TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 23/09/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 368/2025 R.G.L., promossa, da rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Di Parte_1
Pietra ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, per procura in atti ricorrente contro
E_
, in persona del Direttore Generale, rappresentato e difeso
[...] dall'avv. Gaetano Citrigno ai sensi dell'art. 417 bis, comma, 1 c.p.c. ed elettivamente domiciliato come in atti resistente
Oggetto: Altre ipotesi. Pubblico Impiego, riconoscimento “carta docente” al personale docente non di ruolo e retribuzione professionale docente (RPD).
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. depositato il 4/3/2025, la ricorrente, ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del E_
, in qualità di docente, a seguito della stipula di plurimi contratti per
[...] supplenze brevi nei periodi dal 30 novembre 2021 al 6 giugno 2022 (a.s. 2021/2022) e di un unico contratto a tempo determinato dal 1° settembre 2024 al 30 giugno 2025 (a.s. 2024/2025), come documentati (doc. nn. 1.1, 1.2 e 1.3.).
La ricorrente ha dedotto di non avere percepito, per l'anno scolastico 2021/2022 (ovvero 102 giorni di con orario settimanale completo e 6 giorni di
1 servizio con orario settimanale di 20 ore), l'elemento retributivo della c.d. retribuzione professionale docente (di seguito RPD), nonostante lo svolgimento del servizio, come da cedolini paga (doc. n. 1.3) e di non avere fruito, per l'anno scolastico 2024/25, dell'importo di euro 500,00 annui per la formazione professionale (Carta elettronica docenti) riconosciuto esclusivamente al personale di ruolo ex artt. 121, comma 1, e 122 della legge n. 107/2015 e successivi dpcm attuativi (dpcm 32313 del 23.09.2015, dpcm 28.11.2016).
La ricorrente lamentando, in particolare, la violazione del principio di non discriminazione, ex art. 4 della direttiva CEE 1999/1970, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella parte in cui non riconosce ai docenti applicati su “supplenza breve” l'elemento retributivo professionale rispetto a quelli di ruolo o con incarico su altra classe di concorso, nonché il diritto di ottenere la carta docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“
1. accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuta la voce retributiva della “Retribuzione Professionale Docenti” ex art. 7 C.C.N.L. del 15.03.2001 per il servizio prestato dal 30.11.2021 al 06.06.2022, ovvero n. 102 giorni di servizio con orario settimanale completo e 6 giorni di servizio con orario settimanale di 20/24, nonché accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, ex art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 13.07.2015, in relazione all'anno di servizio a tempo determinato svolto e indicato al punto 3 della premessa in fatto del presente atto, ed in particolare per l'anno scolastico 2024/2025; e per l'effetto, 2. accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'accredito in suo favore di €.622,38 (seicentoventidue/38 = €.174,50 per ogni mese di servizio, ex C.C.N.L. del 19 aprile 2018, e 1/30 di detto compenso per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese) oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per il periodo di servizio svolto dal 30.11.2021 al 06.06.2022 e indicato al punto 3 della premessa in fatto del presente atto, quale “retribuzione professionale docenti” ex art. 7 C.C.N.L. del 15.03.2001, per come documentalmente provato, ovvero della diversa somma che risulterà dovuta di giustizia, nonché accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'accredito in suo favore di € 500,00 oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994 (v. Cass. – Sezione Quarta Lavoro - sentenza n. 29961/2023), per l'annualità di servizio indicata al punto 3 della premessa in fatto del presente atto, ovvero per l'a.s. 2024/2025, quale contributo per la formazione del ricorrente – cd. Carta docente - quantificato, per come documentalmente provato, nella somma complessiva di €500,00 (cinquecento/00 = €.500,00 per ogni a.s.), oltre interessi e rivalutazione, ovvero della diversa somma che risulterà dovuta di giustizia;
e, conseguentemente;
3. condannare l'amministrazione convenuta all'accredito, in favore della ricorrente, di euro 622,38 (seicentoventidue/38), oltre interessi e
2 rivalutazione, quale “retribuzione professionale docenti” per il periodo di servizio prestato dal 30.11.2021 al 06.06.2022 e indicato nel punto 3 della premessa in fatto del presente atto, nonché condannare l'amministrazione convenuta all'accredito di euro 500, oltre interessi e rivalutazione, per l'anno scolastico 2024/2025, indicato nel punto 3 della premessa in fatto del presente atto, sul costituendo portafoglio elettronico del portale Carta del Docente della parte ricorrente;
4. con vittoria di spese, compensi professionali da distrarsi all'avvocato Antistatario”.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il ha E_ contestato gli assunti avversari e ha chiesto, in via preliminare, disporsi la riunione dei procedimenti ex art. 151 disp. att. c.p.c. patrocinati dal medesimo difensore;
nel merito, dichiararsi l'infondatezza della domanda, con rigetto della stessa e, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, dichiararsi l'estinzione del diritto azionato fino ai 5 anni che precedono l'iscrizione a ruolo del ricorso, nonché rigettarsi la richiesta per gli anni scolastici con prestazione di servizio inferiore ai 180 giorni oppure non prestato dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio, nonché a decorrere dall' a. s. 2023/2024 e seguenti ove trattasi di supplenza annuale fino al 31 agosto;
con estensione della pronunzia, in caso di denegato accoglimento del ricorso, agli anni scolastici successivi alla proposizione del ricorso in presenza dei presupposti di legge.
