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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2025, n. 6252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6252 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8322/2019
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 8322/2019 All'udienza collegiale del giorno 29/10/2025 ore 10:40
Presidente Dott. Antonio Perinelli Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. CITTADINO GIUSEPPE avv. Andreoli in sost Appellato/i
Controparte_1 Avv. CORBO' FEDERICO MARIA avv. Corbo' Matteo in sost
***
I procuratori delle parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Martina Bianchi Assistente giudiziario pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 29 ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8322 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1 viale Mazzini n. 73, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cittadino (C.F. – PEC: C.F._2
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti Email_1
– APPELLANTE –
E
, già (C.F. ), in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Bertoloni n. 55, presso lo studio dell'avv. Federico Maria Corbò (C.F. - PEC C.F._3
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti Email_2
– APPELLATA –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 10 § 1. – Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
13375/19, emessa dal Tribunale di Roma – pubblicata il 24/06/19 – resa nel procedimento R.G. n.
78319/17 promosso dallo stesso nei confronti della Parte_1 Controparte_1 già Controparte_2
§ 2. – I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione regolarmente notificato, citava in giudizio la Parte_1 [...]
già e premesso che in data 28/02-02/03/2017 aveva Controparte_1 Controparte_2 subito il furto della propria autovettura Fiat 500, targata EW994SS, regolarmente parcheggiata in via
Renzo da Ceri, altezza civico 126, assicurata anche contro il furto presso la predetta compagnia;
che aveva regolarmente denunciato il sinistro incontrando il diniego della convenuta alla liquidazione dell'indennizzo a lui spettante;
tanto premesso ha chiesto che la compagnia convenuta fosse condannata a corrispondergli l'indennizzo contrattualmente pattuito. La si è Controparte_1 costituita chiedendo il rigetto della domanda per inoperatività della polizza nel caso in esame;
in via subordinata chiedeva di limitare l'indennizzo al valore commerciale del veicolo. La causa è stata istruita con i documenti depositati dalle parti e con l'escussione di testimoni;
all'udienza del
05.03.2019 è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini alle parti per il deposito degli scritti conclusionali”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta ordinanza, ha così deciso, “definitivamente pronunciando: rigetta la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
- Condanna a rifondere alla le spese di giudizio, Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 3.500,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello, ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, respinta ogni contraria istanza e deduzione: A) In accoglimento del presente gravame in riforma della sentenza n°13375/19, repertorio
13332/19, emessa dal Tribunale di Roma 12^ Sezione, Dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate, li
24/06/19, depositata li 24/06/19, nel procedimento di cui al N.R.G. 78319/17 accogliere integralmente le conclusioni rassegnate dall'appellante nell'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Roma, così come precisate nella memoria ex art. 183 co VI n.1 c.p.c. e. riportate in comparsa conclusionale che vengono di seguito trascritte: -1 accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad Parte_1 ottenere il risarcimento del danno a seguito del furto della propria autovettura, Fiat 50 targata
EW994SS, subito in Roma in data 28/02/17 - 02/03/17, in virtù della polizza assicurativa
DL1900000097, intestata al medesimo;
-2 e conseguentemente condannare la convenuta, in persona pagina 3 di 10 del legale rappresentante pro - tempore, al risarcimento del danno in favore del Sig. Parte_1 per un importo pari ad € 7.100,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'avvenuto
[...] sinistro;
B) Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi”.
§ 5. – L' appellata costituitasi con comparsa di risposta, ha eccepito, Controparte_1 in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c.. Nel merito ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “nel merito, rigettare l'appello proposto e confermare integralmente la sentenza di prime cure n. 13375/2019 pubblicata il
24.06.2019. Con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente grado di giudizio”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa della in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile Controparte_1 identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
Del pari resta superata, in questa fase, l'eccepita inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c..
§ 8. — L'appello è articolato in tre motivi.
§ 8.1 — Con il primo motivo di appello viene dedotto: l'“Error in Judicando. Vizio di motivazione. Errato esame da parte del Tribunale di Roma del compendio probatorio. Errore del
Tribunale nel giudicare non attendibile il teste Sig. atteso il rapporto di parentela Testimone_1 che lo lega all'attore, in assenza di altri elementi probatori. Violazione dell'art. 115 cpc. Il Giudice di prime cure non ha posto a fondamento della sua decisione le prove dedotte da parte attrice. Manifesto errore di valutazione delle prove. Omessa considerazione di un fatto decisivo per la controversia”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “è pur vero che all'udienza del 30.10.2018 il teste dichiarava: “è vero, quando siamo andati a ritirare la macchina da Rosati auto ci Testimone_1 hanno consegnato una sola chiave dell'autovettura, quella con il telecomando. Preciso che si trattava di una macchina usata. Mio padre poi mi ha riferito di aver fatto lui stesso una copia della chiave. Non so riferire dove l'abbia fatta”. Tuttavia, la sola testimonianza del figlio di parte attrice - non corroborata da alcun altro elemento probatorio - non appare sufficiente per provare la consegna di una sola chiave originale da parte del rivenditore, diversamente da come avviene di consueto. Il teste, figlio del , non appare attendibile sul punto in questione atteso il rapporto che Parte_1 lega il teste alla parte attrice e l'assenza di altri elementi di prova: punto che, invece, sarebbe stato pagina 4 di 10 necessario provare o con documenti o con testi qualificati come ad es. il rivenditore presso il quale parte attrice ha acquistato l'auto usata”.
