Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e Previdenza
Composta dai magistrati:
1) Dr.ssa Vincenza Totaro, Presidente
2) Dr.ssa Rosa Del Prete, Consigliere
3) Dr. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario Relatore
All'udienza del 10/02/2025, nella causa RG 343/2021, ha pronunciato in grado d'appello la seguente SENTENZA
TRA
, in persona del R.L. p.t., e Parte_1
in persona del R.L. p.t., difesi dall'avv. Maria Sofia Lizzi, domiciliati Controparte_1 in via A. De Gasperi, n. 55, Napoli appellante
E
difeso dall'avv. Ferdinando Del Prete, domiciliata in Via CP_2
Armando Diaz n. 62, Casoria (NA) appellata
* * *
Con ricorso depositato in data 01.03.2019 al Tribunale di Napoli Nord -sezione lavoro-
, quale praticante avvocato, convenne in giudizio l CP_2 Pt_1
proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2018 00218170 92 000 formato il 24 dicembre 2018 e notificato in data 21.01.2019, per la somma complessiva di Euro 1.643,83 a titolo di omesso versamento dei contributi alla TI Pt_1
TA liberi professionisti relativi all'anno 2011.
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della sanzione applicata.
Chiese, pertanto, dichiararsi l'infondatezza delle pretese vantate dall' e la Pt_1
cancellazione d'ufficio dalla TI separata.
Si costituì in giudizio il convenuto , che eccepì la legittimità dei contributi Pt_1
richiesti alla TI TA, nonché il mancato decorso del termine di prescrizione e la legittimità delle sanzioni, concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente la causa, il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n.
3546/2020, depositata in cancelleria il 09.12.2020, in questa sede impugnata, accolse la domanda, dichiarando prescritto il credito contributivo, compensando per metà le spese di lite e condannando l' alla refusione della restante metà. Pt_1
Il giudice di prime cure, premessa la natura assorbente della questione della prescrizione del credito, ritenne fondata la relativa eccezione e maturata la prescrizione quinquennale, decorrente dal 16.6.2012, ossia dal giorno in cui andava versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi prodotti nell'anno 2011, a norma dell'art. 17 co. 1 d.p.r.
7.12.2001 n. 435 nel testo vigente ratione temporis, non risultando alcun atto interruttivo idoneo prima della lettera di contestazione e messa in mora dell' Pt_1
ricevuta dal ricorrente in data 21.08.2017.
Escluse che potesse attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2944 c.c. alla dichiarazione dei redditi ed efficacia sospensiva della prescrizione ex art. 2941 n.
8) c.c. alla mancata compilazione del Quadro RR della dichiarazione.
Con ricorso in appello ritualmente depositato in data 09/02/2021, l' , anche per la Pt_1
ha impugnato la predetta Sentenza n. 3546/2020 del Tribunale di Controparte_1
Napoli, e ne ha chiesto la riforma, con ampie argomentazioni, chiedendo il rigetto del ricorso di primo grado e di dichiarare sussistente l'obbligazione contributiva per l'anno
2011.
Con il primo motivo di gravame l' appellante ha censurato la decisione di primo Pt_1
grado per il mancato accertamento dell'occultamento doloso dei redditi nei confronti dell' , per omessa compilazione del Quadro RR, con conseguente applicazione Pt_1
Pag. 2 di 9 della sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8), c.c., facendo rilevare, altresì, che il professionista non potrebbe esimersi dall'obbligo di compilazione del Quadro
RR neppure nel caso in cui non sia iscritto alla TI separata, poiché anche tale iscrizione è prevista obbligatoriamente dal DL 98/2011, e la sua mancanza sarebbe configurabile anch'essa come comportamento preordinato all'occultamento doloso dei redditi.
Con il secondo motivo ha lamentato l'erronea valutazione del decorso del termine di prescrizione - violazione e falsa applicazione art. 2935 c.c., sostenendo che la prescrizione andrebbe fatta decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (nella specie dal 06/12/2012) e non dalla data di versamento degli acconti, proprio perché mancante l'iscrizione alla TI TA, cui l'originario ricorrente era tenuto in quanto iscritto ad un Albo professionale ma non tenuto ad iscrizione e versamento dei contributi alla Cassa previdenziale di appartenenza per requisito reddituale, e che sarebbe stata validamente interrotta con avviso bonario notificato in data 12.08.2017.
Infine, con il terzo motivo di appello, nel merito, l' ha ribadito la debenza del Pt_1
contributo soggettivo, reiterando le eccezioni già proposte in primo grado e sostenendo, ancora una volta, l'irrilevanza, ai fini assicurativi e previdenziali, del contributo “integrativo” versato alla Cassa previdenziale di appartenenza dai professionisti iscritti all'Albo ma non alla stessa ed il conseguente obbligo di Pt_2 iscrizione e versamento del contributo “soggettivo” alla TI TA presso l' . Pt_1
Quanto alle sanzioni applicate, l' appellante ne ha evidenziato la legittimità, Pt_1
precisando che la mancata presentazione del quadro RR rivelerebbe una volontà omissiva da parte dell'interessato, e, pertanto, il regime sanzionatorio applicato sarebbe quello di cui all'art. 116, comma 8, lett. b) della Legge 388 del 23/12/2000.
