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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/10/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Dott. GI ED, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 6710/2023 di R.G., pendente tra:
), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Cagliari nella Via Garigliano al civico 1, presso lo studio dell'Avv. Daniela Corso ), che lo rappresenta e difende per C.F._2 procura speciale in calce al ricorso introduttivo, ATTORE, e (C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari nella Via Molise al civico 6, presso lo studio dell'Avv. Maria Alessandra Buzzi ( ), che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla C.F._3 comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO. CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI Precisate all'udienza ex artt. 281 terdecies e sexies c.p.c. del 29.09.2025, come di seguito:
“Voglia il Tribunale dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese del giudizio.”
§ FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA Con rituale ricorso introduttivo ex art. 281 decies e ss. c.p.c., l'attore ha impugnato le delibere assunte dall'assemblea del convenuto nelle date del 19.04.2023 e CP_1
07.06.2023, censurandone “la nullità e/o annullabilità” per le seguenti motivazioni:
“Vizi della delibera assembleare 19 aprile 2023 CAPO 1
-a- In via preliminare: violazione dell'art. 1136 c.c. per omessa e/o tardiva redazione del verbale di assemblea - Preliminarmente deve essere eccepito che, come previsto dall'art.1136 c.c.. integrato dall'art.66 disp. att. c.c., deve essere redatto il verbale della riunione condominiale a cura del Segretario e con sottoscrizione del Presidente. 1 Il suddetto verbale, del quale si impone la forma scritta -, dovrà essere immediatamente trascritto nell'apposito Registro tenuto a cura dell'Amministratore. Senonché, nel caso di specie tutto ciò non è avvenuto poiché il verbale non è stato redatto contestualmente alla riunione o quanto meno non risulta trascritto nel Registro dei Verbali ex art.1130 n.7 c.c Tale circostanza si evince in via documentale dal riscontro pervenuto dall'Amministratore alla richiesta di accesso al Registro formulata dalla parte istante a mezzo procuratore ove si legge testualmente: “In riferimento alla pregiata Sua del 11 maggio 2023, comunico che non sussiste alcun obbligo di consegna del verbale alla fine dell'Assemblea e tantomeno esista un termine per l'invio dello stesso, prevedendo la norma la possibilità di impugnazione entro 30 giorni dal ricevimento. Considerato poi che il Suo assistito era presente all'assemblea è perfettamente a conoscenza di quanto dibattuto durante la stessa. Ad ogni modo essendo stato deliberato un lavoro per il quale una buona parte dei condomini ha deciso di ricorrere ad un finanziamento bancario sia per i lavori trainanti che per quelli trainati il verbale dovrà essere predisposto su moduli forniti dalla banca erogatrice il prestito e dovrà contenere l'importo complessivo richiesto, dato al momento non disponibile in quanto ancora in essere i sopralluoghi presso le singole unità abitative e quindi non disponibili le cifre necessarie per l'esecuzione dei lavori cosiddetti trainati”. È evidente che i moduli predisposti dall'Istituto di credito nulla hanno a che fare con il verbale della riunione che è un atto interno al Condominio e che deve essere redatto e trascritto in conformità alle disposizioni del codice civile, salva sua trasmigrazione in altri documenti di rilevanza esterna. Si evince, pertanto, da quanto scritto dall'Amministratore, che il verbale di assemblea è stato redatto ex post in data ben successiva all'assise condominiale. Si osserva, altresì, che il suddetto verbale è stato trasmesso tardivamente al SI. Pt_1
in data 22 maggio 2023 dopo la notifica dell'impugnazione e scadenza del termine
[...] di cui all'art. 1137 comma 2 c.c.
-b- Nullità della delibera per indeterminatezza dell'oggetto- Il contenuto del riscontro dell'Amministratore del Condominio consente di dimostrare l'ulteriore doglianza della nullità della delibera assembleare per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto. Nello specifico sono stati deliberati interventi di manutenzione straordinaria i cui oneri economici non risultano determinati. Né tale dato, che rappresenta il corrispettivo della prestazione sinallagmatica, può essere determinato ex post, al di fuori dell'assemblea quale unico organo deliberativo del ove si forma e si cristallizza la volontà. CP_1
-c- Annullabilità della delibera ex art. 1121 c.c. per la natura gravosa dell'innovazione - In occasione della riunione condominiale del 19 aprile 2023 l'odierno ricorrente manifestava di essere soggetto incapiente IRPEF eccependo, altresì, la natura gravosa dell'innovazione oggetto dell'ordine del giorno.
2 Al riguardo si osserva che a seguito delle modifiche legislative susseguitesi nel tempo l'iniziale superbonus al 110% che prevedeva, tra le opzioni, la cessione del credito, è stato modificato con la normativa attuale, vigente sino al 31.12.2023, che prevede una riduzione al 90% e limitazioni specifiche per le pratiche di cessione e di sconto in fattura. Deve necessariamente ritenersi che i quorum inizialmente previsti per il bonus edilizio al 110% non possano trovare applicazione allo stato attuale stante la sostanziale modifica normativa. Ma vi è di più: il D.lgs. 11/2023 non consente ai soggetti incapienti di poter accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura. Ne consegue che condomini come il SI. non tenuti allo stato al pagamento Pt_1 dell'IRPEF, sono necessariamente obbligati personalmente al pagamento dei lavori per i quali gli altri condomini possono usufruire della cessione. Avuto riguardo al quantum delle somme dovute per le opere di manutenzione straordinaria che consentano l'efficientamento energetico (lavori trainanti e trainati), si eccepisce, con il presente ricorso, la natura gravosa della delibera ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1121 c.c. In proposito si rileva che secondo l'orientamento costante della Suprema Corte “sono innovazioni gravose quelle caratterizzate da una notevole onerosità rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e ciò sulla base di un accertamento di fatto devoluto al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua” (Cass. Sez. 2, 18/01/1984, n. 428; Cass. Sez. 2, 23/04/1981, n. 2408)”. Nel caso di specie la modifica legislativa che non consente di accedere ai benefici della cessione del credito rende la delibera eccessivamente gravosa avuto riguardo agli esborsi. Trattandosi di delibera inerente il cappotto termico – non suscettibile come tale di fruizione separata essendo posta a servizio dell'intera collettività condominiale -, deve trovare applicazione l'art. 1121 comma 2 c.c. in forza del quale l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. In conseguenza la delibera in impugnazione deve ritenersi annullabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1121 c.c. salvo che i condomini che hanno votato in senso positivo intendano assumersene integralmente gli oneri economici.
