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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/11/2025, n. 2479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2479 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
RG. N. 802 /2025 R.G.TRIB.
EL AB ID / Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di: RA Cresta Presidente relatrice Enzo Bucarelli Giudice Ottavio Colamartino Giudice
riunito nella Camera di consiglio del 11.11.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 802 / 2025 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del QUESTORE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA, Prot: 0064367 del 22.11.2024 di “rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale” proposto da
nato in [...] il [...], CF. , Parte_1 C.F._1
CUI: elettivamente domiciliato presso l'Avv. LUCIA GASPERINI del foro di C.F._2
Roma che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore della Spezia in data 22.11.2024, su parere negativo espresso dalla CT di Genova, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere il permesso per protezione speciale, formalizzata in data 11.11.2022. Il Questore ha decretato il rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale valutato il parere negativo, ritenuto obbligatorio e vincolante, emesso in data 06.02.2023, dalla Commissione territoriale di Torino, sezione di Genova. Ha preso atto della trasmissione da parte del richiedente di ulteriore documentazione, dopo la comunicazione dei motivi ostativi del 06.03.2023, evidenziando come la stessa non fosse idonea a modificare favorevolmente il precedente parere. Ha poi rilevato che il richiedente nel 2020 avesse presentato domanda di emersione alla Prefettura di
1 Roma, non conclusa favorevolmente ed ha concluso ritenendo che, dalla documentazione in atti, il richiedente non potesse rientrare in alcuna delle categorie indicate dall'art. 19 TUI. La Commissione Territoriale, nel proprio provvedimento, con il quale ha espresso parere sfavorevole al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ha dato atto della documentazione trasmessa (passaporto bengalese, comunicazione di ospitalità, contratto di locazione ad uso abitativo, modello allegato integrativo dell'istanza di protezione speciale) ed ha ritenuto che l'istante, residente in Italia dal dicembre 2019, non avesse prodotto documentazione in grado di provare un effettivo inserimento sociale in Italia, tale da integrare i presupposti di cui all'art. 19 D.lgs 286/98. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha premesso in fatto che:
- il ricorrente, cittadino bengalese, è giunto in Italia nel 2020, dopo aver lasciato il proprio Paese a causa delle condizioni di povertà che non gli permettevano di condurre una vita dignitosa;
- ha presentato istanza volta alla regolarizzazione del lavoro ma il reddito insufficiente ha portato all'archiviazione della pratica, circostanza questa che non gli ha consentito di produrre documentazione alla Commissione per valutare le proprie condizioni personali;
- ha lasciato in Bangladesh una famiglia in serie difficoltà economiche: la casa familiare ha preso fuoco a causa dello scoppio di una bombola di gas e a seguito dell'incendio la sorella del ricorrente è deceduta per le ustioni riportate;
- in Italia l'istante ha costruito legami umani e materiali che gli permettono di sostenere la famiglia in Bangladesh. Sul punto ha sottolineato come i figli della sorella deceduta fossero a suo carico e di essersi sposato lo scorso anno, tramite collegamento video, al fine di fornire un supporto a sua madre. Dopo aver richiamato vicende relative ad un altro soggetto, la difesa ha quindi lamentato una scarsa valutazione delle condizioni del Paese di origine. Su tali premesse ha censurato il rigetto del Questore e, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, ha concluso nei seguenti termini:
“CHIEDE All'Ecc.mo Tribunale di Genova
- in via preliminare: dichiarare la sospensione del provvedimento impugnato;
- In via principale e nel merito: accertata l'illegittimità dell'atto impugnato dichiararne l'annullamento e contestualmente ordinare alla Questura di Roma, ove il ricorrente attualmente dimora, accertata la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 10 c. III Cost., il rilascio di un permesso di soggiorno per la protezione ex art 19 comma1.1 Dlvo 25 del 2008”. Non essendo stato allegato alcunché al ricorso, su sollecito della GI, con le successive memorie, parte ricorrente ha precisato di aver provveduto a depositare il ricorso tempestivamente ma che, tuttavia, il deposito non era andato a buon fine a causa del mancato pagamento del CU, motivo per cui aveva provveduto ad un successivo deposito in data 20.01.2025 (nei termini). Con dette note è stata depositata la documentazione attestante la tempestività del ricorso e l'integrazione del ricorrente e segnatamente:
- Ricevuta di accettazione del deposito del ricorso inviata alla Parte_1 pec del difensore dal sistema informatico proveniente dall'indirizzo tribunale. tel.giustiziacert.it; Email_1
- fotografie della casa alluvionata del ricorrente;
2 - documentazione relativa all'istanza di sanatoria presentata il 15.08.2020, consistente nella domanda e nel modello F24 di pagamento (domanda effettuata allorquando il ricorrente era impiegato presso PO. ; CP_2
- dichiarazione di ospitalità rilasciata da un connazionale dal 14.3.2022, a tempo indeterminato, per un immobile a Roma, vidimata;
- modello C2 storico CPI ROMA, aggiornato al 22.02.2025, da cui emerge aver lavorato: dal 5.3.2020 come bracciante agricolo a tempo indeterminato presso PO. e dal 01.05.2024 presso BI SA con contratto a tempo CP_2 indeterminato part-time e qualifica di commesso di banco;
- comunicazione unilav relativa all'assunzione presso BI UL a tempo indeterminato a partire dal 01.08.2023 con qualifica di commesso di banco, Sede lavoro ROMA;
- buste paga per lavoro prestato presso BI UL per i mesi di settembre 2023, gennaio e febbraio 2024 e da maggio a dicembre 2024 (imponibile Irpef pari ad € 9.328,60)
- CU 24 relativa ai redditi 2023 per lavoro prestato presso BI UL da 01.08.2023 ed in forze al 31.12.23 pari ad € 4.377,41;
- CU 25 relativa ai redditi 2024 per lavoro prestato presso BI UL da cui risulta in forze al 31.12.24 e pari ad € 9.328,60:
- attestato di iscrizione e frequenza al CPIA Roma per a.s. 2024-2025, corso di italiano livello A1-A2, datato 23.01.2025;
- iscrizione a Smart Job- associazione professionisti per l'anno 2025.