All'esito dell'odierna udienza, dato atto dell'impossibilità di conciliazione, omessa ogni istruttoria, essendo la causa documentale, la stessa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente, si rileva l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 151 disp. att. c.p.c. per la riunione del presente procedimento con altri patrocinati dal medesimo difensore aventi per oggetto la fruizione della “carta del docente” e la “retribuzione professionale docenti”, per non rendere eccessivamente gravoso l'accertamento della diversità di posizioni con riferimento, quanto alla carta docente, alla sussistenza delle condizioni di utilizzabilità del bonus spettante in relazione alla permanenza oppure alla fuoriuscita dell'insegnante dal sistema scolastico e comparabilità del docente assunto a tempo determinato rispetto al docente di ruolo in relazione alla durata del contratto (supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche ex art. 4, commi primo e secondo, della L. n. 124 del 1999 oppure supplenze brevi ex art. 4, comma terzo, della L. n. 124 del 1999), nonché considerate le singole posizioni, quanto alla retribuzione professionale docenti, non comparabili con riferimento agli anni richiesti.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Inquadramento normativo e giurisprudenziale
- Retribuzione professionale docente
3 La retribuzione del personale docente si distingue in diverse componenti, di cui le più importanti sono:
- lo “stipendio tabellare” che rappresenta la componente principale della retribuzione, ossia il minimo dovuto dal lavoratore in relazione alla sua qualifica professionale e all'orario di lavoro;
- la “retribuzione professionale docenti”, (R.P.D.), attribuita, in base alla contrattazione collettiva, ai docenti di ruolo o con incarico annuale (fino al 30 giugno o al 31 agosto), in forza dell'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001;
- l'eventuale compenso aggiuntivo per lo svolgimento di funzioni strumentali;
- l'eventuale compenso per lo svolgimento di ore aggiuntive o per le attività aggiuntive (es. Tutor di alternanza scuola lavoro, esami di stato, ecc.) e gli eventuali assegni familiari;
- altre componenti di natura indennitaria, quali l'Indennità Integrativa Speciale”, (I.I.S.), l'Indennità di vacanza contrattuale, etc.
In particolare, il trattamento accessorio della R.D.P. è stato inizialmente introdotto dall'art. 7 del CCNL Scuola del 15.3.2001, secondo cui: “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”. Il richiamato art. 25 del CCNI del 31.8.1999 quantifica l'emolumento in questione “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”; e “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
La contrattazione collettiva successiva ha solo modificato, incrementandola, l'entità della R.P.D. da riconoscere per dodici mensilità, includendola anche nella base di calcolo del trattamento pensionistico e del trattamento di fine
4 rapporto (art. 81 del CCNL del 24.7.2003; art. 83 del CCNL del 29.11.2007; art. 38 CCNL del 19.4.2018).
Ai fini che qui rilevano, dal 1° marzo 2018 essa ammonta ad € 174,50 e, dal 1° gennaio 2022, ad € 184,50 lordi mensili, per n. 12 mensilità (con esclusione della tredicesima).
L'art. 4 della L. n. 124/1999 e l'art. 1 del D.M. 13 giugno 2007 hanno differenziato le supplenze nella scuola in tre tipologie: 1) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento che rimangano vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
2) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura delle cattedre e posti di insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
3) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto previsto dall'art. 7 (definite anche “supplenze brevi e saltuarie”).
Le richiamate disposizioni negoziali collettive (art. 7 CCNL del 2001; art. 25 CCNI del 1999) prevedono che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e, soprattutto, che esso non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale docente ed educativo (Cass. n. 17773 del 2017).
Come tale, la componente retributiva del R.P.D. rientra, pertanto, nelle
“condizioni di impiego” che, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La Cassazione, con l'ordinanza n. 3473 del 2019, ha ribadito la natura illegittima di ogni disposizione che esclude il diritto del personale assunto a tempo determinato a percepire questo elemento della retribuzione riconosciuto, invece, al solo personale a tempo indeterminato;
in particolare, la Corte ha dato continuità alle precedenti ordinanze n. 27950 del 2017 e n. 7118 del 2018 con le quali si era statuito che, effettivamente, l'art. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, esclude, in generale e in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al Giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria
5 disposizione del diritto interno (C.G.U.E. 15/4/2008, causa C-268/06, Impact;
13/9/2007, causa C-307/05, ; 8/9/2011, causa C-177/10, Persona_1
); da questo punto di vista, è irrilevante che la diversità di Persona_2 trattamento sia prevista da una norma generale e astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, dal momento che “la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate” (C.G.U.E. 18/10/2012, cause C-302/11 e C-305/11, ; 7/3/2013, causa C-393/11, . Per_3 Per_4
Il principio di non discriminazione sancito dal richiamato art. 4 deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, fra più opzioni astrattamente possibili, deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
La disparità di trattamento potrebbe giustificarsi soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, ossia di “elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi” in relazione alla
“particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato”. Da questo punto di vista, il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale del non è CP_1 conforme ai suddetti requisiti e non può dunque configurare una “ragione oggettiva” ai sensi dell'art 4 cit.: ammettere che la natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della Direttiva 1999/70/CE e dell'Accordo quadro, equivalendo “a perpetrare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (C.G.U.E., 22/12/2010, procedimenti riuniti C- 444/09 e C-456/09, e , § 56 e 57). Per_5 Persona_6
Pertanto, la giurisprudenza nazionale è pervenuta a ritenere che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere, nella previsione, anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nell'art. 7, comma 3, del CCNL Scuola del 15.3.2001, alle
“modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non anche all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo, proprio perché, la diversa interpretazione che vorrebbe l'amministrazione scolastica, finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall'art. 4 cit (Cass.
