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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/12/2025, n. 2423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2423 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Nola
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP, dr. Giuseppe Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 5223/2019 Sezione Lavoro e Previdenza:
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to l'Avv. CORRERA Parte_1
LE presso il quale domicilia in Nola alla via G. Imbroda, 62;
Opponente
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv. MAGLIULO ANTONINO presso il quale domicilia in Napoli alla Via Duomo n.326;
Opposto
in persona del l.r.p.t nonché quale mandatario di CP_2 CP_3
[...
Parte_2
rappresentato e difeso dall'avvocato ELISA NANNUCCI e domiciliato presso l'avvocatura dell' in Nola alla Controparte_4
via Variante 7 bis.
Altro opposto FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.07.2019 e regolarmente notificato alle parti resistenti, il ricorrente ha proposto opposizione avverso un atto di intimazione di pagamento n. 071 2019 901950300 2000 esclusivamente per tre cartelle di pagamento (n. 071 2006 0249010564 000, 071 2007
223184952 000 e 071 2008 0138565649 000) per l'importo di 73.127,88 € in merito al mancato pagamento di contributi previdenziali dovuti all' CP_2
dagli anni 1998 al 2005.
Il ricorrente chiedeva la insussistenza del credito vantato dall' per CP_2
l'intervenuta prescrizione del credito azionato ai sensi dell'art. 3 comma 9 della legge 335/1995, nonché l'omessa notifica dell'atto presupposto.
Si costituiva l eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione e nel merito l'infondatezza della domanda non essendo trascorsi i termini di prescrizione.
Si costituiva in giudizio l con una articolata memoria Controparte_4
difensiva e -nel riportarsi ai propri scritti difensivi- concludeva per il rigetto della domanda.
La causa veniva trattata da questo Giudicante, previa acquisizione della documentazione agli atti e non bisognevole di ulteriore attività istruttoria, e decisa.
MOTIVI DECISIONE
La domanda della parte ricorrente va accolta sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Pag. 2 di 7 Va osservato, in via preliminare, che, in applicazione del principio, ormai pacificamente recepito in ambito giurisprudenziale, della c.d.” ragione più liquida” il Giudice, in sede decisoria, non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare secondo quando disposto dall'art. 276 cpc, ove si ritenga più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che – pur logicamente subordinata alle altre – sia più evidente e rapidamente risolvibile. Si tratta, infatti, di un principio pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche sancito dalla Costituzione ex art. 111
Cost., il quale persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività per la realizzazione del diritto della parte ad ottenere una decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr. in questo senso
Cass. Civ. SS.UU. del 09.10.2008 n. 24883). In tal senso, dunque, recentemente la Suprema Corte di Cassazione, nel riconoscere che il principio della “ragione più liquida”, impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica ed ha statuito che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole definizione - anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre. (cfr. in proposito Cass. Civ. Sez. VI del
28.05.2014 n.12002).
Nella fattispecie concreta, ritenuto che la domanda attrice appare fondata in merito alle cartelle di pagamento impugnate in quanto prescritto il credito vantato dell e dall'Ente Assicurativo, si ritiene Controparte_5
Pag. 3 di 7 necessario esaminare la questione inerente la relativa eccezione di prescrizione.
Passando ad affrontare la questione concernente la presunta prescrizione dei crediti previdenziali preliminarmente va chiarito, sul punto, che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla L. n. 335/95. L'art. 3 della predetta legge ha previsto, al comma 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'1/1/96 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95 (data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2 co. 19 della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della
“retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della
“abrogazione“ della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima.
Ricapitolando, in materia di termini di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, il disposto del comma 9 dell'art. 3 della L. 335/95 si interpreta nel senso che, per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995), la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996.
Riguardo ai contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, ugualmente la prescrizione diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996, ma il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre
Pag. 4 di 7 1995, siano stati compiuti dall'istituto previdenziale atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (Cass. Sez. Lav. 8014/06). Vale a dire, quindi, che solo se precedentemente all'entrata in vigore della predetta legge sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione, si applica il vecchio termine di prescrizione di dieci anni.