Con le note del 19.05.2025 il difensore, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso introduttivo, ha allegato che il richiedente sia in Italia dal 2011 e lo stesso sia stato per anni oggetto di sfruttamento lavorativo;
che nel 2020 ha presentato domanda di sanatoria, rigettata per carenza dei requisiti nel reddito del datore di lavoro;
che, trasferitosi a Genova, ove ha lavorato in nero, ha avanzato la domanda di protezione speciale;
che nel 2023 è tornato a Roma, ove ancora oggi vive e lavora. Ha poi rilevato come, grazie ai guadagni percepiti, lo stesso riesca ad inviare denaro ai familiari e come lo stesso sia l'unica fonte di sostentamento sia per i genitori che per i figli minori (4 e 7 anni). Quale ulteriore documentazione relativa all'integrazione ha prodotto:
- comunicazione unilav relativa all'assunzione presso IR UL dal 01.05.2024 a tempo indeterminato part time (20h/sett) con qualifica di commesso di banco;
- busta paga per lavoro prestato presso IR UL per il mese di gennaio 2025 con importo netto pari ad € 894,41;
- denuncia di rapporto di lavoro domestico inoltrata all'INPS in data 17.09.2025 per lavoro con qualifica di Colf presso HA UL (sede lavoro Roma) con contratto a tempo determinato fino al 26.02.2026, e retribuzione mensile pari ad € 500,00;
- buste paga per lavoro prestato presso HA UL per i mesi di settembre e ottobre 2025 (di importo rispettivamente pari ad € 220 ed € 546), dalle quali
3 emerge l'assunzione il 18.09.2025 e la cessazione il 28.02.2026, unitamente alle ricevute di pagamento dei contributi (per lavoratori domestici) effettuate dal datore di lavoro per il terzo ed il quarto trimestre 2025;
- attestato di conoscenza della lingua italiana livello A2 rilasciato dal CPIA Lazio – Roma in data 04.06.2025;
- 39 ricevute di invio denaro verso il Bangladesh effettuate nel periodo compreso tra il 2021 ed il 2025.
Il , tramite l'Avvocatura dello Stato, si è costituito in giudizio Controparte_1 con comparsa del 09.05.2025 ed ha rilevato la grande confusione del ricorso il quale, oltre essere stato notificato ad un indirizzo erroneo, riporterebbe anche dati errati. Ha poi rilevato come non vi sia alcun radicamento sulla del ricorrente il quale, Pt_2 invece, ha sempre vissuto a Roma. Ha poi proseguito evidenziando come in Bangladesh lo stesso sia coniugato e non abbia provato esperienze traumatiche vissute nel Paese di origine o durante il percorso migratorio;
al contrario, in Italia, il ricorrente non pare avere una sistemazione autonoma ma una semplice ospitalità presso dei connazionali. Ha infine rilevato come non vi siano parenti sul TN e come il ricorrente non risulti aver frequentato corsi di italiano, pur essendo in Italia dal 2011, tanto da aver chiesto l'interprete. A sostegno delle difese espresse nella comparsa di risposta, l'avvocatura ha prodotto:
- istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dell'11.11.2022 comprendente i seguenti documenti allegati: passaporto bengalese;
dichiarazione ospitalità rilasciata da cittadino Afgano in La Spezia dal 5.11.2022 al 5.4.2023, non vidimata, unitamente al contratto di locazione a nome dell'ospitante (registrato) ed ai documenti dello stesso;
modello allegato all'istanza (ove è indicato essere in Italia dal 2019, avere una situazione abitativa stabile e una posizione lavorativa;
conoscere bene la lingua italiana;
non essere sposato;
avere familiari in Bangladesh;
avere lasciato il proprio Paese per problemi politici con il governo);
- parere emesso in data 06.02.2023 dalla Commissione Territoriale unitamente alla comunicazione dei motivi ostativi del 06.03.2023 e relativa ricevuta consegna - notifica a mezzo PEC 06.03.2023;
- documento Dr. Md. Showkat, prodotto dal ricorrente, attestante le condizioni di salute della madre dello stesso;
- dichiarazione di ospitalità rilasciata da un connazionale in Roma a tempo indeterminato a partire dal 14.03.2022, vidimata;
- decreto questorile Prot. 64367 MIPG del 22.11.2024, unitamente alla relata di notifica al difensore via PEC del 24.12.2024;
- mandato con elezione domicilio presso Avv. Gasperini del 23.12.2024 e contestuale revoca precedente difensore;
- Risultanza Banca dati Agenzia delle Entrate-Punto Fisco, presenza dichiarazioni fiscali in riferimento al ricorrente. Dal certificato del casellario giudiziale, acquisito d'ufficio, non risultano precedenti condanne e non risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica della Spezia, ultimo aggiornamento al mese di febbraio 2025. La trattazione e istruttoria del procedimento.