Deduce l'appellante al riguardo: “tale testimonianza se fosse stata presa in debita considerazione, sarebbe stata senz'altro chiarificatrice di ogni dubbio in proposito, anche perché controparte non ha depositato agli atti alcun documento o prova contraria che attestasse la consegna di due chiavi originali al Sig. all'atto dell'acquisto dell'automobile, limitandosi Pt_1 semplicemente a richiamare alcune sentenze della Corte di Cassazione che prevedevano il pagamento a titolo di risarcimento danni per li furto dell'autovettura subito, solo previa consegna, da parte dell'assicurato, delle chiavi originali. Il Giudice di prime cure, però, nonostante abbia ammesso la testimonianza del Sig. nella piena consapevolezza che fosse il figlio dell'attore, e Testimone_1 nonostante quest'ultimo avesse confermato di aver visto l'incaricato del concessionario consegnare una sola chiave originale dell'autovettura al di lui padre, non lo riteneva un teste attendibile "atteso il rapporto che lega il teste alla parte attrice e l'assenza di ulteriori elementi di prova”.
Aggiunge il “alla luce di ciò è di solare evidenza che il Giudice di prime cure ha Pt_1 errato nel valutare la inattendibilità del teste atteso il rapporto di parentela con l'attore ed in assenza di altri elementi di prova, poiché, come si ripete, nel corso della causa e soprattutto dell'istruttoria non
è emerso alcun elemento contrario che potesse rendere inattendibile la testimonianza del Sig. Tes_1
[...] Non solo ma tra tali elementi di prova indicava, ad esempio, la mancata audizione di
[...] testi qualificati come il rivenditore presso il quale parte attrice ha acquistato l'auto. A tutto concedere, se anche parte attrice avesse chiamato a rendere testimonianza il rivenditore, non si può negare che sarebbe stato molto difficoltoso per lo stesso ricordarsi quante chiavi originali aveva consegnato, nell'anno 2017 e cioè ben due anni prima, al Sig. Si presuppone, infatti, che Parte_1 un addetto alla vendita di una società molto affermata sul mercato, come è la Rosati Auto, giornalmente stipuli numerosi contratti di vendita di automobili ed ovviamente non può rammentarsi quante chiavi consegni ad ogni singolo acquirente……Infine si rileva la contraddittorietà in cui è incorso il Giudice di prime cure allorquando, dapprima, nella formazione del suo convincimento non ha tenuto in considerazione la circostanza che potesse essere stata consegnata una sola chiave, anche perché oggetto dell'acquisto era un'autovettura usata e pertanto l'altra chiave poteva essere stata smarrita nel corso degli anni dal precedente proprietario, trattandosi di un veicolo immatricolato in
Francia nell'anno 2013, per poi ammettere la possibilità che potrebbe essere stata consegnata una sola chiave originale. Infatti alla pagina 3 della sentenza impugnata, primo capoverso, riferisce che
....non vi è alcuna prova che il rivenditore abbia consegnato una sola chiave invece delle due chiavi originali così come avviene di consueto.... Con ciò si vuole sottolineare la circostanza che la consegna pagina 5 di 10 da parte del rivenditore di due chiavi originali non costituisce un obbligo imposto allo stesso ma solo una consuetudine e pertanto, la dichiarazione dell'attore che gli sia stata consegnata una sola chiave originale, di concerto con la testimonianza del Sig. e la mancata produzione, anche da parte Pt_1 convenuta, di un documento che attestasse il numero di chiavi originali consegnate, avrebbe dovuto convincere il Giudicante che al Sig. sia stata consegnata una sola chiave originale”. Pt_1
§ 8.2 — Con il secondo motivo di appello viene censurata: l'“errata interpretazione da parte del Tribunale del contratto di assicurazione. Omessa statuizione sulla eccezione di genericità del contratto di assicurazione addotta da parte attrice”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “pertanto questo giudice ritiene che parte attrice non ha adempiuto agli oneri sulla stessa incombenti per poter accedere all'indennizzo atteso che, espressa previsione di polizza, l'indennizzo è subordinato al ricevimento da parte della Compagnia, tra le altre cose, delle chiavi originali del veicolo. Sul punto al Suprema Corte ha statuito che è legittimo il comportamento della Compagnia che nega l'indennizzo per il furto dell'auto senza la riconsegna delle chiavi, ove previsto nelle condizioni generali di polizza (C.C. n. 14422/2016). Pertanto, se l'assicurato non riconsegna entrambe le chiavi dell'auto oggetto di furto perde l'indennizzo assicurativo per furto previsto dalla polizza”.
