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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 15/05/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1516/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: separazione personale su ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c.; promossa da
, nato ad [...] il [...], c.f. , residente a Parte_1 C.F._1
Enna e , nata a [...] il [...], Controparte_1 Parte_2
c.f. , residente ad Enna in v.le Dei Miti n. 72, entrambi rappresentati e difesi, C.F._2 per procura in atti, dall'avv. Lucia Cigno;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 16.10.2024 ha espresso parere favorevole.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.07.2024 e sottoscritto personalmente, i coniugi Parte_1
e , premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Enna,
[...] Parte_2 in data 02.10.1986, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Enna al n. 159 parte II Serie A Ufficio 1 dell'anno 1986, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni e che dall'unione coniugale sono nate due figlie, Persona_1
(nata a [...] il giorno 10.10.1989) e (nata a [...] il [...]), hanno chiesto
[...] Persona_2 la pronuncia di separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e di ogni legame sentimentale tra di loro.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“ 1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto ed a scegliere la loro residenza dove meglio ritengono opportuno,
2. assegnare a la casa coniugale di sua proprietà, Pt_1 Parte_1
3. dato atto dell'acquisita autonomia economica delle figlie e , considerata anche la Per_1 Per_2 loro età, ritenere e dichiarare che nulla sarà dovuto alle stesse a titolo di mantenimento;
4. dato atto dell'autonomia economico/reddituale di ciascuno, i coniugi rinunciano entrambi ad ogni forma di contributo per il mantenimento e dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto
a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
5. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis 51 comma 3 c.p.c.
In data 16.10.2024 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato ad [...] il Parte_1
17/06/1959, c.f. e , nata a [...] C.F._1 Parte_2 il 28/04/1962, c.f. , che hanno contratto matrimonio concordatario in Enna, C.F._2 in data 02.10.1986, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Enna al n. 159 parte II Serie A Ufficio 1 dell'anno 1986; 2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva, da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente del Collegio dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: separazione personale su ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c.; promossa da
, nato ad [...] il [...], c.f. , residente a Parte_1 C.F._1
Enna e , nata a [...] il [...], Controparte_1 Parte_2
c.f. , residente ad Enna in v.le Dei Miti n. 72, entrambi rappresentati e difesi, C.F._2 per procura in atti, dall'avv. Lucia Cigno;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 16.10.2024 ha espresso parere favorevole.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.07.2024 e sottoscritto personalmente, i coniugi Parte_1
e , premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Enna,
[...] Parte_2 in data 02.10.1986, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Enna al n. 159 parte II Serie A Ufficio 1 dell'anno 1986, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni e che dall'unione coniugale sono nate due figlie, Persona_1
(nata a [...] il giorno 10.10.1989) e (nata a [...] il [...]), hanno chiesto
[...] Persona_2 la pronuncia di separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e di ogni legame sentimentale tra di loro.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“ 1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto ed a scegliere la loro residenza dove meglio ritengono opportuno,
2. assegnare a la casa coniugale di sua proprietà, Pt_1 Parte_1
3. dato atto dell'acquisita autonomia economica delle figlie e , considerata anche la Per_1 Per_2 loro età, ritenere e dichiarare che nulla sarà dovuto alle stesse a titolo di mantenimento;
4. dato atto dell'autonomia economico/reddituale di ciascuno, i coniugi rinunciano entrambi ad ogni forma di contributo per il mantenimento e dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto
a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
5. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis 51 comma 3 c.p.c.
In data 16.10.2024 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
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P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato ad [...] il Parte_1
17/06/1959, c.f. e , nata a [...] C.F._1 Parte_2 il 28/04/1962, c.f. , che hanno contratto matrimonio concordatario in Enna, C.F._2 in data 02.10.1986, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Enna al n. 159 parte II Serie A Ufficio 1 dell'anno 1986; 2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva, da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente del Collegio dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo