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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 15161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15161 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12398/2025
RE PV BLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12398/2025 promossa da
Parte 1 C.F. 1 rappresentato e difesonato in MAROCCO il 9.12.1997, CF: dall'avv. Stefano Mannironi ed elettivamente domiciliato in Nuoro, via Dante, n. 22, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
Contro
Controparte 1 in
,
persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura
Generale dello Stato, rappresentante e difensore ex lege
- resistente -
Oggetto: impugnazione diniego visto per ricongiungimento familiare.
Con ricorso depositato il 16.3.2025, il ricorrente, cittadino marocchino regolarmente soggiornante sul territorio italiano, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al ricongiungimento familiare con la madre CP 2 nata in [...], il [...], nonché la dichiarazione di illegittimità, e per l'effetto di annullamento, del provvedimento di diniego del visto d'ingresso in Italia emesso dal
Consolato Generale d'Italia con sede a AN (Marocco) in data 20.1.2025 prot. n. 188, notificato il
17 gennaio 2025, per la seguente motivazione: “In quanto genitore con meno di sessantacinque anni, non fornisce documentazione idonea a dimostrare di non avere altri figli residenti in [...]".
A tal fine il ricorrente ha ribadito la sussistenza del proprio diritto al ricongiungimento con la madre sola ed affetta da patologie che ne impediscono la deambulazione, altresì rappresentando di avere un fratello, anch'esso soggiornante in Italia, ed una sorella ancora minorenne, peraltro affetta da ritardo psicomotorio dalla nascita ed affidata ad una parente in vista della partenza della madre per l'Italia, per come già documentato al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento in prefettura ai fini del rilascio del nulla osta. Ha concluso adducendo la violazione dei principi del procedimento amministrativo e la conseguente violazione del proprio diritto all'unità familiare.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 1.10.2025, confermando il provvedimento di diniego impugnato, alla luce degli approfonditi accertamenti svolti, nonché chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato. Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 8.10.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il procedimento deve intendersi trattenuto in decisione, previo deposito di note di trattazione scritta in data 8.10.2025 da parte del solo ricorrente.
***
Il ricorso appare fondato e deve trovare accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono.
È bene ribadire in premessa che la procedura di ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti (ad eccezione di quanto previsto dall'art. 29 bis del d.lgs.
286/1998 per i titolari di protezione internazionale), e di assenza di circostanze ostative di Pubblica
Sicurezza. Nel caso di specie, il ricorrente ha correttamente ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare con sua madre, rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di
Nuoro in data 31.5.2023.
La seconda fase della procedura di ricongiungimento si svolge invece dinanzi alla Rappresentanza
Consolare e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere. Sotto questo profilo, quanto alla normativa applicabile, occorre richiamare nel caso di specie gli artt. 28 e 29, comma 1, lettera d) del d.lgs. 286/1998, il combinato disposto dei quali riconosce il diritto dei cittadini non europei "titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari" al ricongiungimento familiare con "genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”. La citata norma prevede dunque due distinte fattispecie di ricongiungimento del genitore, configurando in primo luogo l'ipotesi del genitore "a carico" (di qualsiasi età) privo di altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ed in secondo luogo quella del genitore anziano (ultrasessantacinquenne) che abbia altri figli nel Paese di origine o di provenienza, i quali non siano tuttavia in grado di provvedere al suo sostentamento per gravi e documentati motivi di salute.
Nel caso di specie, il ricorrente – titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo (come da allegato permesso di soggiorno), dunque legittimato ad accedere alla procedura di ricongiungimento
- ha chiesto di ricongiungersi con la madre nata nel 1973, la quale non ha dunque ancora raggiunto i 65 anni di età. Ricorre pertanto nella specie la prima fattispecie prevista dalla norma citata, con la conseguente necessità, in astratto, di allegare e dimostrare oltre al legame familiare – i due requisiti della vivenza a proprio carico del genitore e dell'assenza di altri figli nel Paese di origine o provenienza.
