Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/02/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 12-02-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 3246 dell'anno 2023
OGGETTO
Opposizione L. 92/2012 Legge Fornero
TRA
(CF: , elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1
degli Avv.ti Ottavio Pannone, Marco Pannone e Matilde Pannone, che la rappresentano e difendono in virtù di procura rilasciata su foglio separato al ricorso in opposizione ex
L. 92/2012
Ricorrente
E
CF , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rapp.to e difeso dagli Avv.ti Michele Bignami e Alessandro Maria Longo, giusta procura alle liti in atti
Resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo.
Per la resistente: come da memoria difensiva.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 26.05.2023, la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'ordinanza ex art. 1, comma 51 l.
92/2012 (Legge Fornero) “depositata in data 03/05/2020 e successivamente comunicata
l'8 maggio 2023”, resa nel giudizio R.G. n. 6859/2022, con cui il Tribunale rigettava l'impugnativa di licenziamento e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
1
(contestando la documentazione prodotta nella fase sommaria dalla resistente) e l'infondatezza della eccezione di decadenza dall'impugnativa, nonché l'inesistenza del giustificato motivo oggettivo.
Concludeva, dunque, per la revoca dell'ordinanza impugnata resa all'esito del giudizio Rg 6859/2022, per la condanna, previo accertamento dell'inefficacia del licenziamento, “alla reintegra in servizio, oltre al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro 1.684,69 dalla data del licenziamento sino all'effettiva reintegra”; dichiararsi la nullità o inefficacia del licenziamento orale anche perché non sorretto da forma scritta, da giusta causa o giustificato motivo, e condannarsi la resistente “a reintegrare la ricorrente nel suo posto di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, legge n. 300/1970, e succ. mod. ed al relativo risarcimento del danno pari alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento all'effettiva reintegra” oltre interessi, rivalutazione monetaria, e con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la , la quale rilevava la correttezza Controparte_1
della ordinanza impugnata e l'infondatezza della domanda della ricorrente. Assumeva che il licenziamento era stato intimato per iscritto alla con lettera raccomandata Parte_1 del 16 maggio 2022, inviata all'indirizzo di residenza della dipendente e dalla stessa non ritirata, ribadiva la decadenza dall'impugnativa di licenziamento, eccepiva la carenza di allegazione e di prova della ricorrente e la inammissibilità del nuovo motivo introdotto dalla ricorrente a sostegno della illegittimità del licenziamento di violazione della giusta causa e del gmo.
Concludeva, in via preliminare, per la declaratoria di intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 6 Legge n. 604/1966 e per l'inammissibilità del ricorso;
nel merito per il rigetto del ricorso e, in subordine, per la rideterminazione dell'indennità commisurata sull'importo di € 1.263,52, detratto l'aliunde perceptum, con vittoria di spese.
In corso di causa veniva disposto il libero interrogatorio della ricorrente. Il giudice formulava proposta di reintegra presso altri appalti in zona, che la società riscontrava alla successiva udienza del 31.01.2024 dichiarando l'inesistenza di altre posizioni lavorative disponibili;
ivi il Giudice formulava proposta transattiva con pagamento di 10 mensilità lorde (con rinuncia alle spese della fase Fornero) che la resistente accettava alla udienza del 14.02.2024 e la ricorrente rifiutava.
2 Rinviata la causa per la discussione, veniva successivamente disposto – su richiesta del difensore della ricorrente, essendo interdetta dal lavoro la Giudice originaria assegnataria del giudizio per maternità - lo scardinamento con assegnazione a questo
Presidente di sezione il quale fissava l'odierna udienza di discussione all'esito della quale questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
L'opposizione è inammissibile.
E' pacifica l'applicabilità del “rito Fornero” alla fattispecie all'esame del giudicante, trattandosi di una lavoratrice assunta nell'anno 1996. l'art. 1, comma 51 prevede, per i giudizi di opposizione pendenti alla data del D. Lgs n.149/2022 come modificato dalla
L.n.197/2022 che “Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma 49 puo' essere proposta opposizione con ricorso contenente i requisiti di cui all'articolo
414 del codice di procedura civile, da depositare innanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa e' comune o dai quali si intende essere garantiti.”
