TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/03/2025, n. 4190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4190 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15437 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 04.12.2024, vertente
TRA
con l'avv. G. Summa Parte_1
ATTORE
E
, con l'avv. S. Bernardini Controparte_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, , chiedendo - Parte_1 Controparte_1
previa emissione di ordinanza di pagamento ex art. 186-bis/ter c.p.c. per l'importo di euro 5.600,00, ovvero per la diversa somma provata in corso di causa o ritenuta di giustizia anche secondo equità - di condannare la convenuta, ai sensi e per gli effetti della polizza stipulata tra le parti, ad indennizzare i danni patiti dall'attore e, per l'effetto, al pagamento dell'importo di euro 10.000,00, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia.
A sostegno della propria domanda, l'attore riferisce di essere titolare della polizza infortuni n. 21512K stipulata con - tacitamente prorogata sino al 30.09.2021 - e che in data Controparte_1
10.08.21 avrebbe subìto un infortunio durante le vacanze sull'isola di Ios (Grecia) ove sarebbe caduto da un ciclomotore ivi noleggiato, riportando lesioni e, segnatamente, frattura spiroide del malleolo esterno destro nonché frattura delle ossa proprie del naso.
1 A seguito dell'apertura del sinistro, la compagnia assicurativa proponeva un indennizzo di euro
5.600,00 (ip 3% euro 1.800,00, ricovero euro 900,00, gessatura euro 1350,00, spese mediche euro
1.549,15), che sarebbe stato accettato in acconto sul maggiore avere. Talché l'odierno attore si duole all'attualità della mancata ricezione dell'offerta medesima e chiede nel giudizio che ci occupa l'emissione di ordinanza ex art. 186 bis e/o ter cpc per tale somma.
Si costituiva , chiedendo in via preliminare, la declaratoria d'improcedibilità Controparte_1
per omesso ricorso all'arbitrato irrituale e, nel merito, il rigetto dell'istanza ex artt. 186-bis e 186-ter c.p.c. nonché della domanda risarcitoria attorea poiché infondata e non provata. Il tutto con refusione delle spese di lite.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 28.09.2023, il Giudicante concedeva i termini ex art. 183 comma 6 cpc e la causa veniva differita al 31.01.24 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Stante la necessità di deliberare in via pregiudiziale l'an debeatur della domanda - salva ogni determinazione in sede di sentenza sull'eventuale prosieguo istruttorio in ordine alla quantificazione del danno - questo Giudice fissava l'udienza del 04.12.24 per la precisazione delle conclusioni.
Rassegnate le conclusioni dai difensori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per gli scritti conclusivi.
***
1. Al fine di delibare la questione della proponibilità e procedibilità della domanda giudiziaria, contestata dalla compagnia convenuta, occorre preliminarmente qualificare la clausola contenuta nell'art.
5.12 della polizza stipulata tra le parti, rubricata “Controversie - Arbitrato irrituale”.
A tal uopo, giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
n. 14909/2002), secondo la quale “in tema di assicurazione contro i danni, qualora le parti affidino ad un terzo l'incarico di esprimere un apprezzamento tecnico sulla entità delle conseguenze di un evento al quale è collegata la prestazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale apprezzamento come reciprocamente vincolante ma escludendo - esplicitamente od implicitamente - dai poteri di detto terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed operatività della garanzia assicurativa, il relativo patto esula dall'ambito dell'arbitrato, rituale od irrituale, e configura una ipotesi di cosiddetta "perizia contrattuale", che non interferisce sull'azione giudiziaria rivolta alla definizione delle indicate questioni”.
La giurisprudenza successiva ha precisato che, nell'assicurazione contro i danni, la clausola di polizza che devolve a terzi l'accertamento, tramite perizia contrattuale, del danno astrattamente risarcibile non impedisce alle parti di sollevare in giudizio questioni preliminari di merito concernenti la stessa esistenza del diritto all'indennizzo, trattandosi di questioni sottratte alla competenza dei periti e idonee
2 a definire la lite senza necessità di ulteriori indagini sull'entità del danno (cfr., ex multis, Cass. n.
28511/2018; Cass. n. 2996/2016; Cass. n. 3961/2012).
La distinzione è connessa alla considerazione che con la previsione dell'arbitrato le parti demandano ai periti un atto di volizione;
con la previsione della perizia contrattuale le parti demandano ai periti una dichiarazione di scienza (cfr. Cass. n. 2996/2016).