Si è ricostituito il resistente con memoria di costituzione del CP_2
28.09.2022, chiedendo il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado, e in via subordinata la declaratoria di la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur della nota a/r n. Pt_1
Pag. 3 di 9 66545131537 ricevuta il 21/08/2017, con la quale l' aveva provveduto a calcolare Pt_1
d'ufficio l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2011 alla TI TA, in quanto le somme richieste sarebbero state calcolate senza tener conto della franchigia
- soglia di esenzione fissata in €. 5.000,00 ex l'art. 44 comma 2 del D.L. n. 269/2003,
e l'annullamento del conseguente avviso di addebito, con vittoria di spese.
L'odierno appellato ha eccepito in via preliminare l'illegittimità e l'inammissibilità dell'avverso gravame e l'inconferenza della tesi dell' sul dies a quo da cui far Pt_1
decorrere il termine prescrizionale.
Ha sostenuto la mancata efficacia interruttiva della dichiarazione dei redditi e l'insussistenza del presunto occultamento doloso del credito, evidenziando come l' Pt_1
sia in possesso di ogni strumento finalizzato all'accertamento del credito contributivo, oltre alla compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi. Ha insistito nel ritenere il dies a quo della prescrizione coincidente con la data di scadenza del termine per il versamento contributivo, e già maturata prescrizione, nel caso di specie, al momento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione d'ufficio alla TI TA
e contestuale richiesta di pagamento dei contributi anno 2011, avvenuta con lettera A/R
n. 66545131537-6 in data 21/08/2017.
L'appellato, inoltre, ha riproposto le ulteriori domande svolte in primo grado e su cui il Giudice non si era pronunciato, in particolare in relazione all'errata interpretazione dell'art.2 comma 26 legge 335/95 ed all'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla TI separata per i professionisti iscritti ad un albo.
La Corte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha disposto lo svolgimento in trattazione scritta dell'udienza di discussione fissata per il 10/02/2025.
Depositate note scritte conclusive dalle parti, che si sono riportate ai propri scritti difensivi, all'udienza del 10/02/2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
* * *
Motivi della decisione.
L'appello dell' è infondato. Pt_1
Pag. 4 di 9 Oggetto del contendere è l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2018
00218170 92 000 notificato in data 21.01.2019, con il quale l' ha richiesto il Pt_1
pagamento della somma complessiva di Euro 1.643,83 a titolo di omesso versamento dei contributi alla TI TA liberi professionisti relativi all'anno 2011. Pt_1
In punto di fatto, risulta dagli atti di causa è non è contestato che l'originario ricorrente nel periodo di riferimento (anno 2011), svolgeva la pratica forense e, come tale, era iscritto al registro dei praticanti avvocati abilitati presso l'Ordine degli avvocati di
Napoli (iscrizione risalente al 2008) fino alla cancellazione dal suddetto Registro, avvenuta in data 21/11/2017.
Il Tribunale con la sentenza in questa sede impugnata ha accolto in via preliminare l'eccezione di prescrizione ed ha dichiarato prescritto il credito contributivo.
Risulta ancora dagli atti di causa che il primo atto interruttivo è costituito dalla lettera racc. A/R n. 66545131537-6 dell' con cui l'Istituto aveva comunicato al ricorrente Pt_1
l'avvenuta iscrizione d'ufficio alla TI TA e la conseguente richiesta del pagamento dei contributi anno 2011, oltre interessi e sanzioni, è che tale lettera è stata recapitata in data 21/08/2017.
L'avviso di addebito impugnato in primo grado è stato formato il 24 dicembre 2018 e notificato in data 21.01.2019, sempre in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2011.
Tanto premesso, osserva il Collegio che, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, che può essere condivisa anche in questa sede, il dies a quo del termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere corrisposti secondo la vigente normativa, ossia dal giorno in cui andava versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento, nella specie il giorno 16 giugno
2017, anno successivo a quello cui si riferisce la omessa contribuzione.
Trattandosi di contributi previdenziali, il termine di prescrizione da applicare è quello quinquennale previsto dall'art.2935 c.c. e dall'art. 3 comma 9 lettera b) della legge n.
335 del 1995, ed il dies a quo dal quale iniziare a computare il decorso di tale termine deve essere individuato nel momento in cui il credito diventa esigibile, che, nella fattispecie in esame, coincide con la data prevista per il versamento delle imposte considerando a tal fine anche le eventuali proroghe.
Pag. 5 di 9 Su tale questione, è intervenuta più volte la suprema Corte di Cassazione che ha chiarito che: “la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa” (v. Cass. Civ., Sez. lav., 4 settembre 2023, n. 25684; Cass. Civ., Sez. lav.,
7 novembre 2022, n. 32682; Cass. Ordinanza 23040/2019; n. 5379/2019 del
22/02/2019; Cass. n. 27950/2018 del 31/10/2018).