Deve tuttavia premettersi che non sia nella fattispecie in discussione né l'esistenza del legame familiare in sé tra il ricorrente e sua madre, in quanto mai contestato e anzi assunto per implicito, né il requisito della vivenza della madre a carico del figlio, anch'esso non contestato nel provvedimento di diniego e nemmeno nella nota esplicativa del Consolato, cui aderisce integralmente l'Avvocatura erariale in difesa del CP 1 costituito, e d'altra parte dimostrato dalla documentazione in atti, con particolare riferimento alla visura camerale e alle certificazioni dei redditi attestanti l'attività di piccolo imprenditore del ricorrente nel settore del commercio al dettaglio, nonché le ricevute dei trasferimenti di denaro effettuati dallo stesso in favore di sua madre in Marocco, con regolarità dal 2023, per un importo di diverse centinaia di euro ciascuno. Il motivo sulla cui base l'Ambasciata competente ha rigettato la domanda di visto si fonda piuttosto sulla sola mancata dimostrazione dell'ulteriore requisito dell'assenza di altri figli nel Paese di origine, unico punto sul quale deve conseguentemente svolgersi l'esame del presente giudizio. In particolare, il Consolato competente ha chiarito nella relazione depositata in sede di costituzione in giudizio che "[i]l motivo alla base del diniego è la presenza di una figlia in Marocco. Il legale di parte afferma che la figlia è "affetta da grave patologia", condizione che tuttavia non è certificata nella documentazione allegata alla domanda di visto". Dunque esclusa in partenza la rilevanza dell'esistenza di un fratello del ricorrente pacificamente residente in Italia e convivente con quest'ultimo di nome Persona 1 nato in [...] il [...], come da relativo permesso di soggiorno per motivi familiari e certificati anagrafici di residenza e stato di famiglia in atti, il quale non integra evidentemente la qualità di “altro figlio nel Paese di origine" - si tratta di verificare nel caso di specie se l'esistenza di una sorella in Marocco - pacifica anch'essa, in quanto risultante dalla documentazione in atti e ammessa dalla stessa parte ricorrente - possa legittimamente impedire il ricongiungimento della madre con il figlio presente in Italia.
Il ricorrente sostiene in proposito che sua sorella è affetta da una grave patologia, che la rende incapace di provvedere alle esigenze di sua madre. Risulta in effetti dagli atti allegati in giudizio, tradotti in lingua italiana e apostillati, che sia stata la madre CP_2 ad avere avuto a carico sua figlia
Persona 2 nata in [...] il [...] (cfr. attestato di carico familiare rilasciato dal comune di FQ BE SA di residenza in data 3.1.2023) ed allo stato ancora minorenne, sino a quando non l'ha affidata in custodia alla figlia di sua sorella (cfr. atto di custodia della Sezione affari familiari del Tribunale di prima istanza di FQ BE SA redatto in data 1.11.2024), in quanto la medesima figlia soffre di un "ritardo psicomotorio dalla nascita" (su cui cfr. certificato medico del Centro ospedaliero di Fkih BE SA del 2.1.2023). Ebbene, deve ritenersi che le circostanze descritte dimostrino l'incapacità della figlia presente in Marocco di prendersi cura della madre e la migliore idoneità allo scopo del figlio presente in Italia richiedente il ricongiungimento.
Deve infatti precisarsi che la portata del requisito dell'assenza di altri figli nel Paese del genitore da ricongiungere (di cui al citato art. 29, c. 1, lett. d) del d.lgs. 286/1998) è stata precisata da recente giurisprudenza di legittimità, nel senso che ad escludere il diritto al ricongiungimento col genitore non sia la mera esistenza di altri suoi figli, bensì la concreta capacità degli stessi di provvedere al suo mantenimento ed assistenza in luogo del figlio presente in Italia. In questo senso si è pronunciata in particolare la Corte di Cassazione nella sentenza n. 20127 del 14 luglio 2021, la quale ha adottato un'interpretazione adeguatrice della disposizione sopra richiamata in ragione del carattere fondamentale del diritto all'unità familiare. Ai sensi di tale pronuncia, solo la presenza di figli in grado di provvedere al sostentamento del genitore è idonea a far venire meno il diritto al ricongiungimento del genitore che risulti a carico del figlio in Italia. La Corte ritiene che tale interpretazione sia l'unica conforme, da un lato, all'art. 8 CEDU e, dall'altro, alla Direttiva 86/2003, la quale, infatti, consentirebbe agli Stati di escludere determinate categorie di familiari (ad esempio, di non prevedere la possibilità di ricongiungere i genitori), ma non una volta incluse eventuali ulteriori categorie - di introdurre ulteriori condizioni
-
rispetto a quella della vivenza a carico. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dunque espresso il seguente principio di diritto: se il genitore del cittadino straniero che abbia lo status di rifugiato in Italia abbia meno di sessantacinque anni e risulti a carico del medesimo figlio in Italia, la presenza di fratelli nel Paese di origine rileva solo nel caso in cui tali fratelli siano in grado di provvedere al sostentamento del genitore. La ratio sottesa alla motivazione consente di applicare il principio espresso anche ad individui non titolari di protezione internazionale, come l'odierno ricorrente, vista la natura fondamentale dei diritti che si intende tutelare.
Alla luce di tali principi, posto che l'unica figlia della madre da ricongiungere attualmente presente nel
Paese d'origine risulti ancora minorenne ed affetta dalla nascita da una condizione di ritardo psicomotorio permanente, deve concludersi che ella non possa adeguatamente prendersi cura della madre in Marocco.
Richiedendo, inoltre, l'applicazione al caso concreto della normativa in materia di ricongiungimento un esame individualizzato della situazione personale del familiare da ricongiungere (cfr. in tal senso CGUE, sentenza del 4 marzo 2010, Per 3 C-578/08, punto 48), non può d'altra parte ignorarsi nella "
fattispecie che la madre del ricorrente sia una donna attualmente sola e priva di redditi nel Paese
d'origine (cfr. certificato negativo di lavoro rilasciato dal competente ufficio del comune di FQ BE
SA il 3.1.2023, presente in atti in originale in lingua araba e traduzione italiana con apostille), affetta da ipertensione arteriosa e bisognosa di cure cardiologiche, come risulta dal certificato medico e dalle ricevute delle prescrizioni farmacologiche depositate in atti, in un Paese nel quale le malattie cardiovascolari risultano particolarmente letali e in cui le carenze del settore sanitario sono così profonde da aver scatenato recenti movimenti di protesta, come riportano, tra le altre, le fonti citate di seguito.
Le malattie non trasmissibili (MNT) rappresentano una delle sfide più urgenti per la salute pubblica in
Marocco. Sono responsabili di quasi l'85% di tutti i decessi, compreso il 24% dei decessi tra le persone di età compresa tra i 30 e i 70 anni [...] Quattro sole patologie (insufficienza renale terminale, cancro, ipertensione grave e diabete) assorbono oltre il 73% della spesa sanitaria destinata alle malattie croniche. Mentre la domanda di assistenza sanitaria è in crescita, le risorse rimangono limitate. Il
Marocco ha solo 1,5 operatori sanitari ogni 1000 persone, ben al di sotto dell'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite fissato a 4,45 (WHO - World Health Organization, Noncommunicable diseases in Morocco: a growing challenge, 24 settembre 2025, https://www.emro.who.int/media/news/noncommunicable-diseases-in-morocco-a-growing- challenge.html). Un'analisi completa delle malattie cardiovascolari e dei fattori di rischio associati nella popolazione marocchina rivela un sorprendente tasso di mortalità del 38% attribuibile alle malattie cardiovascolari in Marocco (Brown University School of Public Health, Examining Non-Communicable
Diseases in Morocco: A Close Look at Cardiovascular Health, 17 marzo 2024, https://sites.brown.edu/publichealthjournal/2024/03/17/examining-non-communicable-diseases-in-
Nonostante i miglioramenti di molti indicatori sanitari, Email_1
l'implementazione di un'assistenza sanitaria di qualità per tutti continua a rappresentare una sfida a causa della mancanza di servizi nelle aree rurali, della carenza di risorse umane, di finanziamenti inadeguati e di un'allocazione inefficiente delle risorse, tra gli altri problemi (AfroBarometer, AD1044: Despite medical aid coverage, AN voice concerns about affordability, quality of health care, 11
settembre 2025, https://www.afrobarometer.org/publication/ad1044-despite-medical-aid-coverage- moroccans-voice-concerns-about-affordability-quality-of-health-care/).
Un'assistenza sanitaria pubblica migliore è una richiesta chiave per GenZ 212, il movimento di protesta attivo in Marocco da metà settembre. Lo stato degli ospedali pubblici marocchini caratterizzati da carenza di forniture mediche, corruzione e assenteismo è diventato un simbolo per i marocchini,
-
frustrati dal declino dei servizi pubblici [...] Tra gli episodi che hanno scatenato le proteste, la tragica morte di otto donne marocchine durante parti cesarei, avvenuta nell'arco di 10 giorni ad agosto presso l'ospedale Hassan II di Agadir, da allora soprannominato "l'ospedale della morte". Queste tragedie hanno evidenziato una crisi cronica nelle strutture sanitarie pubbliche del regno, le cui strutture sono in rapido declino da anni [...] Secondo un rapporto pubblicato nel 2024 dal Consiglio Nazionale per i
Diritti Umani (CNDH), un'istituzione marocchina indipendente responsabile della difesa dei diritti umani nel Paese, solo il 6-7% del bilancio del governo marocchino è destinato all'assistenza sanitaria.
