Versione
4 maggio 1973
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Versione
16 settembre 2003
16 settembre 2003
Art. 349.
Commissione esaminatrice dei candidati al certificato limitato di radiotelefonista per navi
La commissione esaminatrice per il conferimento dei certificati di cui alla lettera e1) dell'art. 341 e' costituita da:
a) il direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio o un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) un impiegato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, designato dal direttore del circolo;
c) un ufficiale della capitaneria di porto competente per territorio.
((39)) -------------- AGGIORNAMENTO (39)
- Il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ha disposto (con l'art. 218, comma 2) che "Dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 163, comma 1, sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 ".
- Il regolamento di cui all' art. 218, comma 2 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 e' stato emanato con Decreto 25 settembre 2018, n. 134, pubblicato in G.U. 06/12/2018, n. 284.
Commissione esaminatrice dei candidati al certificato limitato di radiotelefonista per navi
La commissione esaminatrice per il conferimento dei certificati di cui alla lettera e1) dell'art. 341 e' costituita da:
a) il direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio o un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) un impiegato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, designato dal direttore del circolo;
c) un ufficiale della capitaneria di porto competente per territorio.
((39)) -------------- AGGIORNAMENTO (39)
- Il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ha disposto (con l'art. 218, comma 2) che "Dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 163, comma 1, sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 ".
- Il regolamento di cui all' art. 218, comma 2 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 e' stato emanato con Decreto 25 settembre 2018, n. 134, pubblicato in G.U. 06/12/2018, n. 284.
Commentari • 3
- 1. Art. 359-bis - Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventihttps://www.filodiritto.com/ · 1
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 349, comma 2-bis, quando devono essere eseguite le operazioni di cui all'articolo 224-bis e non vi è il consenso della persona interessata, il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che le autorizza con ordinanza quando ricorrono le condizioni ivi previste. 2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenete i medesimi elementi previsti dal comma 2 dell'articolo 224-bis, provvedendo a disporre l'accompagnamento coattivo, qualora la …
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Giurisprudenza • 5
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