Deduce l'appellante al riguardo: “è giuridicamente priva di rilevanza la sentenza degli
LI n°14422/16 citata sia da controparte che dal Giudicante, con la quale si legittimava il comportamento della Compagnia Assicuratrice che aveva negato l'indennizzo per il furto dell'auto senza la previa riconsegna delle chiavi, così come previsto nelle condizioni generali di polizza. Ebbene da una semplice lettura della predetta sentenza se è vero che la Suprema Corte ha ribadito che, se l'assicurato non consegna le chiavi originali dell'auto oggetto di furto non ha diritto al relativo indennizzo, è altrettanto vero che la fattispecie di cui alla sentenza non prevede l'ipotesi della consegna all'acquirente, da parte del concessionario, di una sola chiave originale dell'autovettura.
Pertanto, è di palese evidenza che la sentenza fa riferimento alla casistica più comune e cioè quando, al compratore, vengono consegnate due chiavi originali dell'autovettura acquistata, ed allora in questo caso, ma solo in questo caso, è giusto che la Compagnia non risarcisca il danno economico subito a seguito del furto”.
Aggiunge il Lefemine: “il Giudice ha errato nel negare il giusto risarcimento del danno al Sig. sulla scorta della semplice lettura del predetto articolo [della polizza] in quanto Pt_1 estremamente generico. Detto articolo, infatti, recita molto superficialmente che l'assicurato al fine di ottenere il risarcimento del danno è tenuto a consegnare ..... le chiavi originali del veicolo assicurato
....omettendone però di specificarne il numero. Infatti, la formulazione dell'articolo è talmente generica pagina 6 di 10 al punto che si può intendere che le chiavi da consegnare, in caso di furto, potrebbero essere 1 o più di una. È palese, allora, che il Giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione l'ipotesi che il contratto di assicurazione abbia voluto essere giocoforza così generico appunto perché atteso che il numero delle chiavi originali da consegnare all'acquirente è variabile, non può vincolare il risarcimento del danno alla consegna di un numero determinato di chiavi potendo, questo, variare in eccesso o in difetto”.
§ 8.3 — Con il terzo motivo di appello viene dedotta: l'“omessa e/o errata valutazione da parte del Giudice di prime cure in ordine alla diligenza usata dal Sig. nel custodire l'autovettura”. Pt_1
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “ciò in applicazione del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 10194 /2010: "Qualora le parti del contratto abbiano espressamente subordinato l'operatività della garanzia assicurativa all'adozione, da parte dell'assicurato, di determinate misure di sicurezza, il Giudice non può sindacare la loro concreta idoneità ad evitare l'evento dannoso, e quindi - ove l'evento si sia verificato - non può giungere alla conclusione per cui, pur a fronte della loro inosservanza, l'assicuratore debba comunque corrispondere l'indennizzo. Dette clausole, infatti, subordinano il diritto dell'assicurato all'indennizzo all'adozione di specifiche misure di difesa del bene protetto...". Nel presente giudizio, pertanto, l'attore non ha adempiuto a quanto contrattualmente previsto per il pagamento dell'indennizzo nel caso di furto del veicolo”.
Deduce l'appellante al riguardo: “fermo restando quanto sopra dedotto sulla consegna al Sig. di un'unica chiave originale del veicolo di cui è causa, si vuole ribadire ancora una volta Pt_1 quanto già espresso nell'atto introduttivo del giudizio relativamente allo zelo usato dal Sig. Pt_1 nel custodire la sua automobile, scrupolo mai messo ni discussione da controparte, anche in conseguenza dei copiosi documenti depositati in causa e soprattutto delle risultanze istruttorie. Infatti, come si è avuto modo di dimostrare, mediante il deposito di numerose fotografie nel giudizio dinanzi al
Tribunale, è di solare evidenza che l'autovettura oggetto di furto era stata parcheggiata in una zona molto illuminata, ad alta densità demografica e non certo in luogo isolato”.
§ 9 — I suddetti motivi, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Invero la sentenza di primo grado risulta fondata su una condivisibile valutazione complessiva degli elementi probatori, dai quali non è emersa prova adeguata della circostanza – allegata dall'attore
– secondo cui il rivenditore gli avrebbe consegnato una sola chiave originale del veicolo.
Il Tribunale ha evidenziato, in particolare, che dalla documentazione prodotta – comprensiva della fattura di acquisto, del contratto di finanziamento e del modulo di adesione alla polizza pagina 7 di 10 assicurativa – non risulta alcun riferimento alla avvenuta consegna all'attore, di una sola chiave al momento della compravendita dell'autovettura, né alcun elemento atto a far ritenere che la notoria prassi del settore, che prevede, anche nel caso di automobili usate, la consegna di due chiavi originali, non fosse stata rispettata nel caso di specie.
Deve, infatti, rammentarsi che, pur non esistendo una disposizione normativa che imponga espressamente al concessionario la consegna di due chiavi al momento della consegna dell'automobile, tale modalità costituisce uso costante e prassi consolidata del settore automobilistico, conforme ai principi di diligenza professionale e alla normale destinazione del bene ai sensi dell'art. 1477, comma
3, c.c., secondo cui il venditore deve consegnare la cosa con i suoi accessori e documenti.
