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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1061/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2178/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castronovo Di Sicilia - P.zza Municipio, 1 90030 Castronovo Di Sicilia PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16485 DEL 18.11.2024 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 11.06.2025, rgr n. 2178/25, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento n. n. 16485, emesso in data 18/11/2024 dal Comune di Castronovo di Sicilia ai fini della TARI per l'annualità 2019 e notificato in data 29/03/2025, opponendone l'illegittimità e l'infondatezza. Deduce parte ricorrente la decadenza del potere accertativo dell'Ente per decorso del termine quinquennale;
L'invalidità derivata per omessa notifica dell'atto presupposto;
Il difetto di motivazione e di prova della pretesa;
L'insussistenza del presupposto impositivo, non risultando proprietario né detentore dell'immobile descritto.
Il Comune di Castronovo di Sicilia non si costituiva in giudizio
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 19.02.2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Risulta assorbente il motivo relativo alla decadenza.
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006, gli enti locali devono notificare l'avviso di accertamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati. Per l'annualità 2019, il termine ultimo spirava improrogabilmente il 31/12/2024.
Essendo l'atto stato notificato solo in data 29/03/2025, la pretesa tributaria deve dichiararsi estinta per intervenuta decadenza.
L'atto impugnato appare altresì illegittimo per violazione dell'art. 7 della L. 212/2000. L'avviso risulta privo degli elementi essenziali (dati catastali, criteri di calcolo, aliquote applicate) necessari per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. Inoltre, a fronte della contestazione del ricorrente circa l'inesistenza della detenzione dell'immobile, l'Amministrazione non ha fornito alcuna prova contraria.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n. 16485 emesso dal Comune di
Castronovo di Sicilia. Condanna il Comune di Castronovo di Sicilia al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 150,00 (oltre al rimborso del Contributo Unificato). Così deciso in Palermo, il 19.02.2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2178/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castronovo Di Sicilia - P.zza Municipio, 1 90030 Castronovo Di Sicilia PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16485 DEL 18.11.2024 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 11.06.2025, rgr n. 2178/25, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento n. n. 16485, emesso in data 18/11/2024 dal Comune di Castronovo di Sicilia ai fini della TARI per l'annualità 2019 e notificato in data 29/03/2025, opponendone l'illegittimità e l'infondatezza. Deduce parte ricorrente la decadenza del potere accertativo dell'Ente per decorso del termine quinquennale;
L'invalidità derivata per omessa notifica dell'atto presupposto;
Il difetto di motivazione e di prova della pretesa;
L'insussistenza del presupposto impositivo, non risultando proprietario né detentore dell'immobile descritto.
Il Comune di Castronovo di Sicilia non si costituiva in giudizio
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 19.02.2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Risulta assorbente il motivo relativo alla decadenza.
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006, gli enti locali devono notificare l'avviso di accertamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati. Per l'annualità 2019, il termine ultimo spirava improrogabilmente il 31/12/2024.
Essendo l'atto stato notificato solo in data 29/03/2025, la pretesa tributaria deve dichiararsi estinta per intervenuta decadenza.
L'atto impugnato appare altresì illegittimo per violazione dell'art. 7 della L. 212/2000. L'avviso risulta privo degli elementi essenziali (dati catastali, criteri di calcolo, aliquote applicate) necessari per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. Inoltre, a fronte della contestazione del ricorrente circa l'inesistenza della detenzione dell'immobile, l'Amministrazione non ha fornito alcuna prova contraria.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n. 16485 emesso dal Comune di
Castronovo di Sicilia. Condanna il Comune di Castronovo di Sicilia al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 150,00 (oltre al rimborso del Contributo Unificato). Così deciso in Palermo, il 19.02.2026
Il Giudice Monocratico