Nel caso oggetto del presente giudizio il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data di notificazione dell'avviso di addebito impugnato. Posto che le tre cartelle di pagamento impugnate (n. 071 2006
0249010564 000, 071 2007 223184952 000 e 071 2008 0138565649 000) risultano notificate rispettivamente il 30.11.2006, l'1.2.2008 ed il 19.2.2009
e l'intimazione di pagamento n. 071 2019 901950300 2000 è stato notificato alla data dell'11.7.2019 (si evince dalla documentazione prodotta dalle parti ricorrente e resistenti), sono ampiamente trascorsi i cinque anni per la maturazione della prescrizione.
Anche i reclamati atti successivi di interruzione della prescrizione (diffide ed atti dell datate rispettivamente 2006, 2007, 2008 e 2015) CP_2 CP_6
non sanerebbero detta circostanza atteso che comunque sarebbero trascorsi più di cinque anni tra i diversi atti.
Per cui analizzando le notifiche riportate nelle produzioni dei resistenti è comunque maturato il quinquennio di prescrizione dell'intimazione di pagamento e delle sottostanti cartelle di pagamento.
Risulta pertanto prescritto il credito portato nell'intimazione di CP_2
pagamento notificato nell'anno 2019 dall CP_6
Pag. 5 di 7 Quanto al regime delle spese di giudizio, l'accoglimento dell'opposizione giustifica la condanna per intero, a carico dell su cui ricadeva CP_6
l'onere di prova in merito alla ritualità e tempestività della procedura esecutiva, nulla è dovuto da parte dell' . CP_2
Ciò posto la domanda deve essere accolta e le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna dell al rimborso in favore CP_6
del ricorrente delle spese del giudizio, le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM
n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 52.001,00 a euro
260.000,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4.
PQM
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede:
- Accoglie la domanda e dichiara illegittima l'intimazione di pagamento n.
071 2019 901950300 2000371 limitatamente alle cartelle di pagamento impugnate ed estinto per intervenuta prescrizione;
- Condanna l al pagamento delle spese processuali che si liquidano CP_6
in euro 2.9591,90 oltre IVA, CPA e spese generali con attribuzione al procuratore antistatario;
- Nulla è dovuto da parte dell' . CP_2
Nola, 17/12/2025
Pag. 6 di 7 Il GOP
Dr. Giuseppe Gentile
Pag. 7 di 7
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP, dr. Giuseppe Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 5223/2019 Sezione Lavoro e Previdenza:
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to l'Avv. CORRERA Parte_1
LE presso il quale domicilia in Nola alla via G. Imbroda, 62;
Opponente
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv. MAGLIULO ANTONINO presso il quale domicilia in Napoli alla Via Duomo n.326;
Opposto
in persona del l.r.p.t nonché quale mandatario di CP_2 CP_3
[...
Parte_2
rappresentato e difeso dall'avvocato ELISA NANNUCCI e domiciliato presso l'avvocatura dell' in Nola alla Controparte_4
via Variante 7 bis.
Altro opposto FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.07.2019 e regolarmente notificato alle parti resistenti, il ricorrente ha proposto opposizione avverso un atto di intimazione di pagamento n. 071 2019 901950300 2000 esclusivamente per tre cartelle di pagamento (n. 071 2006 0249010564 000, 071 2007
223184952 000 e 071 2008 0138565649 000) per l'importo di 73.127,88 € in merito al mancato pagamento di contributi previdenziali dovuti all' CP_2
dagli anni 1998 al 2005.
Il ricorrente chiedeva la insussistenza del credito vantato dall' per CP_2
l'intervenuta prescrizione del credito azionato ai sensi dell'art. 3 comma 9 della legge 335/1995, nonché l'omessa notifica dell'atto presupposto.
Si costituiva l eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione e nel merito l'infondatezza della domanda non essendo trascorsi i termini di prescrizione.
Si costituiva in giudizio l con una articolata memoria Controparte_4
difensiva e -nel riportarsi ai propri scritti difensivi- concludeva per il rigetto della domanda.
La causa veniva trattata da questo Giudicante, previa acquisizione della documentazione agli atti e non bisognevole di ulteriore attività istruttoria, e decisa.
