Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 19/01/2026, n. 373
CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Decadenza dall'azione per notifica oltre termine

    Il giudice di primo grado ha ritenuto tempestiva la notifica in applicazione dell'art. 5, comma 8, del D.L. n. 41/2021, che proroga di un anno i termini di decadenza per le cartelle relative a dichiarazioni presentate nel 2019. L'appello è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, non avendo la contribuente contestato adeguatamente le argomentazioni del primo giudice.

  • Rigettato
    Omessa notifica dell'atto impositivo presupposto

    L'eccezione è stata ritenuta palesemente infondata. La cartella è stata emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73, per cui non è prescritta a pena di nullità la previa comunicazione di irregolarità, soprattutto in caso di omesso versamento. Inoltre, la comunicazione di irregolarità è stata effettivamente inviata via PEC e la contribuente non ne ha contestato specificamente la validità.

  • Rigettato
    Omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi

    L'eccezione è stata ritenuta palesemente infondata, poiché gli interessi sono calcolati dall'Ufficio sulla base delle norme vigenti e non vi sono contestazioni concrete in ordine alla quantificazione effettuata nella cartella.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 19/01/2026, n. 373
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 373
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

    Testo completo