Sentenza breve 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 13/03/2026, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00553/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00035/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 35 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Vantini, Laura Sette e Arianna Tebaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, Piazza San Marco 63;
per l’annullamento
previa sospensione
- del provvedimento di rigetto del titolo di soggiorno per lavoro domestico-emersione 2020 ex art. 103, comma 1, del decreto legge n. 34/2020 (CAT. -OMISSIS-^ SEZ/CMG/-OMISSIS-) prot. n.-OMISSIS- del 23 settembre 2025, emesso in data 6 settembre 2025 e notificato all’interessato in data 17 ottobre 2025;
- di ogni altro atto anche non conosciuto dal ricorrente, sia esso connesso, presupposto, intermedio, conseguente e/o applicativo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. AL ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, cittadino-OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di -OMISSIS- (d’ora innanzi, per brevità, solo Questura) ha rigettato la sua istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.
Come si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato, la Questura – premesso che l’interessato ha riportato una condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 e mesi 10 di reclusione e 800 € di multa per i reati di rapina in concorso e di lesioni personali – ha rigettato l’istanza con un’articolata motivazione che richiama il disposto dell’art. 103, comma 10, lett. c) e d) , del decreto legge n. 34/2020 e si fonda su una valutazione, in concreto, della situazione dell’interessato, che tiene conto non solo della pericolosità dello stesso, desunta dalla predetta sentenza di condanna, ma anche dall’assenza di vincoli familiari rafforzati nel territorio nazionale.
In particolare la Questura ha evidenziato in motivazione che: A) l’episodio oggetto della sentenza di condanna “ riflette in maniera immediata, anche a cagione delle modalità e circostanze esecutive, l’allarmante disvalore sociale della condotta posta in essere dal cittadino straniero, tanto da rendere preponderante una prognosi negativa circa la sua futura condotta ”; B) il comma 10, lett. c) , dell’art. 103 del decreto legge n. 34/2020 “ non permette ai cittadini stranieri di accedere alle procedure di emersione analogamente a quanto previsto dal Testo Unico Immigrazione D.Lgs. 286/98, agli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5 ”; C) è stata trasmessa la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza all’avv. Panarotto, legale mandatario del richiedente, con PEC del 10 luglio 2024; D) l’interessato non ha prodotto ulteriori memorie o documenti in seguito al c.d. preavviso di rigetto; E) ai sensi dell’art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 “ si deve tener conto, oltre che della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza dei legami familiari e sociali con il suo paese d’origine, anche della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale ”; F) nella fattispecie l’interessato “ non segnala, né invoca, la presenza in Italia di eventuali membri del nucleo familiare, rientranti tra quelli previsti dall’art. 29 comma 1 D.Lgs. 289/98 e, pertanto, nel caso di specie non appare applicabile la tutela per il diritto all’unità familiare ”.
2. Dell’impugnato decreto il ricorrente chiede l’annullamento lamentando:
I) “ Violazione di legge ed eccesso di potere sub specie di carenza di istruttoria, in particolare: violazione dell’art. 5, comma 5, D. Lgs. 286/98 - inapplicabilità dell’automatismo ostativo ”, perché: A) la Questura avrebbe applicato un automatismo espulsivo basato sulla sola esistenza della condanna penale, omettendo la valutazione comparativa e attualizzata della pericolosità sociale del ricorrente, come invece imposto dall’art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998; B) la Questura non avrebbe tenuto in considerazione la presentazione, da parte dell’interessato, dell’istanza di riabilitazione rispetto all’unico precedente penale commesso, il quale risulterebbe financo estinto ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen..
II) “ Eccesso di potere per motivazione contraddittoria insufficiente o apparente, violazione art. 3 L. 241/90 circa (l’omesso) giudizio di pericolosità sociale, carenza di istruttoria ”, perché: A) la motivazione in ordine alla pericolosità sociale del ricorrente sarebbe generica, tautologica e basata su formule di stile, senza alcun approfondimento sull’effettivo contributo dell’interessato nella realizzazione del reato; B) l’affermata pericolosità sociale del soggetto sarebbe in contraddizione rispetto alla lunga durata del procedimento amministrativo (oltre tre anni dall’invio del kit postale) e non terrebbe conto della condotta di vita dell’interessato dopo la commissione del fatto criminoso.
