TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 19/03/2026, n. 5219
TAR
Ordinanza collegiale 29 settembre 2025
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TAR
Sentenza 19 marzo 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Carenza di interesse

    La giurisprudenza ritiene inammissibile il ricorso del terzo classificato quando le censure mosse contro la seconda classificata sono inammissibili e quelle contro la prima sono state respinte, poiché l'accoglimento non porterebbe a un'utilità concreta per il ricorrente, salvo l'interesse strumentale alla rinnovazione della gara.

  • Inammissibile
    Motivi già esaminati e ritenuti infondati in precedenti sentenze

    Le censure relative all'incongruità dell'offerta economica della seconda classificata sono state ritenute infondate dal Consiglio di Stato. Le censure relative alla prima classificata, riguardanti la mancata rinnovazione della verifica di anomalia e della congruità dei costi della manodopera, sono coperte da giudicato poiché il Consiglio di Stato ha ritenuto legittime le fasi della procedura già effettuate, inclusa la verifica di anomalia.

  • Inammissibile
    Carenza di interesse e giudicato

    L'inammissibilità del ricorso principale per carenza di interesse e per motivi già coperti da giudicato rende inammissibili anche le censure relative agli atti presupposti, consequenziali e connessi.

  • Inammissibile
    Carenza di interesse e infondatezza del ricorso principale

    La domanda di risarcimento in forma specifica è subordinata all'accoglimento delle censure proposte nel ricorso principale. Poiché il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile, anche la domanda di risarcimento in forma specifica è inammissibile.

  • Inammissibile
    Carenza di interesse e infondatezza del ricorso principale

    La domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto e rinnovazione della gara è subordinata all'accoglimento delle censure proposte nel ricorso principale. Poiché il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile, anche tale domanda è inammissibile.

  • Inammissibile
    Carenza di interesse

    Le stesse ragioni di inammissibilità per carenza di interesse valide per il ricorso principale si applicano ai motivi aggiunti.

  • Rigettato
    Violazione art. 80, co. 4, d.lgs. 50/2016 per presunta irregolarità contributiva

    La doglianza è infondata. La regolarità contributiva è comprovata dai DURC positivi ottenuti ripetutamente, i quali si impongono alla stazione appaltante. L'interruzione della verifica da parte della stazione appaltante nel periodo febbraio 2023-gennaio 2024 è giustificata dalla sospensione dell'efficacia della convenzione. Anche in tale periodo, la regolarità contributiva della LE risulta comprovata da DURC prodotti.

  • Rigettato
    Violazione art. 80, co. 5, lett. c-ter) d.lgs. 50/2016 per presunti illeciti professionali (penali ASL Teramo e Caserta)

    Le valutazioni del RUP sono ragionevoli e non illogiche. La penale dell'ASL Teramo riguarda un diverso oggetto contrattuale e natura dell'inadempimento (risparmio energetico), contestata dalla CN. La penale dell'ASL Caserta è ascrivibile a una consorziata esecutrice soggetta a procedura concorsuale, con pendenza di giudizio e misure correttive attuate. Le vicende penali non hanno condotto a provvedimenti ostativi.

  • Rigettato
    Violazione art. 80, co. 5, lett. c-bis) e f-bis) d.lgs. 50/2016 per omessa dichiarazione di fatti rilevanti

    Le vicende penali sono in fase di indagini preliminari o concluse con assoluzione, e non incidono sulla moralità professionale. Il provvedimento del Ministero della Difesa non comporta addebiti specifici a CN e non è rilevante. L'omessa dichiarazione di fatti non previsti come obbligatori dalla legge di gara non comporta esclusione automatica.

  • Rigettato
    Silenzio rigetto e inadempimento all'ordinanza del TAR

    Il TAR ha ordinato l'esibizione della documentazione richiesta con ordinanza collegiale del 29 settembre 2025 n. 16824. Le successive contestazioni relative all'ostensione parziale e al silenzio rigetto sono state trattate nel merito dei motivi aggiunti e ritenute infondate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 19/03/2026, n. 5219
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5219
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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