6 ordinanza n. 20015 del 2018; in senso conforme, Cass. ordinanza n. 15371 del 2019 e Cass. ordinanza n. 6293 del 2020).
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola deve essere interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e, pertanto, esso attribuisce, al comma 1, la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze.
- Carta docente
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 stabilisce che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”. L'art. 282 del d.lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che “l'aggiornamento e un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (...) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico pedagogica”. L'art. 63 del CCNL del 29/11/2007, prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane” e il successivo art. 64 del medesimo CCNL che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. E' indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo ma anche i precari. Gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e l'art. 282 del d.lgs. n. 297/94, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
né potrebbe essere altrimenti posto che le clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepite dalla Direttiva 1999/70, vietano qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, ha sottolineato come una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 impone di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.
7 La CGUE, nell'ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21, ha infine statuito che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ... deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di E_ tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi ...”.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023 ha riconosciuto che la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. n. 124/1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124/1999, e che ai suddetti docenti ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
In conclusione e in sintesi, l'art. 1 della L. n. 107/2017 e l'art. 15 del D.L. n. 69/2023, nella parte in cui attribuiscono la carta docente, rispettivamente, al solo personale assunto a tempo indeterminato o (limitatamente all'a.s. 2023/24) con supplenza fino al 31 agosto, devono essere pertanto disapplicati, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare l'attribuzione della carta elettronica al personale a tempo determinato con supplenze inferiori al 31 agosto, essendo il beneficio economico dei 500 euro vincolato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, che compete anche al personale con contratti a termine di durata inferiore al 31 agosto, per cui la mancata attribuzione della carta ai docenti precari, con supplenze inferiori al 31 agosto, viola il divieto di discriminazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato, posto che entrambi svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali. Ai fini del raggiungimento della soglia dei 180 gg., si deve procedere alla sommatoria dei singoli giorni. La Carta Docenti va riconosciuta in misura piena anche ai docenti che, in virtù del conferimento di plurime supplenze temporanee consecutive, prestino servizio continuativo sino al termine delle attività didattiche (Tribunale di Verona, 10/11/2023, n. 591, Tribunale di Padova, 31/10/2023, n. 490).
8 Sotto il profilo dell'interesse ad agire, sulla scorta dei principi desumibili dalla sentenza della Cassazione (Cass. Sez. lav., sez. lav., 27/10/2023, n. 29961) emerge che la Carta Elettronica deve essere attribuita anche ai docenti con supplenze brevi, qualora attestino l'iscrizione nelle GPS, posto che la Cassazione ha statuito che quello che conta non è la durata della supplenza e neppure l'attualità del servizio, bensì solo l'inserimento nel sistema scolastico, comprovato appunto dall'inserimento nelle graduatorie per le supplenze. Di recente la CGUE, chiamata dal Tribunale di Ravenna a decidere se le prestazioni temporanee svolte dal docente a termine sotto la soglia minima dei 180 gg. o del part-time di un tempo indeterminato rilevino ai fini della violazione del divieto di discriminazione dell'art. 4 dell'Accordo Quadro, anche al fine di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia, ha chiarito che “84 … che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento dell'anzianità di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendente pubblico di ruolo, escluda i periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato che non raggiungano i 180 giorni in un anno scolastico o non siano svolti con continuità dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, indipendentemente dal numero effettivo di ore lavorate” (sentenza del 30 Cont novembre 2023, emessa nella causa C-270/22 promossa contro il ).
La posizione di parte ricorrente
Parte ricorrente chiede la retribuzione professionale docenti (cd. RPD) per l'anno 2021/22.
Dalla documentazione in atti risulta che la stessa prestato attività lavorativa di docente supplente alle dipendenze del E_ nell'a.s. 2021/2022, a seguito della stipula di plurimi contratti per supplenze brevi nei periodi dal 30 novembre 2021 al 6 giugno 2022, presso l.C. Aldo Moro di Corbetta, come da buste paga e contratti (doc. n.
1.2 e 1.3 fasc. ricorrente), per un totale di 102 giorni, con orario settimanale completo, e di 6 giorni con orario a 20 ore settimanali (8+12).
