Ordinanza cautelare 12 marzo 2024
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 16/06/2025, n. 4518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4518 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 04518/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00764/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 764 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NN Scala, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vico Equense, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emilia Dubbioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
FR De MO, LU De MO;
per l'annullamento:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo,
- della determinazione del Servizio Patrimonio della Città di Vico Equense n. 2029 del 14 dicembre 2023, avente a oggetto “istanza di concessione per occupazione permanente di area pubblica … in località Seiano …”;
- della nota, ivi richiamata, prot. n. 62855 del 2 dicembre 2023 del Servizio di Polizia Locale, recante nulla osta al rinnovo della concessione, nella parte in cui prescrive che “nell'ottica di una maggiore e più razionale distribuzione degli spazi destinati alla circolazione stradale non solo veicolare ma anche pedonale” occorre “arretrare la posizione dell'intero dispositivo dissuasore traslandolo verso l'interno di almeno 1,10 metri”;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della nota prot. 9211/2024 del 29.2.2024 del Responsabile del Servizio Patrimonio del Comune di Vico Equense, depositata il 4 marzo 2024 nel giudizio RG 764/2024 innanzi al TAR Campania, Napoli;
- di ogni altro atto preordinato, conseguenziale o connesso con quelli che precedono.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vico Equense;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente impugna la determinazione dirigenziale recante autorizzazione all’occupazione permanente di area pubblica con n. 2 dispositivi dissuasori con catena metallica motorizzata, prospicienti il viale di accesso alla sua proprietà, posti nei pressi della intersezione tra la piazzetta di Seiano ed il Corso UL (SS 145 Sorrentina), nella parte in cui detto atto, recependo il relativo N.O. del locale Comando di P.M., dispone l’arretramento dei dispositivi di almeno 1,10 mt dal confine con la strada pubblica, prevedendo, inoltre, il pagamento di un canone per l’occupazione di suolo pubblico.
1.1 Lamenta l’irragionevolezza della scelta come pure la sua contraddittorietà rispetto alle valutazioni sottese al rilascio della precedente autorizzazione n. 603 del 2 luglio 2020, con la quale, in particolare, l’ente aveva rimarcato la necessità della delimitazione della piazza pubblica al fine di impedire la sosta selvaggia di vetture, moto e autocarri all’ingresso del vialetto (interdetto al traffico veicolare) che, attraversando la piazza, conduce alla proprietà della ricorrente. In tesi di parte, “ l’arretramento del dispositivo di protezione all’interno del viale … creerà nuovamente le condizioni spaziali e di fatto idonee al ripresentarsi proprio dei gravi inconvenienti cui si era riusciti finalmente a porre rimedio con la precedente Determinazione 603/2020 ”.
Sotto altro connesso profilo, la ricorrente contesta che il posizionamento del dissuasore possa essere considerato alla stregua di occupazione di suolo pubblico, laddove esso sarebbe invece esclusivamente volto ad impedire la sosta selvaggia innanzi a detto passo carrabile, fermo restando che il precitato tratto della piazza non sarebbe affatto sottratto alla collettività, in quanto liberamente fruibile dai pedoni.
1.2 Con successivi motivi aggiunti depositati in data 3 maggio 2024, l’originaria impugnativa è stata estesa anche alla nota prot. n. 9211/2024, depositata agli atti del giudizio dalla difesa del Comune resistente in uno alla propria memoria difensiva. Deduce la ricorrente l’inammissibilità della ridetta nota, in quanto costituente mera integrazione postuma del provvedimento impugnato e, comunque, l’infondatezza delle argomentazioni all’uopo spese dell’Ente.
1.3 Si è costituito in resistenza il Comune di Vico Equense difendendo la legittimità dei propri atti e instando per la declaratoria di inammissibilità e comunque per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti, rimarcando, in particolare, la finalità meramente illustrativa e, dunque, la mancanza di lesività della relazione istruttoria impugnata con i motivi aggiunti.
2. Accolta l’istanza cautelare con ordinanza n. 517/24 ai fini del riesame, all’udienza pubblica del 10 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Ritorna al vaglio della Sezione la vicenda relativa alla installazione di un dissuasore posto al confine tra la piazzetta di Seiano ed il Corso UL (ovvero SS 145 Sorrentina), a protezione del camminamento che porta al cancello di accesso alla proprietà della ricorrente.
