TAR Milano, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 2267
TAR
Sentenza 11 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti

    Il Tribunale ha ritenuto la procura generica e inidonea a soddisfare i requisiti di validità nel processo amministrativo, poiché non indicava l'oggetto del ricorso, le parti contendenti o l'autorità competente. Ha escluso che la procura potesse considerarsi 'apposta in calce' al ricorso, nonostante fosse stata depositata in copia informatica separata, in quanto tale modalità non garantisce la consapevolezza del contenuto dell'atto da parte del mandante né l'anteriorità del rilascio della procura rispetto al ricorso. Ha inoltre escluso la sanabilità del vizio ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182 c.p.c. e la possibilità di concedere il beneficio dell'errore scusabile, data la chiarezza degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti

    Il Tribunale ha ritenuto la procura generica e inidonea a soddisfare i requisiti di validità nel processo amministrativo, poiché non indicava l'oggetto del ricorso, le parti contendenti o l'autorità competente. Ha escluso che la procura potesse considerarsi 'apposta in calce' al ricorso, nonostante fosse stata depositata in copia informatica separata, in quanto tale modalità non garantisce la consapevolezza del contenuto dell'atto da parte del mandante né l'anteriorità del rilascio della procura rispetto al ricorso. Ha inoltre escluso la sanabilità del vizio ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182 c.p.c. e la possibilità di concedere il beneficio dell'errore scusabile, data la chiarezza degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti

    Il Tribunale ha ritenuto la procura generica e inidonea a soddisfare i requisiti di validità nel processo amministrativo, poiché non indicava l'oggetto del ricorso, le parti contendenti o l'autorità competente. Ha escluso che la procura potesse considerarsi 'apposta in calce' al ricorso, nonostante fosse stata depositata in copia informatica separata, in quanto tale modalità non garantisce la consapevolezza del contenuto dell'atto da parte del mandante né l'anteriorità del rilascio della procura rispetto al ricorso. Ha inoltre escluso la sanabilità del vizio ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182 c.p.c. e la possibilità di concedere il beneficio dell'errore scusabile, data la chiarezza degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti

    Il Tribunale ha ritenuto la procura generica e inidonea a soddisfare i requisiti di validità nel processo amministrativo, poiché non indicava l'oggetto del ricorso, le parti contendenti o l'autorità competente. Ha escluso che la procura potesse considerarsi 'apposta in calce' al ricorso, nonostante fosse stata depositata in copia informatica separata, in quanto tale modalità non garantisce la consapevolezza del contenuto dell'atto da parte del mandante né l'anteriorità del rilascio della procura rispetto al ricorso. Ha inoltre escluso la sanabilità del vizio ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182 c.p.c. e la possibilità di concedere il beneficio dell'errore scusabile, data la chiarezza degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 2267
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 2267
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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