-d- Soccombenza virtuale per annullamento della delibera 19 aprile 2023 È già stato specificato che la delibera approvazione dei lavori di ristrutturazione dello stabile del giorno 19 aprile 2023 deve ritenersi annullabile per i motivi meglio specificati nei capi che precedono. Peraltro il , in data 7 giugno 2023, ha proceduto all'annullamento della CP_1 delibera in impugnazione. Peraltro, avuto riguardo alla impugnazione del SI. il Tribunale dovrà Pt_1 pronunciarsi sulla fondatezza della stessa condannando il convenuto alla rifusione delle CP_1
3 relative spese secondo il principio della soccombenza virtuale. CAPO 2 Vizi della delibera assembleare 7 giugno 2023 L'intervenuto annullamento della delibera del 19 aprile 2023 non ha risolto le problematiche sottese alle decisioni assembleari aventi ad oggetto i noti lavori di riqualificazione energetica del fabbricato. Nello specifico si eccepiscono i seguenti vizi:
-1- Nullità della delibera per indeterminatezza dell'oggetto Al pari della delibera annullata del 19 aprile 2023 la nuova delibera del 7 giugno 2023 appare affetta da nullità e/o annullabilità per indeterminatezza dell'oggetto. Nello specifico si osserva che l'ordine del giorno è sostanzialmente identico al precedente riguardando l'approvazione dei lavori di straordinaria manutenzione rientranti nella normativa Ecobonus. Nello specifico difetta totalmente un capitolato d'appalto che consenta di identificare con precisione gli interventi di manutenzione e di efficientamento quanto a manodopera e materiali. Analogamente il corrispettivo indicato in € 144.200,00 è inteso in termini meramente previsionali. Si osserva, altresì, che non risultano indicati gli interventi trainanti e trainati e l'efficacia degli stessi ai fini dell'efficientamento energetico. In tal modo si espone il Condominio ma altresì i condomini personalmente al rischio di revoche del beneficio con tutte le conseguenze che ne derivano.
-2- Annullabilità della delibera ex art. 1121 c.c. per la natura gravosa dell'innovazione - Si ribadisce la natura gravosa della delibera impugnata posto che le opere di cui trattasi prevedono esborsi economici consistenti ed incidono in misura importante sull'uso e godimento delle parti comuni. Sotto tale profilo, trattandosi di opere (cappotto termico e impianto fotovoltaico salvo altri), che non sono suscettibili di utilizzazione separata, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. In conseguenza si reitera l'eccezione di gravosità dell'innovazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1121 c.c., cosicché i relativi oneri devono essere assunti esclusivamente dai proprietari/condomini che intendono parteciparvi.
-4- Annullabilità della delibera per violazione dell'art.1273 c.c. Nella delibera del 7 giugno 2023 si fa genericamente riferimento “all'accollo della spesa degli interventi sulle parti comuni del Condominio, di competenza del condomino Pt_1
” da parte dei condomini sotto menzionati, SI.ri , ,
[...] Parte_2 Parte_3
, , , e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Persona_1 Persona_2
I SI.ri e esprimono voto contrario. Parte_7 Parte_8
4 Consequenzialmente il relativo quadro economico comprende anche il SI. seppure Pt_1 con la quota a zero. Orbene, il ha applicato impropriamente la disciplina dell'accollo posto che CP_1 trattasi di accordo bilaterale tra debitore e terzo al quale il creditore può eventualmente aderire rendendo irrevocabile la stipulazione in suo favore. Nel caso di specie, ipotizzando che il creditore sia da identificare nell'appaltatore, l'accollo dei condomini presupponeva un accordo con il il quale non era neppure Pt_1 presente alla riunione e non avrebbe, in ogni caso, prestato alcun consenso. A ciò si aggiunga che l'accollo non libera il debitore originario salvo che ciò costituisca condizione espressa della stipulazione ovvero il creditore dichiari espressamente di liberarlo. Ma vi è di più: nell'accollo il terzo è obbligato solo nei limiti dell'assunzione del debito cosicché eventuali variazioni dei costi dell'appalto, allo stato solo preventivati, esporrebbero il SI. ad ulteriori rischi. Pt_1
D'altra parte, l'accollo presuppone che l'odierno ricorrente fosse debitore nei confronti della compagine condominiale delle somme sullo stesso gravanti per gli interventi di manutenzione straordinaria. In realtà il SI. non è debitore di alcuna somma nei confronti del condominio Pt_1 avendo impugnato la delibera di approvazione dei lavori de quibus. Ne consegue che nel caso di specie doveva trovare applicazione l'art.1121 c.c. in materia di innovazione con conseguente attribuzione e ripartizione delle spese conseguenti ai condomini che intendono trarne vantaggio. In modo espresso doveva pertanto essere precisata l'assunzione da parte dei condomini interessati degli oneri conseguenti all'innovazione deliberata con eliminazione di qualsivoglia riferimento all'istituto dell'accollo che non necessariamente ha carattere satisfattivo. Parimenti nel quadro economico non doveva comparire alcun riferimento al condomino che non aderisce all'innovazione e che, pertanto, non vi partecipa. Parte_1
Ne deriva che la delibera è nulla e/o annullabile in quanto priva dei requisiti per poter integrare un contratto di accollo nei termini di cui all'art. 1273 c.c. che sarebbe, in ogni caso, viziato nel consenso. CAPO 3 Sull'omessa adesione alla procedura di mediazione Si chiede che il giudicante voglia valutare l'omessa adesione da parte del CP_1 alle procedure di mediazione esperite senza giustificato motivo, traendone argomenti di prova e con ogni conseguenza in termini di condanna alle spese.”
§ In esito a dette allegazioni di censura delle delibere impugnate, l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della delibera assembleare del giorno 19 aprile 2023, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione dello stabile con eventuale possibilità di utilizzo del superbonus al 90%, per vizi meglio indicati in narrativa.
5 2) Condannare il resistente al rimborso delle spese sostenute dal ricorrente CP_1 per l'avvio e gestione del procedimento di mediazione n. 429/2023 presso l'Organismo ABC Mediazione quantificato in € 500,00.
3) Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della delibera assembleare del giorno 7 giugno 2023 avente ad oggetto la valutazione, approvazione lavori di straordinaria manutenzione rientrano nella normativa Superecobonus con nomina impresa Esecutrice, Tecnici e Consulenti secondo quadro economico di spesa e relativi preventivi, per i vizi meglio indicati in narrativa.
4) Condannare il resistente al rimborso delle spese sostenute dal ricorrente CP_1 per l'avvio e gestione del procedimento di mediazione n. 624/2023 presso l'Organismo ABC Mediazione quantificato in € 500,00.”