La spesa sanitaria è ben al di sotto dell'obiettivo del 15% fissato nella Dichiarazione di Abuja, sottoscritta dai membri dell'Unione Africana - tra cui il Marocco - nel 2001. Il Marocco si trova inoltre ad affrontare una grave carenza di personale medico. Ci sono circa 2.300 medici nel settore pubblico, metà dei quali opera a Rabat o AN, anche se per rispondere alle esigenze della popolazione sarebbero necessari circa 32.000 medici e 65.000 infermieri, secondo il rapporto del CNDH. Ma le condizioni dell'ospedale Hassan II di Agandir, documentate nelle recenti foto e nei video pubblicati online, non fanno eccezione. Pt 2 (nome di fantasia) uno studente di medicina che ha lavorato in diverse istituzioni sanitarie pubbliche in Marocco, tra cui l'ospedale Mohammed V di Safi e l'ospedale universitario Ibn HD di AN - afferma che queste pessime condizioni sono onnipresenti negli ospedali pubblici del regno. Afferma che l'intero sistema non è in grado di fornire gli ambienti puliti e sterili necessari per curare i pazienti [...] "Le persone muoiono negli ospedali per decessi evitabili.
Molti medici vanno a lavorare in cliniche private durante i turni negli ospedali pubblici (France24,
Shortages, sanitation issues and corruption: Morocco's public hospitals at a breaking point, 10 ottobre 2025, https://www.france24.com/en/africa/20251010-morocco-shortages-corruption-hospitals-genz-
212-protest-health).
Tutto ciò induce a ritenere a maggior ragione che solo il ricongiungimento con il figlio in Italia possa garantire alla madre il pieno sostegno di cui ella necessita, a partire da quello economico, essendo il figlio in Italia colui che già stabilmente si occupa di fornirle il mantenimento, grazie all'attività imprenditoriale che egli svolge sul territorio nazionale, tutto per come dimostrato in atti, senza che la circostanza dell'esistenza in Marocco di un'altra figlia possa valere ad impedire il ricongiungimento, dal momento che, come visto, a differenza del figlio, ella, ancora minorenne ed affetta da ritardo psicomotorio, non è in grado di provvedere alle esigenze della madre. Sussistendone tutti i presupposti di legge, il ricongiungimento deve quindi consentirsi quanto prima, in quanto pieno diritto del nucleo, così da consentire a madre e figlio di vivere senza ostacoli il proprio legame affettivo e di assistersi reciprocamente, che è il nucleo del diritto all'unità familiare tutelato dall'art. 8 CEDU e dall'art. 7 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Il ricorso deve in conclusione essere accolto, con conseguente annullamento dell'impugnato provvedimento del Consolato Generale d'Italia a AN (Marocco) e ordine al medesimo di rilasciare il visto di ingresso in Italia in favore della madre del ricorrente. Controparte 1Nonostante l'esito vittorioso del ricorso nei confronti del le spese di lite possono dichiararsi compensate tra le parti, dal momento che la decisione si è in parte fondata, sulla valutazione di documenti acquisiti nel corso del presente giudizio, non già presentati in fase amministrativa innanzi all'ambasciata, ma unicamente resi disponibili, per stessa ammissione di parte ricorrente e come documentato, in prefettura al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento ed anche a seguito di integrazione su richiesta della medesima autorità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone l'annullamento del provvedimento di diniego del visto d'ingresso in Italia per ricongiungimento familiare emesso dal Consolato Generale d'Italia con sede a
AN (Marocco) in data 20.1.2025 prot. n.188, notificato il 17 gennaio 2025, e di ogni provvedimento conseguente;
in persona del legale
-ordina al Controparte 1 "
rappresentante, il rilascio del visto d'ingresso in favore di nata in [...], il CP 2 nato in [...] il [...], ai fini del ricongiungimento familiare con il figlio Parte 1
9.12.1997, CF: C.F. 1
- dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, 28 ottobre 2025. Il Giudice dott.ssa Damiana Colla
RE PV BLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12398/2025 promossa da
Parte 1 C.F. 1 rappresentato e difesonato in MAROCCO il 9.12.1997, CF: dall'avv. Stefano Mannironi ed elettivamente domiciliato in Nuoro, via Dante, n. 22, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
Contro
Controparte 1 in
,
persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura
Generale dello Stato, rappresentante e difensore ex lege
- resistente -
Oggetto: impugnazione diniego visto per ricongiungimento familiare.