Nello specifico, ha stipulato i seguenti contratti di lavoro a tempo determinato: dal 30.11.2021 al 30.11.2021 (25 ore settimanali), dal 01.12.2021 al 01.12.2021 (25 ore settimanali), dal 02.12.2021 al 07.12.2021 (25 ore settimanali), dal 09.12.2021 al 22.12.2021 (25 ore settimanali), dal 10.01.2022 al 11.01.2022 (25 ore settimanali), dal 12.01.2022 al 19.01.2022 (25 ore settimanali), dal 25.01.2022 al 28.01.2022 (25 ore settimanali), dal 31.01.2022 al 01.02.2022 (25 ore settimanali), dal 02.02.2022 al 08.02.2022 (25 ore settimanali), dal 09.02.2022 al 09.02.2022 (25 ore settimanali), dal 14.02.2022 al 14.02.2022 (25 ore settimanali), dal 15.02.2022 al 18.02.2022 (25 ore settimanali), dal 15.03.2022 al 20.03.2022 (8/24 ore settimanali), dal 15.03.2022 al 20.03.2022 (12/24 ore settimanali), dal 21.03.2022 al 22.03.2022
9 (24 ore settimanali), dal 23.03.2022 al 29.03.2022 (24 ore settimanali), dal 30.03.2022 al 04.04.2022 (24 ore settimanali), dal 05.04.2022 al 11.04.2022 (24 ore settimanali), dal 12.04.2022 al 13.04.2022 (24 ore settimanali), dal 29.04.2022 al 29.04.2022 (24 ore settimanali), dal 02.05.2022 al 02.05.2022 (24 ore settimanali), dal 03.05.2022 al 03.05.2022 (24 ore settimanali), dal 04.05.2022 al 06.05.2022 (24 ore settimanali), dal 17.05.2022 al 17.05.2022 (25 ore settimanali), dal 18.05.2022 al 19.05.2022 (25 ore settimanali), dal 20.05.2022 al 22.05.2022 (25 ore settimanali), dal 23.05.2022 al 06.06.2022 (25 ore settimanali).
La ricorrente ha svolto servizio in qualità di supplente per la sostituzione di colleghi assenti in qualità di supplenze “brevi”, rendendo la propria prestazione Contr in modo analogo ai propri colleghi, ma non ha percepito la che è stata, invece, riconosciuta ai colleghi con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con contratto di lavoro annuale, con scadenza al 31 agosto e a quelli con contratto di lavoro fino al termine delle attività didattiche, con scadenza al 30 giugno.
Il mancato pagamento della RPD in ragione della tipologia di contratto di lavoro non costituisce quella “ragione oggettiva” che, secondo la giurisprudenza comunitaria, può giustificare una diversità di trattamento, dovendo necessariamente riconoscersi, pertanto, in base alle norme contrattuali sopra richiamate, il diritto della ricorrente a percepire la RPD, per la somma complessiva lorda richiesta di euro 622,38 (174,50:30, quale quota giornaliera moltiplicata per i 102 giorni di lavoro con orario completo + 174,50:30/24x8 e 174,50:30/24x12 moltiplicata per i 6 giorni di lavoro a 20 ore), redatti sulla base dei contratti stipulati, dei periodi di supplenza e delle ore settimanali di lezione.
La somma riconosciuta in linea capitale ha rilevanza anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto. Sulla somma lorda rivalutata sono dovuti gli interessi dal dovuto al saldo.
In merito alla richiesta di riconoscimento della carta docente per l'anno scolastico 2024/2025, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte con riferimento alla prescrizione del diritto, l'eccezione, comunque infondata, non è riferibile alla ricorrente de qua avendo la stessa richiesto il benefico per l'anno scolastico appena concluso (ed ancora in corso al momento della domanda).
Dalla documentazione prodotta risulta che, per l'anno richiesto, la docente è stata destinataria di un incarico sino al termine delle lezioni al 30 giugno per 9 ore settimanali (doc. nn.
1.1 fasc. ricorrente).
Deve essere, pertanto, respinta l'eccezione di non spettanza del beneficio per lo svolgimento di una prestazione inferiore a 180 giorni, considerato che la ricorrente, nell'a.s. 2024/25, ha lavorato per 10 mesi.
10 La ricorrente ha documentato altresì l'attualità dell'interesse ad agire e la permanenza nelle graduatorie per le supplenze per il biennio 2024-2026 (come si evince dal doc. n.
1.1 fasc. ricorrente), non contestata da parte convenuta.
Ricorrendo tutti i presupposti di legge, come interpretati dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione, va pertanto dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere la carta docenti per l'anno scolastico 2024/2025.
L'Amministrazione resistente deve pertanto essere condannata a mettere a disposizione della parte ricorrente la suddetta carta docente con accredito dell'importo relativo all'anno di lavoro a tempo determinato ovvero per complessivi euro 500,00, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Va invece respinta la richiesta di riconoscimento della maggiorazione di interessi e rivalutazione in quanto, ex artt. 2, comma 1, e 5, comma 4, del DPCM 28 novembre 2016, l'importo erogato è indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell'anno successivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in applicazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c., e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali minimi, in ragione della natura seriale della controversia, per le fasi effettivamente espletate, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Così provvede tra le parti:
- dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto, per i giorni di servizio effettivamente prestati nell'anno scolastico 2021/22, e, per l'effetto,
- condanna il al pagamento, in favore della E_ ricorrente , della somma lorda richiesta di euro Parte_1
622,38 per differenze retributive, oltre interessi sul capitale rivalutato dalle singole scadenze fino al saldo;
- in disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/1970 del Consiglio dell'Unione Europea, dichiara il diritto di parte ricorrente all'ottenimento della carta docente per l'anno scolastico 2024/25 per l'importo di euro 500,00 e, per l'effetto,
11 - condanna il resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente CP_1 la carta docente, con accredito della somma complessiva di euro 500,00 euro, quale contributo da destinare alla formazione professionale;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate in complessivi euro 1.030,00, oltre spese generali 15%, iva e cpa e contributo unificato di € 49,00, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratisi antistatario.
