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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 06/10/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3332/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3332/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 17 luglio 2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Romina Targa e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Verena Gadotti ricorrenti Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, depositato ex art. 473bis. 51, co. 5 c.p.c., i ricorrenti sig.
e sig.ra hanno concordemente chiesto la Parte_1 Controparte_1 modifica delle condizioni di divorzio in punto di mantenimento delle figlie e di
1 assegni familiari di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 461/2018 (di data 7 maggio 2018, pubblicata il 15 maggio 2018) e di cui al successivo decreto n.
323/2021 (di data 28 gennaio 2021, pubblicato il 3 febbraio 2021), domandando l'accoglimento delle seguenti condizioni: “
1. Disporre che da luglio 2025 compreso il contributo al mantenimento di a carico del padre in favore della madre sia Per_1 pari ad Euro 500,00.- mensili, con aggiornamento automatico istat e con rivalutazione monetaria, da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
2. essendo divenuta maggiorenne, disporre che da luglio 2025 il contributo Per_2 al mantenimento della stessa a carico del padre sia pari ad Euro 350,00.- mensili, con aggiornamento automatico istat e con rivalutazione monetaria, da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese direttamente alla figlia;
3. l'assegno unico INPS verrà percepito dai coniugi al 50%, mentre l'assegno provinciale verrà percepito dalla madre;
4. il sig. , entro 7 giorni dal deposito del presente ricorso Parte_1 presso la competente cancelleria del Tribunale di Trento si impegna a versare a mezzo bonifico bancario alla sig.ra l'importo di Euro 5.000,00.- per Controparte_1 arretrati ISTAT non corrisposti;
la sig.ra , con la ricezione Controparte_1 dell'importo di Euro 5.000,00.- nulla avrà più a che pretendere per mantenimento delle figlie e per arretrati ISTAT fino a giugno 2025 compreso;
5. i ricorrenti dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo fino alla data del deposito del presente ricorso presso la competente cancelleria del Tribunale di Trento, fatta eccezione per quanto indicato nel presente ricorso;
6. spese legali compensate, con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale”.
I ricorrenti hanno esposto che, con decreto n. 323/2021 di data 28 gennaio 2021, questo Tribunale ha modificato le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.
461/2018 in punto di assegnazione della casa coniugale, mantenimento delle figlie e assegni familiari.
I coniugi hanno rappresentato che, rispetto all'epoca di detto decreto, intendono chiedere un'ulteriore modifica delle condizioni di divorzio quanto al contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre e quanto agli assegni familiari (assegno unico INPS e assegno provinciale), ferme le altre condizioni della sentenza n.
2 461/2018 e del decreto n. 323/2021, rappresentando che la figlia è diventata Per_2 maggiorenne.
La domanda congiuntamente proposta dalle parti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di cui all'art. 9 della legge 1.12.1970, n. 898, in forza del quale qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
Tribunale può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità del contributo economico da corrispondere all'ex coniuge ed ai figli ai sensi degli artt.
5 e 6 della stessa legge.
Nel caso che occupa, le parti hanno dato congiuntamente atto che rispetto all'epoca della sentenza di divorzio n. 461/2018 e del decreto n. 323/2021 è divenuta maggiorenne la figlia rappresentando che è loro intenzione modificare le Per_2 condizioni di divorzio quanto al contributo al mantenimento delle e agli assegni familiari percepiti dalle parti (assegno unico INPS e assegno provinciale).
Ritiene il Collegio che l'intesa delle parti sia meritevole di ratifica, essendo la modifica concordata corrispondente all'interesse delle figlie e per le stesse non pregiudizievole.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo
Tribunale n. 461/2018 (di data 7 maggio 2018, pubblicata il 15 maggio 2018) e di cui al successivo decreto n. 323/2021 (di data 28 gennaio 2021, pubblicato il 3 febbraio 2021), dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti in ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3332/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 17 luglio 2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Romina Targa e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Verena Gadotti ricorrenti Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, depositato ex art. 473bis. 51, co. 5 c.p.c., i ricorrenti sig.
e sig.ra hanno concordemente chiesto la Parte_1 Controparte_1 modifica delle condizioni di divorzio in punto di mantenimento delle figlie e di
1 assegni familiari di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 461/2018 (di data 7 maggio 2018, pubblicata il 15 maggio 2018) e di cui al successivo decreto n.
323/2021 (di data 28 gennaio 2021, pubblicato il 3 febbraio 2021), domandando l'accoglimento delle seguenti condizioni: “
1. Disporre che da luglio 2025 compreso il contributo al mantenimento di a carico del padre in favore della madre sia Per_1 pari ad Euro 500,00.- mensili, con aggiornamento automatico istat e con rivalutazione monetaria, da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
2. essendo divenuta maggiorenne, disporre che da luglio 2025 il contributo Per_2 al mantenimento della stessa a carico del padre sia pari ad Euro 350,00.- mensili, con aggiornamento automatico istat e con rivalutazione monetaria, da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese direttamente alla figlia;
3. l'assegno unico INPS verrà percepito dai coniugi al 50%, mentre l'assegno provinciale verrà percepito dalla madre;
4. il sig. , entro 7 giorni dal deposito del presente ricorso Parte_1 presso la competente cancelleria del Tribunale di Trento si impegna a versare a mezzo bonifico bancario alla sig.ra l'importo di Euro 5.000,00.- per Controparte_1 arretrati ISTAT non corrisposti;
la sig.ra , con la ricezione Controparte_1 dell'importo di Euro 5.000,00.- nulla avrà più a che pretendere per mantenimento delle figlie e per arretrati ISTAT fino a giugno 2025 compreso;
5. i ricorrenti dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo fino alla data del deposito del presente ricorso presso la competente cancelleria del Tribunale di Trento, fatta eccezione per quanto indicato nel presente ricorso;
6. spese legali compensate, con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale”.
I ricorrenti hanno esposto che, con decreto n. 323/2021 di data 28 gennaio 2021, questo Tribunale ha modificato le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.
461/2018 in punto di assegnazione della casa coniugale, mantenimento delle figlie e assegni familiari.
I coniugi hanno rappresentato che, rispetto all'epoca di detto decreto, intendono chiedere un'ulteriore modifica delle condizioni di divorzio quanto al contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre e quanto agli assegni familiari (assegno unico INPS e assegno provinciale), ferme le altre condizioni della sentenza n.
2 461/2018 e del decreto n. 323/2021, rappresentando che la figlia è diventata Per_2 maggiorenne.
La domanda congiuntamente proposta dalle parti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di cui all'art. 9 della legge 1.12.1970, n. 898, in forza del quale qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
Tribunale può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità del contributo economico da corrispondere all'ex coniuge ed ai figli ai sensi degli artt.
5 e 6 della stessa legge.
Nel caso che occupa, le parti hanno dato congiuntamente atto che rispetto all'epoca della sentenza di divorzio n. 461/2018 e del decreto n. 323/2021 è divenuta maggiorenne la figlia rappresentando che è loro intenzione modificare le Per_2 condizioni di divorzio quanto al contributo al mantenimento delle e agli assegni familiari percepiti dalle parti (assegno unico INPS e assegno provinciale).
Ritiene il Collegio che l'intesa delle parti sia meritevole di ratifica, essendo la modifica concordata corrispondente all'interesse delle figlie e per le stesse non pregiudizievole.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo
Tribunale n. 461/2018 (di data 7 maggio 2018, pubblicata il 15 maggio 2018) e di cui al successivo decreto n. 323/2021 (di data 28 gennaio 2021, pubblicato il 3 febbraio 2021), dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti in ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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