4 Con decreto del 30.01.2025 la G.I., rilevata la mancanza degli allegati citati in ricorso e, in particolare, del provvedimento impugnato con relativa notifica, ha invitato parte ricorrente al deposito della documentazione necessaria anche al fine di verificare la tempestività del ricorso. Con decreto del 25.02.2025 la G.I., dato atto della documentazione integrativa prodotta, rilevato come il ricorso dovesse ritenersi tempestivo essendo pervenuto nella casella PEC dell'ufficio preposto alle iscrizioni dei procedimenti della Sezione civile del Tribunale di Genova in data 16.01.2025, ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha fissato l'udienza del 19.05.2025 per la discussione sulla domanda cautelare accolta. Nel medesimo provvedimento la G.I. ha invitato parte ricorrente a depositare documentazione relativa al percorso di integrazione (modello C2 storico del CPI, risultando dagli atti una discrasia tra modello unilav e modello C2 già prodotto, nonché a provvedere alla rettifica degli errori materiali del ricorso, così come evidenziati da parte ricorrente nella memoria del 17.02.2025). All'udienza del 19.05.2025, confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, la GI ha rinviato all'udienza del 6.11.2025 per l'audizione del ricorrente. Durante l'audizione tenutasi davanti alla GI il ricorrente, che ha sostenuto l'intero esame in italiano (seppure con difficoltà), in sintesi, ha precisato di avere lasciato il proprio Paese nel 2013 per trasferirsi a Dubai;
di essere rimasto a Dubai fino al 2019 e di essere giunto in Italia in data 24.12.2019, dopo aver affrontato l'attraversata via mare dalla Tunisia;
di avere una famiglia di origine composta dai genitori, un fratello e due sorelle;
di essersi sposato a distanza con una connazionale e di avere mantenuto i contatti con i propri familiari, rimasti in Bangladesh;
di aver frequentato le scuole fino ai dodici anni e di non aver mai lavorato nel proprio Paese. In ordine ai motivi per cui ha lasciato il Bangladesh ha riferito di essere partito per cercare un lavoro che gli permettesse di sostenere la famiglia. Ha poi dichiarato di avere presentato una domanda di sanatoria nel 2020, domanda non andata a buon fine, e di avere successivamente presentato domanda per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
di non avere mai fatto domanda di protezione internazionale. In ordine al proprio percorso di integrazione ha riferito di avere sempre vissuto a Roma, ad eccezione di un periodo in cui ha vissuto a La Spezia;
di avere lavorato presso IR UL in un negozio di alimentari, con un contratto a tempo indeterminato, sottoscritto nell'agosto 2023 e poi, con un nuovo contratto, sempre a tempo indeterminato, dal 01.05.2024 fino al mese di aprile 2025, quando è cessata detta attività commerciale;
di avere successivamente iniziato a lavorare con qualifica di domestico, a partire dal mese di settembre 2025, presso un connazionale, HA UL;
di lavorare dalle 8 alle 14 e di occuparsi delle pulizie e di cucinare;
di avere trovato il lavoro il lavoro tramite un'agenzia e di percepire una retribuzione mensile pari ad € 500. In risposta a domande di approfondimento ha poi dichiarato di raggiungere il luogo di lavoro utilizzando la metropolitana;
di vivere insieme ad un connazionale, alla moglie e ai figli Per_1 dello stesso, in Via Leone Magno 50, zona Cornelia, e di corrispondere un totale di 350
€ mensili per vitto e alloggio;
di avere due cugini anche loro residenti a [...], con cui si frequenta, e di avere alcuni amici connazionali con cui trascorre il tempo libero, gioca a football e a cricket;
di frequentare saltuariamente la moschea. Al termine dell'audizione la GI ha invitato le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale. Parte ricorrente ha insistito per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale e parte convenuta, rilevato come al momento del
5 rigetto della non vi fosse un effettivo radicamento territoriale ex art 5 TUI, ha CP_3 concluso rimettendosi alla prudente valutazione del Collegio di tutte le circostanze emerse in corso di giudizio, e, in caso di accoglimento del ricorso, con compensazione delle spese. La Giudice ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione. Tutto ciò premesso OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va premesso che nel caso in esame (relativo a domanda di protezione speciale formalizzata l'11.11.2022) non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto;
ciò per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente” (ovvero fino al 11.3.2023). Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), aveva modificato la disciplina delle protezioni
“complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del ,diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
6 È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella
7 molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Protezione accordabile Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del percorso di integrazione sociale, culturale e lavorativo svolto dall'istante. Il ricorrente, giunto in Italia alla fine del 2019, così come chiarito in sede di audizione, ha da sempre perseguito il raggiungimento di una propria indipendenza economica sul territorio nazionale, gestendosi fin da subito in modo del tutto autonomo, senza gravare sul circuito dell'accoglienza. Dopo aver tentato di regolarizzarsi attraverso la presentazione di una domanda di sanatoria nel 2020, non andata a buon fine, e dopo un periodo in cui si è visto costretto a lavorare irregolarmente tra Roma e La Spezia, con il suo ritorno nella capitale, nel 2023, ha potuto contare finalmente su una maggiore stabilità sia sotto il profilo lavorativo sia sotto quello alloggiativo. Come emerge dalla documentazione in atti, ha inizialmente lavorato come Pt_1 bracciante agricolo presso la società Po. tavia, a seguito del rigetto della CP_2 sanatoria, lo stesso ha accettato lavori non in regola fino a quando, nel 2023, dopo avere presentato domanda di protezione speciale, non è stato assunto presso IR UL con qualifica di commesso di banco. In ordine a tale rapporto lavorativo, dalla documentazione in atti, nonché dalle dichiarazioni rese in sede di audizione nanti la GI, è emerso come il richiedente abbia lavorato presso il medesimo datore di lavoro praticamente ininterrottamente dall'agosto 2023 all'aprile 2025, seppure in forza di due diversi contratti a tempo indeterminato, il primo con decorrenza dal 01.08.2023 ed il secondo con decorrenza dal 01.05.2024. Dalle Certificazioni uniche nonché dalle buste paga relative al suddetto rapporto di lavoro, emergono redditi pari rispettivamente ad € 4.377,41 per il 2023 ed € 9.328,60 per il 2024. Relativamente al periodo di lavoro svolto presso IR UL nel 2025 risulta in atti un'unica busta paga, relativa al mese di gennaio 2025, con importo pari ad