Con ricorso depositato il 16.3.2025, il ricorrente, cittadino marocchino regolarmente soggiornante sul territorio italiano, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al ricongiungimento familiare con la madre CP 2 nata in [...], il [...], nonché la dichiarazione di illegittimità, e per l'effetto di annullamento, del provvedimento di diniego del visto d'ingresso in Italia emesso dal
Consolato Generale d'Italia con sede a AN (Marocco) in data 20.1.2025 prot. n. 188, notificato il
17 gennaio 2025, per la seguente motivazione: “In quanto genitore con meno di sessantacinque anni, non fornisce documentazione idonea a dimostrare di non avere altri figli residenti in [...]".
A tal fine il ricorrente ha ribadito la sussistenza del proprio diritto al ricongiungimento con la madre sola ed affetta da patologie che ne impediscono la deambulazione, altresì rappresentando di avere un fratello, anch'esso soggiornante in Italia, ed una sorella ancora minorenne, peraltro affetta da ritardo psicomotorio dalla nascita ed affidata ad una parente in vista della partenza della madre per l'Italia, per come già documentato al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento in prefettura ai fini del rilascio del nulla osta. Ha concluso adducendo la violazione dei principi del procedimento amministrativo e la conseguente violazione del proprio diritto all'unità familiare.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 1.10.2025, confermando il provvedimento di diniego impugnato, alla luce degli approfonditi accertamenti svolti, nonché chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato. Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 8.10.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il procedimento deve intendersi trattenuto in decisione, previo deposito di note di trattazione scritta in data 8.10.2025 da parte del solo ricorrente.
***
Il ricorso appare fondato e deve trovare accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono.
È bene ribadire in premessa che la procedura di ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti (ad eccezione di quanto previsto dall'art. 29 bis del d.lgs.
286/1998 per i titolari di protezione internazionale), e di assenza di circostanze ostative di Pubblica
Sicurezza. Nel caso di specie, il ricorrente ha correttamente ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare con sua madre, rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di
Nuoro in data 31.5.2023.
La seconda fase della procedura di ricongiungimento si svolge invece dinanzi alla Rappresentanza
Consolare e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere. Sotto questo profilo, quanto alla normativa applicabile, occorre richiamare nel caso di specie gli artt. 28 e 29, comma 1, lettera d) del d.lgs. 286/1998, il combinato disposto dei quali riconosce il diritto dei cittadini non europei "titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari" al ricongiungimento familiare con "genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”. La citata norma prevede dunque due distinte fattispecie di ricongiungimento del genitore, configurando in primo luogo l'ipotesi del genitore "a carico" (di qualsiasi età) privo di altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ed in secondo luogo quella del genitore anziano (ultrasessantacinquenne) che abbia altri figli nel Paese di origine o di provenienza, i quali non siano tuttavia in grado di provvedere al suo sostentamento per gravi e documentati motivi di salute.
Nel caso di specie, il ricorrente – titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo (come da allegato permesso di soggiorno), dunque legittimato ad accedere alla procedura di ricongiungimento
- ha chiesto di ricongiungersi con la madre nata nel 1973, la quale non ha dunque ancora raggiunto i 65 anni di età. Ricorre pertanto nella specie la prima fattispecie prevista dalla norma citata, con la conseguente necessità, in astratto, di allegare e dimostrare oltre al legame familiare – i due requisiti della vivenza a proprio carico del genitore e dell'assenza di altri figli nel Paese di origine o provenienza.