§ Ritualmente costituitosi, il convenuto ha chiesto il rigetto delle avverse CP_1 domande, espletando le seguenti difese:
“CAPO 1 Preliminarmente occorre precisare che non si comprende la richiesta di impugnazione del verbale assembleare del 19.04.23, atteso che già annullato e sostituito, per puro spirito conciliativo, dal stesso con quello del 07.06.23. CP_1
Ciò detto, quindi, appaiono superflue tutte le eccezioni alle asserzioni di parte avversa. Nella denegata ipotesi, però, di verifica di sussistenza dei vizi lamentati, si eccepisce che: Relativamente alla mancata e/o tardiva redazione del verbale, si evidenzia che non esiste alcuna normativa in merito alle tempistiche di invio del verbale. La complessità della materia, l'utilizzo di incentivi statali, la relativa richiesta di finanziamento per l'esecuzione dei lavori, hanno giustamente portato l'Amministratore a redigere sull'apposita modulistica il verbale dell'assemblea, basandosi ovviamente sul contenuto della bozza redatta in sede di assemblea. A riprova di quanto suddetto, si evidenzia che il ricorrente, presente all'assemblea e ben a conoscenza del contenuto del verbale redatto in bozza, ha potuto presentare ugualmente istanza di mediazione per l'impugnazione argomentando le sue motivazioni in tre pagine. Come avrebbe potuto farlo se, realmente, quantomeno la bozza del verbale non fosse stata redatta, mostrata e accettata nel contenuto dai condomini in sede di assise condominiale? E ancora. In merito all'eccezione di nullità della delibera, che si ribadisce essere già stata annullata dal stesso, si evidenzia che per nulla appare indeterminata nell'oggetto. CP_1
Questa tipologia di verbali assembleari, differenti rispetto a quelli “ordinari”, per essere accettati e considerati validi devono contenere tutte quelle informazioni tali da permettere l'approvazione e l'esecuzione dei lavori. Come può evincersi sia i professionisti che l'impresa, ma soprattutto le somme relative alle lavorazioni da eseguire sulle parti comuni dell'edificio (lavori trainanti) e a tutte le altre relative agli oneri di progettazione e/o da versare ai professionisti ben erano chiare a tutti i condomini presenti perché chiaramente spiegati dagli addetti ai lavori presenti all'assemblea, come da verbale. Ciò a cui si riferisce l'Amministratore nella risposta citata da parte avversa, era la definizione ultima dei lavori trainati, cioè quei lavori che
6 sarebbero dovuti essere eseguiti, e conseguentemente pagati, solamente dai singoli condomini relativi alle proprie unità immobiliari. Anche per tale doglianza, quindi, non si comprende il motivo, atteso che tutte le lavorazioni e tutte le somme ben erano chiare e predeterminate in sede assembleare. Quanto all'eccezione di annullabilità per la natura gravosa dell'innovazione, si contesta integralmente quanto addotto da parte avversa, atteso che le innovazioni gravose sono solo quelle caratterizzate da una notevole onerosità rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio. Sul punto si è più volte espressa la Suprema Corte sostenendo che il cappotto termico non possa essere qualificato come innovazione voluttuaria o gravosa poiché “i lavori di coibentazione eseguiti permettono un risparmio energetico che compensa l'investimento iniziale e producono un costo parzialmente detraibile fiscalmente”. E ancora. Ormai è giurisprudenza costante il concetto secondo cui “La realizzazione di un cappotto termico sulle superfici esterne dell'edificio condominiale non rientra tra le innovazioni voluttuarie o gravose di cui all'art. 1121 c.c., né configura una cosa che è destinata a servire i condomini in misura diversa, oppure solo una parte dell'intero fabbricato ma, in quanto finalizzata alla coibentazione dell'edificio condominiale ed al miglioramento della sua efficienza energetica, va ricompresa tra le opere destinate al vantaggio comune dei proprietari, inclusi quelli dei locali terranei;
ne consegue che, ove la sua realizzazione sia deliberata dall'assemblea, trova applicazione l'art. 1123, comma 1, c.c. per il quale le spese sono sostenute da tutti i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno” (Cass. Civ. sent. n. 10371/21). Per i motivi di cui sopra, quindi, non dovendosi considerare questi lavori straordinari come eccessivamente onerosi o voluttuari, non può essere accolta alcuna richiesta di accertamento e dichiarazione di annullabilità. Ad ultimo, non si comprende la richiesta di soccombenza virtuale per l'annullamento della delibera del 19.04.23, atteso che, come ampiamente evidenziato e descritto, non sussiste alcun motivo di nullità e/o annullabilità. Capo 2 Relativamente all'impugnazione del verbale del 07.06.23 si riportano tutte le motivazioni già addotte al capo 1, cui si fa pieno ed integrale riferimento e meglio si specifica: in merito alla domanda di nullità per indeterminatezza dell'oggetto, anzitutto si evidenzia che l'ordine del giorno obbligatoriamente riportava la medesima dicitura del precedente verbale, atteso che perchè possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto e, quindi, che provveda sui medesimi argomenti, della prima deliberazione. Ove, invece, l'assemblea avesse deciso di adottare altra delibera avente una portata organizzativa del tutto nuova, gli effetti di quest'ultima sarebbero decorsi soltanto dall'assunzione, senza che potesse desumersi la sopravvenuta inefficacia della delibera impugnata. Oltre ciò ribadisce che tutta la documentazione e le relative spiegazioni sono state ampiamente visionate e fornite nella seduta precedente e, soprattutto, nel contratto