€ 894,41. Dopo un breve periodo (aprile – settembre) in cui l'istante è risultato essere privo di lavoro, lo stesso ha reperito una nuova occupazione e, a far data dal 17.09.2025, è stato assunto con contratto a tempo determinato, con scadenza fissata per il 28.02.2026, presso HA UL, con qualifica di colf. Relativamente a tale ultimo rapporto di lavoro risultano agli atti la denuncia di lavoro domestico presentata dal datore di lavoro nonché le buste paga e le ricevute di pagamento dei contributi dalle quali emerge, così come del resto confermato in sede di audizione dallo stesso richiedente, una retribuzione mensile netta pari ad € 550. Sebbene tale ultima retribuzione appaia inferiore a quella percepita precedentemente e non possa considerarsi sufficiente a garantire una piena indipendenza economica, la stessa può ritenersi idonea a soddisfare i bisogni dell'istante. Sul punto il Collegio
8 sottolinea come l'istante abbia dichiarato di avere un esborso mensile pari ad € 350 per vitto e alloggio e di riuscire ad inviare parte del denaro restante ai propri familiari, così come risulta anche dalle numerose ricevute di invio di denaro in atti. Inoltre, con il rilascio del permesso di protezione speciale, potrà utilmente impiegarsi in altre attività lavorative, come riferito all'udienza (“D come ti sei mantenuto dal tuo arrivo in Italia ad oggi? Mi puoi indicare i nomi delle ditte ed i luoghi dove hai lavorato? Con quali mansioni? R ho lavorato in un alimentare presso BI UL con contratto a tempo indeterminato a partire dall'agosto 2023, lavoravo tutti i giorni a parte la domenica che era chiuso;
D mi puoi spiegare come mai risultano due assunzioni da parte di BI SA, la prima a tempo indeterminato, dal 1.8.2023 ed una seconda dal 1.5.2024? R perché il lavoro era finito ed avevo cercato altro ma poi sono tornato da lui con un nuovo contratto, sempre a tempo indeterminato, per sei ore al giorno;
ho lavorato per lui fino ad aprile 2025; D perché si è interrotto il rapporto? R perché ha chiuso il negozio;
D che lavoro stai facendo ora, per chi? R dopo per tre o quattro mesi ho cercato lavoro, con difficoltà perché non avevo il permesso di soggiorno;
a settembre 2025 ho trovato un lavoro, sempre a Roma, come domestico”) ha mostrato impegno anche sotto il profilo dell'apprendimento della lingua Pt_1 iscrivendosi al CPIA di Roma ove, recentemente, ha ottenuto l'attestato di conoscenza della lingua italiana di livello A2, conoscenza di cui ha dato prova, seppur con qualche incertezza, anche in sede di audizione nanti la GI. Oltre all'inserimento così documentato, l'istante nel corso di questi anni ha saputo creare una solida rete di amicizie intorno a lui, ricevendo ospitalità da connazionali e potendo contare, oltreché su due cugini, su amici e conoscenti con cui ha riferito di trascorrere il proprio tempo libero. L'inserimento così documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione tenacemente perseguito, che trova solo il culmine nella posizione lavorativa conseguita, la quale, deve ritenersi, si accompagni ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché facenti parte della quotidianità. Il patrimonio della personalità del ricorrente può, cioè, dirsi già arricchito dalle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendolo portatore di una vita privata altra e diversa da quella lasciata nel Paese di origine. Se è pur vero che il richiedente ha ancora nel suo Paese dei legami familiari, deve rilevarsi come lo stesso, avendo vissuto per molto tempo a Dubai, manchi dal proprio Paese ormai da oltre dieci anni e come, una volta giunto in Italia, lo sesso si sia inserito oltreché sotto il profilo occupazionale anche in quello sociale. L'arrivo in Italia gli ha permesso di intraprendere un percorso di vita che un eventuale rimpatrio interromperebbe in maniera irrimediabile. Seppur la prima documentazione lavorativa risalga al 2023, lo stesso richiedente ha riferito di aver lavorato fin dal proprio arrivo sul TN, seppur con contratti non regolari. L'impegno e la determinazione dimostrati hanno fatto sì che lo stesso riuscisse non solo a provvedere ai propri fabbisogni ma altresì a sostenere i familiari in Bangladesh inviandogli denaro e a procedere giudizialmente senza dovere ricorrere al beneficio del gratuito patrocinio. Il percorso di integrazione appare particolarmente meritevole in quanto svolto in totale autonomia, al di fuori di qualsivoglia circuito di accoglienza. Infine, si ritiene improbabile che il richiedente possa incontrare difficoltà significative nell'ottenere un nuovo impiego anche nel caso in cui il rapporto lavorativo attuale non
9 fosse rinnovato alla scadenza. Tale valutazione si basa sulla sua storia occupazionale, caratterizzata da una continuità lavorativa fin dal momento in cui l'istante è stato in possesso di regolare permesso di soggiorno. Tutti questi elementi fanno propendere per il riconoscimento della protezione speciale. Comparando le situazioni, relative alla realtà di rimpatrio, con quella in cui risulta ormai inserito, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa” che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU. Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale e familiare, applicabile al presente giudizio ratione temporis, non è necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa1. Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/3/2023). Le condizioni del Paese di origine -come accennato- assumono peraltro rilevanza, sia quale elemento ulteriore per ritenere violato, in caso di rimpatrio, il diritto alla vita privata del richiedente, sia ai sensi della prima parte dell'art. 19 comma 1.1 cit., che impone il rilascio del permesso qualora “ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”. Tra questi, il rispetto degli obblighi costituzionali (previsione, per la verità, inutile e implicita) e pertanto anche del diritto di asilo di cui all'art. 10 comma 3 Cost. Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale né carichi pendenti), dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Ai sensi degli artt.32/3°comma d.lgs 25/2008 e 19, comma 1.2, primo periodo, TUI, ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1. terzo e quarto periodo, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale. Da ultimo va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7, comma 2 e 3, D.L. 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà convertibile in permesso per motivi di lavoro.
10 Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. Spese di giudizio In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondato in particolare sugli ulteriori elementi emersi nel corso del giudizio in ordine all'effettivo radicamento del ricorrente nel territorio italiano, anche dal punto di vista culturale e sociale, e che parte convenuta, all'udienza di discussione, si sia rimessa alla valutazione del Collegio, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1. terzo e quarto periodo d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente, dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore di LA SPEZIA per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in favore del richiedente nato in [...] il [...], CF. Parte_1
, CUI: C.F._1 C.F._2
• Spese compensate.