MOTIVI DECISIONE
La domanda della parte ricorrente va accolta sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Pag. 2 di 7 Va osservato, in via preliminare, che, in applicazione del principio, ormai pacificamente recepito in ambito giurisprudenziale, della c.d.” ragione più liquida” il Giudice, in sede decisoria, non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare secondo quando disposto dall'art. 276 cpc, ove si ritenga più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che – pur logicamente subordinata alle altre – sia più evidente e rapidamente risolvibile. Si tratta, infatti, di un principio pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche sancito dalla Costituzione ex art. 111
Cost., il quale persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività per la realizzazione del diritto della parte ad ottenere una decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr. in questo senso
Cass. Civ. SS.UU. del 09.10.2008 n. 24883). In tal senso, dunque, recentemente la Suprema Corte di Cassazione, nel riconoscere che il principio della “ragione più liquida”, impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica ed ha statuito che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole definizione - anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre. (cfr. in proposito Cass. Civ. Sez. VI del
28.05.2014 n.12002).
Nella fattispecie concreta, ritenuto che la domanda attrice appare fondata in merito alle cartelle di pagamento impugnate in quanto prescritto il credito vantato dell e dall'Ente Assicurativo, si ritiene Controparte_5
Pag. 3 di 7 necessario esaminare la questione inerente la relativa eccezione di prescrizione.
Passando ad affrontare la questione concernente la presunta prescrizione dei crediti previdenziali preliminarmente va chiarito, sul punto, che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla L. n. 335/95. L'art. 3 della predetta legge ha previsto, al comma 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'1/1/96 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95 (data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2 co. 19 della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della
“retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della
“abrogazione“ della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima.
Ricapitolando, in materia di termini di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, il disposto del comma 9 dell'art. 3 della L. 335/95 si interpreta nel senso che, per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995), la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996.
Riguardo ai contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, ugualmente la prescrizione diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996, ma il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre
Pag. 4 di 7 1995, siano stati compiuti dall'istituto previdenziale atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (Cass. Sez. Lav. 8014/06). Vale a dire, quindi, che solo se precedentemente all'entrata in vigore della predetta legge sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione, si applica il vecchio termine di prescrizione di dieci anni.
Nel caso oggetto del presente giudizio il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data di notificazione dell'avviso di addebito impugnato. Posto che le tre cartelle di pagamento impugnate (n. 071 2006
0249010564 000, 071 2007 223184952 000 e 071 2008 0138565649 000) risultano notificate rispettivamente il 30.11.2006, l'1.2.2008 ed il 19.2.2009
e l'intimazione di pagamento n. 071 2019 901950300 2000 è stato notificato alla data dell'11.7.2019 (si evince dalla documentazione prodotta dalle parti ricorrente e resistenti), sono ampiamente trascorsi i cinque anni per la maturazione della prescrizione.
Anche i reclamati atti successivi di interruzione della prescrizione (diffide ed atti dell datate rispettivamente 2006, 2007, 2008 e 2015) CP_2 CP_6
non sanerebbero detta circostanza atteso che comunque sarebbero trascorsi più di cinque anni tra i diversi atti.
Per cui analizzando le notifiche riportate nelle produzioni dei resistenti è comunque maturato il quinquennio di prescrizione dell'intimazione di pagamento e delle sottostanti cartelle di pagamento.
Risulta pertanto prescritto il credito portato nell'intimazione di CP_2
pagamento notificato nell'anno 2019 dall CP_6
Pag. 5 di 7 Quanto al regime delle spese di giudizio, l'accoglimento dell'opposizione giustifica la condanna per intero, a carico dell su cui ricadeva CP_6
l'onere di prova in merito alla ritualità e tempestività della procedura esecutiva, nulla è dovuto da parte dell' . CP_2
Ciò posto la domanda deve essere accolta e le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna dell al rimborso in favore CP_6
del ricorrente delle spese del giudizio, le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM
n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 52.001,00 a euro
260.000,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4.
PQM
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede:
- Accoglie la domanda e dichiara illegittima l'intimazione di pagamento n.
071 2019 901950300 2000371 limitatamente alle cartelle di pagamento impugnate ed estinto per intervenuta prescrizione;
- Condanna l al pagamento delle spese processuali che si liquidano CP_6
in euro 2.9591,90 oltre IVA, CPA e spese generali con attribuzione al procuratore antistatario;
- Nulla è dovuto da parte dell' . CP_2
Nola, 17/12/2025
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Dr. Giuseppe Gentile
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