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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 682/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6986/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202470732189222125995313 IMU 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento sopra indicata, emessa dalla società concessionaria Municipia S.p.A. per conto del Comune di Cosenza, recante la richiesta di pagamento di € 1.893,49 a titolo di IMU per l'anno 2012. A sostegno del ricorso, la contribuente eccepiva:
1. L'omessa notifica degli atti presupposti (avviso di accertamento e ingiunzione fiscale);
2. L'intervenuta prescrizione del credito tributario;
3. Il difetto di motivazione e la carenza di legittimazione del concessionario.
Si costituiva in giudizio il Comune di Cosenza, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto, in regime di concessione ex art. 52 D.Lgs. 446/1997, la titolarità del potere di accertamento e riscossione, nonché la legittimazione processuale, spettano esclusivamente al concessionario,. Nel merito, l'Ente rilevava l'inammissibilità del ricorso per definitività degli atti prodromici regolarmente notificati e non impugnati.
Si costituiva altresì la Municipia S.p.A., la quale contestava integralmente le avverse deduzioni. La società concessionaria produceva documentazione attestante la regolare notifica dell'avviso di accertamento nel 2018 e dell'ingiunzione di pagamento nel 2018, deducendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione per l'efficacia interruttiva di tali atti e per le sospensioni Covid-19 applicabili.
All'udienza odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
1. Sulla legittimazione passiva. Preliminarmente, si accoglie l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Cosenza. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, qualora l'Ente locale affidi il servizio di riscossione a soggetti terzi ex art. 52 D.Lgs. 446/1997, il potere di accertamento e riscossione spetta al concessionario, al quale compete in via esclusiva la legittimazione processuale nelle controversie relative agli atti da esso emessi,. Nel caso di specie, l'atto impugnato è un'intimazione emessa da Municipia S.p.A., che è pertanto l'unico soggetto legittimato a resistere.
2. Sulla notifica degli atti presupposti e definitività della pretesa. La doglianza relativa all'omessa notifica degli atti prodromici è priva di pregio giuridico alla luce della documentazione prodotta dalle parti resistenti.
Dagli atti di causa emerge che:
• L'Avviso di accertamento n. 2912 del 19/12/2017 è stato regolarmente notificato in data 19/01/2018,. • L'Ingiunzione di pagamento n. 1078045180173135 emessa il 24/10/2018 è stata notificata il 04/12/2018
a mezzo raccomandata, con esito "Plico Rifiutato dal destinatario",.
Ai sensi di legge, il rifiuto di ricevere l'atto da parte del destinatario equivale a notifica perfezionata. Ne consegue che, non essendo stati tali atti impugnati nei termini perentori previsti dall'art. 21 del D.Lgs.
546/1992, la pretesa tributaria è divenuta definitiva,. A norma dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992,
l'impugnazione dell'atto successivo (intimazione) non consente di far valere vizi attinenti agli atti precedenti regolarmente notificati e divenuti definitivi. Pertanto, ogni eccezione relativa al merito della pretesa tributaria originaria è inammissibile.
3. Sulla Prescrizione. L'eccezione di prescrizione deve essere disattesa. La notifica dell'avviso di accertamento in data 19/01/2018 e, successivamente, la notifica dell'ingiunzione fiscale in data 04/12/2018 hanno validamente interrotto il termine prescrizionale quinquennale,. Considerando la data di notifica dell'ingiunzione (04/12/2018) e tenuto conto dei periodi di sospensione dei termini di riscossione previsti dalla normativa emergenziale COVID-19 (artt. 67 e 68 D.L. 18/2020 e successive proroghe), richiamati anche nell'atto impugnato, l'intimazione notificata il 21/08/2024 risulta tempestiva e idonea a interrompere nuovamente il corso della prescrizione. L'obbligazione tributaria è pertanto pienamente esigibile.