Di talché, applicando i surriferiti principi al caso di specie, deve osservarsi che la clausola di cui si discute è qualificabile in termini di perizia contrattuale, devolvendo ai periti profili inerenti alla mera quantificazione del danno.
Da ciò discende che, nell'ambito di tale qualificazione, non sia possibile approdare all'improponibilità e/o improcedibilità della domanda spiegata dall'attore, poiché la clausola ex art.
5.12 della polizza per cui è causa non si esprime in termini di obbligatorietà ma di mera facoltà (p.
14/28, “le eventuali controversie di natura medica […] le questioni … “possono essere demandate ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo […]”).
Giusta polizza in atti, sull'attore grava, quale unica condizione di procedibilità prescritta ex lege (ex art. 5, commi 1 e 2, D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28) e pattuita contrattualmente (ex art.
5.16 secondo cui
“ogni controversia nascente o comunque collegata a questo contratto, dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010…preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione…davanti ad uno degli Organismi di mediazione”) ha diligentemente esperito l'istanza di mediazione c/o l'Organismo ADR Intesa di Roma, che ha avuto esito negativo, “a causa della mancata partecipazione della Parte chiamata in mediazione”, seppur regolarmente convocata.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, l'eccezione di improponibilità non può che essere disattesa.
2. Per ciò che concerne l'an debeatur si rileva che parte attrice reclama un indennizzo in forza della polizza assicurativa n. 21512EK stipulata con Controparte_2 Controparte_1
decorrente dal 30.09.2018 al 30.09.2019, tacitamente prorogata sino alla data del 30.09.2021 (cfr. pag. 74 polizza), sicché il relativo diritto prescinde dai profili di responsabilità in ordine alla causazione del sinistro stesso. Tale polizza prevede un massimale di euro 50.000,00 per il caso morte, euro 100.000,00 per IP, nessuna franchigia iniziale e rimborso spese di cura 10.000,00, oltre indennità da immobilizzazione e gessatura 75,00.
Sottoposto a visita da parte del perito fiduciario della compagnia assicurativa, emergeva tuttavia in capo all'attore una “patologica remota di 5 anni orsono, frattura clavicola dx trattata chirurgicamente;
10 anni orsono rinosettoplastica post-traumatica e frattura clavicola sx, incruentemente trattata”; il nesso evento – lesioni e lesioni – menomazioni appare soddisfatto ma occorre evidenziare che le fratture delle ossa nasali hanno agito su esiti di pregressa
3 rinosettoplastica effettuata 10 anni orsono. Pertanto, trattandosi di danno in polizza infortuni verranno valutate le sole conseguenze dirette d esclusive dell'evento”. Sicché il fiduciario riteneva congrua una valutazione dell'IP al 3% delle tabelle ANIA, a fronte di una lamentata IP pari al 7%.
Difetta dunque, in tale sede, il presupposto previsto dall'art. 186 bis/ter c.p.c. di cui si invoca applicazione, poiché le somme per cui si chiede la condanna della compagnia sono contestate.
L'istituto in questione è stato introdotto con la L. 26.11.1990, n. 353, prendendo a modello l'analogo istituto previsto dal primo comma dell'art. 423 del c.p.c. in materia di processo del lavoro.
In forza di esso, si attribuisce al Giudicante il potere di emettere, nel corso della trattazione, un provvedimento anticipatorio di condanna, e ciò al precipuo fine di razionalizzare e decongestionare la trattazione dei processi civili di condanna, mediante la rapida acquisizione di un titolo esecutivo solo qualora vi sia una non contestazione delle somme richieste ad indennizzo dall'attore.
3. Premesso che “la società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio”, come da statuizione contenuta nell'art.
1.7 della polizza, presente nella sezione infortuni, rubricato “criteri di indennizzabilità”, nonché dell'art. 5 delle
Condizioni generali di contratto, a fronte della divergenza delle valutazioni tecniche elaborate dalle parti, si rileva l'opportunità di rimettere la causa sul ruolo ai sensi dell'art. 279 c.p.c. e di integrare l'istruzione della causa mediante espletamento di CTU medico legale sulla persona del danneggiato al fine di verificare, come meglio articolato in separata ordinanza.
Spese alla sentenza definitiva.
P.T.M.
Il Tribunale di Roma, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
- dichiara la proponibilità della domanda formulata da Parte_1
- dispone, ai sensi dell'art. 279, co. 2, n. 4), la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Roma, addì 18.03.2025
Il Giudice
(Gianluca De Cristofaro Sciarrotta)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15437 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 04.12.2024, vertente
TRA
con l'avv. G. Summa Parte_1
ATTORE
E
, con l'avv. S. Bernardini Controparte_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, , chiedendo - Parte_1 Controparte_1
previa emissione di ordinanza di pagamento ex art. 186-bis/ter c.p.c. per l'importo di euro 5.600,00, ovvero per la diversa somma provata in corso di causa o ritenuta di giustizia anche secondo equità - di condannare la convenuta, ai sensi e per gli effetti della polizza stipulata tra le parti, ad indennizzare i danni patiti dall'attore e, per l'effetto, al pagamento dell'importo di euro 10.000,00, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia.
A sostegno della propria domanda, l'attore riferisce di essere titolare della polizza infortuni n. 21512K stipulata con - tacitamente prorogata sino al 30.09.2021 - e che in data Controparte_1
10.08.21 avrebbe subìto un infortunio durante le vacanze sull'isola di Ios (Grecia) ove sarebbe caduto da un ciclomotore ivi noleggiato, riportando lesioni e, segnatamente, frattura spiroide del malleolo esterno destro nonché frattura delle ossa proprie del naso.
1 A seguito dell'apertura del sinistro, la compagnia assicurativa proponeva un indennizzo di euro
5.600,00 (ip 3% euro 1.800,00, ricovero euro 900,00, gessatura euro 1350,00, spese mediche euro
1.549,15), che sarebbe stato accettato in acconto sul maggiore avere. Talché l'odierno attore si duole all'attualità della mancata ricezione dell'offerta medesima e chiede nel giudizio che ci occupa l'emissione di ordinanza ex art. 186 bis e/o ter cpc per tale somma.
Si costituiva , chiedendo in via preliminare, la declaratoria d'improcedibilità Controparte_1
per omesso ricorso all'arbitrato irrituale e, nel merito, il rigetto dell'istanza ex artt. 186-bis e 186-ter c.p.c. nonché della domanda risarcitoria attorea poiché infondata e non provata. Il tutto con refusione delle spese di lite.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 28.09.2023, il Giudicante concedeva i termini ex art. 183 comma 6 cpc e la causa veniva differita al 31.01.24 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Stante la necessità di deliberare in via pregiudiziale l'an debeatur della domanda - salva ogni determinazione in sede di sentenza sull'eventuale prosieguo istruttorio in ordine alla quantificazione del danno - questo Giudice fissava l'udienza del 04.12.24 per la precisazione delle conclusioni.
Rassegnate le conclusioni dai difensori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per gli scritti conclusivi.
***
1. Al fine di delibare la questione della proponibilità e procedibilità della domanda giudiziaria, contestata dalla compagnia convenuta, occorre preliminarmente qualificare la clausola contenuta nell'art.
5.12 della polizza stipulata tra le parti, rubricata “Controversie - Arbitrato irrituale”.
A tal uopo, giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
n. 14909/2002), secondo la quale “in tema di assicurazione contro i danni, qualora le parti affidino ad un terzo l'incarico di esprimere un apprezzamento tecnico sulla entità delle conseguenze di un evento al quale è collegata la prestazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale apprezzamento come reciprocamente vincolante ma escludendo - esplicitamente od implicitamente - dai poteri di detto terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed operatività della garanzia assicurativa, il relativo patto esula dall'ambito dell'arbitrato, rituale od irrituale, e configura una ipotesi di cosiddetta "perizia contrattuale", che non interferisce sull'azione giudiziaria rivolta alla definizione delle indicate questioni”.
La giurisprudenza successiva ha precisato che, nell'assicurazione contro i danni, la clausola di polizza che devolve a terzi l'accertamento, tramite perizia contrattuale, del danno astrattamente risarcibile non impedisce alle parti di sollevare in giudizio questioni preliminari di merito concernenti la stessa esistenza del diritto all'indennizzo, trattandosi di questioni sottratte alla competenza dei periti e idonee
2 a definire la lite senza necessità di ulteriori indagini sull'entità del danno (cfr., ex multis, Cass. n.
28511/2018; Cass. n. 2996/2016; Cass. n. 3961/2012).
La distinzione è connessa alla considerazione che con la previsione dell'arbitrato le parti demandano ai periti un atto di volizione;
con la previsione della perizia contrattuale le parti demandano ai periti una dichiarazione di scienza (cfr. Cass. n. 2996/2016).
