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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/10/2025, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1323/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1323/2018 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. BONIFATI ANTONIO Parte_1
ATTORE contro rappresentato e difeso dall'Avv. Saverio Sergiampietri CP_1
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione in opposizione a precetto del 16.04.18, ritualmente notificato, Parte_2
conveniva in giudizio per ottenere la declaratoria di inefficacia del precetto Controparte_1 datato 08.03.18, con il quale precetto era stato ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma di € 80.620,26, sulla base del decreto ingiuntivo 427/16 emesso dal Tribunale di Lucca in favore della dichiarato esecutivo in data 11.03.16. Controparte_1
pagina 1 di 2 Deduceva l'opponente la nullità, illegittimità ed inefficacia del precetto contestando la elezione del domicilio da parte di in DE (CS) “luogo in cui l'opponente non ha beni né CP_1 propri né beni allo stesso dovuti da terzi”; nonché il - “difetto di legittimazione attiva in capo alla ” , sull'assunto che non avrebbe specificato “a che titolo sarebbe attualmente CP_1 titolare del rapporto rispetto al quale ha preannunciato l'inizio dell'esecuzione forzata in danno dell'odierna opponente”.
Sulla base di tali premesse ha, quindi, chiesto: “Voglia il Giudice adito, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, produzione e difesa, ritenuta la propria competenza, accogliere la proposta opposizione per i motivi sopra esposti e, previa sospensione in via preliminare della efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto opposto, atteso il danno grave e irreparabile che deriverebbe all'opponente se il titolo azionato da chi non è legittimato ovvero da chi ha posto in essere un abuso del diritto avesse esecuzione stante l'ingente entità del credito azionato, dichiarare la nullità ed inefficacia dello stesso. Col favore delle spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore concludente”.
Costituitasi in giudizio la contestava le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza e l'inammissibilità.
All'udienza del 03.10.24 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio.
Non si procedeva alla riassunzione del processo per come evidenziato anche dal procuratore di parte opposta nelle note del 20.10.25, dovendosi pertanto dichiarare l'estinzione del giudizio a norma dell'art. 307 terzo comma c.p.c..
Appare equo, in considerazione delle ragioni della decisione e del comportamento processuale delle parti, dichiarare integralmente compensate tra le stesse le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate
Cosenza, 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Beatrice Magaro'
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1323/2018 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. BONIFATI ANTONIO Parte_1
ATTORE contro rappresentato e difeso dall'Avv. Saverio Sergiampietri CP_1
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione in opposizione a precetto del 16.04.18, ritualmente notificato, Parte_2
conveniva in giudizio per ottenere la declaratoria di inefficacia del precetto Controparte_1 datato 08.03.18, con il quale precetto era stato ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma di € 80.620,26, sulla base del decreto ingiuntivo 427/16 emesso dal Tribunale di Lucca in favore della dichiarato esecutivo in data 11.03.16. Controparte_1
pagina 1 di 2 Deduceva l'opponente la nullità, illegittimità ed inefficacia del precetto contestando la elezione del domicilio da parte di in DE (CS) “luogo in cui l'opponente non ha beni né CP_1 propri né beni allo stesso dovuti da terzi”; nonché il - “difetto di legittimazione attiva in capo alla ” , sull'assunto che non avrebbe specificato “a che titolo sarebbe attualmente CP_1 titolare del rapporto rispetto al quale ha preannunciato l'inizio dell'esecuzione forzata in danno dell'odierna opponente”.
Sulla base di tali premesse ha, quindi, chiesto: “Voglia il Giudice adito, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, produzione e difesa, ritenuta la propria competenza, accogliere la proposta opposizione per i motivi sopra esposti e, previa sospensione in via preliminare della efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto opposto, atteso il danno grave e irreparabile che deriverebbe all'opponente se il titolo azionato da chi non è legittimato ovvero da chi ha posto in essere un abuso del diritto avesse esecuzione stante l'ingente entità del credito azionato, dichiarare la nullità ed inefficacia dello stesso. Col favore delle spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore concludente”.
Costituitasi in giudizio la contestava le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza e l'inammissibilità.
All'udienza del 03.10.24 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio.
Non si procedeva alla riassunzione del processo per come evidenziato anche dal procuratore di parte opposta nelle note del 20.10.25, dovendosi pertanto dichiarare l'estinzione del giudizio a norma dell'art. 307 terzo comma c.p.c..
Appare equo, in considerazione delle ragioni della decisione e del comportamento processuale delle parti, dichiarare integralmente compensate tra le stesse le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate
Cosenza, 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Beatrice Magaro'
pagina 2 di 2