Alla luce di tali premesse, la deposizione resa dal teste – figlio dell'attore – è Testimone_1 stata correttamente ritenuta non idonea a fondare, da sola, la prova della consegna di una sola chiave al momento dell'acquisto dell'autovettura, atteso che la stessa non trova alcun riscontro in atti.
Va ricordato in proposito che la valutazione dell'attendibilità dei testi va effettuata ex officio, a tal fine rilevano sia elementi soggettivi, ovvero, le qualità personali del dichiarante, i rapporti con le parti e l'eventuale interesse ad un determinato esito della lite, sia elementi oggettivi, ovvero, la precisione e completezza della dichiarazione, l'intrinseca congruenza e la convergenza della medesima dichiarazione con gli eventuali elementi di prova acquisiti (cfr., fra le tante, Cass. n. 21239/19; Cass. n.
7623/16; Cass. n. 35814/2023).
Deve dunque condividersi il giudizio di non attendibilità del suddetto teste espresso dal Giudice di primo grado, in considerazione dello stretto grado di parentela esistente con l'attore e per l'assenza di riscontri alle sue dichiarazioni in base alle considerazioni ed elementi sopra evidenziati.
Ciò posto, nel caso di specie trova applicazione il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di clausole contrattuali contenute nelle polizze assicurative, secondo cui, “qualora le parti del contratto abbiano espressamente subordinato l'operatività della garanzia assicurativa all'adozione, da parte dell'assicurato, di determinate misure di sicurezza, il giudice non può sindacare la loro concreta idoneità ad evitare l'evento dannoso, e quindi – ove l'evento si sia verificato indipendentemente da tale inosservanza – non può giungere alla conclusione per cui, pur a fronte della loro inosservanza, l'assicuratore debba comunque corrispondere l'indennizzo. Dette clausole, infatti, subordinando il diritto dell'assicurato all'indennizzo all'adozione di specifiche misure di difesa del bene protetto, non realizzano una limitazione di responsabilità dell'assicuratore, ma individuano e delimitano l'oggetto stesso del contratto e il rischio assunto dall'assicuratore” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 15 luglio 2016, n. 14422).
pagina 8 di 10 Tale principio risponde alla ratio di riconoscere a simili pattuizioni una funzione delimitativa del rischio assicurato, e non già meramente limitativa della responsabilità dell'assicuratore.
Le clausole che subordinano l'efficacia della copertura assicurativa alla presenza di determinate cautele da parte dell'assicurato (come la custodia delle chiavi) costituiscono, pertanto, elemento essenziale per la determinazione dell'oggetto del contratto e del rischio assicurato, la cui violazione comporta la legittima esclusione del diritto all'indennizzo.
Nel caso in esame, dunque, correttamente, il giudice di primo grado ha ritenuto integrato l'inadempimento da parte dell'attore rispetto agli obblighi contrattuali derivanti dalla polizza, alla cui osservanza è subordinato il diritto a ottenere l'indennizzo.
La citata polizza, infatti, prevede espressamente – all'art. 9, comma 5 – che “in caso di furto senza ritrovamento o incendio totale del veicolo assicurato, alla denuncia devono essere allegati:
l'originale o copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato, l'estratto cronologico rilasciato dal
P.R.A. con annotata la perdita di possesso, le chiavi originali del veicolo assicurato, e il certificato di proprietà” (polizza depositata da entrambe le parti in primo grado).
Va evidenziato, al riguardo, che tale clausola - contrariamente a quanto dedotto dall'appellante - non appare affatto generica e l'utilizzo del plurale “chiavi” assume rilievo ermeneutico, poiché indica chiaramente che le chiavi dell'autovettura debbano essere necessariamente almeno due e ciò risulta coerente con la prassi commerciale consolidata, alla quale si è fatto ampio riferimento.
Tale circostanza rafforza, peraltro, la conclusione secondo cui anche nel caso concreto ebbe luogo la consegna di due chiavi al momento dell'acquisto del veicolo perché altrimenti il Pt_1 sulla base dell'esistenza di tale previsione, non avrebbe concluso il contratto di assicurazione, in quanto, nel caso del verificarsi del furto, non avrebbe avuto diritto all'indennizzo.
Ciò posto, è pacifico che il abbia consegnato una sola chiave dell'autovettura alla Pt_1 convenuta, con ciò contravvenendo a quanto disposto dalla polizza e conseguente assorbimento di ogni rilievo relativo alla diligenza che avrebbe usato nel custodire il bene assicurato.
Correttamente, pertanto il Tribunale ha respinto la domanda di indennizzo.
§ 10. — In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
§ 11. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 5.201 a € 26.000, tabella 12, 3° scaglione, compensi minimi attesa la elementarità della controversia) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00 pagina 9 di 10 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00
Fase decisionale, valore minimo: € 956,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.906,00
§ 12. — Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 della già avverso la sentenza n. 13375/19, Controparte_1 Controparte_2 emessa dal Tribunale di Roma, così provvede:
1. Rigetta l'appello, confermando la sentenza di primo grado;
2. Condanna a rifondere alla , le spese di lite che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi € € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Roma il 29 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
pagina 10 di 10
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 8322/2019 All'udienza collegiale del giorno 29/10/2025 ore 10:40
Presidente Dott. Antonio Perinelli Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. CITTADINO GIUSEPPE avv. Andreoli in sost Appellato/i
Controparte_1 Avv. CORBO' FEDERICO MARIA avv. Corbo' Matteo in sost
***
I procuratori delle parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Martina Bianchi Assistente giudiziario pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 29 ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8322 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1 viale Mazzini n. 73, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cittadino (C.F. – PEC: C.F._2
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti Email_1
– APPELLANTE –
E
, già (C.F. ), in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Bertoloni n. 55, presso lo studio dell'avv. Federico Maria Corbò (C.F. - PEC C.F._3
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti Email_2
– APPELLATA –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 10 § 1. – Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
13375/19, emessa dal Tribunale di Roma – pubblicata il 24/06/19 – resa nel procedimento R.G. n.
78319/17 promosso dallo stesso nei confronti della Parte_1 Controparte_1 già Controparte_2
§ 2. – I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione regolarmente notificato, citava in giudizio la Parte_1 [...]
già e premesso che in data 28/02-02/03/2017 aveva Controparte_1 Controparte_2 subito il furto della propria autovettura Fiat 500, targata EW994SS, regolarmente parcheggiata in via
Renzo da Ceri, altezza civico 126, assicurata anche contro il furto presso la predetta compagnia;
che aveva regolarmente denunciato il sinistro incontrando il diniego della convenuta alla liquidazione dell'indennizzo a lui spettante;
tanto premesso ha chiesto che la compagnia convenuta fosse condannata a corrispondergli l'indennizzo contrattualmente pattuito. La si è Controparte_1 costituita chiedendo il rigetto della domanda per inoperatività della polizza nel caso in esame;
in via subordinata chiedeva di limitare l'indennizzo al valore commerciale del veicolo. La causa è stata istruita con i documenti depositati dalle parti e con l'escussione di testimoni;
all'udienza del
05.03.2019 è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini alle parti per il deposito degli scritti conclusionali”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta ordinanza, ha così deciso, “definitivamente pronunciando: rigetta la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
- Condanna a rifondere alla le spese di giudizio, Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 3.500,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello, ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, respinta ogni contraria istanza e deduzione: A) In accoglimento del presente gravame in riforma della sentenza n°13375/19, repertorio
13332/19, emessa dal Tribunale di Roma 12^ Sezione, Dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate, li
24/06/19, depositata li 24/06/19, nel procedimento di cui al N.R.G. 78319/17 accogliere integralmente le conclusioni rassegnate dall'appellante nell'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Roma, così come precisate nella memoria ex art. 183 co VI n.1 c.p.c. e. riportate in comparsa conclusionale che vengono di seguito trascritte: -1 accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad Parte_1 ottenere il risarcimento del danno a seguito del furto della propria autovettura, Fiat 50 targata
EW994SS, subito in Roma in data 28/02/17 - 02/03/17, in virtù della polizza assicurativa
DL1900000097, intestata al medesimo;
-2 e conseguentemente condannare la convenuta, in persona pagina 3 di 10 del legale rappresentante pro - tempore, al risarcimento del danno in favore del Sig. Parte_1 per un importo pari ad € 7.100,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'avvenuto
[...] sinistro;
B) Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi”.
§ 5. – L' appellata costituitasi con comparsa di risposta, ha eccepito, Controparte_1 in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c.. Nel merito ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “nel merito, rigettare l'appello proposto e confermare integralmente la sentenza di prime cure n. 13375/2019 pubblicata il
24.06.2019. Con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente grado di giudizio”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa della in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile Controparte_1 identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
Del pari resta superata, in questa fase, l'eccepita inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c..
§ 8. — L'appello è articolato in tre motivi.
§ 8.1 — Con il primo motivo di appello viene dedotto: l'“Error in Judicando. Vizio di motivazione. Errato esame da parte del Tribunale di Roma del compendio probatorio. Errore del
Tribunale nel giudicare non attendibile il teste Sig. atteso il rapporto di parentela Testimone_1 che lo lega all'attore, in assenza di altri elementi probatori. Violazione dell'art. 115 cpc. Il Giudice di prime cure non ha posto a fondamento della sua decisione le prove dedotte da parte attrice. Manifesto errore di valutazione delle prove. Omessa considerazione di un fatto decisivo per la controversia”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “è pur vero che all'udienza del 30.10.2018 il teste dichiarava: “è vero, quando siamo andati a ritirare la macchina da Rosati auto ci Testimone_1 hanno consegnato una sola chiave dell'autovettura, quella con il telecomando. Preciso che si trattava di una macchina usata. Mio padre poi mi ha riferito di aver fatto lui stesso una copia della chiave. Non so riferire dove l'abbia fatta”. Tuttavia, la sola testimonianza del figlio di parte attrice - non corroborata da alcun altro elemento probatorio - non appare sufficiente per provare la consegna di una sola chiave originale da parte del rivenditore, diversamente da come avviene di consueto. Il teste, figlio del , non appare attendibile sul punto in questione atteso il rapporto che Parte_1 lega il teste alla parte attrice e l'assenza di altri elementi di prova: punto che, invece, sarebbe stato pagina 4 di 10 necessario provare o con documenti o con testi qualificati come ad es. il rivenditore presso il quale parte attrice ha acquistato l'auto usata”.
