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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 19/01/2026, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 373/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AZ PE, Presidente e Relatore DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5958/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3 elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6030/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 35 e pubblicata il 03/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230108530429000 IRES, IVA, IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Svolgimento del processo Ricorrente_1 La soc. S.r.l. ricorreva avverso la cartella di pagamento emessa dalla Agenzia delle Entrate -–Riscossione, dell'importo complessivo di € 36.635,15, per IRAP relativa all'anno d'imposta 2018 accertata a seguito del controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
Con sentenza n. 6030 del 2024 la CGT Roma rigettava il ricorso e condannava la ricorrente alle spese, liquidate in euro 2.500, rilevando che:
con riguardo alla eccezione della decadenza dall'azione, la ricorrente era caduta in errore nella scelta del riferimento normativo a sostegno della proroga per l'emergenza causata dalla pandemia da COVID-19 da applicare al caso di specie: individuato il presupposto fondamentale nell'anno di presentazione della dichiarazione, che nel caso di specie era l'anno 2019, il termine ordinario fissato dal citato 3 art. 25 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 602/73 al 31.12.2022 era slittato fino al 31.12.2023 per effetto dell'art. 5 comma 8 del decreto legge n. 41/2021 convertito con modifiche dalla legge n. 69/2021;
in relazione alle dichiarazioni oggetto dei controlli automatizzati ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73, tutte presentate dalla contribuente nel 2019, il termine per la notifica della cartella di pagamento n. 09720230108530429 doveva considerarsi scaduto dopo il 31.12.2023: dal confronto con detto termine la notifica eseguita il 04.05.2023 non poteva che dirsi ampiamente tempestiva;
quanto alla eccezione relativa all'omesso invio della comunicazione preventiva, la Corte di Cassazione ha ribadito che in materia di riscossione, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R n. 600/73, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, era dovuto solo ove dai controlli automatici emergesse un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta, mentre tale adempimento non era prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti;
2 in relazione alla omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti e dei tassi di interesse applicati, la cartella di pagamento ha un contenuto vincolato disposto per legge.
Nei confronti della predetta sentenza propone appello la contribuente, la quale eccepisce che:
ai sensi del comma 3 dell'art. 157 D.L. n. 34/2020, per le cartelle di pagamento relative alle somme dovute in base a controllo automatizzato delle dichiarazioni presentate nell'anno 2019 – come quella di cui si discute – non era stata disposta alcuna proroga, essendo tale norma riferita al termine di decadenza delle cartelle ed alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018: la cartella in epigrafe è quindi illegittima perché notificata oltre il termine ordinario ex art. 25 D.p.r. n. 602/1973, che scadeva inesorabilmente il 31 dicembre 2022;
l'art. 157 co 4-bis cit., infatti, era applicabile solo per le somme affidate dopo il 31 dicembre 2021, ma tale proroga, dopo tale data, vale solo per le dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2018;
la sentenza è illegittima anche per vizio di motivazione in ordine alle altre due eccezioni proposte nel ricorso introduttivo: omessa notifica dell'atto impositivo presupposto e omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Si è costituita in giudizio la Agenzia delle Entrate DP 3 Roma, che rileva:
l'appellante ha erroneamente individuato la disposizione normativa applicabile al caso in esame, in quanto la dichiarazione IRAP e il modello 770 sono stati presentati nel 2019 e, pertanto, trova applicazione la proroga di 12 mesi, prevista dall'art. 5, comma 8, del Decreto-Legge n. 41/2021, convertito con modifiche dalla Legge n. 69/2021;
pertanto, per le dichiarazioni sottoposte a controlli automatizzati ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73, tutte presentate dal contribuente nel 2019, il termine per la notifica della cartella di pagamento scadeva il 31 dicembre 2023;
sono infondati anche gli altri motivi di appello: in particolare, pur se trattasi di adempimento non dovuto, le comunicazioni di irregolarità sono state notificate via PEC alla società.
