Corte d'Appello Milano, sentenza 28/01/2025, n. 948
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Sentenza 28 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame è una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, presieduta dalla Dott.ssa Monica Vitali, con relatore il Dott. Andrea Onesti. Le parti in causa sono un lavoratore, dipendente della società convenuta, e la società stessa. L'appellante ha richiesto la riforma della sentenza di primo grado, sostenendo che l'indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza dovessero essere incluse nella retribuzione per ferie, contestando la limitazione dell'indennità di IUP a un importo fisso durante le ferie. L'appellato, al contrario, ha chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo la legittimità della sentenza di primo grado.

Il giudice ha confermato la decisione del Tribunale, argomentando che la retribuzione feriale deve includere tutte le voci retributive collegate all'esecuzione delle mansioni e allo status del lavoratore, in linea con la giurisprudenza europea. Ha sottolineato che la riduzione della retribuzione durante le ferie, anche se parziale, può dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, violando così le normative europee. Inoltre, ha respinto le eccezioni relative alla prescrizione e alla quantificazione delle indennità, ritenendo che la società non avesse dimostrato di aver correttamente adempiuto agli obblighi retributivi. La sentenza si conclude con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Milano, sentenza 28/01/2025, n. 948
    Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
    Numero : 948
    Data del deposito : 28 gennaio 2025

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