7 allegato al verbale (doc.8 parte avversa) sono fornite tutte le informazioni utili e richieste da controparte (lavorazioni e spese). E infatti si evince quale sia l'impresa appaltatrice, quali siano i lavori trainanti e trainati da effettuare, quali siano i costi, insomma tutto il necessario a poter prendere una decisione in sede assembleare. Quanto all'efficacia ai fini dell'efficientamento energetico (si dà atto che a seguito dei lavori eseguiti la classe energetica del palazzo è passata da E a C ) si da atto che mai sono stati richiesti tali documenti all'Amministratore che, altrimenti, avrebbe fornito a qualunque condomino ne avesse fatto richiesta. Quanto all'annullabilità richiesta, oltre a ribadire e confermare quanto già asserito sul punto per il precedente verbale, si evidenzia ulteriormente che si evince chiaramente che gli oneri delle lavorazioni che sarebbero dovuti essere pagati dal verranno Pt_1 sopportati dai condomini che hanno espressamente acconsentito. Ed infatti, si evidenzia che il piano finanziario allegato riporta accanto al la cifra 0 Pt_1 per ogni singola voce. Ad ultimo, relativamente alla richiesta di annullabilità per violazione dell'art. 1273 c.c., si eccepisce, anzitutto, che tale doglianza non trova alcun fondamento, atteso che il debito che è stato contratto per la realizzazione dei lavori ha quale debitore il CP_1 resistente e quale creditore un Istituto di Credito. Ciò premesso, quindi, nell'ipotesi di mancato pagamento il creditore agirebbe prima nei confronti del e, solo in CP_1 caso di ulteriore totale inadempienza, agirebbe, per logica, solo nei confronti di condomini solvibili e non, certamente, su chi non è neppure soggetto IRPEF e per il quale la banca è ben a conoscenza del fatto che gli altri condomini stanno pagando per lui. Sul punto si dà atto che ad oggi quanto dovuto è stato regolarmente versato. A ciò si aggiunga che l'istituto di credito ben è a conoscenza di tale situazione, atteso che nella richiesta di finanziamento, oltre al verbale impugnato, è stata allegata una dichiarazione a firma dell'amministratore nella quale si evince chiaramente “Il Condominio, ed i singoli condòmini nello specifico, hanno deciso, secondo quanto previsto dalla normativa, di accollarsi la quota del condòmino per quanto Parte_1 riguarda le parti comuni dell'intervento di riqualificazione energetica”. Nulla avendo opposto, perchè il creditore dovrebbe mai rivalersi su un condomino che potrebbe opporre tale documento? Oltre ciò, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale accogliesse ugualmente tale doglianza, si evidenzia che al termine accollo utilizzato nel verbale condominiale non è stata data l'accezione dell'istituto giuridico previsto nel Codice Civile, ma il significato che comunemente viene associato alla parola, cioè addossarsi un “peso” su di sé. Come è ben noto può accadere che certi termini vengano utilizzati “impropriamente” da persone che non hanno conseguito una formazione giuridica. È evidente, quindi, che la volontà dei condomini espressa nel verbale fosse quella di cercare, per mero spirito conciliativo, la soluzione più consona per poter far ugualmente eseguire dei lavori utili a tutto lo stabile, che avrebbero portato vantaggi energetici per tutti, senza nulla richiedere al in merito. Pt_1
8 Sulle domande di mediazione Si evidenzia che la richiesta di € 500 ciascuna relativa alle due domande di mediazione appare non accoglibile in quanto non supportata da alcuna prova documentale e, soprattutto, non dovuta. Difatti, quanto alla prima mediazione parte avversa ben era a conoscenza dell'annullamento del verbale impugnato e della non partecipazione dell'amministratore alla seduta per cessazione della materia del contendere. In data 06.06.23 (la seduta di mediazione sarebbe dovuta essere il 22.06.23), tramite il sottoscritto Avvocato, la controparte veniva edotta della volontà del , per CP_1 puro spirito conciliativo, di annullare il verbale impugnato e, pertanto, di far cessare la materia del contendere. Oltre ciò, in data 21.06.23, sempre tramite il sottoscritto Avvocato, controparte veniva informata della non partecipazione alla seduta di mediazione dell'amministratore per cessazione della materia del contendere. Si da atto che l'amministratore, nella medesima data, provvedeva alla comunicazione all'istituto di mediazione della non partecipazione per cessazione della materia del contendere. Ad ultimo si evidenzia che appare singolare che il verbale negativo (documento n.6 controparte) sia stato redatto non alla seduta di mediazione prefissata (22.06.23 ore 18), ma in data successiva (14.09.23). Ci si chiede, allora, quando sia stata fatta la seduta di mediazione. Il 22.06, data a conoscenza del Condominio o il 14.09, come da verbale? E allora, perchè il dovrebbe rifondere delle spese, che non è dato sapere se CP_1 sostenute o da sostenere, per una mediazione che sarebbe dovuta essere cancellata ben sedici giorni prima della seduta per cessazione della materia del contendere? E ancora. Quanto alla seconda, cioè quella relativa al verbale del 07.06.23, ancora meno si comprende l'istanza presentata, atteso che, per i motivi di cui sopra, l'impugnazione è stata presentata su un verbale nel quale venivano approvati dei lavori che espressamente non sarebbero dovuti essere pagati dall'odierno ricorrente. E allora, perchè il condominio avrebbe dovuto avere un ulteriore aggravio di spese partecipando ad una mediazione se tutte le problematiche espresse da parte avversa erano già state risolte nel verbale impugnato? Si da atto che anche in questo caso l'Amministratore comunicava all'istituto di mediazione, in data 07.09.23 la non partecipazione del Condominio. Si da atto, ad ultimo, che i lavori deliberati sono stati interamente realizzati, atteso che in nessun momento è stata chiesta la sospensione della delibera assembleare e, pertanto, la stessa ha esplicato i propri effetti. Per i motivi di cui sopra, quindi, non si comprendono le conclusioni così come formulate da parte avversa. Difatti, quanto al punto 1 si richiede la dichiarazione di nullità e/o annullabilità di una delibera ormai già annullata dall'Assemblea Condominiale e, quindi, mai resa esecutiva e/o operante;
quanto al punto 3 viene richiesta la dichiarazione di nullità e/o annullabilità di una delibera completamente favorevole alla parte ricorrente per quanto riguarda il piano economico e che ha già totalmente esplicato i suoi effetti per quanto riguarda le
9 lavorazioni eseguite;
quanto ai punti 2 e 4 non si comprende l'importo indicato da parte avversa relativamente alle mediazioni, atteso che nessuna prova è stata fornita sul punto. Infine, si rileva che all'atto dell'iscrizione a ruolo della presente causa i lavori di cui si discute erano terminati, così come provato dalla certificazione APE stilata il 22.09.2023. Come chiedere la nullità e/o l'annullabilità di una delibera assembleare che ha già spiegato interamente i suoi effetti? Ed inoltre. Perchè non è mai stata chiesta la sospensione del verbale impugnato?”
§ In esito alle difese che precedono, il ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione:
• rigettare le domande attrici in quanto infondate in fatto ed in diritto per quanto sopra esposto;
• con vittoria di spese ed onorari.”
§ All'esito di trattative stragiudiziali, di cui è dato atto a verbale d'udienza del 25.03.2024, all'udienza del 29.09.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra trascritte.
§ RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
Deve prendersi atto, anche considerato che la causa verte in materia di diritti disponibili, della concorde dichiarazione resa dalle parti in merito all'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Sulle spese del giudizio. In accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, deve altresì disporsi l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: dichiara che tra le parti è cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese del giudizio. Così deciso in Cagliari, addì 5 ottobre 2025
Il giudice
GI ED
10
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Dott. GI ED, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 6710/2023 di R.G., pendente tra:
), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Cagliari nella Via Garigliano al civico 1, presso lo studio dell'Avv. Daniela Corso ), che lo rappresenta e difende per C.F._2 procura speciale in calce al ricorso introduttivo, ATTORE, e (C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari nella Via Molise al civico 6, presso lo studio dell'Avv. Maria Alessandra Buzzi ( ), che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla C.F._3 comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO. CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI Precisate all'udienza ex artt. 281 terdecies e sexies c.p.c. del 29.09.2025, come di seguito:
“Voglia il Tribunale dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese del giudizio.”
§ FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA Con rituale ricorso introduttivo ex art. 281 decies e ss. c.p.c., l'attore ha impugnato le delibere assunte dall'assemblea del convenuto nelle date del 19.04.2023 e CP_1
07.06.2023, censurandone “la nullità e/o annullabilità” per le seguenti motivazioni:
“Vizi della delibera assembleare 19 aprile 2023 CAPO 1
-a- In via preliminare: violazione dell'art. 1136 c.c. per omessa e/o tardiva redazione del verbale di assemblea - Preliminarmente deve essere eccepito che, come previsto dall'art.1136 c.c.. integrato dall'art.66 disp. att. c.c., deve essere redatto il verbale della riunione condominiale a cura del Segretario e con sottoscrizione del Presidente. 1 Il suddetto verbale, del quale si impone la forma scritta -, dovrà essere immediatamente trascritto nell'apposito Registro tenuto a cura dell'Amministratore. Senonché, nel caso di specie tutto ciò non è avvenuto poiché il verbale non è stato redatto contestualmente alla riunione o quanto meno non risulta trascritto nel Registro dei Verbali ex art.1130 n.7 c.c Tale circostanza si evince in via documentale dal riscontro pervenuto dall'Amministratore alla richiesta di accesso al Registro formulata dalla parte istante a mezzo procuratore ove si legge testualmente: “In riferimento alla pregiata Sua del 11 maggio 2023, comunico che non sussiste alcun obbligo di consegna del verbale alla fine dell'Assemblea e tantomeno esista un termine per l'invio dello stesso, prevedendo la norma la possibilità di impugnazione entro 30 giorni dal ricevimento. Considerato poi che il Suo assistito era presente all'assemblea è perfettamente a conoscenza di quanto dibattuto durante la stessa. Ad ogni modo essendo stato deliberato un lavoro per il quale una buona parte dei condomini ha deciso di ricorrere ad un finanziamento bancario sia per i lavori trainanti che per quelli trainati il verbale dovrà essere predisposto su moduli forniti dalla banca erogatrice il prestito e dovrà contenere l'importo complessivo richiesto, dato al momento non disponibile in quanto ancora in essere i sopralluoghi presso le singole unità abitative e quindi non disponibili le cifre necessarie per l'esecuzione dei lavori cosiddetti trainati”. È evidente che i moduli predisposti dall'Istituto di credito nulla hanno a che fare con il verbale della riunione che è un atto interno al Condominio e che deve essere redatto e trascritto in conformità alle disposizioni del codice civile, salva sua trasmigrazione in altri documenti di rilevanza esterna. Si evince, pertanto, da quanto scritto dall'Amministratore, che il verbale di assemblea è stato redatto ex post in data ben successiva all'assise condominiale. Si osserva, altresì, che il suddetto verbale è stato trasmesso tardivamente al SI. Pt_1
in data 22 maggio 2023 dopo la notifica dell'impugnazione e scadenza del termine
[...] di cui all'art. 1137 comma 2 c.c.
-b- Nullità della delibera per indeterminatezza dell'oggetto- Il contenuto del riscontro dell'Amministratore del Condominio consente di dimostrare l'ulteriore doglianza della nullità della delibera assembleare per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto. Nello specifico sono stati deliberati interventi di manutenzione straordinaria i cui oneri economici non risultano determinati. Né tale dato, che rappresenta il corrispettivo della prestazione sinallagmatica, può essere determinato ex post, al di fuori dell'assemblea quale unico organo deliberativo del ove si forma e si cristallizza la volontà. CP_1
-c- Annullabilità della delibera ex art. 1121 c.c. per la natura gravosa dell'innovazione - In occasione della riunione condominiale del 19 aprile 2023 l'odierno ricorrente manifestava di essere soggetto incapiente IRPEF eccependo, altresì, la natura gravosa dell'innovazione oggetto dell'ordine del giorno.
2 Al riguardo si osserva che a seguito delle modifiche legislative susseguitesi nel tempo l'iniziale superbonus al 110% che prevedeva, tra le opzioni, la cessione del credito, è stato modificato con la normativa attuale, vigente sino al 31.12.2023, che prevede una riduzione al 90% e limitazioni specifiche per le pratiche di cessione e di sconto in fattura. Deve necessariamente ritenersi che i quorum inizialmente previsti per il bonus edilizio al 110% non possano trovare applicazione allo stato attuale stante la sostanziale modifica normativa. Ma vi è di più: il D.lgs. 11/2023 non consente ai soggetti incapienti di poter accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura. Ne consegue che condomini come il SI. non tenuti allo stato al pagamento Pt_1 dell'IRPEF, sono necessariamente obbligati personalmente al pagamento dei lavori per i quali gli altri condomini possono usufruire della cessione. Avuto riguardo al quantum delle somme dovute per le opere di manutenzione straordinaria che consentano l'efficientamento energetico (lavori trainanti e trainati), si eccepisce, con il presente ricorso, la natura gravosa della delibera ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1121 c.c. In proposito si rileva che secondo l'orientamento costante della Suprema Corte “sono innovazioni gravose quelle caratterizzate da una notevole onerosità rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e ciò sulla base di un accertamento di fatto devoluto al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua” (Cass. Sez. 2, 18/01/1984, n. 428; Cass. Sez. 2, 23/04/1981, n. 2408)”. Nel caso di specie la modifica legislativa che non consente di accedere ai benefici della cessione del credito rende la delibera eccessivamente gravosa avuto riguardo agli esborsi. Trattandosi di delibera inerente il cappotto termico – non suscettibile come tale di fruizione separata essendo posta a servizio dell'intera collettività condominiale -, deve trovare applicazione l'art. 1121 comma 2 c.c. in forza del quale l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. In conseguenza la delibera in impugnazione deve ritenersi annullabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1121 c.c. salvo che i condomini che hanno votato in senso positivo intendano assumersene integralmente gli oneri economici.