III) “ Erroneità dei presupposti di fatto per la mancata conoscenza dell’interessato della notifica al precedente legale mandatario della comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/90: mancata instaurazione del contraddittorio tra l’amministrazione procedente e il privato e conseguente difetto di istruttoria ”, perché il ricorrente non avrebbe mai avuto conoscenza della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, inviata all’indirizzo PEC del suo precedente difensore, poi deceduto, con conseguente impossibilità di partecipare al procedimento.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, depositando i documenti valutati in sede di istruttoria e una relazione volta a dimostrare l’infondatezza dei motivi di ricorso. Ivi, in particolare, è stato evidenziato che: A) il ricorrente ha presentato il 26 marzo 2022 la domanda di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di “ emersione - lavoro domestico ” tramite invio di kit postale, dichiarando di non essere coniugato e di non convivere con alcun componente del proprio nucleo familiare; B) solo grazie ai rilievi foto-dattiloscopici effettuati quando il ricorrente si è presentato per la prima volta presso la Questura, è stato possibile accertare che egli risultava già segnalato al Casellario Centrale Identità (AFIS) con un codice univoco identificativo al quale erano associate quattro “ diverse generalità ed alias ”; C) in seguito agli accertamenti sui precedenti penali e di polizia riferibili a tutte le generalità ed alias dell’interessato è emersa la sentenza n. -OMISSIS-emessa il 9 novembre 2018 dal G.I.P. presso il Tribunale di -OMISSIS- per i reati in concorso di rapina e lesioni personali; D) il decreto della Questura di rigetto dell’istanza è fondato su una duplice motivazione, ossia la presenza tanto dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex lett. c) del comma 10 dell’art. 103 del decreto legge n. 34/2020, quanto di quelli ex lett. d) del comma 10 cit..
4. Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026 è stato dato a verbale l’avviso relativo alla possibilità di definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. Quindi il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., perché ricorrono tutte le condizioni previste da tale articolo.
2. Sempre in via preliminare si deve porre in rilievo che il rigetto dell’istanza di emersione del ricorrente è fondato su due distinte ragioni ostative – entrambe richiamate nel corpo del provvedimento – previste dall’art. 103, comma 10, lett . c) e d) del decreto legge n. 34/2020. In particolare, secondo la previsione della lett. c) non sono ammessi alle procedure di emersione coloro che “ risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ”; invece secondo la previsione della lett. d) non sono ammessi alle procedure di emersione coloro che “ comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 381 del codice di procedura penale ”. Dall’esame congiunto di tali previsioni si evince che le due fattispecie si differenziano in ragione del fatto che quella di cui alla lett. d) impone alla Questura un obbligo di motivazione più stringente rispetto al mero richiamo alla commissione di uno o più reati rientranti nell’ipotesi di cui all’art. 380 cod. proc. pen..
3. Passando al caso in esame, il Collegio ritiene che nessuna delle censure dedotte dal ricorrente sia fondata.
4. Il ricorrente lamenta innanzitutto che la Questura abbia attribuito automatico rilievo ostativo a fatti, oggetto di una condanna penale, risalenti nel tempo e, come tali, non idonei a fondare un giudizio di pericolosità sociale concreto e attuale.
Al riguardo il Collegio osserva che la Questura non si è limitata a richiamare il precedente penale del ricorrente – ossia la sentenza di patteggiamento n. -OMISSIS-emessa il 9 novembre 2018 dal G.I.P. presso il Tribunale di -OMISSIS- per i reati in concorso di rapina e lesioni personali – riconoscendo ad esso un automatico effetto ostativo. Difatti la Questura, nell’ambito della valutazione sulla pericolosità sociale, prevista dall’art. 103, comma 10, lett . d) , del decreto legge n. 34/2020, ha aggiunto che il fatto storico oggetto di quel precedente “ rifletta in maniera immediata, anche a cagione delle modalità e circostanze esecutive, l’allarmante disvalore sociale della condotta posta in essere dal cittadino straniero, tanto da rendere preponderante una prognosi negativa circa la sua futura condotta ”. Tale indice di pericolosità, intrinseco a quel episodio criminoso, è stato poi ponderato unitamente all’assenza di indici significativi volti a denotare il positivo inserimento dell’interessato nel tessuto sociale, com’è desumibile dalla mancanza di vincoli familiari rilevanti nel territorio italiano.
Ne deriva che il provvedimento questorile è plurimotivato, in quanto radica il diniego su due circostanze di per sé sufficienti a determinare la non ammissione alla procedura di emersione del lavoro irregolare. Da un lato, la presenza di una sentenza di condanna a carico del richiedente adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. riguardante una rapina, che è un reato “ostativo” al rilascio del permesso di soggiorno perché incluso nell’elenco di cui all’art. 380 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 103, comma 10, lett . c) ; dall’altro lato, la concreta valutazione di pericolosità sociale dell’interessato desunta dalla stessa condotta oggetto del citato precedente penale.
