2023/-OMISSIS- per sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Prefettura di Latina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il cons. LE NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con istanza prot. n. P-LT/L/Q/2023/-OMISSIS- del 27 marzo 2023, -OMISSIS-, nella qualità di legale rappresentante di -OMISSIS-, ha domandato il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato in favore del cittadino indiano -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 24, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, che è stato assentito in data 1° maggio 2023.
In considerazione dell’elevato numero di istanze di nulla osta (1414) presentate nel corso degli anni 2022, 2023 e 2024 da M.D.T. mediante l’omonima ditta individuale (184 richieste), -OMISSIS- (999 richieste) e -OMISSIS-(231 richieste), oltre che del parere negativo rilasciato dall’Ispettorato territoriale del lavoro, a cagione dell’insufficienza dei redditi datoriali e dell’assenza di regolarità contributiva delle citate aziende, la Prefettura di Latina con nota prot. n.-OMISSIS- del 2 agosto 2024 ha comunicato a S.B., ai sensi dell’art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, l’avvio del procedimento di revoca del citato nulla osta del 1° maggio 2023.
Non avendo le osservazioni presentate a mezzo della nota prot. n.-OMISSIS- del 5 agosto 2024 apportato elementi utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti economici richiesti in capo al datore di lavoro e non spettando al lavoratore il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, con decreto del 15 novembre 2024 la Prefettura di Latina ha annullato il suddetto nulla osta e rigettato la domanda di autorizzazione all’ingresso sul territorio nazionale di B.S., ai sensi dell’art. 42, comma 2, d.l. 21 giugno 2022 n. 73, conv. nella l. 4 agosto 2022 n. 122.
Avuto riguardo a ciò, con il ricorso all’esame, notificato il 3 dicembre 2024 e depositato il successivo giorno 23, B.S. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, lamentando:
I) violazione dell’art. 3, l. n. 241 del 1990, perché carente di adeguata motivazione, avendo l’amministrazione imputato al lavoratore le conseguenze sfavorevoli della condotta del datore di lavoro, nei cui confronti il ricorrente ha anche presentato una denuncia-querela che ha dato origine al procedimento penale r.g.n.r.-OMISSIS-del 2024;
II) eccesso di potere per difetto di istruttoria, dato che la Prefettura di Latina non ha valutato l’attuale situazione in cui versa il ricorrente che è perfettamente integrato nel tessuto sociale, avendo trovato alloggio ed essendo stato regolarmente assunto alle dipendenze di un altro datore di lavoro, peraltro senza aver mai dato luogo a mende di tipo penale;
III) violazione del d.lgs. n. 286 del 1998, perché il controllo dei requisiti per il rilascio del nulla osta all’ingresso dovrebbe essere preventivo e non successivo, constando che a M.D.T. sia stato rilasciato un imprecisato numero di nulla osta in palese assenza dei requisiti prescritti, sulla cui base il ricorrente, senza avere alcuna responsabilità, ha confidato di poter fare ingresso sul territorio nazionale, con ciò potendo ambire al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Si è costituita in giudizio con memoria di puro stile l’amministrazione dell’interno.
All’udienza pubblica del 25 marzo 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è infondato e da rigettare.
2.1 Il primo ordine di censure è manifestamente infondato, sol che si consideri che il provvedimento impugnato è ben motivato in relazione alla circostanza del sopravvenuto accertamento della carenza dei requisiti prescritti in capo al datore di lavoro dagli artt. 22 e 24, d.lgs. n. 286 cit., per poter domandare ed ottenere il rilascio del nulla osta all’ingresso di lavoratori extracomunitari nel quadro dei flussi di ingresso previsti per l’anno 2022.
Infatti, non solo tale circostanza è esplicitamente prevista come ostativa dalla legge – l’art. 42, comma 2, d.l. n. 73 del 2022, conv. nella l. n. 122 del 2022, dispone che al “ sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso ” – ma, in concreto, gli elementi addotti dalla prefettura resistente a sostegno della decisione assunta sono precisi e non equivocabili nella loro valenza impeditiva alla conservazione del provvedimento ampliativo in possesso del ricorrente.
Quanto alla presentazione di una querela nei confronti del datore di lavoro, essa dà vita ad un procedimento penale la cui sorte non influenza in alcun modo quella del procedimento di cui è causa perché l’art. 42, comma 2, d.l. n. 73 cit., conv. nella l. n. 122 cit., non è diretto a sanzionare una condotta colpevole del lavoratore ma semplicemente a ripristinare la legalità violata disponendo, in modo del tutto vincolato, la rimozione di provvedimenti propedeutici al rilascio del permesso di soggiorno che sono stati assentiti in difetto delle condizioni previste dalla legge.