Motivi della decisione
L'appello deve essere rigettato, in quanto manifestamente privo di fondamento. Il primo motivo deve essere considerato inammissibile, in quanto difetta di specificità: la contribuente insiste nel sostenere la inapplicabilità dell'art. 157, commi 3 e 4-bis D.L. n. 34/2020, per le dichiarazioni presentate nell'anno 2019 ma nell'appello non ci confronta in nessun modo con quanto affermato nella sentenza di primo grado. Come sopra indicato, secondo il giudice di primo grado la norma, applicabile nel caso di specie, che proroga, per l'emergenza Covid, il termine per la notifica della
3 cartella di pagamento, non è quella la cui applicazione è negata dalla contribuente ma piuttosto l'art. 5, comma 8, del Decreto-Legge n. 41/2021, convertito con modifiche dalla Legge n. 69/2021, secondo cui: “In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019”. In mancanza di una contestazione di quanto argomentato dalla Corte di giustizia tributaria di Roma e considerata peraltro la palese infondatezza della tesi della contribuente, tale motivo non può che essere considerato inammissibile. Palesemente infondati sono anche gli altri due motivi di appello. Quanto alla eccezione circa l'omesso invio della comunicazione preventiva, va considerato che la cartella di pagamento è stata redatta, ai sensi dell'art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni e, in tal caso, secondo la giurisprudenza, non è prescritto a pena di nullità l'invio di una previa comunicazione di irregolarità (la comunicazione di irregolarità non è dovuta, ai sensi dell'art. 6 della l. 212 del 2000, quando con il controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis cit. non si pervenga ad una rettifica dei dati indicati in dichiarazione, ma si riscontri soltanto l'omesso versamento di imposte non versate, il cui importo corrisponda ai dati dichiarati dal contribuente: cfr. al riguardo già Cass., n. 17396 del 2010). In concreto peraltro la società propone una eccezione del tutto pretestuosa, come rilevato dalla Agenzia delle Entrate, in quanto la comunicazione di irregolarità è stata in realtà inviata e la società non contesta specificamente la validità della notifica effettuata tramite PEC. Anche l'eccezione circa la omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi non può essere accolta, dal momento che gli interessi sono calcolati dall'Ufficio sulla base delle norme vigenti e non sono espresse contestazioni concrete in ordine alla quantificazione effettuata nella cartella. Con riguardo alle spese va tenuto conto della disciplina di cui al nuovo testo dell'art. 15, comma 2, d. lgs. 546/1992 (come modificato in ultimo dal d. lgs. 220/2023), secondo cui “le spese del giudizio possono essere compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”: nel caso di specie non sussiste nessuna di tali situazioni. La parte soccombente deve essere quindi condannata al pagamento delle spese di giudizio, che, tenuto conto del valore della causa, possono essere liquidate in euro 2.000,00. Va rilevato al riguardo che sono stati presi in considerazione i criteri e gli importi stabiliti dal d.m. n. 55 del 2014 (modificato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147) e dalle tabelle allegate, in relazione anche alla previsione di cui all'art. 4, comma 1, dello
4 stesso d.m. nonché, in concreto, alla natura della controversia, tale da far ritenere congrua la somma sopra indicata, per la cui determinazione occorre anche considerare la riduzione del venti per cento – sulla tariffa applicabile agli avvocati – di cui all'art. 15, comma 2, d. lgs. 546/1992, poiché l'Ufficio è stato assistito da propri funzionari.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria
Rigetta l'appello e condanna la contribuente alle spese in favore della Agenzia delle Entrate, DP 3 Roma, che liquida in complessivi euro 2.000,00. Roma, 15 gennaio 2026.
Il Presidente Estensore
Dr. Giuseppe Mazzi
(Firma digitale)
5
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AZ PE, Presidente e Relatore DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5958/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3 elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6030/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 35 e pubblicata il 03/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230108530429000 IRES, IVA, IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Svolgimento del processo Ricorrente_1 La soc. S.r.l. ricorreva avverso la cartella di pagamento emessa dalla Agenzia delle Entrate -–Riscossione, dell'importo complessivo di € 36.635,15, per IRAP relativa all'anno d'imposta 2018 accertata a seguito del controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
Con sentenza n. 6030 del 2024 la CGT Roma rigettava il ricorso e condannava la ricorrente alle spese, liquidate in euro 2.500, rilevando che:
con riguardo alla eccezione della decadenza dall'azione, la ricorrente era caduta in errore nella scelta del riferimento normativo a sostegno della proroga per l'emergenza causata dalla pandemia da COVID-19 da applicare al caso di specie: individuato il presupposto fondamentale nell'anno di presentazione della dichiarazione, che nel caso di specie era l'anno 2019, il termine ordinario fissato dal citato 3 art. 25 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 602/73 al 31.12.2022 era slittato fino al 31.12.2023 per effetto dell'art. 5 comma 8 del decreto legge n. 41/2021 convertito con modifiche dalla legge n. 69/2021;
in relazione alle dichiarazioni oggetto dei controlli automatizzati ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73, tutte presentate dalla contribuente nel 2019, il termine per la notifica della cartella di pagamento n. 09720230108530429 doveva considerarsi scaduto dopo il 31.12.2023: dal confronto con detto termine la notifica eseguita il 04.05.2023 non poteva che dirsi ampiamente tempestiva;
quanto alla eccezione relativa all'omesso invio della comunicazione preventiva, la Corte di Cassazione ha ribadito che in materia di riscossione, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R n. 600/73, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, era dovuto solo ove dai controlli automatici emergesse un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta, mentre tale adempimento non era prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti;
2 in relazione alla omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti e dei tassi di interesse applicati, la cartella di pagamento ha un contenuto vincolato disposto per legge.