Deve tuttavia premettersi che non sia nella fattispecie in discussione né l'esistenza del legame familiare in sé tra il ricorrente e sua madre, in quanto mai contestato e anzi assunto per implicito, né il requisito della vivenza della madre a carico del figlio, anch'esso non contestato nel provvedimento di diniego e nemmeno nella nota esplicativa del Consolato, cui aderisce integralmente l'Avvocatura erariale in difesa del CP 1 costituito, e d'altra parte dimostrato dalla documentazione in atti, con particolare riferimento alla visura camerale e alle certificazioni dei redditi attestanti l'attività di piccolo imprenditore del ricorrente nel settore del commercio al dettaglio, nonché le ricevute dei trasferimenti di denaro effettuati dallo stesso in favore di sua madre in Marocco, con regolarità dal 2023, per un importo di diverse centinaia di euro ciascuno. Il motivo sulla cui base l'Ambasciata competente ha rigettato la domanda di visto si fonda piuttosto sulla sola mancata dimostrazione dell'ulteriore requisito dell'assenza di altri figli nel Paese di origine, unico punto sul quale deve conseguentemente svolgersi l'esame del presente giudizio. In particolare, il Consolato competente ha chiarito nella relazione depositata in sede di costituzione in giudizio che "[i]l motivo alla base del diniego è la presenza di una figlia in Marocco. Il legale di parte afferma che la figlia è "affetta da grave patologia", condizione che tuttavia non è certificata nella documentazione allegata alla domanda di visto". Dunque esclusa in partenza la rilevanza dell'esistenza di un fratello del ricorrente pacificamente residente in Italia e convivente con quest'ultimo di nome Persona 1 nato in [...] il [...], come da relativo permesso di soggiorno per motivi familiari e certificati anagrafici di residenza e stato di famiglia in atti, il quale non integra evidentemente la qualità di “altro figlio nel Paese di origine" - si tratta di verificare nel caso di specie se l'esistenza di una sorella in Marocco - pacifica anch'essa, in quanto risultante dalla documentazione in atti e ammessa dalla stessa parte ricorrente - possa legittimamente impedire il ricongiungimento della madre con il figlio presente in Italia.
Il ricorrente sostiene in proposito che sua sorella è affetta da una grave patologia, che la rende incapace di provvedere alle esigenze di sua madre. Risulta in effetti dagli atti allegati in giudizio, tradotti in lingua italiana e apostillati, che sia stata la madre CP_2 ad avere avuto a carico sua figlia
Persona 2 nata in [...] il [...] (cfr. attestato di carico familiare rilasciato dal comune di FQ BE SA di residenza in data 3.1.2023) ed allo stato ancora minorenne, sino a quando non l'ha affidata in custodia alla figlia di sua sorella (cfr. atto di custodia della Sezione affari familiari del Tribunale di prima istanza di FQ BE SA redatto in data 1.11.2024), in quanto la medesima figlia soffre di un "ritardo psicomotorio dalla nascita" (su cui cfr. certificato medico del Centro ospedaliero di Fkih BE SA del 2.1.2023). Ebbene, deve ritenersi che le circostanze descritte dimostrino l'incapacità della figlia presente in Marocco di prendersi cura della madre e la migliore idoneità allo scopo del figlio presente in Italia richiedente il ricongiungimento.
Deve infatti precisarsi che la portata del requisito dell'assenza di altri figli nel Paese del genitore da ricongiungere (di cui al citato art. 29, c. 1, lett. d) del d.lgs. 286/1998) è stata precisata da recente giurisprudenza di legittimità, nel senso che ad escludere il diritto al ricongiungimento col genitore non sia la mera esistenza di altri suoi figli, bensì la concreta capacità degli stessi di provvedere al suo mantenimento ed assistenza in luogo del figlio presente in Italia. In questo senso si è pronunciata in particolare la Corte di Cassazione nella sentenza n. 20127 del 14 luglio 2021, la quale ha adottato un'interpretazione adeguatrice della disposizione sopra richiamata in ragione del carattere fondamentale del diritto all'unità familiare. Ai sensi di tale pronuncia, solo la presenza di figli in grado di provvedere al sostentamento del genitore è idonea a far venire meno il diritto al ricongiungimento del genitore che risulti a carico del figlio in Italia. La Corte ritiene che tale interpretazione sia l'unica conforme, da un lato, all'art. 8 CEDU e, dall'altro, alla Direttiva 86/2003, la quale, infatti, consentirebbe agli Stati di escludere determinate categorie di familiari (ad esempio, di non prevedere la possibilità di ricongiungere i genitori), ma non una volta incluse eventuali ulteriori categorie - di introdurre ulteriori condizioni
-
rispetto a quella della vivenza a carico. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dunque espresso il seguente principio di diritto: se il genitore del cittadino straniero che abbia lo status di rifugiato in Italia abbia meno di sessantacinque anni e risulti a carico del medesimo figlio in Italia, la presenza di fratelli nel Paese di origine rileva solo nel caso in cui tali fratelli siano in grado di provvedere al sostentamento del genitore. La ratio sottesa alla motivazione consente di applicare il principio espresso anche ad individui non titolari di protezione internazionale, come l'odierno ricorrente, vista la natura fondamentale dei diritti che si intende tutelare.