Busto Arsizio, 23.09.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 368/2025 R.G.L., promossa, da rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Di Parte_1
Pietra ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, per procura in atti ricorrente contro
E_
, in persona del Direttore Generale, rappresentato e difeso
[...] dall'avv. Gaetano Citrigno ai sensi dell'art. 417 bis, comma, 1 c.p.c. ed elettivamente domiciliato come in atti resistente
Oggetto: Altre ipotesi. Pubblico Impiego, riconoscimento “carta docente” al personale docente non di ruolo e retribuzione professionale docente (RPD).
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. depositato il 4/3/2025, la ricorrente, ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del E_
, in qualità di docente, a seguito della stipula di plurimi contratti per
[...] supplenze brevi nei periodi dal 30 novembre 2021 al 6 giugno 2022 (a.s. 2021/2022) e di un unico contratto a tempo determinato dal 1° settembre 2024 al 30 giugno 2025 (a.s. 2024/2025), come documentati (doc. nn. 1.1, 1.2 e 1.3.).
La ricorrente ha dedotto di non avere percepito, per l'anno scolastico 2021/2022 (ovvero 102 giorni di con orario settimanale completo e 6 giorni di
1 servizio con orario settimanale di 20 ore), l'elemento retributivo della c.d. retribuzione professionale docente (di seguito RPD), nonostante lo svolgimento del servizio, come da cedolini paga (doc. n. 1.3) e di non avere fruito, per l'anno scolastico 2024/25, dell'importo di euro 500,00 annui per la formazione professionale (Carta elettronica docenti) riconosciuto esclusivamente al personale di ruolo ex artt. 121, comma 1, e 122 della legge n. 107/2015 e successivi dpcm attuativi (dpcm 32313 del 23.09.2015, dpcm 28.11.2016).
La ricorrente lamentando, in particolare, la violazione del principio di non discriminazione, ex art. 4 della direttiva CEE 1999/1970, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella parte in cui non riconosce ai docenti applicati su “supplenza breve” l'elemento retributivo professionale rispetto a quelli di ruolo o con incarico su altra classe di concorso, nonché il diritto di ottenere la carta docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“
1. accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuta la voce retributiva della “Retribuzione Professionale Docenti” ex art. 7 C.C.N.L. del 15.03.2001 per il servizio prestato dal 30.11.2021 al 06.06.2022, ovvero n. 102 giorni di servizio con orario settimanale completo e 6 giorni di servizio con orario settimanale di 20/24, nonché accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, ex art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 13.07.2015, in relazione all'anno di servizio a tempo determinato svolto e indicato al punto 3 della premessa in fatto del presente atto, ed in particolare per l'anno scolastico 2024/2025; e per l'effetto, 2. accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'accredito in suo favore di €.622,38 (seicentoventidue/38 = €.174,50 per ogni mese di servizio, ex C.C.N.L. del 19 aprile 2018, e 1/30 di detto compenso per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese) oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per il periodo di servizio svolto dal 30.11.2021 al 06.06.2022 e indicato al punto 3 della premessa in fatto del presente atto, quale “retribuzione professionale docenti” ex art. 7 C.C.N.L. del 15.03.2001, per come documentalmente provato, ovvero della diversa somma che risulterà dovuta di giustizia, nonché accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'accredito in suo favore di € 500,00 oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994 (v. Cass. – Sezione Quarta Lavoro - sentenza n. 29961/2023), per l'annualità di servizio indicata al punto 3 della premessa in fatto del presente atto, ovvero per l'a.s. 2024/2025, quale contributo per la formazione del ricorrente – cd. Carta docente - quantificato, per come documentalmente provato, nella somma complessiva di €500,00 (cinquecento/00 = €.500,00 per ogni a.s.), oltre interessi e rivalutazione, ovvero della diversa somma che risulterà dovuta di giustizia;
e, conseguentemente;
3. condannare l'amministrazione convenuta all'accredito, in favore della ricorrente, di euro 622,38 (seicentoventidue/38), oltre interessi e
2 rivalutazione, quale “retribuzione professionale docenti” per il periodo di servizio prestato dal 30.11.2021 al 06.06.2022 e indicato nel punto 3 della premessa in fatto del presente atto, nonché condannare l'amministrazione convenuta all'accredito di euro 500, oltre interessi e rivalutazione, per l'anno scolastico 2024/2025, indicato nel punto 3 della premessa in fatto del presente atto, sul costituendo portafoglio elettronico del portale Carta del Docente della parte ricorrente;
4. con vittoria di spese, compensi professionali da distrarsi all'avvocato Antistatario”.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il ha E_ contestato gli assunti avversari e ha chiesto, in via preliminare, disporsi la riunione dei procedimenti ex art. 151 disp. att. c.p.c. patrocinati dal medesimo difensore;
nel merito, dichiararsi l'infondatezza della domanda, con rigetto della stessa e, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, dichiararsi l'estinzione del diritto azionato fino ai 5 anni che precedono l'iscrizione a ruolo del ricorso, nonché rigettarsi la richiesta per gli anni scolastici con prestazione di servizio inferiore ai 180 giorni oppure non prestato dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio, nonché a decorrere dall' a. s. 2023/2024 e seguenti ove trattasi di supplenza annuale fino al 31 agosto;
con estensione della pronunzia, in caso di denegato accoglimento del ricorso, agli anni scolastici successivi alla proposizione del ricorso in presenza dei presupposti di legge.