Deduce l'appellante al riguardo: “tale testimonianza se fosse stata presa in debita considerazione, sarebbe stata senz'altro chiarificatrice di ogni dubbio in proposito, anche perché controparte non ha depositato agli atti alcun documento o prova contraria che attestasse la consegna di due chiavi originali al Sig. all'atto dell'acquisto dell'automobile, limitandosi Pt_1 semplicemente a richiamare alcune sentenze della Corte di Cassazione che prevedevano il pagamento a titolo di risarcimento danni per li furto dell'autovettura subito, solo previa consegna, da parte dell'assicurato, delle chiavi originali. Il Giudice di prime cure, però, nonostante abbia ammesso la testimonianza del Sig. nella piena consapevolezza che fosse il figlio dell'attore, e Testimone_1 nonostante quest'ultimo avesse confermato di aver visto l'incaricato del concessionario consegnare una sola chiave originale dell'autovettura al di lui padre, non lo riteneva un teste attendibile "atteso il rapporto che lega il teste alla parte attrice e l'assenza di ulteriori elementi di prova”.
Aggiunge il “alla luce di ciò è di solare evidenza che il Giudice di prime cure ha Pt_1 errato nel valutare la inattendibilità del teste atteso il rapporto di parentela con l'attore ed in assenza di altri elementi di prova, poiché, come si ripete, nel corso della causa e soprattutto dell'istruttoria non
è emerso alcun elemento contrario che potesse rendere inattendibile la testimonianza del Sig. Tes_1
[...] Non solo ma tra tali elementi di prova indicava, ad esempio, la mancata audizione di
[...] testi qualificati come il rivenditore presso il quale parte attrice ha acquistato l'auto. A tutto concedere, se anche parte attrice avesse chiamato a rendere testimonianza il rivenditore, non si può negare che sarebbe stato molto difficoltoso per lo stesso ricordarsi quante chiavi originali aveva consegnato, nell'anno 2017 e cioè ben due anni prima, al Sig. Si presuppone, infatti, che Parte_1 un addetto alla vendita di una società molto affermata sul mercato, come è la Rosati Auto, giornalmente stipuli numerosi contratti di vendita di automobili ed ovviamente non può rammentarsi quante chiavi consegni ad ogni singolo acquirente……Infine si rileva la contraddittorietà in cui è incorso il Giudice di prime cure allorquando, dapprima, nella formazione del suo convincimento non ha tenuto in considerazione la circostanza che potesse essere stata consegnata una sola chiave, anche perché oggetto dell'acquisto era un'autovettura usata e pertanto l'altra chiave poteva essere stata smarrita nel corso degli anni dal precedente proprietario, trattandosi di un veicolo immatricolato in
Francia nell'anno 2013, per poi ammettere la possibilità che potrebbe essere stata consegnata una sola chiave originale. Infatti alla pagina 3 della sentenza impugnata, primo capoverso, riferisce che
....non vi è alcuna prova che il rivenditore abbia consegnato una sola chiave invece delle due chiavi originali così come avviene di consueto.... Con ciò si vuole sottolineare la circostanza che la consegna pagina 5 di 10 da parte del rivenditore di due chiavi originali non costituisce un obbligo imposto allo stesso ma solo una consuetudine e pertanto, la dichiarazione dell'attore che gli sia stata consegnata una sola chiave originale, di concerto con la testimonianza del Sig. e la mancata produzione, anche da parte Pt_1 convenuta, di un documento che attestasse il numero di chiavi originali consegnate, avrebbe dovuto convincere il Giudicante che al Sig. sia stata consegnata una sola chiave originale”. Pt_1
§ 8.2 — Con il secondo motivo di appello viene censurata: l'“errata interpretazione da parte del Tribunale del contratto di assicurazione. Omessa statuizione sulla eccezione di genericità del contratto di assicurazione addotta da parte attrice”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “pertanto questo giudice ritiene che parte attrice non ha adempiuto agli oneri sulla stessa incombenti per poter accedere all'indennizzo atteso che, espressa previsione di polizza, l'indennizzo è subordinato al ricevimento da parte della Compagnia, tra le altre cose, delle chiavi originali del veicolo. Sul punto al Suprema Corte ha statuito che è legittimo il comportamento della Compagnia che nega l'indennizzo per il furto dell'auto senza la riconsegna delle chiavi, ove previsto nelle condizioni generali di polizza (C.C. n. 14422/2016). Pertanto, se l'assicurato non riconsegna entrambe le chiavi dell'auto oggetto di furto perde l'indennizzo assicurativo per furto previsto dalla polizza”.