Ciò in quanto anche per i contributi dovuti alla gestione separata opera la regola, fissata dal d.lgs. 9 luglio 1997, n.241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi". La relativa prescrizione decorre quindi dal momento "in cui i singoli contributi dovevano essere versati" (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55).
Il termine prorogato si applica anche ai contribuenti assoggettati al regime fiscale dei contribuenti minimi. Ciò che rileva ai fini del predetto differimento è il fattore oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile ad una di quelle per le quali sono stati elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi (ex multis, cfr. Cass. n. 22336 del 2022; Cass. n. 23314
e n. 23309 del 2022; Cass. n. 24668 del 2022).
Dunque, il termine per il pagamento dei contributi alla TI TA è legato Pt_1
ai termini per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Secondo l'articolo 12, comma 5, del D.Lgs. n. 241/1997, tali termini possono essere modificati da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve confermarsi che è maturata la prescrizione.
Per l'anno di imposta 2011, il termine finale per il pagamento dei contributi, anche considerando la proroga, era fissato dalla Legge al 18 luglio 2012, ma il primo atto
Pag. 6 di 9 interruttivo dell' è stato ricevuto dal ricorrente il 21/08/2017, quando era già Pt_1
spirato il termine di prescrizione quinquennale.
In ordine alla questione della prescrizione, ritiene il Collegio che l'omessa compilazione del nella denuncia dei redditi non costituisce una condotta Parte_3
dolosa ed evasiva tale da determinare la sospensione del decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c. e la relativa doglianza dell' è infondata. Pt_1
Sul punto, la Suprema Corte ha ormai stabilito il principio secondo cui
“sull'identificazione della mancata compilazione del Quadro RR allegato alla dichiarazione dei redditi con una volontà dolosa di occultamento del debito, deve trovare applicazione il principio generale, affermato da questa Corte, secondo il quale
"In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2 , comma 26, della l. n. 335 del 1995 ...", non essendo configurabile "...un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5" (Così, per tutte, cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord.,
25/09/2023, n. 27294; Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord., 17/01/2022, n.1293; Cass. civ. n. 37529 del 2021).
Dunque, non sussiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo.
Per tali motivi, ritiene la Corte che il mero fatto che l'originario ricorrente non abbia compilato il quadro RR della dichiarazione reddituale, non costituisce automaticamente una condotta dolosa idonea a sospendere il decorso della prescrizione.
Non risulta contestato il fatto che aveva presentato regolarmente le proprie dichiarazioni dei redditi, nelle quali aveva riportato correttamente i redditi conseguiti, omettendo solo di compilare il quadro RR.
Invero, nel caso di specie, l'opponente non ha certo reso una dichiarazione fiscale falsa, né ha posto in essere artifizi o raggiri, in quanto non ha occultato i propri redditi
Pag. 7 di 9 professionali, ma ha solo omesso di compilare quella parte del modulo che consente all'Istituto di previdenza di verificare agevolmente il regolare versamento dei contributi, dovendosi escludere che abbia fatto ciò deliberatamente al fine di sottrarsi al pagamento del proprio debito nei confronti dell' , in considerazione della Pt_1
oggettiva controvertibilità, almeno negli anni in esame, della questione circa l'obbligo di iscrizione alla gestione separata e l'assoggettamento alla contribuzione in Pt_1
questione per i professionisti iscritti agli albi che versavano, in base ai rispettivi ordinamenti professionali, soltanto i contributi integrativi e non anche quelli c.d. soggettivi alla propria Cassa di Previdenza.
Risulta pacifico tra le parti il fatto che il ricorrente ha regolarmente presentato la propria dichiarazione dei redditi e dichiarato per gli anni di imposta oggetto del giudizio un reddito da lavoro autonomo per l'attività di avvocato.
Tale comportamento non può costituire un “doloso occultamento del reddito” idoneo a sospendere il decorso della prescrizione, come erroneamente sostenuto dall' . Pt_1
In conclusione, soprattutto all'epoca dei fatti, quando era ancora controverso l'obbligo di iscrizione TI TA , non si poteva ravvisare, nell'omessa Pt_1
compilazione del modello RR, un comportamento doloso volto a occultare un debito contributivo e comunque l' non ha fornito idonea prova di un comportamento Pt_1
doloso.
Stante l'accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione, ogni altra questione resta assorbita.
In conclusione, per tutti i motivi esposti, l'appello dell' è infondato e deve essere Pt_1
rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata.
Per quanto riguarda le spese del presente grado del giudizio, in considerazione del contrasto di giurisprudenza sulle varie questioni, sussistente soprattutto al momento di instaurazione della lite ricorrono i gravi motivi previsti dalla legge per disporne l'integrale compensazione.
Infine, avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, la
Corte da atto che sussistono i presupposti di cui all'art 13, comma 1 quater, dpr n
115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo
Pag. 8 di 9 di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13”, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello dell' ; Pt_1
2) Compensa le spese del presente grado del giudizio;
3) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Napoli, 10.02.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore est.
(Dr. Anselmo Del Fiacco) Il Presidente
(Dr.ssa Vincenza Totaro)
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