All'esito dell'odierna udienza, dato atto dell'impossibilità di conciliazione, omessa ogni istruttoria, essendo la causa documentale, la stessa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente, si rileva l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 151 disp. att. c.p.c. per la riunione del presente procedimento con altri patrocinati dal medesimo difensore aventi per oggetto la fruizione della “carta del docente” e la “retribuzione professionale docenti”, per non rendere eccessivamente gravoso l'accertamento della diversità di posizioni con riferimento, quanto alla carta docente, alla sussistenza delle condizioni di utilizzabilità del bonus spettante in relazione alla permanenza oppure alla fuoriuscita dell'insegnante dal sistema scolastico e comparabilità del docente assunto a tempo determinato rispetto al docente di ruolo in relazione alla durata del contratto (supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche ex art. 4, commi primo e secondo, della L. n. 124 del 1999 oppure supplenze brevi ex art. 4, comma terzo, della L. n. 124 del 1999), nonché considerate le singole posizioni, quanto alla retribuzione professionale docenti, non comparabili con riferimento agli anni richiesti.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Inquadramento normativo e giurisprudenziale
- Retribuzione professionale docente
3 La retribuzione del personale docente si distingue in diverse componenti, di cui le più importanti sono:
- lo “stipendio tabellare” che rappresenta la componente principale della retribuzione, ossia il minimo dovuto dal lavoratore in relazione alla sua qualifica professionale e all'orario di lavoro;
- la “retribuzione professionale docenti”, (R.P.D.), attribuita, in base alla contrattazione collettiva, ai docenti di ruolo o con incarico annuale (fino al 30 giugno o al 31 agosto), in forza dell'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001;
- l'eventuale compenso aggiuntivo per lo svolgimento di funzioni strumentali;
- l'eventuale compenso per lo svolgimento di ore aggiuntive o per le attività aggiuntive (es. Tutor di alternanza scuola lavoro, esami di stato, ecc.) e gli eventuali assegni familiari;
- altre componenti di natura indennitaria, quali l'Indennità Integrativa Speciale”, (I.I.S.), l'Indennità di vacanza contrattuale, etc.
In particolare, il trattamento accessorio della R.D.P. è stato inizialmente introdotto dall'art. 7 del CCNL Scuola del 15.3.2001, secondo cui: “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”. Il richiamato art. 25 del CCNI del 31.8.1999 quantifica l'emolumento in questione “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”; e “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
La contrattazione collettiva successiva ha solo modificato, incrementandola, l'entità della R.P.D. da riconoscere per dodici mensilità, includendola anche nella base di calcolo del trattamento pensionistico e del trattamento di fine
4 rapporto (art. 81 del CCNL del 24.7.2003; art. 83 del CCNL del 29.11.2007; art. 38 CCNL del 19.4.2018).
Ai fini che qui rilevano, dal 1° marzo 2018 essa ammonta ad € 174,50 e, dal 1° gennaio 2022, ad € 184,50 lordi mensili, per n. 12 mensilità (con esclusione della tredicesima).
L'art. 4 della L. n. 124/1999 e l'art. 1 del D.M. 13 giugno 2007 hanno differenziato le supplenze nella scuola in tre tipologie: 1) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento che rimangano vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
2) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura delle cattedre e posti di insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
3) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto previsto dall'art. 7 (definite anche “supplenze brevi e saltuarie”).
Le richiamate disposizioni negoziali collettive (art. 7 CCNL del 2001; art. 25 CCNI del 1999) prevedono che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e, soprattutto, che esso non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale docente ed educativo (Cass. n. 17773 del 2017).
Come tale, la componente retributiva del R.P.D. rientra, pertanto, nelle
“condizioni di impiego” che, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La Cassazione, con l'ordinanza n. 3473 del 2019, ha ribadito la natura illegittima di ogni disposizione che esclude il diritto del personale assunto a tempo determinato a percepire questo elemento della retribuzione riconosciuto, invece, al solo personale a tempo indeterminato;
in particolare, la Corte ha dato continuità alle precedenti ordinanze n. 27950 del 2017 e n. 7118 del 2018 con le quali si era statuito che, effettivamente, l'art. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, esclude, in generale e in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al Giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria
5 disposizione del diritto interno (C.G.U.E. 15/4/2008, causa C-268/06, Impact;
13/9/2007, causa C-307/05, ; 8/9/2011, causa C-177/10, Persona_1
); da questo punto di vista, è irrilevante che la diversità di Persona_2 trattamento sia prevista da una norma generale e astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, dal momento che “la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate” (C.G.U.E. 18/10/2012, cause C-302/11 e C-305/11, ; 7/3/2013, causa C-393/11, . Per_3 Per_4
Il principio di non discriminazione sancito dal richiamato art. 4 deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, fra più opzioni astrattamente possibili, deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
La disparità di trattamento potrebbe giustificarsi soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, ossia di “elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi” in relazione alla
“particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato”. Da questo punto di vista, il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale del non è CP_1 conforme ai suddetti requisiti e non può dunque configurare una “ragione oggettiva” ai sensi dell'art 4 cit.: ammettere che la natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della Direttiva 1999/70/CE e dell'Accordo quadro, equivalendo “a perpetrare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (C.G.U.E., 22/12/2010, procedimenti riuniti C- 444/09 e C-456/09, e , § 56 e 57). Per_5 Persona_6
Pertanto, la giurisprudenza nazionale è pervenuta a ritenere che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere, nella previsione, anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nell'art. 7, comma 3, del CCNL Scuola del 15.3.2001, alle
“modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non anche all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo, proprio perché, la diversa interpretazione che vorrebbe l'amministrazione scolastica, finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall'art. 4 cit (Cass.
