Accoglimento
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00252/2026REG.PROV.COLL.
N. 07276/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7276 del 2023, proposto da OS AR, AC TA OV, UA OV e UI OV, rappresentati e difesi dall'avvocato Emma Galiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marano di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 744/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il Cons. LO SE;
Viste le conclusioni di parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Gli appellanti meglio individuati in epigrafe chiedono l’annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 744/2023, che ha respinto il loro ricorso volto all’annullamento: a) del provvedimento del Comune di Marano di Napoli di accertamento di inottemperanza n. 23/19 del 28 ottobre 2019, notificato in data 11 novembre 2019, con cui è disposta l'acquisizione al patrimonio comunale del manufatto di complessivi mq 231, sito in Marano di Napoli alla via Marano Pianura n. 124, nonché dell'area di sedime e di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe; b) del provvedimento del Comune di Marano di Napoli di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prot. n. 32596 del 31 ottobre 2019, notificato in data 11 novembre 2019; c) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso, conseguente e comunque collegato, lesivo degli interessi degli appellanti ivi compreso per quanto di ragione: 1) il verbale del Comando di Polizia Municipale prot. n. 123/19/PG/PE del 5 ottobre 2019 di inottemperanza all'ordinanza di demolizione; 2) l'ordinanza di demolizione n. 21/19 del 27 giugno 2019; 3) le delibere commissariali n. 18 dell'11 luglio 2016 e n. 93 del 6 dicembre 2016 recanti “ Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie .
2 – In particolare, gli stessi appellanti sono comproprietari di un suolo sito in Napoli e del sovrastante manufatto di complessivi mq 231,00, a suo tempo sottoposto a sequestro penale insieme ad alcune auto presenti al suo interno.
3 – Successivamente, sebbene l’immobile fosse ancora sotto sequestro, il Comune di Marano di Napoli adottava l’ordinanza di demolizione n. 21/2019 del 27 giugno 2019 in quanto il medesimo manufatto era risultato essere stato realizzato in assenza di permesso di costruire.
4 - Sulla scorta del verbale del Comando di P.M. del 5 ottobre 2019 di inottemperanza all’ordinanza di demolizione (verbale che non risulta mai notificato né comunicato agli appellanti), l’Ente comunale adottava il provvedimento n. 23/19 del 28 ottobre 2019, di accertamento della inottemperanza alla ordinanza di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale “ delle opere abusive sopra descritte, dell’area di sedime e di quella necessaria, secondo le vigenti normative, alla realizzazione di opere analoghe, rientrante pienamente nei limiti previsti dall’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 ”, nonché il provvedimento prot. n. 32596 del 31 ottobre 2019 di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima di € 20.000.
5 - Tali atti venivano impugnati davanti al TAR, che respingeva il ricorso con la sentenza appellata.
6 – Con l’appello vengono dedotti plurimi motivi di impugnazione della predetta sentenza.
6.1 - In primo luogo, gli appellanti evidenziano che erano impossibilitati ad ottemperare all’ordine di demolizione, essendo stato l’immobile dissequestrato solo successivamente al sopralluogo di cui al verbale del Comando di P.M. del 5 ottobre 2019, attestante l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione.
6.2 – Inoltre, gli appellanti contestano la mancata puntuale individuazione dei luoghi acquisiti al patrimonio comunale e il mancato rispetto delle garanzie di partecipazione al procedimento sancite dalla legge n. 241 del 1990.
7 – Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
8 – Ai fini della decisione, considera in via generale il Collegio che l’irrogazione di una sanzione pecuniaria in caso di abuso edilizio è prevista per legge e che l’acquisizione dell’area di sedime al patrimonio comunale costituisce un effetto automatico della inottemperanza all’ordine demolitorio. Ne discende la natura obbligatoria ed il contenuto vincolato degli impugnati provvedimenti, conseguendone la impossibilità di attribuire un valore dirimente ai contestati vizi formali e procedurali.
9 – Tuttavia, nella specifica fattispecie considerata, gli stessi vizi svelano, al contrario, una carenza e irragionevolezza dell’istruttoria svolta dal Comune intimato in quanto, in disparte la imprecisa individuazione dell’area di sedime e la immotivata applicazione della sanzione pecuniaria nella misura massima, gli atti impugnati evidenziano che lo stesso Comune non ha tenuto in nessun conto la circostanza secondo cui, in presenza di un sequestro penale venuto meno solo dopo la verifica degli uffici comunali circa la mancata demolizione delle opere, gli odierni appellanti erano posti nella impossibilità di adempiere all’ordine demolitorio, non potendo pertanto decorrere i termini ai fini dell’acquisizione dei beni al patrimonio comunale. Il dissequestro dell’immobile è infatti risultato successivo al sopralluogo attestante l’inottemperanza all’ordine di demolizione.
10 – Alla stregua delle pregresse considerazioni l’appello deve essere pertanto accolto discendendone, in riforma della sentenza appellata, l’accoglimento del ricorso di primo grado con il conseguente annullamento degli atti ivi impugnati.
11 – Per l’effetto, il Comune intimato dovrà rimettere formalmente gli appellanti nella proprietà e nel possesso dei beni in esame, e da tale momento decorrerà il termine previsto dal proprio precedente provvedimento demolitorio ai fini dell’eventuale acquisizione al patrimonio comunale, fermo restando, in tal caso, l’onere del Comune di individuare puntualmente ed univocamente i manufatti abusivi e le relative aree di sedime entro i previsti limiti di legge.
12 – Allo stesso modo il Comune, se vorrà reiterare il provvedimento sanzionatorio pecuniario, dovrà corredarlo di idonea motivazione circa la quantificazione dell’importo della sanzione comminata.
13 – La peculiarità della fattispecie controversa giustifica, infine, la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado con il conseguente annullamento degli atti ivi impugnati, salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA Di RL, Presidente FF
LO SE, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
OSria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO SE | LA Di RL |
IL SEGRETARIO