3.1 In limine, il Collegio rileva l’infondatezza della eccezione della difesa comunale di inammissibilità del ricorso introduttivo per asserita carenza di interesse, in quanto la lesione lamentata dalla ricorrente deriva, all’attualità, proprio dalle clausole del provvedimento impugnato che, in tesi della difesa comunale, priverebbero l’atto di efficacia (ossia lo spostamento del dispositivo dissuasore e il pagamento del canone di occupazione).
È invece fondata l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, in quanto rivolti contro un atto di natura istruttoria, volto alla mera ulteriore esplicitazione delle ragioni già enunciate e desumibili dalla motivazione del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, per cui, come tale, esso è privo di portata lesiva.
3.2 Passando a scrutinare le censure di merito spiegate dalla ricorrente, gioverà ricordare in fatto che già con precedente provvedimento di autorizzazione temporanea n. 630/2020, della durata di due anni, rilasciato su istanza della odierna deducente, il Comune di Vico Equense aveva consentito l’installazione di dissuasori all’intersezione tra la SS. 145 Sorrentina e il vialetto che, attraversando la piazza, porta all’ingresso della proprietà della stessa ricorrente, in località Seiano.
Detto provvedimento era stato impugnato dai sigg.ri De MO, esercenti l’esercizio commerciale posto a confine con il predetto viale, con ricorso r.g. n. 576/2021, dichiarato improcedibile con sentenza della sezione n. 4696/2023, per dichiarata sopravvenuta carenza di interesse.
3.3 Ciò premesso, con l’impugnata determinazione n. 2029 del 14 dicembre 2023, la Città di Vico Equense ha nuovamente consentito alla ricorrente la installazione di dissuasori metallici con catena ad azione telecomandata, richiesta al riconosciuto fine di “ evitare la sosta selvaggia di autoveicoli che impediscono l’accesso ”, con concessione di suolo pubblico permanente sull’area antistante al viale di accesso carrabile e pedonale alla sua proprietà. Senonché, si è anche stabilito che la posizione dell’intero dispositivo dissuasore debba essere arretrata verso l’interno di almeno 110 centimetri, in modo che la superficie occupata non risulti superiore ai venti metri quadrati ai sensi dell’articolo 49, comma 5, del Regolamento comunale sul Canone Unico Patrimoniale, disponendosi peraltro che, ai sensi del medesimo articolo, l’intera area occupata sia assoggettata al pagamento del canone, in quanto rientrando nella misurazione del passo carrabile.
3.4 Tanto precisato, per ragioni di priorità logica occorre scrutinare dapprima il motivo con cui la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 49 del Regolamento citato, contestandosi l’assoggettamento al canone unico patrimoniale dello spazio compreso tra i dissuasori e il cancello di ingresso alla proprietà dell’istante, in ragione dell’asserita qualificazione in termini di occupazione di area pubblica dell’intera porzione della piazza attraversata dal vialetto in questione, a partire da detti dispositivi.
Invero, a mente dell’art. 49, comma 5, del Regolamento comunale, invocato a supporto della motivazione dell’atto impugnato dall’amministrazione: “5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l’attuazione di provvedimenti influenti sull’assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l’area di manovra, secondo le modalità indicate nell’atto autorizzativo. Quest’area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di venti metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.”.
In applicazione di detta norma regolamentare, dunque, il Comune ha fatto discendere non solo l’assoggettamento del nuovo titolo autorizzatorio al pagamento del canone per l’intera misura dell’area antistante al passo carrabile, quanto, soprattutto, l’ulteriore arretramento del dispositivo, sul presupposto (per quanto si dirà inesatto) che “ il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può estendersi oltre la superficie di venti metri quadrati” .
Invero, del tutto erroneamente il provvedimento in questione qualifica l’autorizzazione al posizionamento di dissuasori come occupazione di suolo pubblico ai sensi dell’art. 49, comma 5, del vigente regolamento comunale, posto che, a differenza della fattispecie contemplata dalla previsione richiamata, nella specie non si è provveduto affatto ad interdire all’uso pubblico un tratto di strada carrabile, né si è inteso realizzare alcuna “segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l’area di manovra” per l’ingresso nella proprietà dell’istante, sottraendola all’utilizzo precedente. A ben vedere, l’istanza della deducente è stata rivolta unicamente a consentire la collocazione di dissuasori al limite della piazzetta e, dunque, dell’inizio del vialetto che l’attraversa, onde impedire che, di fatto, nonostante il vigente divieto di sosta in detta area, le venisse comunque impedito il libero accesso alla sua proprietà.