4.1. Con riferimento al primo aspetto, dev’essere evidenziato che il citato art. 103, comma 10, lett. c) , adotta, fra gli indici idonei a fondare la presunzione iuris et de iure di pericolosità, anche quello della condanna per reati che comportano l’obbligo di arresto in flagranza, ai sensi dell’art. 380 cod. proc. pen.: norma che trova applicazione nel caso del reato di rapina. Ciò è sufficiente per escludere l’ammissione del ricorrente alla procedura di emersione del lavoro irregolare e, quindi, al rilascio del permesso di soggiorno. La previsione della lett. c) dianzi richiamata non attribuisce infatti all’Amministrazione alcun potere discrezionale di valutazione circa la pericolosità sociale attuale del richiedente, fondandosi su una presunzione legislativa assoluta (T.A.R. Veneto, Sez. IV, 2 febbraio 2026, n. 256).
Il descritto meccanismo ostativo viene meno solo in presenza di legami familiari rafforzati del richiedente in Italia: in tal caso, il Questore deve operare il bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della pubblica sicurezza e alla vita familiare del cittadino straniero, ai sensi dell’art. 5, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 286/1998 (Cons. Stato, Sez. III, 5 ottobre 2022, n. 8548). Sennonché detta valutazione è stata operata nel caso di specie, com’è evincibile dalla motivazione del provvedimento impugnato, laddove si legge che “ l’istante non segnala, né invoca, la presenza in Italia di eventuali membri del nucleo familiare, rientranti tra quelli previsti dall’art. 29, comma 1, d.lgs. 286/98 ”. Trattasi di una circostanza fattuale che non è stata smentita dal ricorrente, il quale si è limitato ad allegare – senza peraltro fornire prova al riguardo – la residenza in Italia degli zii materni e del fratello (non rientranti tra i familiari elencati nel citato art. 29, comma 1).
4.2. Con riferimento al secondo aspetto, deve osservarsi come, all’esito della valutazione della pericolosità sociale del ricorrente insita nel reato commesso – valutazione ampiamente discrezionale e, quindi, come noto, sottratta ad un sindacato di merito da parte questo Tribunale – la Questura ha ragionevolmente concluso nel senso che la presenza del ricorrente medesimo sul territorio nazionale costituisca una “ minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, comma 10, lett. d) , del decreto legge n. 34/2020 e tale conclusione non risulta smentita neppure dalle ulteriori censure dedotte dal ricorrente.
Difatti, le considerazioni dell’esponente per cui l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto dell’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. e della presentazione dell’istanza di riabilitazione non colgono nel segno, dato che dette circostanze attengono all’applicazione della legge penale, ma nessun rilievo possono assumere ai fini della valutazione della pericolosità sociale dell’interessato, di competenza dell’Autorità questorile, nella quale assume piuttosto decisivo rilievo “ la particolarità gravità del reato commesso ”. In sostanza, l’estinzione del reato non rimuove l’effetto ostativo insito nella gravità del fatto storico commesso e, quindi, è irrilevante ai fini del procedimento di emersione.
4.3. Peraltro, non depone a favore dell’affidabilità sociale del ricorrente l’aver taciuto, nella propria istanza di rilascio del permesso di soggiorno, il precedente penale a suo carico. Come infatti evidenziato dall’Amministrazione resistente nella propria relazione, solo grazie ai rilievi foto-dattiloscopici effettuati quando il ricorrente si è presentato (per la prima volta) presso la Questura è stato possibile appurare che egli risultava segnalato al Casellario Centrale Identità con un codice identificativo al quale erano associate diverse generalità e che, a carico di una di queste, era iscritta la condanna penale succitata. Tale omessa informazione in sede di istanza assume una notevole valenza ai fini di evidenziare la violazione del dovere generale di buona fede da parte del ricorrente. Al riguardo, va precisato che la disposizione dell’art. 1, comma 2- bis , della legge n. 241/1990 – secondo la quale “ I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede ” – non si presta ad essere interpretata nel senso che l’obbligo di agire in conformità ai princìpi della collaborazione e della buona fede grava soltanto sull’Amministrazione. Invero detto obbligo grava anche sul privato, ivi compreso il cittadino straniero interessato a regolarizzare la propria posizione sul territorio dello Stato, il quale deve collaborare lealmente con l’Amministrazione al fine di consentire il celere e corretto esercizio dei poteri pubblicistici.
4.4. Con riferimento alla mancata conoscenza della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, deve ribadirsi che il provvedimento impugnato è plurimotivato, sicché la sola fattispecie di cui all’art. 103, comma 10, lett. c) , del decreto legge n. 34/2020 – ossia il compimento di un reato “ostativo” – è di per sé sufficiente a determinare il diniego del rilascio del permesso di soggiorno. Trattasi di una fattispecie riferibile a un potere amministrativo vincolato di rigetto dell’istanza, in quanto concernente una presunzione assoluta di pericolosità sociale. Ciò induce a ritenere che si applichi, in caso di mancato ricevimento del c.d. preavviso di rigetto, l’art. 21- octies , comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990, secondo cui “ non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”.
5. Per le ragioni esposte il ricorso dev’essere rigettato.
6. Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, tenuto conto della particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
CA LI, Presidente
AL ON, Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL ON | CA LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.