Nel caso di specie, la domanda principale ha ad oggetto l'impugnativa di un licenziamento presuntivamente intimato in forma orale, che, come tale, ratione temporis rientra nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 co. 1 L. 300/70; rispetto a tale domanda, il rito cd. Fornero è obbligatorio.
La Suprema Corte, con argomentazioni del tutto condivisibili ha al riguardo statuito che: “l'opposizione non ha natura impugnatoria, ma produce la riespansione del giudizio, chiamando il giudice di primo grado ad esaminare l'oggetto dell'originaria impugnativa di licenziamento nella pienezza della cognizione integrale” (cfr. Cass. n.
13025/2019; Cass. 28-02-2019, n.5993; Cass. 4-04-2019, n.9458; Cass. 14-07-2020,
n.14976).
Orbene, l'art. 18 cit. prescrive che “Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio.., ovvero intimato in concomitanza col matrimonio… o in violazione dei divieti di licenziamento… ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge… ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro… Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché
3 intimato in forma orale.”
Nel caso in esame, la ricorrente contesta la validità della comunicazione datata 16 aprile 2022 prodotta dalla resistente con cui sarebbe stato comunicato il recesso datoriale, perché mai ricevuta, eccependo che in atti manca la prova dell'avviso di ricevimento e che a tanto non può sopperire la schermata di Poste
Italiane con il tracciamento della raccomandata.
Con riferimento alla predetta comunicazione, la resistente allega copia della busta che riporta numero di raccomandata e la dicitura al mittente per compiuta giacenza
04.06.2022, nonché il tracciamento della raccomandata dal sito di Poste Italiane.
La Suprema Corte ha in più occasioni precisato che, in virtù del combinato disposto degli artt. 1334 e 1335 c.c., la comunicazione di licenziamento, trattandosi di un atto unilaterale recettizio, deve ritenersi conosciuta nel momento in cui è recapitato all'indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza;
ne consegue che, ove il licenziamento sia intimato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume comunque conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario (ex multis,
Cassazione civile, sez. lav., 28/09/2018, n. 23589; Cass. n. 27526/2013; Cass. 11-01-
2019, n.511).
La disposizione codicistica introduce, dunque, una presunzione che fa salvo il caso di incolpevole mancata conoscenza del destinatario del tentativo di consegna, indi dell'avviso di giacenza, ammettendo la prova contraria a carico di colui il quale ne eccepisca l'incolpevole mancata conoscenza.
L'art. 1335 c.c. stabilisce, infatti, una presunzione di conoscenza - o meglio, di conoscibilità - dell'atto, mediante la quale dal fatto noto, costituito dall'arrivo della comunicazione all'indirizzo del destinatario, la legge risalirebbe al fatto ignorato, costituito dalla presa di conoscenza, da parte del destinatario, del contenuto dell'atto. Il destinatario della dichiarazione, dal canto suo, può superare tale presunzione, dimostrando di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia del contenuto della comunicazione. Più nello specifico, secondo la giurisprudenza di legittimità, per superare tale presunzione, è necessario che il destinatario dimostri un fatto o una situazione che spezzi od interrompa in modo duraturo il collegamento tra il
4 destinatario stesso ed il luogo di destinazione della comunicazione e che tale situazione sia incolpevole, vale a dire non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza Cass. 08-
10-2021, n.27412; Cass. 19-07-2019, n.19524).
Nel caso di specie la ricorrente non ha fornito la prova di un evento che ha precluso la conoscibilità del tentativo di recapito, né ha contestato l'indirizzo di destinazione, limitandosi ad eccepire di non aver ritrovato l'avviso in cassetta.
È noto che le attestazioni compiute dall'agente postale fanno fede fino a querela di falso, in quanto la notificazione a mezzo posta è attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della L. 20 novembre 1982
n. 890 e gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dallo stesso ufficiale giudiziario (Cass. sent. n. 13981 dell'8 luglio 2016); ciò che non è assistito da fede è il contenuto della dichiarazione resa dal ricevente l'atto, ma non gli adempimenti e le attività che l'ufficiale dichiara di aver compiuto.
