TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 13/03/2026, n. 553
TAR
Sentenza breve 13 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere sub specie di carenza di istruttoria: violazione dell’art. 5, comma 5, D. Lgs. 286/98 - inapplicabilità dell’automatismo ostativo

    La Questura non si è limitata a richiamare il precedente penale, ma ha aggiunto che il fatto storico oggetto di quel precedente riflette un allarmante disvalore sociale, tale da rendere preponderante una prognosi negativa circa la futura condotta. Tale indice di pericolosità è stato poi ponderato unitamente all’assenza di indici significativi volti a denotare il positivo inserimento dell’interessato nel tessuto sociale, com’è desumibile dalla mancanza di vincoli familiari rilevanti nel territorio italiano. La condanna per rapina, reato incluso nell’elenco di cui all’art. 380 cod. proc. pen., è ostativa ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. c), del decreto legge n. 34/2020, e tale norma non attribuisce alcun potere discrezionale di valutazione circa la pericolosità sociale attuale del richiedente, fondandosi su una presunzione legislativa assoluta. Il descritto meccanismo ostativo viene meno solo in presenza di legami familiari rafforzati in Italia, circostanza non provata dal ricorrente.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per motivazione contraddittoria insufficiente o apparente, violazione art. 3 L. 241/90 circa (l’omesso) giudizio di pericolosità sociale, carenza di istruttoria

    La valutazione della pericolosità sociale del ricorrente insita nel reato commesso è stata ragionevolmente conclusa nel senso che la presenza del ricorrente medesimo sul territorio nazionale costituisca una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, comma 10, lett. d), del decreto legge n. 34/2020. Le considerazioni dell’esponente per cui l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto dell’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. e della presentazione dell’istanza di riabilitazione non colgono nel segno, dato che dette circostanze attengono all’applicazione della legge penale, ma nessun rilievo possono assumere ai fini della valutazione della pericolosità sociale dell’interessato, di competenza dell’Autorità questorile, nella quale assume piuttosto decisivo rilievo la particolarità gravità del reato commesso. L’estinzione del reato non rimuove l’effetto ostativo insito nella gravità del fatto storico commesso e, quindi, è irrilevante ai fini del procedimento di emersione.

  • Rigettato
    Erroneità dei presupposti di fatto per la mancata conoscenza dell’interessato della notifica al precedente legale mandatario della comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/90: mancata instaurazione del contraddittorio tra l’amministrazione procedente e il privato e conseguente difetto di istruttoria

    Il provvedimento impugnato è plurimotivato, sicché la sola fattispecie di cui all’art. 103, comma 10, lett. c), del decreto legge n. 34/2020 – ossia il compimento di un reato “ostativo” – è di per sé sufficiente a determinare il diniego del rilascio del permesso di soggiorno. Trattasi di una fattispecie riferibile a un potere amministrativo vincolato di rigetto dell’istanza, in quanto concernente una presunzione assoluta di pericolosità sociale. Ciò induce a ritenere che si applichi, in caso di mancato ricevimento del c.d. preavviso di rigetto, l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990, secondo cui non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 13/03/2026, n. 553
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 553
    Data del deposito : 13 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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