Al contempo, come pervicacemente rimarcato dalla difesa ricorrente, è evidente che non si è verificata, al di fuori dell’area circoscritta dai dissuasori, l’asserita occupazione di suolo pubblico per l’intera estensione del viale, il quale è rimasto nella piena ed indiscussa possibilità di fruizione pubblica, liberamente attraversabile dai pedoni, congiungendo le due aree della piazza adibite a spazio verde. Dunque, non risulta riconosciuto alcun uso esclusivo dell’area in questione in favore della ricorrente, la quale, indipendentemente dal posizionamento del dissuasore, risultava già titolare del passaggio pedonale e carrabile per l’accesso alla sua proprietà (ferma restando la eventuale applicabilità della disciplina di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 49 del regolamento comunale citato, per cui “Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi ai sensi dell’articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale. (…) 3. Ai fini dell’applicazione del canone, la superficie dell’occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell’edificio o dell’area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all’area pubblica. (…)”).
3.5 Sotto altro connesso profilo, sono anche fondate le ulteriori censure di contraddittorietà e illogicità del provvedimento impugnato dedotte dalla ricorrente, non apparendo giustificata né ragionevole la diversa soluzione prospettata dall’ente rispetto al precedente provvedimento autorizzatorio.
Con la determina n. 630/2020, infatti, era stata prevista - all’esito di approfondita istruttoria di cui vi è anche evidenza negli atti del fascicolo di cui al ricorso r.g. n. 576/2021, depositati in atti - la collocazione di un meccanismo dissuasore all’imbocco del vialetto, in funzione di delimitazione della piazza e al contempo di necessaria dissuasione dalla sosta ivi incontestatamente non consentita.
Peraltro, tale soluzione era stata dall’ente anche avvalorata in ragione dell’assenza di eventuali pericoli per la circolazione, confermata dalla “circostanza che a seguito dell’installazione della catena alcun pregiudizio è stato riscontrato in relazione al traffico veicolare e pedonale”.
Dunque, in assenza di una plausibile motivazione contraria, la scelta di arretrare i dissuasori di oltre un metro dall’intersezione con la pubblica via, sulla base di un generica affermazione della necessità di razionalizzare “la distribuzione degli spazi destinati alla circolazione stradale, non solo veicolare ma anche pedonale”, e dettata, come detto innanzi, dall’erronea applicazione dell’art. 49, comma 5, del regolamento comunale più volte citato, appare all’evidenza inidonea a giustificare la diversa soluzione adottata, risultando ingiustificatamente contrastante con la evidenziata finalità di evitare la sosta selvaggia di veicoli, creando in tal modo le condizioni che l’amministrazione comunale aveva invece inteso scongiurare.
Invero, come rimarcato dalla ricorrente, lasciando un’ampia rientranza all’imbocco del vialetto, si finirebbe per svilire del tutto la funzione dei dissuasori e la ragione stessa della loro collocazione, in quanto detta area sarebbe facilmente e impropriamente suscettibile di utilizzo come parcheggio e/o come area di carico/scarico, oltre a creare intralcio al transito degli stessi pedoni.
Le superiori considerazioni trovano conferma nella documentazione in atti ( cfr , in particolare, il rapporto prot. 2996/2021 a firma Responsabile del Servizio Protezione Civile – Polizia Locale), nella quale si evidenzia che la precedente determina autorizzatoria (n. 603/2020) era stata adottata sulla base di articolata istruttoria, anche confermata da ulteriori approfondimenti tecnici resisi necessari per rispondere all’impugnativa (r.g. n. 567/2021) proposta innanzi a questo Tribunale dai titolari del bar operante nella piazzetta, esplicitandosi le concrete ricadute benefiche sulla circolazione stradale e pedonale, posto che la catena motorizzata, come da progetto, era stata prevista “all’inizio del viale, a confine con l’area adibita alla circolazione stradale, in modo tale da fungere anche da dissuasore di sosta all’interno del viale”.
4. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso principale è accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e salvi gli ulteriori atti, nel rispetto dell’effetto conformativo derivante dalla presente sentenza.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così decide:
- accoglie il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione;
- dichiara inammissibili i motivi aggiunti.
Condanna l’amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi €. 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia D'Alterio | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO