Art. 2.
Le somme di cui al precedente articolo saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per milioni 500 nell'esercizio 1963-64; per milioni 750 nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e per milioni 750 nell'esercizio 1965.
Le somme di cui al precedente articolo saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per milioni 500 nell'esercizio 1963-64; per milioni 750 nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e per milioni 750 nell'esercizio 1965.