La fede privilegiata, infatti, assiste la circostanza che l'ufficiale postale ha ricevuto le dichiarazioni ed ha effettuato le attività descritte nell'avviso di ricevimento (Cass. n.
13086 del 14/05/2021). È pertanto ammessa qualsiasi prova contraria, nei limiti consentiti dalla legge, in ordine alla veridicità e all'esattezza delle dichiarazioni rese nel menzionato atto dalle parti (Cass. sez. 6-1, 25 luglio 2019, n. 20214).
Lo stesso iter e le stesse argomentazioni valgono anche in presenza di una mera raccomandata (come il caso di specie), o di un telegramma. Invero, la S.C. con argomentazioni del tutto sovrapponibili al caso di specie (cfr. sent. n. 13488 del 20 giugno 2011), ha precisato che “un telegramma (cosi come una lettera raccomandata), anche in mancanza di avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione anzidetta e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo al destinatario e di conoscenza dell'atto”.
Ancora, “La produzione in sede di giudizio di una lettera raccomandata, anche senza
l'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta. Dalla certezza della spedizione discende la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza (art. 1335 c.c.).
La suddetta presunzione si fonda su una duplice circostanza: che la missiva sia stata spedita e che il servizio postale sia stato portato a compimento. Inoltre, le risultanze del sito Internet del gestore del servizio rappresentano un elemento di prova indiziaria
5 sull'esito della spedizione della raccomandata. La valutazione della valenza probatoria di quanto emerge dal sito web rientra nella discrezionalità del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità”. (Cass. ordinanza del 26 agosto 2020 n. 17810).
Con una recente sentenza (Cass., Sez. Lav., n. 15397/2023), la Suprema Corte è tornata a confermare l'idoneità della compiuta giacenza della raccomandata inviata al domicilio del lavoratore ai fini del perfezionamento della comunicazione del licenziamento, pur in mancanza di produzione in giudizio di copia dell'avviso di ricevimento.
Dunque, in caso di licenziamento, il datore di lavoro, al fine dell'operatività della presunzione, deve meramente comprovare l'avvenuto tentativo di recapito della comunicazione presso l'indirizzo del lavoratore;
incombe invece su quest'ultimo la prova di un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà, che abbia di fatto precluso la conoscibilità del tentativo di recapito.
In assenza di detti eventi eccezionali, in virtù del combinato disposto degli artt. 1334 e
1335 c.c., la comunicazione di licenziamento deve ritenersi pervenuta all'indirizzo del lavoratore al momento del rilascio dell'avviso di giacenza presso l'ufficio postale del plico a lui destinato.
E' il caso di aggiungere che, trattandosi di una raccomandata generica (come si evince dal tracciamento di Poste Italiane prodotto in atti), trovano applicazione le norme del servizio postale ordinario di cui al DM 1 ottobre 2008 (busta bianca) e non la L. n.
890/1982 che attiene la notifica di atti giudiziari (busta verde) (cfr. Cass. 16183 del
09.06.2021, Cass. 22086/2020, Cass. 10245/2017, Cass. 2047/2016, Cass. 3254/2016).
Pertanto, deve ritenersi che la compiuta giacenza nella raccomandata con busta bianca sia idonea a perfezionare la notifica, senza che sia necessario ricorrere alla raccomandata per atti giudiziari ex L. 890/82.
Il supremo Collegio, con ordinanza n. 15834/2017 ha affermato che non occorre la cosiddetta “Cad” (comunicazione avvenuto deposito) nel caso di raccomandata ordinaria, perché con questo canale di notifica occorre seguire le regole del Dm 1° ottobre 2008, il quale, all'articolo 25, stabilisce, in caso di irreperibilità temporanea, il solo adempimento, da parte del postino, del rilascio di un avviso di giacenza, presso l'ufficio postale, del plico da recapitare e non anche l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito, raccomandata prevista, invece, dall'articolo 8 della legge 890/1982. Ed invero, l'art. 25 cit. testualmente prevede “Gli invii postali non recapitati, salvo che nei casi previsti dagli articoli 22 e 23, rimangono in giacenza presso l'ufficio postale di distribuzione per il tempo di seguito indicato a decorrere dal
6 giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza: invii semplici: dieci giorni;
invii
a firma: sette giorni per i pacchi e trenta giorni per gli altri invii, ad eccezione dei pacchi provenienti dall'estero … Trascorsi i termini di giacenza, nei casi di mancata restituzione al mittente, gli invii vengono distrutti o altrimenti destinati a fini di beneficenza...”.