Alla luce di tali principi, posto che l'unica figlia della madre da ricongiungere attualmente presente nel
Paese d'origine risulti ancora minorenne ed affetta dalla nascita da una condizione di ritardo psicomotorio permanente, deve concludersi che ella non possa adeguatamente prendersi cura della madre in Marocco.
Richiedendo, inoltre, l'applicazione al caso concreto della normativa in materia di ricongiungimento un esame individualizzato della situazione personale del familiare da ricongiungere (cfr. in tal senso CGUE, sentenza del 4 marzo 2010, Per 3 C-578/08, punto 48), non può d'altra parte ignorarsi nella "
fattispecie che la madre del ricorrente sia una donna attualmente sola e priva di redditi nel Paese
d'origine (cfr. certificato negativo di lavoro rilasciato dal competente ufficio del comune di FQ BE
SA il 3.1.2023, presente in atti in originale in lingua araba e traduzione italiana con apostille), affetta da ipertensione arteriosa e bisognosa di cure cardiologiche, come risulta dal certificato medico e dalle ricevute delle prescrizioni farmacologiche depositate in atti, in un Paese nel quale le malattie cardiovascolari risultano particolarmente letali e in cui le carenze del settore sanitario sono così profonde da aver scatenato recenti movimenti di protesta, come riportano, tra le altre, le fonti citate di seguito.
Le malattie non trasmissibili (MNT) rappresentano una delle sfide più urgenti per la salute pubblica in
Marocco. Sono responsabili di quasi l'85% di tutti i decessi, compreso il 24% dei decessi tra le persone di età compresa tra i 30 e i 70 anni [...] Quattro sole patologie (insufficienza renale terminale, cancro, ipertensione grave e diabete) assorbono oltre il 73% della spesa sanitaria destinata alle malattie croniche. Mentre la domanda di assistenza sanitaria è in crescita, le risorse rimangono limitate. Il
Marocco ha solo 1,5 operatori sanitari ogni 1000 persone, ben al di sotto dell'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite fissato a 4,45 (WHO - World Health Organization, Noncommunicable diseases in Morocco: a growing challenge, 24 settembre 2025, https://www.emro.who.int/media/news/noncommunicable-diseases-in-morocco-a-growing- challenge.html). Un'analisi completa delle malattie cardiovascolari e dei fattori di rischio associati nella popolazione marocchina rivela un sorprendente tasso di mortalità del 38% attribuibile alle malattie cardiovascolari in Marocco (Brown University School of Public Health, Examining Non-Communicable
Diseases in Morocco: A Close Look at Cardiovascular Health, 17 marzo 2024, https://sites.brown.edu/publichealthjournal/2024/03/17/examining-non-communicable-diseases-in-
Nonostante i miglioramenti di molti indicatori sanitari, Email_1
l'implementazione di un'assistenza sanitaria di qualità per tutti continua a rappresentare una sfida a causa della mancanza di servizi nelle aree rurali, della carenza di risorse umane, di finanziamenti inadeguati e di un'allocazione inefficiente delle risorse, tra gli altri problemi (AfroBarometer, AD1044: Despite medical aid coverage, AN voice concerns about affordability, quality of health care, 11
settembre 2025, https://www.afrobarometer.org/publication/ad1044-despite-medical-aid-coverage- moroccans-voice-concerns-about-affordability-quality-of-health-care/).
Un'assistenza sanitaria pubblica migliore è una richiesta chiave per GenZ 212, il movimento di protesta attivo in Marocco da metà settembre. Lo stato degli ospedali pubblici marocchini caratterizzati da carenza di forniture mediche, corruzione e assenteismo è diventato un simbolo per i marocchini,
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frustrati dal declino dei servizi pubblici [...] Tra gli episodi che hanno scatenato le proteste, la tragica morte di otto donne marocchine durante parti cesarei, avvenuta nell'arco di 10 giorni ad agosto presso l'ospedale Hassan II di Agadir, da allora soprannominato "l'ospedale della morte". Queste tragedie hanno evidenziato una crisi cronica nelle strutture sanitarie pubbliche del regno, le cui strutture sono in rapido declino da anni [...] Secondo un rapporto pubblicato nel 2024 dal Consiglio Nazionale per i
Diritti Umani (CNDH), un'istituzione marocchina indipendente responsabile della difesa dei diritti umani nel Paese, solo il 6-7% del bilancio del governo marocchino è destinato all'assistenza sanitaria.