Deduce l'appellante al riguardo: “è giuridicamente priva di rilevanza la sentenza degli
LI n°14422/16 citata sia da controparte che dal Giudicante, con la quale si legittimava il comportamento della Compagnia Assicuratrice che aveva negato l'indennizzo per il furto dell'auto senza la previa riconsegna delle chiavi, così come previsto nelle condizioni generali di polizza. Ebbene da una semplice lettura della predetta sentenza se è vero che la Suprema Corte ha ribadito che, se l'assicurato non consegna le chiavi originali dell'auto oggetto di furto non ha diritto al relativo indennizzo, è altrettanto vero che la fattispecie di cui alla sentenza non prevede l'ipotesi della consegna all'acquirente, da parte del concessionario, di una sola chiave originale dell'autovettura.
Pertanto, è di palese evidenza che la sentenza fa riferimento alla casistica più comune e cioè quando, al compratore, vengono consegnate due chiavi originali dell'autovettura acquistata, ed allora in questo caso, ma solo in questo caso, è giusto che la Compagnia non risarcisca il danno economico subito a seguito del furto”.
Aggiunge il Lefemine: “il Giudice ha errato nel negare il giusto risarcimento del danno al Sig. sulla scorta della semplice lettura del predetto articolo [della polizza] in quanto Pt_1 estremamente generico. Detto articolo, infatti, recita molto superficialmente che l'assicurato al fine di ottenere il risarcimento del danno è tenuto a consegnare ..... le chiavi originali del veicolo assicurato
....omettendone però di specificarne il numero. Infatti, la formulazione dell'articolo è talmente generica pagina 6 di 10 al punto che si può intendere che le chiavi da consegnare, in caso di furto, potrebbero essere 1 o più di una. È palese, allora, che il Giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione l'ipotesi che il contratto di assicurazione abbia voluto essere giocoforza così generico appunto perché atteso che il numero delle chiavi originali da consegnare all'acquirente è variabile, non può vincolare il risarcimento del danno alla consegna di un numero determinato di chiavi potendo, questo, variare in eccesso o in difetto”.
§ 8.3 — Con il terzo motivo di appello viene dedotta: l'“omessa e/o errata valutazione da parte del Giudice di prime cure in ordine alla diligenza usata dal Sig. nel custodire l'autovettura”. Pt_1
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “ciò in applicazione del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 10194 /2010: "Qualora le parti del contratto abbiano espressamente subordinato l'operatività della garanzia assicurativa all'adozione, da parte dell'assicurato, di determinate misure di sicurezza, il Giudice non può sindacare la loro concreta idoneità ad evitare l'evento dannoso, e quindi - ove l'evento si sia verificato - non può giungere alla conclusione per cui, pur a fronte della loro inosservanza, l'assicuratore debba comunque corrispondere l'indennizzo. Dette clausole, infatti, subordinano il diritto dell'assicurato all'indennizzo all'adozione di specifiche misure di difesa del bene protetto...". Nel presente giudizio, pertanto, l'attore non ha adempiuto a quanto contrattualmente previsto per il pagamento dell'indennizzo nel caso di furto del veicolo”.
Deduce l'appellante al riguardo: “fermo restando quanto sopra dedotto sulla consegna al Sig. di un'unica chiave originale del veicolo di cui è causa, si vuole ribadire ancora una volta Pt_1 quanto già espresso nell'atto introduttivo del giudizio relativamente allo zelo usato dal Sig. Pt_1 nel custodire la sua automobile, scrupolo mai messo ni discussione da controparte, anche in conseguenza dei copiosi documenti depositati in causa e soprattutto delle risultanze istruttorie. Infatti, come si è avuto modo di dimostrare, mediante il deposito di numerose fotografie nel giudizio dinanzi al
Tribunale, è di solare evidenza che l'autovettura oggetto di furto era stata parcheggiata in una zona molto illuminata, ad alta densità demografica e non certo in luogo isolato”.
§ 9 — I suddetti motivi, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Invero la sentenza di primo grado risulta fondata su una condivisibile valutazione complessiva degli elementi probatori, dai quali non è emersa prova adeguata della circostanza – allegata dall'attore
– secondo cui il rivenditore gli avrebbe consegnato una sola chiave originale del veicolo.
Il Tribunale ha evidenziato, in particolare, che dalla documentazione prodotta – comprensiva della fattura di acquisto, del contratto di finanziamento e del modulo di adesione alla polizza pagina 7 di 10 assicurativa – non risulta alcun riferimento alla avvenuta consegna all'attore, di una sola chiave al momento della compravendita dell'autovettura, né alcun elemento atto a far ritenere che la notoria prassi del settore, che prevede, anche nel caso di automobili usate, la consegna di due chiavi originali, non fosse stata rispettata nel caso di specie.
Deve, infatti, rammentarsi che, pur non esistendo una disposizione normativa che imponga espressamente al concessionario la consegna di due chiavi al momento della consegna dell'automobile, tale modalità costituisce uso costante e prassi consolidata del settore automobilistico, conforme ai principi di diligenza professionale e alla normale destinazione del bene ai sensi dell'art. 1477, comma
3, c.c., secondo cui il venditore deve consegnare la cosa con i suoi accessori e documenti.