4. Spese di giudizio. Tenuto conto della costituzione di entrambe le parti resistenti e della peculiarità delle questioni processuali relative alla legittimazione passiva e alla sequenza delle notifiche, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, definitivamente pronunciando:
RIGETTA il ricorso e compensa le spese di giudizio
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6986/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202470732189222125995313 IMU 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento sopra indicata, emessa dalla società concessionaria Municipia S.p.A. per conto del Comune di Cosenza, recante la richiesta di pagamento di € 1.893,49 a titolo di IMU per l'anno 2012. A sostegno del ricorso, la contribuente eccepiva:
1. L'omessa notifica degli atti presupposti (avviso di accertamento e ingiunzione fiscale);
2. L'intervenuta prescrizione del credito tributario;
3. Il difetto di motivazione e la carenza di legittimazione del concessionario.
Si costituiva in giudizio il Comune di Cosenza, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto, in regime di concessione ex art. 52 D.Lgs. 446/1997, la titolarità del potere di accertamento e riscossione, nonché la legittimazione processuale, spettano esclusivamente al concessionario,. Nel merito, l'Ente rilevava l'inammissibilità del ricorso per definitività degli atti prodromici regolarmente notificati e non impugnati.
Si costituiva altresì la Municipia S.p.A., la quale contestava integralmente le avverse deduzioni. La società concessionaria produceva documentazione attestante la regolare notifica dell'avviso di accertamento nel 2018 e dell'ingiunzione di pagamento nel 2018, deducendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione per l'efficacia interruttiva di tali atti e per le sospensioni Covid-19 applicabili.
All'udienza odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
1. Sulla legittimazione passiva. Preliminarmente, si accoglie l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Cosenza. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, qualora l'Ente locale affidi il servizio di riscossione a soggetti terzi ex art. 52 D.Lgs. 446/1997, il potere di accertamento e riscossione spetta al concessionario, al quale compete in via esclusiva la legittimazione processuale nelle controversie relative agli atti da esso emessi,. Nel caso di specie, l'atto impugnato è un'intimazione emessa da Municipia S.p.A., che è pertanto l'unico soggetto legittimato a resistere.
2. Sulla notifica degli atti presupposti e definitività della pretesa. La doglianza relativa all'omessa notifica degli atti prodromici è priva di pregio giuridico alla luce della documentazione prodotta dalle parti resistenti.
Dagli atti di causa emerge che:
• L'Avviso di accertamento n. 2912 del 19/12/2017 è stato regolarmente notificato in data 19/01/2018,. • L'Ingiunzione di pagamento n. 1078045180173135 emessa il 24/10/2018 è stata notificata il 04/12/2018
a mezzo raccomandata, con esito "Plico Rifiutato dal destinatario",.
Ai sensi di legge, il rifiuto di ricevere l'atto da parte del destinatario equivale a notifica perfezionata. Ne consegue che, non essendo stati tali atti impugnati nei termini perentori previsti dall'art. 21 del D.Lgs.
546/1992, la pretesa tributaria è divenuta definitiva,. A norma dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992,
l'impugnazione dell'atto successivo (intimazione) non consente di far valere vizi attinenti agli atti precedenti regolarmente notificati e divenuti definitivi. Pertanto, ogni eccezione relativa al merito della pretesa tributaria originaria è inammissibile.
3. Sulla Prescrizione. L'eccezione di prescrizione deve essere disattesa. La notifica dell'avviso di accertamento in data 19/01/2018 e, successivamente, la notifica dell'ingiunzione fiscale in data 04/12/2018 hanno validamente interrotto il termine prescrizionale quinquennale,. Considerando la data di notifica dell'ingiunzione (04/12/2018) e tenuto conto dei periodi di sospensione dei termini di riscossione previsti dalla normativa emergenziale COVID-19 (artt. 67 e 68 D.L. 18/2020 e successive proroghe), richiamati anche nell'atto impugnato, l'intimazione notificata il 21/08/2024 risulta tempestiva e idonea a interrompere nuovamente il corso della prescrizione. L'obbligazione tributaria è pertanto pienamente esigibile.
4. Spese di giudizio. Tenuto conto della costituzione di entrambe le parti resistenti e della peculiarità delle questioni processuali relative alla legittimazione passiva e alla sequenza delle notifiche, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, definitivamente pronunciando:
RIGETTA il ricorso e compensa le spese di giudizio