Così deciso in camera di consiglio in data 11.11.2025
La Presidente relatrice
Dott.ssa RA Cresta
11
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21
EL AB ID / Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di: RA Cresta Presidente relatrice Enzo Bucarelli Giudice Ottavio Colamartino Giudice
riunito nella Camera di consiglio del 11.11.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 802 / 2025 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del QUESTORE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA, Prot: 0064367 del 22.11.2024 di “rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale” proposto da
nato in [...] il [...], CF. , Parte_1 C.F._1
CUI: elettivamente domiciliato presso l'Avv. LUCIA GASPERINI del foro di C.F._2
Roma che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore della Spezia in data 22.11.2024, su parere negativo espresso dalla CT di Genova, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere il permesso per protezione speciale, formalizzata in data 11.11.2022. Il Questore ha decretato il rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale valutato il parere negativo, ritenuto obbligatorio e vincolante, emesso in data 06.02.2023, dalla Commissione territoriale di Torino, sezione di Genova. Ha preso atto della trasmissione da parte del richiedente di ulteriore documentazione, dopo la comunicazione dei motivi ostativi del 06.03.2023, evidenziando come la stessa non fosse idonea a modificare favorevolmente il precedente parere. Ha poi rilevato che il richiedente nel 2020 avesse presentato domanda di emersione alla Prefettura di
1 Roma, non conclusa favorevolmente ed ha concluso ritenendo che, dalla documentazione in atti, il richiedente non potesse rientrare in alcuna delle categorie indicate dall'art. 19 TUI. La Commissione Territoriale, nel proprio provvedimento, con il quale ha espresso parere sfavorevole al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ha dato atto della documentazione trasmessa (passaporto bengalese, comunicazione di ospitalità, contratto di locazione ad uso abitativo, modello allegato integrativo dell'istanza di protezione speciale) ed ha ritenuto che l'istante, residente in Italia dal dicembre 2019, non avesse prodotto documentazione in grado di provare un effettivo inserimento sociale in Italia, tale da integrare i presupposti di cui all'art. 19 D.lgs 286/98. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha premesso in fatto che:
- il ricorrente, cittadino bengalese, è giunto in Italia nel 2020, dopo aver lasciato il proprio Paese a causa delle condizioni di povertà che non gli permettevano di condurre una vita dignitosa;
- ha presentato istanza volta alla regolarizzazione del lavoro ma il reddito insufficiente ha portato all'archiviazione della pratica, circostanza questa che non gli ha consentito di produrre documentazione alla Commissione per valutare le proprie condizioni personali;
- ha lasciato in Bangladesh una famiglia in serie difficoltà economiche: la casa familiare ha preso fuoco a causa dello scoppio di una bombola di gas e a seguito dell'incendio la sorella del ricorrente è deceduta per le ustioni riportate;
- in Italia l'istante ha costruito legami umani e materiali che gli permettono di sostenere la famiglia in Bangladesh. Sul punto ha sottolineato come i figli della sorella deceduta fossero a suo carico e di essersi sposato lo scorso anno, tramite collegamento video, al fine di fornire un supporto a sua madre. Dopo aver richiamato vicende relative ad un altro soggetto, la difesa ha quindi lamentato una scarsa valutazione delle condizioni del Paese di origine. Su tali premesse ha censurato il rigetto del Questore e, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, ha concluso nei seguenti termini:
“CHIEDE All'Ecc.mo Tribunale di Genova
- in via preliminare: dichiarare la sospensione del provvedimento impugnato;
- In via principale e nel merito: accertata l'illegittimità dell'atto impugnato dichiararne l'annullamento e contestualmente ordinare alla Questura di Roma, ove il ricorrente attualmente dimora, accertata la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 10 c. III Cost., il rilascio di un permesso di soggiorno per la protezione ex art 19 comma1.1 Dlvo 25 del 2008”. Non essendo stato allegato alcunché al ricorso, su sollecito della GI, con le successive memorie, parte ricorrente ha precisato di aver provveduto a depositare il ricorso tempestivamente ma che, tuttavia, il deposito non era andato a buon fine a causa del mancato pagamento del CU, motivo per cui aveva provveduto ad un successivo deposito in data 20.01.2025 (nei termini). Con dette note è stata depositata la documentazione attestante la tempestività del ricorso e l'integrazione del ricorrente e segnatamente:
- Ricevuta di accettazione del deposito del ricorso inviata alla Parte_1 pec del difensore dal sistema informatico proveniente dall'indirizzo tribunale. tel.giustiziacert.it; Email_1
- fotografie della casa alluvionata del ricorrente;
2 - documentazione relativa all'istanza di sanatoria presentata il 15.08.2020, consistente nella domanda e nel modello F24 di pagamento (domanda effettuata allorquando il ricorrente era impiegato presso PO. ; CP_2
- dichiarazione di ospitalità rilasciata da un connazionale dal 14.3.2022, a tempo indeterminato, per un immobile a Roma, vidimata;
- modello C2 storico CPI ROMA, aggiornato al 22.02.2025, da cui emerge aver lavorato: dal 5.3.2020 come bracciante agricolo a tempo indeterminato presso PO. e dal 01.05.2024 presso BI SA con contratto a tempo CP_2 indeterminato part-time e qualifica di commesso di banco;
- comunicazione unilav relativa all'assunzione presso BI UL a tempo indeterminato a partire dal 01.08.2023 con qualifica di commesso di banco, Sede lavoro ROMA;
- buste paga per lavoro prestato presso BI UL per i mesi di settembre 2023, gennaio e febbraio 2024 e da maggio a dicembre 2024 (imponibile Irpef pari ad € 9.328,60)
- CU 24 relativa ai redditi 2023 per lavoro prestato presso BI UL da 01.08.2023 ed in forze al 31.12.23 pari ad € 4.377,41;
- CU 25 relativa ai redditi 2024 per lavoro prestato presso BI UL da cui risulta in forze al 31.12.24 e pari ad € 9.328,60:
- attestato di iscrizione e frequenza al CPIA Roma per a.s. 2024-2025, corso di italiano livello A1-A2, datato 23.01.2025;
- iscrizione a Smart Job- associazione professionisti per l'anno 2025.