-d- Soccombenza virtuale per annullamento della delibera 19 aprile 2023 È già stato specificato che la delibera approvazione dei lavori di ristrutturazione dello stabile del giorno 19 aprile 2023 deve ritenersi annullabile per i motivi meglio specificati nei capi che precedono. Peraltro il , in data 7 giugno 2023, ha proceduto all'annullamento della CP_1 delibera in impugnazione. Peraltro, avuto riguardo alla impugnazione del SI. il Tribunale dovrà Pt_1 pronunciarsi sulla fondatezza della stessa condannando il convenuto alla rifusione delle CP_1
3 relative spese secondo il principio della soccombenza virtuale. CAPO 2 Vizi della delibera assembleare 7 giugno 2023 L'intervenuto annullamento della delibera del 19 aprile 2023 non ha risolto le problematiche sottese alle decisioni assembleari aventi ad oggetto i noti lavori di riqualificazione energetica del fabbricato. Nello specifico si eccepiscono i seguenti vizi:
-1- Nullità della delibera per indeterminatezza dell'oggetto Al pari della delibera annullata del 19 aprile 2023 la nuova delibera del 7 giugno 2023 appare affetta da nullità e/o annullabilità per indeterminatezza dell'oggetto. Nello specifico si osserva che l'ordine del giorno è sostanzialmente identico al precedente riguardando l'approvazione dei lavori di straordinaria manutenzione rientranti nella normativa Ecobonus. Nello specifico difetta totalmente un capitolato d'appalto che consenta di identificare con precisione gli interventi di manutenzione e di efficientamento quanto a manodopera e materiali. Analogamente il corrispettivo indicato in € 144.200,00 è inteso in termini meramente previsionali. Si osserva, altresì, che non risultano indicati gli interventi trainanti e trainati e l'efficacia degli stessi ai fini dell'efficientamento energetico. In tal modo si espone il Condominio ma altresì i condomini personalmente al rischio di revoche del beneficio con tutte le conseguenze che ne derivano.
-2- Annullabilità della delibera ex art. 1121 c.c. per la natura gravosa dell'innovazione - Si ribadisce la natura gravosa della delibera impugnata posto che le opere di cui trattasi prevedono esborsi economici consistenti ed incidono in misura importante sull'uso e godimento delle parti comuni. Sotto tale profilo, trattandosi di opere (cappotto termico e impianto fotovoltaico salvo altri), che non sono suscettibili di utilizzazione separata, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. In conseguenza si reitera l'eccezione di gravosità dell'innovazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1121 c.c., cosicché i relativi oneri devono essere assunti esclusivamente dai proprietari/condomini che intendono parteciparvi.
-4- Annullabilità della delibera per violazione dell'art.1273 c.c. Nella delibera del 7 giugno 2023 si fa genericamente riferimento “all'accollo della spesa degli interventi sulle parti comuni del Condominio, di competenza del condomino Pt_1
” da parte dei condomini sotto menzionati, SI.ri , ,
[...] Parte_2 Parte_3
, , , e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Persona_1 Persona_2
I SI.ri e esprimono voto contrario. Parte_7 Parte_8
4 Consequenzialmente il relativo quadro economico comprende anche il SI. seppure Pt_1 con la quota a zero. Orbene, il ha applicato impropriamente la disciplina dell'accollo posto che CP_1 trattasi di accordo bilaterale tra debitore e terzo al quale il creditore può eventualmente aderire rendendo irrevocabile la stipulazione in suo favore. Nel caso di specie, ipotizzando che il creditore sia da identificare nell'appaltatore, l'accollo dei condomini presupponeva un accordo con il il quale non era neppure Pt_1 presente alla riunione e non avrebbe, in ogni caso, prestato alcun consenso. A ciò si aggiunga che l'accollo non libera il debitore originario salvo che ciò costituisca condizione espressa della stipulazione ovvero il creditore dichiari espressamente di liberarlo. Ma vi è di più: nell'accollo il terzo è obbligato solo nei limiti dell'assunzione del debito cosicché eventuali variazioni dei costi dell'appalto, allo stato solo preventivati, esporrebbero il SI. ad ulteriori rischi. Pt_1
D'altra parte, l'accollo presuppone che l'odierno ricorrente fosse debitore nei confronti della compagine condominiale delle somme sullo stesso gravanti per gli interventi di manutenzione straordinaria. In realtà il SI. non è debitore di alcuna somma nei confronti del condominio Pt_1 avendo impugnato la delibera di approvazione dei lavori de quibus. Ne consegue che nel caso di specie doveva trovare applicazione l'art.1121 c.c. in materia di innovazione con conseguente attribuzione e ripartizione delle spese conseguenti ai condomini che intendono trarne vantaggio. In modo espresso doveva pertanto essere precisata l'assunzione da parte dei condomini interessati degli oneri conseguenti all'innovazione deliberata con eliminazione di qualsivoglia riferimento all'istituto dell'accollo che non necessariamente ha carattere satisfattivo. Parimenti nel quadro economico non doveva comparire alcun riferimento al condomino che non aderisce all'innovazione e che, pertanto, non vi partecipa. Parte_1
Ne deriva che la delibera è nulla e/o annullabile in quanto priva dei requisiti per poter integrare un contratto di accollo nei termini di cui all'art. 1273 c.c. che sarebbe, in ogni caso, viziato nel consenso. CAPO 3 Sull'omessa adesione alla procedura di mediazione Si chiede che il giudicante voglia valutare l'omessa adesione da parte del CP_1 alle procedure di mediazione esperite senza giustificato motivo, traendone argomenti di prova e con ogni conseguenza in termini di condanna alle spese.”
§ In esito a dette allegazioni di censura delle delibere impugnate, l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della delibera assembleare del giorno 19 aprile 2023, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione dello stabile con eventuale possibilità di utilizzo del superbonus al 90%, per vizi meglio indicati in narrativa.
5 2) Condannare il resistente al rimborso delle spese sostenute dal ricorrente CP_1 per l'avvio e gestione del procedimento di mediazione n. 429/2023 presso l'Organismo ABC Mediazione quantificato in € 500,00.
3) Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità della delibera assembleare del giorno 7 giugno 2023 avente ad oggetto la valutazione, approvazione lavori di straordinaria manutenzione rientrano nella normativa Superecobonus con nomina impresa Esecutrice, Tecnici e Consulenti secondo quadro economico di spesa e relativi preventivi, per i vizi meglio indicati in narrativa.
4) Condannare il resistente al rimborso delle spese sostenute dal ricorrente CP_1 per l'avvio e gestione del procedimento di mediazione n. 624/2023 presso l'Organismo ABC Mediazione quantificato in € 500,00.”