La spesa sanitaria è ben al di sotto dell'obiettivo del 15% fissato nella Dichiarazione di Abuja, sottoscritta dai membri dell'Unione Africana - tra cui il Marocco - nel 2001. Il Marocco si trova inoltre ad affrontare una grave carenza di personale medico. Ci sono circa 2.300 medici nel settore pubblico, metà dei quali opera a Rabat o AN, anche se per rispondere alle esigenze della popolazione sarebbero necessari circa 32.000 medici e 65.000 infermieri, secondo il rapporto del CNDH. Ma le condizioni dell'ospedale Hassan II di Agandir, documentate nelle recenti foto e nei video pubblicati online, non fanno eccezione. Pt 2 (nome di fantasia) uno studente di medicina che ha lavorato in diverse istituzioni sanitarie pubbliche in Marocco, tra cui l'ospedale Mohammed V di Safi e l'ospedale universitario Ibn HD di AN - afferma che queste pessime condizioni sono onnipresenti negli ospedali pubblici del regno. Afferma che l'intero sistema non è in grado di fornire gli ambienti puliti e sterili necessari per curare i pazienti [...] "Le persone muoiono negli ospedali per decessi evitabili.
Molti medici vanno a lavorare in cliniche private durante i turni negli ospedali pubblici (France24,
Shortages, sanitation issues and corruption: Morocco's public hospitals at a breaking point, 10 ottobre 2025, https://www.france24.com/en/africa/20251010-morocco-shortages-corruption-hospitals-genz-
212-protest-health).
Tutto ciò induce a ritenere a maggior ragione che solo il ricongiungimento con il figlio in Italia possa garantire alla madre il pieno sostegno di cui ella necessita, a partire da quello economico, essendo il figlio in Italia colui che già stabilmente si occupa di fornirle il mantenimento, grazie all'attività imprenditoriale che egli svolge sul territorio nazionale, tutto per come dimostrato in atti, senza che la circostanza dell'esistenza in Marocco di un'altra figlia possa valere ad impedire il ricongiungimento, dal momento che, come visto, a differenza del figlio, ella, ancora minorenne ed affetta da ritardo psicomotorio, non è in grado di provvedere alle esigenze della madre. Sussistendone tutti i presupposti di legge, il ricongiungimento deve quindi consentirsi quanto prima, in quanto pieno diritto del nucleo, così da consentire a madre e figlio di vivere senza ostacoli il proprio legame affettivo e di assistersi reciprocamente, che è il nucleo del diritto all'unità familiare tutelato dall'art. 8 CEDU e dall'art. 7 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Il ricorso deve in conclusione essere accolto, con conseguente annullamento dell'impugnato provvedimento del Consolato Generale d'Italia a AN (Marocco) e ordine al medesimo di rilasciare il visto di ingresso in Italia in favore della madre del ricorrente. Controparte 1Nonostante l'esito vittorioso del ricorso nei confronti del le spese di lite possono dichiararsi compensate tra le parti, dal momento che la decisione si è in parte fondata, sulla valutazione di documenti acquisiti nel corso del presente giudizio, non già presentati in fase amministrativa innanzi all'ambasciata, ma unicamente resi disponibili, per stessa ammissione di parte ricorrente e come documentato, in prefettura al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento ed anche a seguito di integrazione su richiesta della medesima autorità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone l'annullamento del provvedimento di diniego del visto d'ingresso in Italia per ricongiungimento familiare emesso dal Consolato Generale d'Italia con sede a
AN (Marocco) in data 20.1.2025 prot. n.188, notificato il 17 gennaio 2025, e di ogni provvedimento conseguente;
in persona del legale
-ordina al Controparte 1 "
rappresentante, il rilascio del visto d'ingresso in favore di nata in [...], il CP 2 nato in [...] il [...], ai fini del ricongiungimento familiare con il figlio Parte 1
9.12.1997, CF: C.F. 1
- dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, 28 ottobre 2025. Il Giudice dott.ssa Damiana Colla