2.2 Il secondo motivo di gravame è del tutto destituito di fondamento, perché l’amministrazione ha adottato un provvedimento dal contenuto vincolato, come fatto palese dalla lettera dell’art. 42, comma 2, d.l. n. 73 cit., conv. nella l. n. 122 cit., che consegue di necessità al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi indicati dalla legge, sì che, ai fini della revoca del nulla osta, non v’è alcuno spazio per una valutazione discrezionale della situazione del ricorrente, del suo inserimento in Italia e della sua complessiva condotta.
A tal riguardo, non è superfluo ricordare che la revoca del nulla osta de quo non è limitata al riscontro delle sole situazioni impeditive indicate negli artt. 22 e 24, d.lgs. n. 286 cit., ma si estende a tutti i casi di mancanza dei requisiti prescritti dalla normativa per l’ingresso del lavoratore straniero in Italia, quali la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro (TAR Campania, Salerno, sez. III, 8 ottobre 2025 n. 1619; TAR Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 27 marzo 2024 n. 65; TAR Marche, sez. II, 16 ottobre 2023 n. 634). “ La revoca in questione, infatti, costituisce un atto ascrivibile alla fattispecie della decadenza o c.d. revoca sanzionatoria, essendo espressione del potere vincolato di controllo dei requisiti necessari per l'ottenimento del provvedimento ampliativo. Del resto, qualora si accordasse incondizionatamente la possibilità di permanere in Italia ad un cittadino extracomunitario entrato in assenza dei presupposti, grazie ad una procedura che posticipa le verifiche, il sistema dei flussi programmati d’ingresso verrebbe scavalcato e, viepiù, si presterebbe a facili elusioni. Ciò posto, nel caso di specie non può ritenersi che il ricorrente abbia maturato un affidamento incolpevole sul positivo esito del procedimento, perché l’amministrazione non ha creato una situazione di apparenza sulla spettanza del provvedimento finale di ammissione, che attribuisce stabilmente il bene della vita all’interessato. Infatti, la legge stabilisce chiaramente che i controlli possono essere svolti successivamente al rilascio del titolo per lavorare in Italia, il quale è soggetto a revoca in caso di accertamento della carenza dei requisiti ” (TAR Campania, Salerno, sez. III, 8 ottobre 2025 n. 1619; TAR Liguria, sez. I, 10 aprile 2024 n. 261; sez. I, 14 maggio 2024 n. 350; sez. I, 11 giugno 2024 n. 428).
2.3 Anche il terzo mezzo di impugnazione non è utilmente delibabile, in quanto, da un lato, il controllo successivo dei requisiti per il rilascio del nulla osta all’ingresso è previsto dalla legge per finalità di semplificazione ed accelerazione dei tempi dell’azione amministrativa e, dall’altro, perché l’unica possibilità di rilascio del titolo di soggiorno per attesa occupazione è legata alla circostanza dell’avvenuta interruzione, per causa non imputabile al lavoratore, di un precedente rapporto di lavoro correttamente instauratosi e non anche nel caso in cui, come nella presente fattispecie, non si sia mai concluso un contratto di lavoro dipendente tra il ricorrente ed il datore di lavoro, sebbene per motivi estranei alla volontà del lavoratore straniero (Cons. Stato, sez. III, 12 marzo 2026 n. 2014; sez. III, 3 settembre 2025 n. 7186; sez. III, 29 maggio 2025 n. 4679; sez. III, 11 aprile 2025 n. 3158; sez. III, 24 marzo 2025 n. 2403; sez. III, 21 gennaio 2025 n. 399; TAR Umbria, sez. I, 22 dicembre 2025 n. 887; sez. I, 6 dicembre 2025 n. 838). Ne deriva che l’amministrazione intimata ha legittimamente revocato il nulla osta, a causa della assenza dei requisiti prescritti in capo al datore di lavoro richiedente, circostanza che, in ultima analisi, ha impedito la sottoscrizione del contratto di lavoro (Cons. Stato, sez. III, 12 marzo 2026 n. 2014).
3. – Le spese di lite possono essere integralmente compensate, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003n. 196 e dell’art. 10, reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre persone citate in sentenza.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
LL AL, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
LE NO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE NO | LL AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.