Art. 11.
La ritenuta prevista dall' art. 43 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 , e' ridotta all'1 per cento e si applica sulla pensione diretta degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, di cui agli articoli 2, 5 e 7.
La ritenuta prevista dall' art. 43 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 , e' ridotta all'1 per cento e si applica sulla pensione diretta degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, di cui agli articoli 2, 5 e 7.