§ Ritualmente costituitosi, il convenuto ha chiesto il rigetto delle avverse CP_1 domande, espletando le seguenti difese:
“CAPO 1 Preliminarmente occorre precisare che non si comprende la richiesta di impugnazione del verbale assembleare del 19.04.23, atteso che già annullato e sostituito, per puro spirito conciliativo, dal stesso con quello del 07.06.23. CP_1
Ciò detto, quindi, appaiono superflue tutte le eccezioni alle asserzioni di parte avversa. Nella denegata ipotesi, però, di verifica di sussistenza dei vizi lamentati, si eccepisce che: Relativamente alla mancata e/o tardiva redazione del verbale, si evidenzia che non esiste alcuna normativa in merito alle tempistiche di invio del verbale. La complessità della materia, l'utilizzo di incentivi statali, la relativa richiesta di finanziamento per l'esecuzione dei lavori, hanno giustamente portato l'Amministratore a redigere sull'apposita modulistica il verbale dell'assemblea, basandosi ovviamente sul contenuto della bozza redatta in sede di assemblea. A riprova di quanto suddetto, si evidenzia che il ricorrente, presente all'assemblea e ben a conoscenza del contenuto del verbale redatto in bozza, ha potuto presentare ugualmente istanza di mediazione per l'impugnazione argomentando le sue motivazioni in tre pagine. Come avrebbe potuto farlo se, realmente, quantomeno la bozza del verbale non fosse stata redatta, mostrata e accettata nel contenuto dai condomini in sede di assise condominiale? E ancora. In merito all'eccezione di nullità della delibera, che si ribadisce essere già stata annullata dal stesso, si evidenzia che per nulla appare indeterminata nell'oggetto. CP_1
Questa tipologia di verbali assembleari, differenti rispetto a quelli “ordinari”, per essere accettati e considerati validi devono contenere tutte quelle informazioni tali da permettere l'approvazione e l'esecuzione dei lavori. Come può evincersi sia i professionisti che l'impresa, ma soprattutto le somme relative alle lavorazioni da eseguire sulle parti comuni dell'edificio (lavori trainanti) e a tutte le altre relative agli oneri di progettazione e/o da versare ai professionisti ben erano chiare a tutti i condomini presenti perché chiaramente spiegati dagli addetti ai lavori presenti all'assemblea, come da verbale. Ciò a cui si riferisce l'Amministratore nella risposta citata da parte avversa, era la definizione ultima dei lavori trainati, cioè quei lavori che
6 sarebbero dovuti essere eseguiti, e conseguentemente pagati, solamente dai singoli condomini relativi alle proprie unità immobiliari. Anche per tale doglianza, quindi, non si comprende il motivo, atteso che tutte le lavorazioni e tutte le somme ben erano chiare e predeterminate in sede assembleare. Quanto all'eccezione di annullabilità per la natura gravosa dell'innovazione, si contesta integralmente quanto addotto da parte avversa, atteso che le innovazioni gravose sono solo quelle caratterizzate da una notevole onerosità rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio. Sul punto si è più volte espressa la Suprema Corte sostenendo che il cappotto termico non possa essere qualificato come innovazione voluttuaria o gravosa poiché “i lavori di coibentazione eseguiti permettono un risparmio energetico che compensa l'investimento iniziale e producono un costo parzialmente detraibile fiscalmente”. E ancora. Ormai è giurisprudenza costante il concetto secondo cui “La realizzazione di un cappotto termico sulle superfici esterne dell'edificio condominiale non rientra tra le innovazioni voluttuarie o gravose di cui all'art. 1121 c.c., né configura una cosa che è destinata a servire i condomini in misura diversa, oppure solo una parte dell'intero fabbricato ma, in quanto finalizzata alla coibentazione dell'edificio condominiale ed al miglioramento della sua efficienza energetica, va ricompresa tra le opere destinate al vantaggio comune dei proprietari, inclusi quelli dei locali terranei;
ne consegue che, ove la sua realizzazione sia deliberata dall'assemblea, trova applicazione l'art. 1123, comma 1, c.c. per il quale le spese sono sostenute da tutti i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno” (Cass. Civ. sent. n. 10371/21). Per i motivi di cui sopra, quindi, non dovendosi considerare questi lavori straordinari come eccessivamente onerosi o voluttuari, non può essere accolta alcuna richiesta di accertamento e dichiarazione di annullabilità. Ad ultimo, non si comprende la richiesta di soccombenza virtuale per l'annullamento della delibera del 19.04.23, atteso che, come ampiamente evidenziato e descritto, non sussiste alcun motivo di nullità e/o annullabilità. Capo 2 Relativamente all'impugnazione del verbale del 07.06.23 si riportano tutte le motivazioni già addotte al capo 1, cui si fa pieno ed integrale riferimento e meglio si specifica: in merito alla domanda di nullità per indeterminatezza dell'oggetto, anzitutto si evidenzia che l'ordine del giorno obbligatoriamente riportava la medesima dicitura del precedente verbale, atteso che perchè possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto e, quindi, che provveda sui medesimi argomenti, della prima deliberazione. Ove, invece, l'assemblea avesse deciso di adottare altra delibera avente una portata organizzativa del tutto nuova, gli effetti di quest'ultima sarebbero decorsi soltanto dall'assunzione, senza che potesse desumersi la sopravvenuta inefficacia della delibera impugnata. Oltre ciò ribadisce che tutta la documentazione e le relative spiegazioni sono state ampiamente visionate e fornite nella seduta precedente e, soprattutto, nel contratto
7 allegato al verbale (doc.8 parte avversa) sono fornite tutte le informazioni utili e richieste da controparte (lavorazioni e spese). E infatti si evince quale sia l'impresa appaltatrice, quali siano i lavori trainanti e trainati da effettuare, quali siano i costi, insomma tutto il necessario a poter prendere una decisione in sede assembleare. Quanto all'efficacia ai fini dell'efficientamento energetico (si dà atto che a seguito dei lavori eseguiti la classe energetica del palazzo è passata da E a C ) si da atto che mai sono stati richiesti tali documenti all'Amministratore che, altrimenti, avrebbe fornito a qualunque condomino ne avesse fatto richiesta. Quanto all'annullabilità richiesta, oltre a ribadire e confermare quanto già asserito sul punto per il precedente verbale, si evidenzia ulteriormente che si evince chiaramente che gli oneri delle lavorazioni che sarebbero dovuti essere pagati dal verranno Pt_1 sopportati dai condomini che hanno espressamente acconsentito. Ed infatti, si evidenzia che il piano finanziario allegato riporta accanto al la cifra 0 Pt_1 per ogni singola voce. Ad ultimo, relativamente alla richiesta di annullabilità per violazione dell'art. 1273 c.c., si eccepisce, anzitutto, che tale doglianza non trova alcun