6 ordinanza n. 20015 del 2018; in senso conforme, Cass. ordinanza n. 15371 del 2019 e Cass. ordinanza n. 6293 del 2020).
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola deve essere interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e, pertanto, esso attribuisce, al comma 1, la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze.
- Carta docente
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 stabilisce che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”. L'art. 282 del d.lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che “l'aggiornamento e un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (...) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico pedagogica”. L'art. 63 del CCNL del 29/11/2007, prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane” e il successivo art. 64 del medesimo CCNL che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. E' indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo ma anche i precari. Gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e l'art. 282 del d.lgs. n. 297/94, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
né potrebbe essere altrimenti posto che le clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepite dalla Direttiva 1999/70, vietano qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, ha sottolineato come una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 impone di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.
7 La CGUE, nell'ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21, ha infine statuito che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ... deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di E_ tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi ...”.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023 ha riconosciuto che la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. n. 124/1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124/1999, e che ai suddetti docenti ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
In conclusione e in sintesi, l'art. 1 della L. n. 107/2017 e l'art. 15 del D.L. n. 69/2023, nella parte in cui attribuiscono la carta docente, rispettivamente, al solo personale assunto a tempo indeterminato o (limitatamente all'a.s. 2023/24) con supplenza fino al 31 agosto, devono essere pertanto disapplicati, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare l'attribuzione della carta elettronica al personale a tempo determinato con supplenze inferiori al 31 agosto, essendo il beneficio economico dei 500 euro vincolato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, che compete anche al personale con contratti a termine di durata inferiore al 31 agosto, per cui la mancata attribuzione della carta ai docenti precari, con supplenze inferiori al 31 agosto, viola il divieto di discriminazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato, posto che entrambi svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali. Ai fini del raggiungimento della soglia dei 180 gg., si deve procedere alla sommatoria dei singoli giorni. La Carta Docenti va riconosciuta in misura piena anche ai docenti che, in virtù del conferimento di plurime supplenze temporanee consecutive, prestino servizio continuativo sino al termine delle attività didattiche (Tribunale di Verona, 10/11/2023, n. 591, Tribunale di Padova, 31/10/2023, n. 490).
8 Sotto il profilo dell'interesse ad agire, sulla scorta dei principi desumibili dalla sentenza della Cassazione (Cass. Sez. lav., sez. lav., 27/10/2023, n. 29961) emerge che la Carta Elettronica deve essere attribuita anche ai docenti con supplenze brevi, qualora attestino l'iscrizione nelle GPS, posto che la Cassazione ha statuito che quello che conta non è la durata della supplenza e neppure l'attualità del servizio, bensì solo l'inserimento nel sistema scolastico, comprovato appunto dall'inserimento nelle graduatorie per le supplenze. Di recente la CGUE, chiamata dal Tribunale di Ravenna a decidere se le prestazioni temporanee svolte dal docente a termine sotto la soglia minima dei 180 gg. o del part-time di un tempo indeterminato rilevino ai fini della violazione del divieto di discriminazione dell'art. 4 dell'Accordo Quadro, anche al fine di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia, ha chiarito che “84 … che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento dell'anzianità di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendente pubblico di ruolo, escluda i periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato che non raggiungano i 180 giorni in un anno scolastico o non siano svolti con continuità dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, indipendentemente dal numero effettivo di ore lavorate” (sentenza del 30 Cont novembre 2023, emessa nella causa C-270/22 promossa contro il ).
La posizione di parte ricorrente
Parte ricorrente chiede la retribuzione professionale docenti (cd. RPD) per l'anno 2021/22.
Dalla documentazione in atti risulta che la stessa prestato attività lavorativa di docente supplente alle dipendenze del E_ nell'a.s. 2021/2022, a seguito della stipula di plurimi contratti per supplenze brevi nei periodi dal 30 novembre 2021 al 6 giugno 2022, presso l.C. Aldo Moro di Corbetta, come da buste paga e contratti (doc. n.
1.2 e 1.3 fasc. ricorrente), per un totale di 102 giorni, con orario settimanale completo, e di 6 giorni con orario a 20 ore settimanali (8+12).