Ne deriva che la compiuta giacenza per le raccomandate si perfeziona una volta che siano decorsi trenta giorni dalla data in cui la raccomandata, dopo il tentativo di consegna, viene posta a disposizione del cittadino per il ritiro presso gli appositi uffici.
Pertanto, inutilmente decorsi i termini di giacenza fissati dalla legge per il ritiro del piego presso l'ufficio postale, il procedimento notificatorio deve intendersi completato anche nei confronti del destinatario, che non potrà quindi dolersi della sua inerzia per non avere provveduto al ritiro.
Con riguardo alla giurisprudenza esibita dal difensore di parte ricorrente all'odierna udienza di discussione si rileva che le pronunce n.7586/2024, 26957/2024 e 9047/2024 hanno esaminato il caso della notifica di un atto, laddove nel caso di specie è in discussione la regolarità o meno della procedura di comunicazione – con raccomandata semplice – al destinatario per il tramite dell'ufficiale postale.
Nel caso di specie, come si evince dalla documentazione versata in atti, la raccomandata n. 154991290180 inviata dalla alla – contenente la comunicazione di CP_1 Parte_1
licenziamento - è risultata disponibile per il ritiro presso l'Ufficio Postale dal
04.05.2022; da tale momento, dunque, decorrono i trenta giorni ex DM citato.
La compiuta giacenza si è quindi perfezionata in data 04.06.2022.
Ne deriva che l'impugnativa sarebbe dovuta intervenire entro il 03.08.2022.
Occorre poi aggiungere che la lettera dell'11.07.2022 (in atti), cui oggi la ricorrente intende attribuire efficacia impugnatoria, non può qualificarsi come impugnativa di licenziamento, essendo meramente limitata all'offerta della prestazione lavorativa;
in nessun punto della citata missiva, infatti, viene impugnato o contestato il licenziamento
(cfr. contenuto lettera); il primo atto di impugnativa è rappresentato, pertanto, dalla lettera del 01.09.2022 a firma dell'avv. Pannone (dunque oltre i 60 gg) con la quale viene espressamente impugnato il licenziamento verbale.
Ne consegue la tardività dell'impugnativa e la decadenza dal diritto ad impugnare il licenziamento ex art. 6 L. 604/1966.
Non decorre, invece, dal momento, eventualmente successivo, di cessazione dell'efficacia del rapporto di lavoro. Infatti, questo Giudice ritiene di dare continuità al
7 principio espresso dalla S.C. secondo cui il licenziamento, “si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro giunge a conoscenza del lavoratore, sicché la decorrenza del termine di decadenza, per l'impugnazione del recesso, opera dalla comunicazione del licenziamento e non dal momento, eventualmente successivo, di cessazione dell'efficacia del rapporto di lavoro” (ex multis
Cass. n. 9268/2019; Cass. 11-02-2016 n.2747, Cass. n. 6845 del 24-03-2014); pertanto il differimento dell'efficacia del licenziamento al 10.07.2022 (data di cessazione dello stato di malattia del dipendente) non ha rilievo ai fini impugnatori.
Le ulteriori doglianze formulate dalla ricorrente risultano assorbite dalla maturata decadenza.
Per le ragioni esposte, in conclusione, la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti della con ricorso depositato in Parte_1 Controparte_1
data 26.05.2023, così provvede:
• Dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione del licenziamento;
• condanna la sig.ra al pagamento delle spese di lite, che Parte_1 liquida in complessivi €.1.400,00 oltre iva e cpa come per legge e spese generali.
Santa Maria Capua Vetere, 12-02-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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