Con le note del 19.05.2025 il difensore, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso introduttivo, ha allegato che il richiedente sia in Italia dal 2011 e lo stesso sia stato per anni oggetto di sfruttamento lavorativo;
che nel 2020 ha presentato domanda di sanatoria, rigettata per carenza dei requisiti nel reddito del datore di lavoro;
che, trasferitosi a Genova, ove ha lavorato in nero, ha avanzato la domanda di protezione speciale;
che nel 2023 è tornato a Roma, ove ancora oggi vive e lavora. Ha poi rilevato come, grazie ai guadagni percepiti, lo stesso riesca ad inviare denaro ai familiari e come lo stesso sia l'unica fonte di sostentamento sia per i genitori che per i figli minori (4 e 7 anni). Quale ulteriore documentazione relativa all'integrazione ha prodotto:
- comunicazione unilav relativa all'assunzione presso IR UL dal 01.05.2024 a tempo indeterminato part time (20h/sett) con qualifica di commesso di banco;
- busta paga per lavoro prestato presso IR UL per il mese di gennaio 2025 con importo netto pari ad € 894,41;
- denuncia di rapporto di lavoro domestico inoltrata all'INPS in data 17.09.2025 per lavoro con qualifica di Colf presso HA UL (sede lavoro Roma) con contratto a tempo determinato fino al 26.02.2026, e retribuzione mensile pari ad € 500,00;
- buste paga per lavoro prestato presso HA UL per i mesi di settembre e ottobre 2025 (di importo rispettivamente pari ad € 220 ed € 546), dalle quali
3 emerge l'assunzione il 18.09.2025 e la cessazione il 28.02.2026, unitamente alle ricevute di pagamento dei contributi (per lavoratori domestici) effettuate dal datore di lavoro per il terzo ed il quarto trimestre 2025;
- attestato di conoscenza della lingua italiana livello A2 rilasciato dal CPIA Lazio – Roma in data 04.06.2025;
- 39 ricevute di invio denaro verso il Bangladesh effettuate nel periodo compreso tra il 2021 ed il 2025.
Il , tramite l'Avvocatura dello Stato, si è costituito in giudizio Controparte_1 con comparsa del 09.05.2025 ed ha rilevato la grande confusione del ricorso il quale, oltre essere stato notificato ad un indirizzo erroneo, riporterebbe anche dati errati. Ha poi rilevato come non vi sia alcun radicamento sulla del ricorrente il quale, Pt_2 invece, ha sempre vissuto a Roma. Ha poi proseguito evidenziando come in Bangladesh lo stesso sia coniugato e non abbia provato esperienze traumatiche vissute nel Paese di origine o durante il percorso migratorio;
al contrario, in Italia, il ricorrente non pare avere una sistemazione autonoma ma una semplice ospitalità presso dei connazionali. Ha infine rilevato come non vi siano parenti sul TN e come il ricorrente non risulti aver frequentato corsi di italiano, pur essendo in Italia dal 2011, tanto da aver chiesto l'interprete. A sostegno delle difese espresse nella comparsa di risposta, l'avvocatura ha prodotto:
- istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dell'11.11.2022 comprendente i seguenti documenti allegati: passaporto bengalese;
dichiarazione ospitalità rilasciata da cittadino Afgano in La Spezia dal 5.11.2022 al 5.4.2023, non vidimata, unitamente al contratto di locazione a nome dell'ospitante (registrato) ed ai documenti dello stesso;
modello allegato all'istanza (ove è indicato essere in Italia dal 2019, avere una situazione abitativa stabile e una posizione lavorativa;
conoscere bene la lingua italiana;
non essere sposato;
avere familiari in Bangladesh;
avere lasciato il proprio Paese per problemi politici con il governo);
- parere emesso in data 06.02.2023 dalla Commissione Territoriale unitamente alla comunicazione dei motivi ostativi del 06.03.2023 e relativa ricevuta consegna - notifica a mezzo PEC 06.03.2023;
- documento Dr. Md. Showkat, prodotto dal ricorrente, attestante le condizioni di salute della madre dello stesso;
- dichiarazione di ospitalità rilasciata da un connazionale in Roma a tempo indeterminato a partire dal 14.03.2022, vidimata;
- decreto questorile Prot. 64367 MIPG del 22.11.2024, unitamente alla relata di notifica al difensore via PEC del 24.12.2024;
- mandato con elezione domicilio presso Avv. Gasperini del 23.12.2024 e contestuale revoca precedente difensore;
- Risultanza Banca dati Agenzia delle Entrate-Punto Fisco, presenza dichiarazioni fiscali in riferimento al ricorrente. Dal certificato del casellario giudiziale, acquisito d'ufficio, non risultano precedenti condanne e non risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica della Spezia, ultimo aggiornamento al mese di febbraio 2025. La trattazione e istruttoria del procedimento.