Nello specifico, ha stipulato i seguenti contratti di lavoro a tempo determinato: dal 30.11.2021 al 30.11.2021 (25 ore settimanali), dal 01.12.2021 al 01.12.2021 (25 ore settimanali), dal 02.12.2021 al 07.12.2021 (25 ore settimanali), dal 09.12.2021 al 22.12.2021 (25 ore settimanali), dal 10.01.2022 al 11.01.2022 (25 ore settimanali), dal 12.01.2022 al 19.01.2022 (25 ore settimanali), dal 25.01.2022 al 28.01.2022 (25 ore settimanali), dal 31.01.2022 al 01.02.2022 (25 ore settimanali), dal 02.02.2022 al 08.02.2022 (25 ore settimanali), dal 09.02.2022 al 09.02.2022 (25 ore settimanali), dal 14.02.2022 al 14.02.2022 (25 ore settimanali), dal 15.02.2022 al 18.02.2022 (25 ore settimanali), dal 15.03.2022 al 20.03.2022 (8/24 ore settimanali), dal 15.03.2022 al 20.03.2022 (12/24 ore settimanali), dal 21.03.2022 al 22.03.2022
9 (24 ore settimanali), dal 23.03.2022 al 29.03.2022 (24 ore settimanali), dal 30.03.2022 al 04.04.2022 (24 ore settimanali), dal 05.04.2022 al 11.04.2022 (24 ore settimanali), dal 12.04.2022 al 13.04.2022 (24 ore settimanali), dal 29.04.2022 al 29.04.2022 (24 ore settimanali), dal 02.05.2022 al 02.05.2022 (24 ore settimanali), dal 03.05.2022 al 03.05.2022 (24 ore settimanali), dal 04.05.2022 al 06.05.2022 (24 ore settimanali), dal 17.05.2022 al 17.05.2022 (25 ore settimanali), dal 18.05.2022 al 19.05.2022 (25 ore settimanali), dal 20.05.2022 al 22.05.2022 (25 ore settimanali), dal 23.05.2022 al 06.06.2022 (25 ore settimanali).
La ricorrente ha svolto servizio in qualità di supplente per la sostituzione di colleghi assenti in qualità di supplenze “brevi”, rendendo la propria prestazione Contr in modo analogo ai propri colleghi, ma non ha percepito la che è stata, invece, riconosciuta ai colleghi con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con contratto di lavoro annuale, con scadenza al 31 agosto e a quelli con contratto di lavoro fino al termine delle attività didattiche, con scadenza al 30 giugno.
Il mancato pagamento della RPD in ragione della tipologia di contratto di lavoro non costituisce quella “ragione oggettiva” che, secondo la giurisprudenza comunitaria, può giustificare una diversità di trattamento, dovendo necessariamente riconoscersi, pertanto, in base alle norme contrattuali sopra richiamate, il diritto della ricorrente a percepire la RPD, per la somma complessiva lorda richiesta di euro 622,38 (174,50:30, quale quota giornaliera moltiplicata per i 102 giorni di lavoro con orario completo + 174,50:30/24x8 e 174,50:30/24x12 moltiplicata per i 6 giorni di lavoro a 20 ore), redatti sulla base dei contratti stipulati, dei periodi di supplenza e delle ore settimanali di lezione.
La somma riconosciuta in linea capitale ha rilevanza anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto. Sulla somma lorda rivalutata sono dovuti gli interessi dal dovuto al saldo.
In merito alla richiesta di riconoscimento della carta docente per l'anno scolastico 2024/2025, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte con riferimento alla prescrizione del diritto, l'eccezione, comunque infondata, non è riferibile alla ricorrente de qua avendo la stessa richiesto il benefico per l'anno scolastico appena concluso (ed ancora in corso al momento della domanda).
Dalla documentazione prodotta risulta che, per l'anno richiesto, la docente è stata destinataria di un incarico sino al termine delle lezioni al 30 giugno per 9 ore settimanali (doc. nn.
1.1 fasc. ricorrente).
Deve essere, pertanto, respinta l'eccezione di non spettanza del beneficio per lo svolgimento di una prestazione inferiore a 180 giorni, considerato che la ricorrente, nell'a.s. 2024/25, ha lavorato per 10 mesi.
10 La ricorrente ha documentato altresì l'attualità dell'interesse ad agire e la permanenza nelle graduatorie per le supplenze per il biennio 2024-2026 (come si evince dal doc. n.
1.1 fasc. ricorrente), non contestata da parte convenuta.
Ricorrendo tutti i presupposti di legge, come interpretati dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione, va pertanto dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere la carta docenti per l'anno scolastico 2024/2025.
L'Amministrazione resistente deve pertanto essere condannata a mettere a disposizione della parte ricorrente la suddetta carta docente con accredito dell'importo relativo all'anno di lavoro a tempo determinato ovvero per complessivi euro 500,00, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Va invece respinta la richiesta di riconoscimento della maggiorazione di interessi e rivalutazione in quanto, ex artt. 2, comma 1, e 5, comma 4, del DPCM 28 novembre 2016, l'importo erogato è indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell'anno successivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in applicazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c., e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali minimi, in ragione della natura seriale della controversia, per le fasi effettivamente espletate, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Così provvede tra le parti:
- dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto, per i giorni di servizio effettivamente prestati nell'anno scolastico 2021/22, e, per l'effetto,
- condanna il al pagamento, in favore della E_ ricorrente , della somma lorda richiesta di euro Parte_1
622,38 per differenze retributive, oltre interessi sul capitale rivalutato dalle singole scadenze fino al saldo;
- in disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/1970 del Consiglio dell'Unione Europea, dichiara il diritto di parte ricorrente all'ottenimento della carta docente per l'anno scolastico 2024/25 per l'importo di euro 500,00 e, per l'effetto,
11 - condanna il resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente CP_1 la carta docente, con accredito della somma complessiva di euro 500,00 euro, quale contributo da destinare alla formazione professionale;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate in complessivi euro 1.030,00, oltre spese generali 15%, iva e cpa e contributo unificato di € 49,00, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratisi antistatario.
Busto Arsizio, 23.09.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
12