Alla luce di tali premesse, la deposizione resa dal teste – figlio dell'attore – è Testimone_1 stata correttamente ritenuta non idonea a fondare, da sola, la prova della consegna di una sola chiave al momento dell'acquisto dell'autovettura, atteso che la stessa non trova alcun riscontro in atti.
Va ricordato in proposito che la valutazione dell'attendibilità dei testi va effettuata ex officio, a tal fine rilevano sia elementi soggettivi, ovvero, le qualità personali del dichiarante, i rapporti con le parti e l'eventuale interesse ad un determinato esito della lite, sia elementi oggettivi, ovvero, la precisione e completezza della dichiarazione, l'intrinseca congruenza e la convergenza della medesima dichiarazione con gli eventuali elementi di prova acquisiti (cfr., fra le tante, Cass. n. 21239/19; Cass. n.
7623/16; Cass. n. 35814/2023).
Deve dunque condividersi il giudizio di non attendibilità del suddetto teste espresso dal Giudice di primo grado, in considerazione dello stretto grado di parentela esistente con l'attore e per l'assenza di riscontri alle sue dichiarazioni in base alle considerazioni ed elementi sopra evidenziati.
Ciò posto, nel caso di specie trova applicazione il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di clausole contrattuali contenute nelle polizze assicurative, secondo cui, “qualora le parti del contratto abbiano espressamente subordinato l'operatività della garanzia assicurativa all'adozione, da parte dell'assicurato, di determinate misure di sicurezza, il giudice non può sindacare la loro concreta idoneità ad evitare l'evento dannoso, e quindi – ove l'evento si sia verificato indipendentemente da tale inosservanza – non può giungere alla conclusione per cui, pur a fronte della loro inosservanza, l'assicuratore debba comunque corrispondere l'indennizzo. Dette clausole, infatti, subordinando il diritto dell'assicurato all'indennizzo all'adozione di specifiche misure di difesa del bene protetto, non realizzano una limitazione di responsabilità dell'assicuratore, ma individuano e delimitano l'oggetto stesso del contratto e il rischio assunto dall'assicuratore” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 15 luglio 2016, n. 14422).
pagina 8 di 10 Tale principio risponde alla ratio di riconoscere a simili pattuizioni una funzione delimitativa del rischio assicurato, e non già meramente limitativa della responsabilità dell'assicuratore.
Le clausole che subordinano l'efficacia della copertura assicurativa alla presenza di determinate cautele da parte dell'assicurato (come la custodia delle chiavi) costituiscono, pertanto, elemento essenziale per la determinazione dell'oggetto del contratto e del rischio assicurato, la cui violazione comporta la legittima esclusione del diritto all'indennizzo.
Nel caso in esame, dunque, correttamente, il giudice di primo grado ha ritenuto integrato l'inadempimento da parte dell'attore rispetto agli obblighi contrattuali derivanti dalla polizza, alla cui osservanza è subordinato il diritto a ottenere l'indennizzo.
La citata polizza, infatti, prevede espressamente – all'art. 9, comma 5 – che “in caso di furto senza ritrovamento o incendio totale del veicolo assicurato, alla denuncia devono essere allegati:
l'originale o copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato, l'estratto cronologico rilasciato dal
P.R.A. con annotata la perdita di possesso, le chiavi originali del veicolo assicurato, e il certificato di proprietà” (polizza depositata da entrambe le parti in primo grado).
Va evidenziato, al riguardo, che tale clausola - contrariamente a quanto dedotto dall'appellante - non appare affatto generica e l'utilizzo del plurale “chiavi” assume rilievo ermeneutico, poiché indica chiaramente che le chiavi dell'autovettura debbano essere necessariamente almeno due e ciò risulta coerente con la prassi commerciale consolidata, alla quale si è fatto ampio riferimento.
Tale circostanza rafforza, peraltro, la conclusione secondo cui anche nel caso concreto ebbe luogo la consegna di due chiavi al momento dell'acquisto del veicolo perché altrimenti il Pt_1 sulla base dell'esistenza di tale previsione, non avrebbe concluso il contratto di assicurazione, in quanto, nel caso del verificarsi del furto, non avrebbe avuto diritto all'indennizzo.
Ciò posto, è pacifico che il abbia consegnato una sola chiave dell'autovettura alla Pt_1 convenuta, con ciò contravvenendo a quanto disposto dalla polizza e conseguente assorbimento di ogni rilievo relativo alla diligenza che avrebbe usato nel custodire il bene assicurato.
Correttamente, pertanto il Tribunale ha respinto la domanda di indennizzo.
§ 10. — In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
§ 11. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 5.201 a € 26.000, tabella 12, 3° scaglione, compensi minimi attesa la elementarità della controversia) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00 pagina 9 di 10 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00
Fase decisionale, valore minimo: € 956,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.906,00
§ 12. — Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 della già avverso la sentenza n. 13375/19, Controparte_1 Controparte_2 emessa dal Tribunale di Roma, così provvede:
1. Rigetta l'appello, confermando la sentenza di primo grado;
2. Condanna a rifondere alla , le spese di lite che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi € € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Roma il 29 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
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