4 Con decreto del 30.01.2025 la G.I., rilevata la mancanza degli allegati citati in ricorso e, in particolare, del provvedimento impugnato con relativa notifica, ha invitato parte ricorrente al deposito della documentazione necessaria anche al fine di verificare la tempestività del ricorso. Con decreto del 25.02.2025 la G.I., dato atto della documentazione integrativa prodotta, rilevato come il ricorso dovesse ritenersi tempestivo essendo pervenuto nella casella PEC dell'ufficio preposto alle iscrizioni dei procedimenti della Sezione civile del Tribunale di Genova in data 16.01.2025, ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha fissato l'udienza del 19.05.2025 per la discussione sulla domanda cautelare accolta. Nel medesimo provvedimento la G.I. ha invitato parte ricorrente a depositare documentazione relativa al percorso di integrazione (modello C2 storico del CPI, risultando dagli atti una discrasia tra modello unilav e modello C2 già prodotto, nonché a provvedere alla rettifica degli errori materiali del ricorso, così come evidenziati da parte ricorrente nella memoria del 17.02.2025). All'udienza del 19.05.2025, confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, la GI ha rinviato all'udienza del 6.11.2025 per l'audizione del ricorrente. Durante l'audizione tenutasi davanti alla GI il ricorrente, che ha sostenuto l'intero esame in italiano (seppure con difficoltà), in sintesi, ha precisato di avere lasciato il proprio Paese nel 2013 per trasferirsi a Dubai;
di essere rimasto a Dubai fino al 2019 e di essere giunto in Italia in data 24.12.2019, dopo aver affrontato l'attraversata via mare dalla Tunisia;
di avere una famiglia di origine composta dai genitori, un fratello e due sorelle;
di essersi sposato a distanza con una connazionale e di avere mantenuto i contatti con i propri familiari, rimasti in Bangladesh;
di aver frequentato le scuole fino ai dodici anni e di non aver mai lavorato nel proprio Paese. In ordine ai motivi per cui ha lasciato il Bangladesh ha riferito di essere partito per cercare un lavoro che gli permettesse di sostenere la famiglia. Ha poi dichiarato di avere presentato una domanda di sanatoria nel 2020, domanda non andata a buon fine, e di avere successivamente presentato domanda per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
di non avere mai fatto domanda di protezione internazionale. In ordine al proprio percorso di integrazione ha riferito di avere sempre vissuto a Roma, ad eccezione di un periodo in cui ha vissuto a La Spezia;
di avere lavorato presso IR UL in un negozio di alimentari, con un contratto a tempo indeterminato, sottoscritto nell'agosto 2023 e poi, con un nuovo contratto, sempre a tempo indeterminato, dal 01.05.2024 fino al mese di aprile 2025, quando è cessata detta attività commerciale;
di avere successivamente iniziato a lavorare con qualifica di domestico, a partire dal mese di settembre 2025, presso un connazionale, HA UL;
di lavorare dalle 8 alle 14 e di occuparsi delle pulizie e di cucinare;
di avere trovato il lavoro il lavoro tramite un'agenzia e di percepire una retribuzione mensile pari ad € 500. In risposta a domande di approfondimento ha poi dichiarato di raggiungere il luogo di lavoro utilizzando la metropolitana;
di vivere insieme ad un connazionale, alla moglie e ai figli Per_1 dello stesso, in Via Leone Magno 50, zona Cornelia, e di corrispondere un totale di 350
€ mensili per vitto e alloggio;
di avere due cugini anche loro residenti a [...], con cui si frequenta, e di avere alcuni amici connazionali con cui trascorre il tempo libero, gioca a football e a cricket;
di frequentare saltuariamente la moschea. Al termine dell'audizione la GI ha invitato le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale. Parte ricorrente ha insistito per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale e parte convenuta, rilevato come al momento del
5 rigetto della non vi fosse un effettivo radicamento territoriale ex art 5 TUI, ha CP_3 concluso rimettendosi alla prudente valutazione del Collegio di tutte le circostanze emerse in corso di giudizio, e, in caso di accoglimento del ricorso, con compensazione delle spese. La Giudice ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione. Tutto ciò premesso OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va premesso che nel caso in esame (relativo a domanda di protezione speciale formalizzata l'11.11.2022) non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto;
ciò per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente” (ovvero fino al 11.3.2023). Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), aveva modificato la disciplina delle protezioni
“complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del ,diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
6 È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella
7 molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Protezione accordabile Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del percorso di integrazione sociale, culturale e lavorativo svolto dall'istante. Il ricorrente, giunto in Italia alla fine del 2019, così come chiarito in sede di audizione, ha da sempre perseguito il raggiungimento di una propria indipendenza economica sul territorio nazionale, gestendosi fin da subito in modo del tutto autonomo, senza gravare sul circuito dell'accoglienza. Dopo aver tentato di regolarizzarsi attraverso la presentazione di una domanda di sanatoria nel 2020, non andata a buon fine, e dopo un periodo in cui si è visto costretto a lavorare irregolarmente tra Roma e La Spezia, con il suo ritorno nella capitale, nel 2023, ha potuto contare finalmente su una maggiore stabilità sia sotto il profilo lavorativo sia sotto quello alloggiativo. Come emerge dalla documentazione in atti, ha inizialmente lavorato come Pt_1 bracciante agricolo presso la società Po. tavia, a seguito del rigetto della CP_2 sanatoria, lo stesso ha accettato lavori non in regola fino a quando, nel 2023, dopo avere presentato domanda di protezione speciale, non è stato assunto presso IR UL con qualifica di commesso di banco. In ordine a tale rapporto lavorativo, dalla documentazione in atti, nonché dalle dichiarazioni rese in sede di audizione nanti la GI, è emerso come il richiedente abbia lavorato presso il medesimo datore di lavoro praticamente ininterrottamente dall'agosto 2023 all'aprile 2025, seppure in forza di due diversi contratti a tempo indeterminato, il primo con decorrenza dal 01.08.2023 ed il secondo con decorrenza dal 01.05.2024. Dalle Certificazioni uniche nonché dalle buste paga relative al suddetto rapporto di lavoro, emergono redditi pari rispettivamente ad € 4.377,41 per il 2023 ed € 9.328,60 per il 2024. Relativamente al periodo di lavoro svolto presso IR UL nel 2025 risulta in atti un'unica busta paga, relativa al mese di gennaio 2025, con importo pari ad