fondamento, atteso che il debito che è stato contratto per la realizzazione dei lavori ha quale debitore il CP_1 resistente e quale creditore un Istituto di Credito. Ciò premesso, quindi, nell'ipotesi di mancato pagamento il creditore agirebbe prima nei confronti del e, solo in CP_1 caso di ulteriore totale inadempienza, agirebbe, per logica, solo nei confronti di condomini solvibili e non, certamente, su chi non è neppure soggetto IRPEF e per il quale la banca è ben a conoscenza del fatto che gli altri condomini stanno pagando per lui. Sul punto si dà atto che ad oggi quanto dovuto è stato regolarmente versato. A ciò si aggiunga che l'istituto di credito ben è a conoscenza di tale situazione, atteso che nella richiesta di finanziamento, oltre al verbale impugnato, è stata allegata una dichiarazione a firma dell'amministratore nella quale si evince chiaramente “Il Condominio, ed i singoli condòmini nello specifico, hanno deciso, secondo quanto previsto dalla normativa, di accollarsi la quota del condòmino per quanto Parte_1 riguarda le parti comuni dell'intervento di riqualificazione energetica”. Nulla avendo opposto, perchè il creditore dovrebbe mai rivalersi su un condomino che potrebbe opporre tale documento? Oltre ciò, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale accogliesse ugualmente tale doglianza, si evidenzia che al termine accollo utilizzato nel verbale condominiale non è stata data l'accezione dell'istituto giuridico previsto nel Codice Civile, ma il significato che comunemente viene associato alla parola, cioè addossarsi un “peso” su di sé. Come è ben noto può accadere che certi termini vengano utilizzati “impropriamente” da persone che non hanno conseguito una formazione giuridica. È evidente, quindi, che la volontà dei condomini espressa nel verbale fosse quella di cercare, per mero spirito conciliativo, la soluzione più consona per poter far ugualmente eseguire dei lavori utili a tutto lo stabile, che avrebbero portato vantaggi energetici per tutti, senza nulla richiedere al in merito. Pt_1
8 Sulle domande di mediazione Si evidenzia che la richiesta di € 500 ciascuna relativa alle due domande di mediazione appare non accoglibile in quanto non supportata da alcuna prova documentale e, soprattutto, non dovuta. Difatti, quanto alla prima mediazione parte avversa ben era a conoscenza dell'annullamento del verbale impugnato e della non partecipazione dell'amministratore alla seduta per cessazione della materia del contendere. In data 06.06.23 (la seduta di mediazione sarebbe dovuta essere il 22.06.23), tramite il sottoscritto Avvocato, la controparte veniva edotta della volontà del , per CP_1 puro spirito conciliativo, di annullare il verbale impugnato e, pertanto, di far cessare la materia del contendere. Oltre ciò, in data 21.06.23, sempre tramite il sottoscritto Avvocato, controparte veniva informata della non partecipazione alla seduta di mediazione dell'amministratore per cessazione della materia del contendere. Si da atto che l'amministratore, nella medesima data, provvedeva alla comunicazione all'istituto di mediazione della non partecipazione per cessazione della materia del contendere. Ad ultimo si evidenzia che appare singolare che il verbale negativo (documento n.6 controparte) sia stato redatto non alla seduta di mediazione prefissata (22.06.23 ore 18), ma in data successiva (14.09.23). Ci si chiede, allora, quando sia stata fatta la seduta di mediazione. Il 22.06, data a conoscenza del Condominio o il 14.09, come da verbale? E allora, perchè il dovrebbe rifondere delle spese, che non è dato sapere se CP_1 sostenute o da sostenere, per una mediazione che sarebbe dovuta essere cancellata ben sedici giorni prima della seduta per cessazione della materia del contendere? E ancora. Quanto alla seconda, cioè quella relativa al verbale del 07.06.23, ancora meno si comprende l'istanza presentata, atteso che, per i motivi di cui sopra, l'impugnazione è stata presentata su un verbale nel quale venivano approvati dei lavori che espressamente non sarebbero dovuti essere pagati dall'odierno ricorrente. E allora, perchè il condominio avrebbe dovuto avere un ulteriore aggravio di spese partecipando ad una mediazione se tutte le problematiche espresse da parte avversa erano già state risolte nel verbale impugnato? Si da atto che anche in questo caso l'Amministratore comunicava all'istituto di mediazione, in data 07.09.23 la non partecipazione del Condominio. Si da atto, ad ultimo, che i lavori deliberati sono stati interamente realizzati, atteso che in nessun momento è stata chiesta la sospensione della delibera assembleare e, pertanto, la stessa ha esplicato i propri effetti. Per i motivi di cui sopra, quindi, non si comprendono le conclusioni così come formulate da parte avversa. Difatti, quanto al punto 1 si richiede la dichiarazione di nullità e/o annullabilità di una delibera ormai già annullata dall'Assemblea Condominiale e, quindi, mai resa esecutiva e/o operante;
quanto al punto 3 viene richiesta la dichiarazione di nullità e/o annullabilità di una delibera completamente favorevole alla parte ricorrente per quanto riguarda il piano economico e che ha già totalmente esplicato i suoi effetti per quanto riguarda le
9 lavorazioni eseguite;
quanto ai punti 2 e 4 non si comprende l'importo indicato da parte avversa relativamente alle mediazioni, atteso che nessuna prova è stata fornita sul punto. Infine, si rileva che all'atto dell'iscrizione a ruolo della presente causa i lavori di cui si discute erano terminati, così come provato dalla certificazione APE stilata il 22.09.2023. Come chiedere la nullità e/o l'annullabilità di una delibera assembleare che ha già spiegato interamente i suoi effetti? Ed inoltre. Perchè non è mai stata chiesta la sospensione del verbale impugnato?”
§ In esito alle difese che precedono, il ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione:
• rigettare le domande attrici in quanto infondate in fatto ed in diritto per quanto sopra esposto;
• con vittoria di spese ed onorari.”
§ All'esito di trattative stragiudiziali, di cui è dato atto a verbale d'udienza del 25.03.2024, all'udienza del 29.09.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra trascritte.
§ RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
Deve prendersi atto, anche considerato che la causa verte in materia di diritti disponibili, della concorde dichiarazione resa dalle parti in merito all'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Sulle spese del giudizio. In accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, deve altresì disporsi l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: dichiara che tra le parti è cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese del giudizio. Così deciso in Cagliari, addì 5 ottobre 2025
Il giudice
GI ED
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