Di talché, applicando i surriferiti principi al caso di specie, deve osservarsi che la clausola di cui si discute è qualificabile in termini di perizia contrattuale, devolvendo ai periti profili inerenti alla mera quantificazione del danno.
Da ciò discende che, nell'ambito di tale qualificazione, non sia possibile approdare all'improponibilità e/o improcedibilità della domanda spiegata dall'attore, poiché la clausola ex art.
5.12 della polizza per cui è causa non si esprime in termini di obbligatorietà ma di mera facoltà (p.
14/28, “le eventuali controversie di natura medica […] le questioni … “possono essere demandate ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo […]”).
Giusta polizza in atti, sull'attore grava, quale unica condizione di procedibilità prescritta ex lege (ex art. 5, commi 1 e 2, D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28) e pattuita contrattualmente (ex art.
5.16 secondo cui
“ogni controversia nascente o comunque collegata a questo contratto, dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010…preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione…davanti ad uno degli Organismi di mediazione”) ha diligentemente esperito l'istanza di mediazione c/o l'Organismo ADR Intesa di Roma, che ha avuto esito negativo, “a causa della mancata partecipazione della Parte chiamata in mediazione”, seppur regolarmente convocata.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, l'eccezione di improponibilità non può che essere disattesa.
2. Per ciò che concerne l'an debeatur si rileva che parte attrice reclama un indennizzo in forza della polizza assicurativa n. 21512EK stipulata con Controparte_2 Controparte_1
decorrente dal 30.09.2018 al 30.09.2019, tacitamente prorogata sino alla data del 30.09.2021 (cfr. pag. 74 polizza), sicché il relativo diritto prescinde dai profili di responsabilità in ordine alla causazione del sinistro stesso. Tale polizza prevede un massimale di euro 50.000,00 per il caso morte, euro 100.000,00 per IP, nessuna franchigia iniziale e rimborso spese di cura 10.000,00, oltre indennità da immobilizzazione e gessatura 75,00.
Sottoposto a visita da parte del perito fiduciario della compagnia assicurativa, emergeva tuttavia in capo all'attore una “patologica remota di 5 anni orsono, frattura clavicola dx trattata chirurgicamente;
10 anni orsono rinosettoplastica post-traumatica e frattura clavicola sx, incruentemente trattata”; il nesso evento – lesioni e lesioni – menomazioni appare soddisfatto ma occorre evidenziare che le fratture delle ossa nasali hanno agito su esiti di pregressa
3 rinosettoplastica effettuata 10 anni orsono. Pertanto, trattandosi di danno in polizza infortuni verranno valutate le sole conseguenze dirette d esclusive dell'evento”. Sicché il fiduciario riteneva congrua una valutazione dell'IP al 3% delle tabelle ANIA, a fronte di una lamentata IP pari al 7%.
Difetta dunque, in tale sede, il presupposto previsto dall'art. 186 bis/ter c.p.c. di cui si invoca applicazione, poiché le somme per cui si chiede la condanna della compagnia sono contestate.
L'istituto in questione è stato introdotto con la L. 26.11.1990, n. 353, prendendo a modello l'analogo istituto previsto dal primo comma dell'art. 423 del c.p.c. in materia di processo del lavoro.
In forza di esso, si attribuisce al Giudicante il potere di emettere, nel corso della trattazione, un provvedimento anticipatorio di condanna, e ciò al precipuo fine di razionalizzare e decongestionare la trattazione dei processi civili di condanna, mediante la rapida acquisizione di un titolo esecutivo solo qualora vi sia una non contestazione delle somme richieste ad indennizzo dall'attore.
3. Premesso che “la società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio”, come da statuizione contenuta nell'art.
1.7 della polizza, presente nella sezione infortuni, rubricato “criteri di indennizzabilità”, nonché dell'art. 5 delle
Condizioni generali di contratto, a fronte della divergenza delle valutazioni tecniche elaborate dalle parti, si rileva l'opportunità di rimettere la causa sul ruolo ai sensi dell'art. 279 c.p.c. e di integrare l'istruzione della causa mediante espletamento di CTU medico legale sulla persona del danneggiato al fine di verificare, come meglio articolato in separata ordinanza.
Spese alla sentenza definitiva.
P.T.M.
Il Tribunale di Roma, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
- dichiara la proponibilità della domanda formulata da Parte_1
- dispone, ai sensi dell'art. 279, co. 2, n. 4), la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Roma, addì 18.03.2025
Il Giudice
(Gianluca De Cristofaro Sciarrotta)
4