€ 894,41. Dopo un breve periodo (aprile – settembre) in cui l'istante è risultato essere privo di lavoro, lo stesso ha reperito una nuova occupazione e, a far data dal 17.09.2025, è stato assunto con contratto a tempo determinato, con scadenza fissata per il 28.02.2026, presso HA UL, con qualifica di colf. Relativamente a tale ultimo rapporto di lavoro risultano agli atti la denuncia di lavoro domestico presentata dal datore di lavoro nonché le buste paga e le ricevute di pagamento dei contributi dalle quali emerge, così come del resto confermato in sede di audizione dallo stesso richiedente, una retribuzione mensile netta pari ad € 550. Sebbene tale ultima retribuzione appaia inferiore a quella percepita precedentemente e non possa considerarsi sufficiente a garantire una piena indipendenza economica, la stessa può ritenersi idonea a soddisfare i bisogni dell'istante. Sul punto il Collegio
8 sottolinea come l'istante abbia dichiarato di avere un esborso mensile pari ad € 350 per vitto e alloggio e di riuscire ad inviare parte del denaro restante ai propri familiari, così come risulta anche dalle numerose ricevute di invio di denaro in atti. Inoltre, con il rilascio del permesso di protezione speciale, potrà utilmente impiegarsi in altre attività lavorative, come riferito all'udienza (“D come ti sei mantenuto dal tuo arrivo in Italia ad oggi? Mi puoi indicare i nomi delle ditte ed i luoghi dove hai lavorato? Con quali mansioni? R ho lavorato in un alimentare presso BI UL con contratto a tempo indeterminato a partire dall'agosto 2023, lavoravo tutti i giorni a parte la domenica che era chiuso;
D mi puoi spiegare come mai risultano due assunzioni da parte di BI SA, la prima a tempo indeterminato, dal 1.8.2023 ed una seconda dal 1.5.2024? R perché il lavoro era finito ed avevo cercato altro ma poi sono tornato da lui con un nuovo contratto, sempre a tempo indeterminato, per sei ore al giorno;
ho lavorato per lui fino ad aprile 2025; D perché si è interrotto il rapporto? R perché ha chiuso il negozio;
D che lavoro stai facendo ora, per chi? R dopo per tre o quattro mesi ho cercato lavoro, con difficoltà perché non avevo il permesso di soggiorno;
a settembre 2025 ho trovato un lavoro, sempre a Roma, come domestico”) ha mostrato impegno anche sotto il profilo dell'apprendimento della lingua Pt_1 iscrivendosi al CPIA di Roma ove, recentemente, ha ottenuto l'attestato di conoscenza della lingua italiana di livello A2, conoscenza di cui ha dato prova, seppur con qualche incertezza, anche in sede di audizione nanti la GI. Oltre all'inserimento così documentato, l'istante nel corso di questi anni ha saputo creare una solida rete di amicizie intorno a lui, ricevendo ospitalità da connazionali e potendo contare, oltreché su due cugini, su amici e conoscenti con cui ha riferito di trascorrere il proprio tempo libero. L'inserimento così documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione tenacemente perseguito, che trova solo il culmine nella posizione lavorativa conseguita, la quale, deve ritenersi, si accompagni ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché facenti parte della quotidianità. Il patrimonio della personalità del ricorrente può, cioè, dirsi già arricchito dalle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendolo portatore di una vita privata altra e diversa da quella lasciata nel Paese di origine. Se è pur vero che il richiedente ha ancora nel suo Paese dei legami familiari, deve rilevarsi come lo stesso, avendo vissuto per molto tempo a Dubai, manchi dal proprio Paese ormai da oltre dieci anni e come, una volta giunto in Italia, lo sesso si sia inserito oltreché sotto il profilo occupazionale anche in quello sociale. L'arrivo in Italia gli ha permesso di intraprendere un percorso di vita che un eventuale rimpatrio interromperebbe in maniera irrimediabile. Seppur la prima documentazione lavorativa risalga al 2023, lo stesso richiedente ha riferito di aver lavorato fin dal proprio arrivo sul TN, seppur con contratti non regolari. L'impegno e la determinazione dimostrati hanno fatto sì che lo stesso riuscisse non solo a provvedere ai propri fabbisogni ma altresì a sostenere i familiari in Bangladesh inviandogli denaro e a procedere giudizialmente senza dovere ricorrere al beneficio del gratuito patrocinio. Il percorso di integrazione appare particolarmente meritevole in quanto svolto in totale autonomia, al di fuori di qualsivoglia circuito di accoglienza. Infine, si ritiene improbabile che il richiedente possa incontrare difficoltà significative nell'ottenere un nuovo impiego anche nel caso in cui il rapporto lavorativo attuale non
9 fosse rinnovato alla scadenza. Tale valutazione si basa sulla sua storia occupazionale, caratterizzata da una continuità lavorativa fin dal momento in cui l'istante è stato in possesso di regolare permesso di soggiorno. Tutti questi elementi fanno propendere per il riconoscimento della protezione speciale. Comparando le situazioni, relative alla realtà di rimpatrio, con quella in cui risulta ormai inserito, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa” che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU. Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale e familiare, applicabile al presente giudizio ratione temporis, non è necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa1. Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/3/2023). Le condizioni del Paese di origine -come accennato- assumono peraltro rilevanza, sia quale elemento ulteriore per ritenere violato, in caso di rimpatrio, il diritto alla vita privata del richiedente, sia ai sensi della prima parte dell'art. 19 comma 1.1 cit., che impone il rilascio del permesso qualora “ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”. Tra questi, il rispetto degli obblighi costituzionali (previsione, per la verità, inutile e implicita) e pertanto anche del diritto di asilo di cui all'art. 10 comma 3 Cost. Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale né carichi pendenti), dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Ai sensi degli artt.32/3°comma d.lgs 25/2008 e 19, comma 1.2, primo periodo, TUI, ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1. terzo e quarto periodo, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale. Da ultimo va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7, comma 2 e 3, D.L. 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà convertibile in permesso per motivi di lavoro.
10 Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. Spese di giudizio In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondato in particolare sugli ulteriori elementi emersi nel corso del giudizio in ordine all'effettivo radicamento del ricorrente nel territorio italiano, anche dal punto di vista culturale e sociale, e che parte convenuta, all'udienza di discussione, si sia rimessa alla valutazione del Collegio, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1. terzo e quarto periodo d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente, dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore di LA SPEZIA per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in favore del richiedente nato in [...] il [...], CF. Parte_1
, CUI: C.F._1 C.F._2
• Spese compensate.
Così deciso in camera di consiglio in data 11.11.2025
La Presidente relatrice
Dott.ssa RA Cresta
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21