Nei confronti della predetta sentenza propone appello la contribuente, la quale eccepisce che:
ai sensi del comma 3 dell'art. 157 D.L. n. 34/2020, per le cartelle di pagamento relative alle somme dovute in base a controllo automatizzato delle dichiarazioni presentate nell'anno 2019 – come quella di cui si discute – non era stata disposta alcuna proroga, essendo tale norma riferita al termine di decadenza delle cartelle ed alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018: la cartella in epigrafe è quindi illegittima perché notificata oltre il termine ordinario ex art. 25 D.p.r. n. 602/1973, che scadeva inesorabilmente il 31 dicembre 2022;
l'art. 157 co 4-bis cit., infatti, era applicabile solo per le somme affidate dopo il 31 dicembre 2021, ma tale proroga, dopo tale data, vale solo per le dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2018;
la sentenza è illegittima anche per vizio di motivazione in ordine alle altre due eccezioni proposte nel ricorso introduttivo: omessa notifica dell'atto impositivo presupposto e omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Si è costituita in giudizio la Agenzia delle Entrate DP 3 Roma, che rileva:
l'appellante ha erroneamente individuato la disposizione normativa applicabile al caso in esame, in quanto la dichiarazione IRAP e il modello 770 sono stati presentati nel 2019 e, pertanto, trova applicazione la proroga di 12 mesi, prevista dall'art. 5, comma 8, del Decreto-Legge n. 41/2021, convertito con modifiche dalla Legge n. 69/2021;
pertanto, per le dichiarazioni sottoposte a controlli automatizzati ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73, tutte presentate dal contribuente nel 2019, il termine per la notifica della cartella di pagamento scadeva il 31 dicembre 2023;
sono infondati anche gli altri motivi di appello: in particolare, pur se trattasi di adempimento non dovuto, le comunicazioni di irregolarità sono state notificate via PEC alla società.
Motivi della decisione
L'appello deve essere rigettato, in quanto manifestamente privo di fondamento. Il primo motivo deve essere considerato inammissibile, in quanto difetta di specificità: la contribuente insiste nel sostenere la inapplicabilità dell'art. 157, commi 3 e 4-bis D.L. n. 34/2020, per le dichiarazioni presentate nell'anno 2019 ma nell'appello non ci confronta in nessun modo con quanto affermato nella sentenza di primo grado. Come sopra indicato, secondo il giudice di primo grado la norma, applicabile nel caso di specie, che proroga, per l'emergenza Covid, il termine per la notifica della
3 cartella di pagamento, non è quella la cui applicazione è negata dalla contribuente ma piuttosto l'art. 5, comma 8, del Decreto-Legge n. 41/2021, convertito con modifiche dalla Legge n. 69/2021, secondo cui: “In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019”. In mancanza di una contestazione di quanto argomentato dalla Corte di giustizia tributaria di Roma e considerata peraltro la palese infondatezza della tesi della contribuente, tale motivo non può che essere considerato inammissibile. Palesemente infondati sono anche gli altri due motivi di appello. Quanto alla eccezione circa l'omesso invio della comunicazione preventiva, va considerato che la cartella di pagamento è stata redatta, ai sensi dell'art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni e, in tal caso, secondo la giurisprudenza, non è prescritto a pena di nullità l'invio di una previa comunicazione di irregolarità (la comunicazione di irregolarità non è dovuta, ai sensi dell'art. 6 della l. 212 del 2000, quando con il controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis cit. non si pervenga ad una rettifica dei dati indicati in dichiarazione, ma si riscontri soltanto l'omesso versamento di imposte non versate, il cui importo corrisponda ai dati dichiarati dal contribuente: cfr. al riguardo già Cass., n. 17396 del 2010). In concreto peraltro la società propone una eccezione del tutto pretestuosa, come rilevato dalla Agenzia delle Entrate, in quanto la comunicazione di irregolarità è stata in realtà inviata e la società non contesta specificamente la validità della notifica effettuata tramite PEC. Anche l'eccezione circa la omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi non può essere accolta, dal momento che gli interessi sono calcolati dall'Ufficio sulla base delle norme vigenti e non sono espresse contestazioni concrete in ordine alla quantificazione effettuata nella cartella. Con riguardo alle spese va tenuto conto della disciplina di cui al nuovo testo dell'art. 15, comma 2, d. lgs. 546/1992 (come modificato in ultimo dal d. lgs. 220/2023), secondo cui “le spese del giudizio possono essere compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”: nel caso di specie non sussiste nessuna di tali situazioni. La parte soccombente deve essere quindi condannata al pagamento delle spese di giudizio, che, tenuto conto del valore della causa, possono essere liquidate in euro 2.000,00. Va rilevato al riguardo che sono stati presi in considerazione i criteri e gli importi stabiliti dal d.m. n. 55 del 2014 (modificato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147) e dalle tabelle allegate, in relazione anche alla previsione di cui all'art. 4, comma 1, dello
4 stesso d.m. nonché, in concreto, alla natura della controversia, tale da far ritenere congrua la somma sopra indicata, per la cui determinazione occorre anche considerare la riduzione del venti per cento – sulla tariffa applicabile agli avvocati – di cui all'art. 15, comma 2, d. lgs. 546/1992, poiché l'Ufficio è stato assistito da propri funzionari.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria
Rigetta l'appello e condanna la contribuente alle spese in favore della Agenzia delle Entrate, DP 3 Roma, che liquida in complessivi euro 2.000,00. Roma, 15 gennaio 2026.
Il Presidente Estensore
Dr. Giuseppe Mazzi
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